CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5184 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI VIII sezione civile Udienza del 24/10/25 Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 4385/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa
Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 24.10.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4385/2020 R.G ad oggetto: somministrazione vertente
T R A
nato a [...] ed Arnone il 14.07.1945, c.f. Parte_1
, residente in [...] in Cancello Arnone, CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Felice Bianco, c.f. , con esso C.F._2
elettivamente domiciliato in Sant'Antimo (NA), alla via Carducci, 12 (fax
08110122072 – pec;
appellante Email_1
CONTRO
, c.f e P.IVA con sede Roma al viale Controparte_1 P.IVA_1
Regina Margherita 125, in persona del suo procuratore speciale dr CP_2
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo
[...] C.F._3
ON (c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Galleria C.F._4
Vanvitelli n.33, presso lo studio dell'avv. Enrico Maria Buonfantino;
appellata
1 OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 599/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 24/02/2020; CONCLUSIONI per entrambe le parti come da note scritte depositate all'odierna udienza.
Svolgimento del processo Primo grado Con atto notificato in data 18 luglio 2016 (C.F. Parte_1
) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1059/2016 CodiceFiscale_1
(R.G. 3169/2016), emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su ricorso di
[...]
ritualmente notificato al debitore a mezzo del servizio postale Controparte_3 in data 07 giugno 2016 , rassegnando le seguenti conclusioni:
1)“- in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato nelle fatture per le ragioni di cui in premessa;
non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto;
2) in subordine dichiarare la revoca, l'annullamento o inefficacia del Decreto ingiuntivo n. 1059/2016 – RGN 3169/2016 in quanto errato, nullo, ingiusto ed illegittimo;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il 16.12.2016 si costituiva rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni:
“in via preliminare: - rigettare tutte le domande svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta (né di pronta soluzione) e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1059/2016 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vertere;
nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1059/2016; in subordine: condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia da parte di presso i locali da costui occupati, siti in Cancello Controparte_3 ed Arnone, alla Via Chiapperi n. 24, locali questi identificati univocamente dal POD
(Punto di Prelievo): IT001E842156785, per tutto il periodo di competenza di
[...]
foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 Controparte_3 codice civile;
in ogni caso: condannare l'attore opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento
2 monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), I.V.A., e contributo previdenziale forense ed successive occorrenti”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, ritualmente depositate le memorie, con ordinanza del 04.12.2017 il Tribunale di S.M.C.V. nominava il CTU Dr. Per_1
e la consulenza espletata era depositata il 09.07.2018.
[...]
All'esito, all'udienza del 24.02.2020, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice, con la sentenza n. 599/2020 pubblicata il 24/02/2020 stesso, così statuiva:
” 1) a parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto: condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di € 29.470,26, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di cui sopra, devalutato al momento della domanda (iscrizione a ruolo decreto ingiuntivo) e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'anno successivo (rispetto al momento di iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo) e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale dalla decisione fino al soddisfo;
2) compensa nella misura del 25 % le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento, in favore delle società opposta, delle stesse nella misura di € 4.016,250 (già calcolate tenendo conto della parziale compensazione), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese occorse per la CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di parte opponente nella misura del 75 % ed a carico di parte opposta nella misura del 25 %”.
GIUDIZIO DI APPELLO Con atto notificato il 27.11.2020, proponeva gravame avverso la già Parte_1 menzionata sentenza chiedendone l'integrale riforma.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 4385/2020, la prima udienza di comparizione delle parti veniva rinviata d'ufficio al 25.05.2021.
In data 28.07.2022 si costituiva che chiedeva Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
” in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c., per tutto quanto esposto alle pp. 14 – 18 della presente comparsa di costituzione;
NEL MERITO respingere, l'appello avversario, e per l'effetto confermare la sentenza n. 599/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I Civile, pubblicata in data 24 febbraio 2020, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato con R.G. 6612/2016; in considerazione della temerarietà del presente appello, condannare quindi parte appellante al pagamento di una somma ulteriore determinata e liquidata secondo i criteri di equità e giustizia ex art. 96 comma 1 e/o comma 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
3 Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il
P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 24.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 27.11.2020 a fronte della sentenza n. 599/2020, pubblicata il 24.02.2020, il cui termine lungo per proporre gravame de quo sarebbe spirato il 27.11.2020 (tenuto conto della sospensione straordinaria 2020 – emergenza coronavirus). Risulta rispettato il termine previsto dall'art 327 cpc.
In via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc. Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016). Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO col primo l'appellante censura il capo a) della sentenza appellata laddove il giudice ha ritenuto che non fosse maturata la prescrizione del diritto di credito e non fosse contestato il rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di pagamento;
Il motivo è infondato.
Invero la prescrizione dei crediti del somministrante è quinquennale e decorre dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella singola fattura atteso che esso, quando riguardi il pagamento del canone per l'erogazione del servizio, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza del termine di pagamento in quanto prima di tale data il somministrante non può pretendere l'adempimento della prestazione. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 27-01-2015, n. 1442
4 nel caso di obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza del termine l'ultimo dei termini utili, si veda anche Cass. civ. Sez. III, 25-08-2014, n. 18184). Nel caso di specie la prescrizione è iniziata a decorrere dalla data di scadenza del pagamento richiesto con la fattura contestata (fissato per il 05 novembre 2010) in quanto solo in tale momento il credito in contestazione è divenuto certo, liquido ed esigibile (cfr. doc. n. 3, sub. doc. n. 3 produzione appellata). Non meno importante è la circostanza che successivamente, il 23 dicembre 2011, il difensore dell'appellante Avv. Felice Bianco, con riferimento alla fattura per cui oggi si discute (che a quella data era rimasta insoluta) inoltrava comunicazione a
[...] istando affinché non venisse risolto il contratto di Controparte_1 somministrazione (così riconoscendo la fonte negoziale del credito), né venisse sospesa o ridotta l'erogazione di energia elettrica (cfr. doc. n. 3, sub. doc. n. 5 prod. parte appellata). Tanto più che il termine prescrizionale è stato nuovamente interrotto il 30 ottobre – 07 novembre 2014 con l'invio, da parte del difensore di formale atto di diffida e CP_3 messa in mora regolarmente recapitato e consegnato presso l'indirizzo di residenza del in Cancello Arnone, alla Via Municipio n. 22/B (cfr. doc. n. 3, sub. Parte_1 doc. n. 6). Tale indirizzo è riportato nell'atto di citazione in opposizione al D.I. in parola ove il sig. all'epoca, e anche oggi, risulta risiedere (cfr. atto Parte_1 di citazione in appello pag. 1 e comparsa costituzione appello). Ne segue che alla data del 15 aprile 2016 (deposito del ricorso ingiuntivo, emesso il 24 maggio 2016 col n. 1059/2016, notificato il 07 giugno 2016) alcuna prescrizione era maturata.
Quanto poi al reiterato DISCONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE APPOSTA ALLA RICEVUTA DI CONSEGNA DEL 07 NOVEMBRE 2014 (con riserva di querela di falso) la formale intimazione ad adempiere del 07 novembre 2014, (cfr. doc. n. 3, sub. doc. n. 6 parte opposta) non varrebbe ad interrompere la prescrizione in quanto ne sarebbe stata contestata la ricezione, la conoscenza e dunque il contenuto, con disconoscimento e contestazione della sottoscrizione Orbene, con ordinanza del 04-14 dicembre 2017 il Tribunale sammaritano così pronunciava : “ritenuto, quanto alle richieste concernenti il disconoscimento della firma in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata interruttiva della prescrizione, l'irrilevanza delle medesime;
in atti vi è raccomandata del 23.12.2011 indirizzata a e Controparte_3 proveniente dall'odierno difensore dell'opposto e redatta in suo nome e suo conto, che fa riferimento proprio alla fattura azionata nel presente giudizio, come si evince dal raffronto dei numeri della fattura indicata nell'oggetto della missiva con quella azionata in sede monitoria, e che comprova, quindi, indirettamente, che vi fu richiesta di pagamento”. Non di meno conto è il rilievo che l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale, ha la medesima natura certificatoria di una relazione di notifica redatta
5 dall'ufficiale giudiziario, nonché forza di atto pubblico, sicché per contrastarne l'efficacia probatoria è necessaria impugnarla con querela di falso.
Col secondo motivo l'appellante censura i capi b), c) e d) della sentenza appellata VIOLAZIONE ONERE PROBATORIO NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART 1226 C.C. E RICHIAMATA DALL'ART. 2056 C.C. laddove il giudice ha ritenuto la sicura manomissione del contatore in ragione del verbale delle risultanze della CTU (quantificazione minore CP_3 del -75%) e, nonostante che il CTU avesse concluso che gli importi oggetto della fattura non fossero perfettamente congrui ha provveduto poi a determinare tale importo in modo arbitrario con violazione del principio sull'equità giudiziale (art. 1226 c.c.) per avere il giudicante usato l'equità per supplire alla mancanza di prova, mentre, in assenza di prova certa del danno o del consumo, doveva respingere integralmente la domanda dell' CP_3
Il motivo è infondato. Invero, il Collegio ritiene di aderire e fare proprio l'orientamento espresso più volte dalla Corte di legittimità secondo cui il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. il cui esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del danno alla reputazione personale e commerciale derivante da indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, non aveva provveduto alla sua liquidazione equitativa). (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13515 Cassazione civile sez. III, 12/10/2011, n.20990, Cass. civ., sez. III civ., sent., 22 luglio 2016 n. 15115) Pertanto, qualora l'accertamento dell'esistenza del pregiudizio abbia esito favorevole, la determinazione della misura della liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., può conseguire anche ad una valutazione equitativa dello stesso. Ne segue che l'esercizio di tale potere discrezionale attribuito al giudice è subordinato soltanto alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà della prova dell'ammontare del risarcimento). Non è quindi ammissibile che il giudice rigetti la pretesa risarcitoria, lamentando l'inidoneità dei criteri offerti dal danneggiato per il giudizio di equità. (Cass. civ., sez. VI, ord. 22 gennaio 2019, n. 1579).
6 Col quarto motivo l'appellante censura il capo e) della sentenza gravata laddove il giudice ha condannato il al pagamento al 25 % di spese legali, in uno al pagamento di Pt_1 interessi che trattandosi di illecito contrattuale, fa decorrere dalla data della domanda giudiziale oltre alle spese di ctu nella misura sempre del 75%. Il motivo è assorbito.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante sono liquidate in ragione del valore della Parte_1 controversia, in applicazione del DM 147/22 ed in favore del Controparte_1
in persona del l.r.p.t. in € 5.809,00 per compensi professionali oltre,
[...] spese generali, iva e cpa come per legge.
Non si ravvisano gli estremi di dolo o colpa grave richiesti ai fini della condanna di parte appellante ai sensi dell'art 96 com 3 cpc .
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 a carico dell'appellante soccombente .
PQM.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 599/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 24/02/2020, non notificata, ogni contraria difesa ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere in favore del Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t. la somma di € 5.809,00 per compensi professionali oltre,
[...] spese generali, iva e cpa come per legge.
3) rigetta la domanda dell'appellata ex art 96 com 3 cpc;
4) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 a carico dell'appellante soccombente . Così deciso in Napoli il 24/10/25 Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
7
Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 24.10.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4385/2020 R.G ad oggetto: somministrazione vertente
T R A
nato a [...] ed Arnone il 14.07.1945, c.f. Parte_1
, residente in [...] in Cancello Arnone, CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Felice Bianco, c.f. , con esso C.F._2
elettivamente domiciliato in Sant'Antimo (NA), alla via Carducci, 12 (fax
08110122072 – pec;
appellante Email_1
CONTRO
, c.f e P.IVA con sede Roma al viale Controparte_1 P.IVA_1
Regina Margherita 125, in persona del suo procuratore speciale dr CP_2
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo
[...] C.F._3
ON (c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Galleria C.F._4
Vanvitelli n.33, presso lo studio dell'avv. Enrico Maria Buonfantino;
appellata
1 OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 599/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 24/02/2020; CONCLUSIONI per entrambe le parti come da note scritte depositate all'odierna udienza.
Svolgimento del processo Primo grado Con atto notificato in data 18 luglio 2016 (C.F. Parte_1
) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1059/2016 CodiceFiscale_1
(R.G. 3169/2016), emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su ricorso di
[...]
ritualmente notificato al debitore a mezzo del servizio postale Controparte_3 in data 07 giugno 2016 , rassegnando le seguenti conclusioni:
1)“- in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato nelle fatture per le ragioni di cui in premessa;
non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto;
2) in subordine dichiarare la revoca, l'annullamento o inefficacia del Decreto ingiuntivo n. 1059/2016 – RGN 3169/2016 in quanto errato, nullo, ingiusto ed illegittimo;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il 16.12.2016 si costituiva rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni:
“in via preliminare: - rigettare tutte le domande svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta (né di pronta soluzione) e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1059/2016 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vertere;
nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1059/2016; in subordine: condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia da parte di presso i locali da costui occupati, siti in Cancello Controparte_3 ed Arnone, alla Via Chiapperi n. 24, locali questi identificati univocamente dal POD
(Punto di Prelievo): IT001E842156785, per tutto il periodo di competenza di
[...]
foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 Controparte_3 codice civile;
in ogni caso: condannare l'attore opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento
2 monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), I.V.A., e contributo previdenziale forense ed successive occorrenti”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, ritualmente depositate le memorie, con ordinanza del 04.12.2017 il Tribunale di S.M.C.V. nominava il CTU Dr. Per_1
e la consulenza espletata era depositata il 09.07.2018.
[...]
All'esito, all'udienza del 24.02.2020, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice, con la sentenza n. 599/2020 pubblicata il 24/02/2020 stesso, così statuiva:
” 1) a parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto: condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di € 29.470,26, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di cui sopra, devalutato al momento della domanda (iscrizione a ruolo decreto ingiuntivo) e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'anno successivo (rispetto al momento di iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo) e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale dalla decisione fino al soddisfo;
2) compensa nella misura del 25 % le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento, in favore delle società opposta, delle stesse nella misura di € 4.016,250 (già calcolate tenendo conto della parziale compensazione), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese occorse per la CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di parte opponente nella misura del 75 % ed a carico di parte opposta nella misura del 25 %”.
GIUDIZIO DI APPELLO Con atto notificato il 27.11.2020, proponeva gravame avverso la già Parte_1 menzionata sentenza chiedendone l'integrale riforma.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 4385/2020, la prima udienza di comparizione delle parti veniva rinviata d'ufficio al 25.05.2021.
In data 28.07.2022 si costituiva che chiedeva Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
” in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c., per tutto quanto esposto alle pp. 14 – 18 della presente comparsa di costituzione;
NEL MERITO respingere, l'appello avversario, e per l'effetto confermare la sentenza n. 599/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I Civile, pubblicata in data 24 febbraio 2020, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato con R.G. 6612/2016; in considerazione della temerarietà del presente appello, condannare quindi parte appellante al pagamento di una somma ulteriore determinata e liquidata secondo i criteri di equità e giustizia ex art. 96 comma 1 e/o comma 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
3 Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il
P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 24.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 27.11.2020 a fronte della sentenza n. 599/2020, pubblicata il 24.02.2020, il cui termine lungo per proporre gravame de quo sarebbe spirato il 27.11.2020 (tenuto conto della sospensione straordinaria 2020 – emergenza coronavirus). Risulta rispettato il termine previsto dall'art 327 cpc.
In via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc. Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016). Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO col primo l'appellante censura il capo a) della sentenza appellata laddove il giudice ha ritenuto che non fosse maturata la prescrizione del diritto di credito e non fosse contestato il rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di pagamento;
Il motivo è infondato.
Invero la prescrizione dei crediti del somministrante è quinquennale e decorre dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella singola fattura atteso che esso, quando riguardi il pagamento del canone per l'erogazione del servizio, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza del termine di pagamento in quanto prima di tale data il somministrante non può pretendere l'adempimento della prestazione. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 27-01-2015, n. 1442
4 nel caso di obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza del termine l'ultimo dei termini utili, si veda anche Cass. civ. Sez. III, 25-08-2014, n. 18184). Nel caso di specie la prescrizione è iniziata a decorrere dalla data di scadenza del pagamento richiesto con la fattura contestata (fissato per il 05 novembre 2010) in quanto solo in tale momento il credito in contestazione è divenuto certo, liquido ed esigibile (cfr. doc. n. 3, sub. doc. n. 3 produzione appellata). Non meno importante è la circostanza che successivamente, il 23 dicembre 2011, il difensore dell'appellante Avv. Felice Bianco, con riferimento alla fattura per cui oggi si discute (che a quella data era rimasta insoluta) inoltrava comunicazione a
[...] istando affinché non venisse risolto il contratto di Controparte_1 somministrazione (così riconoscendo la fonte negoziale del credito), né venisse sospesa o ridotta l'erogazione di energia elettrica (cfr. doc. n. 3, sub. doc. n. 5 prod. parte appellata). Tanto più che il termine prescrizionale è stato nuovamente interrotto il 30 ottobre – 07 novembre 2014 con l'invio, da parte del difensore di formale atto di diffida e CP_3 messa in mora regolarmente recapitato e consegnato presso l'indirizzo di residenza del in Cancello Arnone, alla Via Municipio n. 22/B (cfr. doc. n. 3, sub. Parte_1 doc. n. 6). Tale indirizzo è riportato nell'atto di citazione in opposizione al D.I. in parola ove il sig. all'epoca, e anche oggi, risulta risiedere (cfr. atto Parte_1 di citazione in appello pag. 1 e comparsa costituzione appello). Ne segue che alla data del 15 aprile 2016 (deposito del ricorso ingiuntivo, emesso il 24 maggio 2016 col n. 1059/2016, notificato il 07 giugno 2016) alcuna prescrizione era maturata.
Quanto poi al reiterato DISCONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE APPOSTA ALLA RICEVUTA DI CONSEGNA DEL 07 NOVEMBRE 2014 (con riserva di querela di falso) la formale intimazione ad adempiere del 07 novembre 2014, (cfr. doc. n. 3, sub. doc. n. 6 parte opposta) non varrebbe ad interrompere la prescrizione in quanto ne sarebbe stata contestata la ricezione, la conoscenza e dunque il contenuto, con disconoscimento e contestazione della sottoscrizione Orbene, con ordinanza del 04-14 dicembre 2017 il Tribunale sammaritano così pronunciava : “ritenuto, quanto alle richieste concernenti il disconoscimento della firma in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata interruttiva della prescrizione, l'irrilevanza delle medesime;
in atti vi è raccomandata del 23.12.2011 indirizzata a e Controparte_3 proveniente dall'odierno difensore dell'opposto e redatta in suo nome e suo conto, che fa riferimento proprio alla fattura azionata nel presente giudizio, come si evince dal raffronto dei numeri della fattura indicata nell'oggetto della missiva con quella azionata in sede monitoria, e che comprova, quindi, indirettamente, che vi fu richiesta di pagamento”. Non di meno conto è il rilievo che l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale, ha la medesima natura certificatoria di una relazione di notifica redatta
5 dall'ufficiale giudiziario, nonché forza di atto pubblico, sicché per contrastarne l'efficacia probatoria è necessaria impugnarla con querela di falso.
Col secondo motivo l'appellante censura i capi b), c) e d) della sentenza appellata VIOLAZIONE ONERE PROBATORIO NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART 1226 C.C. E RICHIAMATA DALL'ART. 2056 C.C. laddove il giudice ha ritenuto la sicura manomissione del contatore in ragione del verbale delle risultanze della CTU (quantificazione minore CP_3 del -75%) e, nonostante che il CTU avesse concluso che gli importi oggetto della fattura non fossero perfettamente congrui ha provveduto poi a determinare tale importo in modo arbitrario con violazione del principio sull'equità giudiziale (art. 1226 c.c.) per avere il giudicante usato l'equità per supplire alla mancanza di prova, mentre, in assenza di prova certa del danno o del consumo, doveva respingere integralmente la domanda dell' CP_3
Il motivo è infondato. Invero, il Collegio ritiene di aderire e fare proprio l'orientamento espresso più volte dalla Corte di legittimità secondo cui il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. il cui esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del danno alla reputazione personale e commerciale derivante da indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, non aveva provveduto alla sua liquidazione equitativa). (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13515 Cassazione civile sez. III, 12/10/2011, n.20990, Cass. civ., sez. III civ., sent., 22 luglio 2016 n. 15115) Pertanto, qualora l'accertamento dell'esistenza del pregiudizio abbia esito favorevole, la determinazione della misura della liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., può conseguire anche ad una valutazione equitativa dello stesso. Ne segue che l'esercizio di tale potere discrezionale attribuito al giudice è subordinato soltanto alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà della prova dell'ammontare del risarcimento). Non è quindi ammissibile che il giudice rigetti la pretesa risarcitoria, lamentando l'inidoneità dei criteri offerti dal danneggiato per il giudizio di equità. (Cass. civ., sez. VI, ord. 22 gennaio 2019, n. 1579).
6 Col quarto motivo l'appellante censura il capo e) della sentenza gravata laddove il giudice ha condannato il al pagamento al 25 % di spese legali, in uno al pagamento di Pt_1 interessi che trattandosi di illecito contrattuale, fa decorrere dalla data della domanda giudiziale oltre alle spese di ctu nella misura sempre del 75%. Il motivo è assorbito.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante sono liquidate in ragione del valore della Parte_1 controversia, in applicazione del DM 147/22 ed in favore del Controparte_1
in persona del l.r.p.t. in € 5.809,00 per compensi professionali oltre,
[...] spese generali, iva e cpa come per legge.
Non si ravvisano gli estremi di dolo o colpa grave richiesti ai fini della condanna di parte appellante ai sensi dell'art 96 com 3 cpc .
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 a carico dell'appellante soccombente .
PQM.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 599/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 24/02/2020, non notificata, ogni contraria difesa ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere in favore del Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t. la somma di € 5.809,00 per compensi professionali oltre,
[...] spese generali, iva e cpa come per legge.
3) rigetta la domanda dell'appellata ex art 96 com 3 cpc;
4) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 a carico dell'appellante soccombente . Così deciso in Napoli il 24/10/25 Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
7