Decreto cautelare 25 luglio 2022
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02933/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Christian Allegra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capaci, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Cicala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto), creatosi con l'avvio del procedimento amministrativo comunicato il 06.09.2021 (e ad oggi ancora non concluso nonostante la scadenza del relativo termine) del Comune di Capaci, di annullamento in autotutela della Scia prot. -OMISSIS- e della Sca n. -OMISSIS- per motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990, con il quale il Comune di Capaci ha comunicato [...] di avviare il procedimento amministrativo di annullamento della SCIA prot. -OMISSIS- e della SCA prot. n. -OMISSIS- per le motivazioni di cui in premessa”;
e la condanna del Comune di Capaci
al risarcimento del danno e in subordine dell’indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis, L. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaci;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RT NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra -OMISSIS- è titolare di una concessione su area pubblica rilasciata dal Comune di Capaci nel 2003 che le permette durante la stagione estiva (dal 15 giugno al 15 settembre) di allestire una struttura amovibile (chioschetto) e di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’area -OMISSIS-.
In vista della stagione 2021, la stessa ha provveduto ad inviare in data 18.05.2021 la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed in data 03.06.2021 la segnalazione certificata di agibilità (SCA) della struttura.
Il Comune di Capaci in data 6 settembre 2021 inviava comunicazione di avvio del procedimento datato 3 settembre 2021 (prot. n. -OMISSIS-) per l’annullamento della SCIA edilizia e della SCA, riscontrata dalla sig.ra -OMISSIS-con memoria difensiva alla quale non faceva tempestivo seguito l’adozione del provvedimento minacciato.
Con ricorso depositato in data 22.07.2022, la sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-ha quindi impugnato, chiedendone l’annullamento previa adozione di misura cautelare e con richiesta di risarcimento del danno e in subordine dell’indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis, L. 241/1990, il silenzio-inadempimento asseritamente creatosi in seguito all’avvio del procedimento amministrativo comunicato dal Comune di Capaci il 06.09.2021 per l’annullamento in autotutela della Scia prot. -OMISSIS- e della Sca n. -OMISSIS-.
Con memoria di costituzione del 31.08.2022 il Comune di Capaci ha dedotto:
- l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, visto che la Scia e relativa Sca erano per attività stagionale e hanno esaurito i loro effetti nel periodo 15 giugno-15 settembre 2021;
- l’inammissibilità dell’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento, quale atto endoprocedimentale privo di efficacia esterna;
- l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, visto che il 19 agosto 2022 il Comune ha adottato il provvedimento prot. -OMISSIS-di annullamento d’ufficio della Scia e della Sca, definendo il procedimento avviato d’ufficio con la comunicazione prot. -OMISSIS-/2021;
- l’infondatezza della domanda risarcitoria, poiché nel silenzio della p.a. la ricorrente ha potuto montare il chiosco per tutta la stagione estiva 2021, ricevendone così un guadagno;
- l’infondatezza della domanda indennitaria, poiché l’indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis, L. 241/1990 si applica ai soli procedimenti a istanza di parte e non a quelli ad iniziativa ufficiosa come nel presente ricorso.
In seguito all’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio della SCIA del -OMISSIS- e della successiva SCA del -OMISSIS- ai sensi dell’art. 21 nonies , L. 241/1990, la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e, come riferito dal Comune nella memoria del 14/11/25, ha proposto contro tale provvedimento ricorso iscritto al n. 1990/2022 r.g. tuttora pendente.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso in fatto, il ricorso non può trovare accoglimento, essendo divenuto in parte improcedibile ed essendo per il resto infondato.
Il ricorso ha ad oggetto principalmente l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento asseritamente tenuto dal Comune di Capaci nel concludere il procedimento di annullamento d’ufficio degli effetti di una Scia e di una Sca presentate dalla ricorrente per l’esercizio stagionale di attività di somministrazione di cibi e bevande mediante chioschetto amovibile realizzato su un piazzale comunale per la stagione estiva 2021.
Il procedimento di annullamento d’ufficio, di cui la stessa amministrazione aveva comunicato l’avvio con nota del 3 settembre 2021, non era stato ancora definito dal Comune al tempo della proposizione del ricorso, sicché la ricorrente ha chiesto accertarsi l’obbligo del Comune di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso che, ove pregiudizievole, si riservava di impugnare.
L’azione avverso il silenzio così proposta risultava invero inammissibile sin dall’inizio per due ragioni:
1) l'esercizio dei poteri di autotutela non è, di per sé, in grado di generare un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare l'attivazione delle tutele avverso l'inerzia della p.A. ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 4 novembre 2020 n. 6809; cfr. anche Cons. Stato, n. 9094/2023 e Tar Sicilia-Palermo sez. V, n. 2561/2024 nell’ambito di analoga azione della medesima ricorrente contro il Comune di Carini);
2) mancava l’interesse all’azione, poiché dalla omessa conclusione del procedimento di annullamento d’ufficio la ricorrente non ha ricevuto alcun danno, avendo installato, malgrado la comunicazione di avvio del procedimento, il chioschetto che è stato poi mantenuto per tutta la stagione 2021 (cfr. dichiarazione di smontaggio a firma della stessa ricorrente del 20.09.2021, prot-OMISSIS-, all. 8 del Comune di Capaci).
A ogni modo, dall’adozione in data 19 agosto 2022 del provvedimento prot. -OMISSIS-di annullamento d’ufficio della Scia e della Sca, che ha posto fine alla censurata situazione di inerzia e che la ricorrente ha impugnato con separato ricorso, è certamente venuto meno l’interesse a una pronuncia espressa ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. e conseguentemente l’azione avverso il silenzio è divenuta improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Dal canto loro, le pretese economiche connesse all’azione avverso il silenzio e formulate ai sensi dell’art. 2 bis, L. 241/1990 non possono trovare accoglimento, considerato che:
- quanto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo, in mancanza di un obbligo di provvedere alla definizione del procedimento di annullamento d’ufficio degli effetti della SCIA e SCA, nessuna condotta antigiuridica produttiva di danno ingiusto può essere imputata alla p.a. e, in ogni caso, si è visto come nessun concreto pregiudizio abbia risentito l’odierna ricorrente dal ritardo, atteso che, malgrado la comunicazione di avvio del procedimento, la stessa ha di fatto realizzato il chioschetto, poi mantenuto per tutta la stagione 2021, ricevendone così un guadagno;
- l’indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis, comma 1 bis, L. 241/1990 è dovuto “in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte per il quale sussiste l’obbligo di pronunciarsi ” e non riguarda pertanto i procedimenti a iniziativa ufficiosa, quale quello avviato (e poi concluso) ex artt. 19 e 21 nonies, L. 241/1990, dall’amministrazione resistente.
In conclusione, l’azione contro il silenzio deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le domande di risarcimento e di indennizzo del ritardo vanno rigettate in quanto infondate.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale; non si procede alla liquidazione della fasi istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l’azione avverso il silenzio e rigetta le connesse domande risarcitoria e indennitaria.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Capaci le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST NC, Presidente
RT NE, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT NE | ST NC |
IL SEGRETARIO