Art. 10.
Coloro che, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264 , commettono a domicilio lavorazioni, o fasi di lavorazioni, considerate dalla, presente legge, e, a tal line, devono fornire al lavoratore solventi o prodotti a base di solventi, sono tenuti ad osservare per le materie, fornite, le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5, relativamente ai requisiti prescritti per i solventi.
I recipienti contenenti i solventi e i prodotti forniti dal committente devono essere muniti del contrassegno di tossicita', quando le materie suddette abbiano le caratteristiche indicate nell'articolo 9.
I committenti devono mettere a disposizione dei lavoratori a domicilio anche i solventi eventualmente necessari per riportare i prodotti forniti alla consistenza d'uso.
Coloro che, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264 , commettono a domicilio lavorazioni, o fasi di lavorazioni, considerate dalla, presente legge, e, a tal line, devono fornire al lavoratore solventi o prodotti a base di solventi, sono tenuti ad osservare per le materie, fornite, le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5, relativamente ai requisiti prescritti per i solventi.
I recipienti contenenti i solventi e i prodotti forniti dal committente devono essere muniti del contrassegno di tossicita', quando le materie suddette abbiano le caratteristiche indicate nell'articolo 9.
I committenti devono mettere a disposizione dei lavoratori a domicilio anche i solventi eventualmente necessari per riportare i prodotti forniti alla consistenza d'uso.