TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 8858/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Cristina Scarzella Presidente dott. Pasquale Grasso Giudice dott.ssa Valentina Cingano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., iscritta al n. r.g. 8858/2023 promossa da:
Avv. , nato a [...] il 9 maggio Parte_1
1951, c.f. , in proprio ex art. 86 c.p.c. C.F._1
-parte attrice contro nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ravera C.F._2
Leggiero, presso il quale è elettivamente domiciliato, coma da procura depositata unitamente alla costituzione in giudizio,
-parte convenuta
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“-Revocare integralmente l'Ordinanza Collegiale R.G. n 6650/2019 del 16 novembre 2020; Rep. 1770/2020 Cron. 4965/2020 emessa dal Tribunale di
Genova il 16.11.2020 e notificata il 18.11.2020 per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, emettere Sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva);
-Ordinare la restituzione di quanto conseguito dal Signor Controparte_1 nel procedimento de quo (opposizione D.I.) e pari ad Euro 6483,11 oltre spese di procedura in Euro 540,00, compensi in Euro 145,50 (nel D.I.) oltre alle spese della procedura (Ordinanza) per Euro 1.618,00 oltre 15%, iva e
c.p.a. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. in via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati: 1] vero che l'avv. , si è costituito in difesa del Parte_1 medesimo unitamente con l'avv. Giancarlo Pesce, nel procedimento Rgn
7222/2015 avanti il Tribunale di Genova (G.I. Dottssa NA Cannata) depositando -in data 23/11/2017- regolare mandato del Sig.
[...]
. Si indicano a testi i sig.ri: 1/ Avv. Giancarlo Pesce, ...”. CP_1
Per parte convenuta:
“dichiarare l'illegittimità e/o inammissibilità della presente azione, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 395 n. 3 e 4 c.p.c. per tutte le ragioni meglio sopra argomentate e dimostrate. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con ogni più ampia riserva di deduzione ed istruzione”.
pagina 2 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione per revocazione straordinaria, notificato in data
27.9.2023 presso l'indirizzo p.e.c. dell'avv. Fabio Ravera Leggiero, l'avv.
ha intimato in giudizio , al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire pronunciare la revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n.ri 3)
e 4), c.p.c. dell'ordinanza pronunciata inter partes dal Tribunale ordinario di Genova n. 4965/2020, depositata in data 16.11.2020, rep. n. 1770/2020, a definizione del giudizio collegiale rg.n. 6650/2019.
Tale giudizio era stato introdotto dal sig. in opposizione al CP_1 decreto ingiuntivo n. 1113/2019, emesso in favore dell'avv. per il Pt_1
pagamento di compensi professionali. Si era concluso con ordinanza collegiale del 16.11.2020, di accoglimento dell'opposizione e con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nella contumacia dell'odierno attore in revocazione.
In questo giudizio di impugnazione straordinaria, con decreto 19.12.2023, il
Giudice ha rilevato la nullità della notifica dell'atto introduttivo siccome effettuata al legale della parte, anziché alla parte personalmente, come prescritto dall'art. 330 ultimo comma c.p.c., disponendone il rinnovo.
Nella stessa data, si è costituito in giudizio il sig. , il quale Controparte_1 ha preliminarmente eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione (in quanto era stato eletto domicilio presso altro difensore) e nel merito ha contestato la fondatezza della proposta revocazione.
A seguito della rinnovazione della notifica, in data 24.1.2024 si è nuovamente costituito in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza dell'azione proposta, chiedendo di dichiararne l'illegittimità e/o inammissibilità, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 395 n. 3 e 4
c.p.c..
pagina 3 di 18 All'esito delle verifiche preliminari effettuate con decreto 12.4.2024, con il quale l'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata differita al 10.7.2024, non sono state depositate memorie. Parte attrice -in data 28.6.2024- ha depositato
“istanza per deposito originale atti e relativa custodia in cassaforte”, con il seguente contenuto: “Mi permetto di avviare alla Sua attenzione la richiesta per deposito atto in originale (sub. 1) composto da una sola pagina nella quale sono contenuti ANTE: procura speciale alle liti dattiloscritta del 30 ottobre 2017 contenente firma del Sig. CP_1
asseverata del presente avvocato e consegnata allo scrivente in
[...]
data 09 agosto 2023 come da timbro in alto a sinistra. Nota: Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art.
183, comma 6, n. 2, c.p.c. essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico. Corte di Cassazione, Pres. Lombardo – Rel. , con Per_1
l'ordinanza n. 35167 del 18 novembre 2021. RETRO: comparsa di costituzione e risposta in favore di nel procedimento RG Controparte_1
n 7222/2015 del 23 novembre 2017 scritto a mano dallo scrivente avvocato
e dal medesimo sottoscritto, già allegata agli atti di Citazione per
Revocazione La produzione originale testimonia contestualmente sia il riconoscimento della firma del Sig (disconosciuta in sede Controparte_1
della impugnata Ordinanza -vedi sub.2) così come prova, oltre alle attività stragiudiziali, la costituzione nel Procedimento RG n. 722/2015, sempre a favore del Sig. unitamente all'avv. Giancarlo Pesce”. Controparte_1
pagina 4 di 18 Con decreto emesso nella medesima data, il Giudice ha riservato ogni decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta già fissata, previo esame delle note autorizzate per svolgimento dell'udienza nel contraddittorio.
Nelle note scritte depositate per l'udienza ex art. 183 c.p.c., parte attrice ha richiamato integralmente quanto dedotto, eccepito e depositato con l'atto introduttivo, insistendo nell'istanza di deposito in cassaforte e nelle prove orali dedotte.
Parte convenuta ha insistito per il rigetto dell'azione ed ha contestato la tardività del deposito effettuato in data 28.6.2024, in quanto la documentazione di cui all'istanza del 28.06.2024 non era stata depositata con l'atto introduttivo di revocazione straordinaria, ma è stata altresì depositata al di fuori dei termini ex art. 171 ter c.p.c. In ogni caso, ha altresì eccepito la non conformità dei documenti, in quanto nella procura alle liti è assente la sottoscrizione del Cancelliere che avrebbe rilasciato l'originale del mandato alle liti del 30.10.2017 (fra l'altro generica e con nessun riferimento alla vertenza che avrebbe conferito il Signor all'Avv. CP_1
); analogamente, il verbale di udienza del 23.11.2017 sarebbe Pt_1
slegato dalla procura alle liti, carente del timbro di congiunzione e della sottoscrizione e/o firma digitale del cancelliere che avrebbe estratto il verbale di udienza dal fascicolo telematico della vertenza RG. 7222/2015.
Il Giudice istruttore, con ordinanza a verbale, ha riservato al Collegio ogni decisione su rilevanza/ammissibilità dei documenti prodotti in copia digitale, e -ritenuto non indispensabile ai fini della decisione la produzione degli indicati originali in cassaforte- ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 gennaio 2025 a trattazione scritta.
Confermata l'udienza cartolare del 22.1.2025, il Giudice -viste le note depositate nell'interesse di entrambe le parti, con le quali sono state precisate le conclusioni come disposto con ordinanza a verbale 10.7.2024 - visto l'art. 189 c.p.c., ha assegnato i termini perentori per il deposito delle pagina 5 di 18 comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando al 26.3.2025
l'udienza cartolare per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. Scambiate le memorie finali, a tale udienza la decisione è stata riservata al Collegio.
2. La trattazione dei vizi prospettati nell'atto di citazione a fondamento della domanda di revocazione postula una preliminare ricognizione della vicenda processuale che ha portato all'adozione dell'ordinanza impugnata.
***
2.1. In particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio di revocazione, quanto ai precedenti rapporti con il sig. , l'avv. CP_1
deduce che: Pt_1
- la vicenda processuale aveva tratto origine dal mandato che il sig.
aveva rilasciato all'avv. in data 30.10.2017 (in proposito CP_1 Pt_1
viene richiamata la procura alle liti sub doc. 2, che tuttavia non risulta depositata unitamente alla citazione per revocazione),
- il legale aveva adempiuto al mandato,
- in data 8.1.2018, l'avv. aveva ricevuto la revoca del mandato Pt_1
(doc. 3 depositato unitamente alla citazione),
- il legale avviava tentativi bonari per il pagamento del dovuto per l'attività svolta;
- il sig. presentava ricorso in prevenzione al competente Consiglio CP_1
dell'Ordine in data 29.1.2018; non essendo stato possibile un accordo, il
Consiglio tarava la parcella, per euro 5.242,00,
- in mancanza di pagamento, ed avendo tentato invano di parlare col il cliente, il legale proponeva allora ricorso monitorio.
Di seguito si riporta il contenuto del ricorso monitorio, con riferimento alla descrizione dell'attività svolta:
pagina 6 di 18 “1) che lo scrivente avvocato ha regolarmente operato in forza di procura speciale per l'Assistito sig. ..., Controparte_1
2) che il detto Cliente, dopo innumerevoli telefonate a titolo informativo
(sempre svolte nella mattinata di lunedì, giorno dal medesimo dedicato al viaggio a Genova allo scopo di verificare i propri investimenti presso le
Banche locali) finalmente, con regolare appuntamento si è presentato presso il mio studio il giorno 9 ottobre 2017 alle ore 11,00 circa;
3) Che in detta occasione il Sig. mi ha lungamente illustrato tutte CP_1
le problematiche che lo affliggevano e -a seguito della mia prestata consulenza- si è riservato di meglio valutare l'ipotesi di confluire presso un unico Studio ed Avvocato le numerose e diversificate difese già in capo ad altri Colleghi del Foro di Genova;
4) Che il successivo lunedì 16 ottobre ha preannunciato il suo arrivo attraverso una telefonata e, nell'occasione, ha sottoscritto una procura speciale a mio nome confermandomi l'avere contestualmente avvisato e dismessi rapporti con i precedenti difensori;
5) In sostanza il sig- mi rappresentava due grandi ordini di CP_1
problematiche.
5a) La prima derivava dalla propria posizione nella eredità della sorella
(deceduta il 1.7.2008). Le contestazioni erano sfociate in furibonde Per_2
contrapposizioni [decennali e non ancora risolte] con la coerede sorella
NA ed i di lei figli (ovvero nipoti del sig. , sigg. e CP_1 CP_2
). Parte_2
Le contestazioni, mi riferiva dettagliatamente il Cliente, riguardavano sia il monte ereditario (indiviso per un calore di oltre euro 500.000,00) sia accuse reciproche riferite alla “sparizione” [il giorno successivo il decesso] di cifre importanti depositate nelle locali banche dlla de cuius ....
5b) La seconda problematica era inerente una grave violazione edilizia commessa dal medesimo Cliente [scavo nelle fondamenta del palazzo di
pagina 7 di 18 Via Roma in Masone ai fini di recuperare un nuovo locale] a causa della quale risultava stabilmente compromesso l'intero stabile.
Al momento, pendente l'ordine di rimessa in pristino del Parte_3
la causa risultava radicata presso il Tar di Genova.
[...]
Il sottoscritto, in forza di procura specaile, pertanto si adoperava professionalmente a favore del Sig. , sia in campo Controparte_1
stragiudiziale che nelle Curie meglio viste e ritenute.
In data 8.1.2018 senza alcun preavviso riceveva la allegata revoca del mandato datata 23.12.2017 (all. sub 1, 1 A con prova di spedizione)”.
***
2.2. Con decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo n. 1113/2019, depositato in data 1.4.2019 (r.g. 3805/2019), il Tribunale ordinario di
Genova aveva condannato il sig. al pagamento, in favore Controparte_1 dell'avv. , del complessivo importo di euro 6.483,11, Parte_1
oltre ad interessi e rivalutazione ed alle spese del procedimento monitorio, per compensi che sarebbero maturati a seguito di svolgimento di attività professionale giudiziale e stragiudiziale.
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva proposto CP_1
opposizione avverso il predetto titolo monitorio, contestando la pretesa avversaria sia sotto il profilo dell'an - negando di avere mai conferito un incarico professionale all'avv. e che quest'ultimo avesse mai svolto Pt_1
attività professionale in suo favore - sia nel quantum.
In particolare, l'opponente aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce ad una procura speciale prodotta dall'avv. nell'ambito della Pt_1
richiesta di taratura della parcella professionale, rilevando la falsità della copia fotostatica del processo verbale di udienza recante r.g. 7222/2015, nel quale si darebbe atto della costituzione dell'avv. quale difensore Pt_1 dell'opponente.
L'ingiungente-opposto era rimasto contumace nel giudizio di opposizione.
pagina 8 di 18 Con riferimento a tale circostanza, l'avv. deduce (nell'atto Pt_1 introduttivo del presente giudizio) che l'atto di opposizione gli era stato notificato via pec, ma che -poiché era in procinto di cambiare la sede del proprio studio- non si era avveduto della pec, e -non essendo stato avvisato dall'allora difensore del sig. della pendenza dell'opposizione- non CP_1
compariva alle udienze, rimanendo contumace. A seguito della dismissione del mandato da parte dell'originario difensore (senza avviso all'avv.
), successivi legali proseguivano la causa di opposizione, sempre Pt_1 nella contumacia dell'avv. e senza alcun avviso nei suoi confronti. Pt_1
***
2.3. Con ordinanza n. cron. 4965/2020, l'adìto Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il titolo monitorio ed ha condannato l'avv.
alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che agli atti del processo risultava prodotto esclusivamente il ricorso per decreto ingiuntivo in assenza della documentazione ad esso corredata.
Ciò posto, richiamati i principi che presiedono al riparto dell'onere della prova nei giudizi promossi per ottenere il pagamento di corrispettivi professionali e la differente valenza probatoria della parcella corredata dal parere del Consiglio dell'ordine nella fase monitoria e nella successiva fase di opposizione, il Tribunale ha vagliato l'assolvimento, da parte del professionista, del proprio onere probatorio ed ha rilevato quanto segue:
-la procura alle liti “(non presente agli atti), necessaria per lo svolgimento dell'attività processuale, seppure destinata ad operare su un piano diverso dal contratto di patrocinio, è comunque disconosciuta e non può essere dunque utilizzata per comprovare il mandato difensivo assunto dall'avv.
a favore del sig. (e a dire il vero non risultava neppure Pt_1 CP_1 allegata al ricorso nella procedura monitoria)”;
pagina 9 di 18 -la revoca del mandato “potrebbe provare, a monte, la sua positiva conclusione: tuttavia non risultando agli atti i verbali di udienza (che parte opponente riferisce di avere meramente consultato tra i documenti presenti nel procedimento aperto presso l'Ordine degli avvocati di Genova di cui non vi è comunque traccia negli allegati al ricorso monitorio) e non essendo diversamente provata l'attività difensiva svolta (prima dell'intervenuta revoca del mandato) non è possibile apprezzare la natura qualitativa e quantitativa della prestazione”.
In base a tali argomenti il Tribunale ha concluso nel senso del difetto di prova circa “il conferimento del mandato con riferimento all'attività in forza della quale è stato ottenuto il decreto” e che, pertanto, “non può sorgere il diritto ad alcun compenso”.
Il decreto ingiuntivo è stato dunque revocato, con condanna dell'avv.
alle spese per il giudizio di opposizione. Pt_1
***
3. Con la domanda di revocazione introduttiva del presente giudizio, l'avv.
ha prospettato due vizi, fra loro connessi. Pt_1
In primo luogo, ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., ha sostenuto di avere scoperto documenti decisivi non prodotti in giudizio, la cui esistenza sarebbe stata scoperta “dopo la scadenza del termine” e che erano preesistenti alla decisione oggi impugnata (cfr. pag. 9 atto di citazione): trattasi dell'originale di una procura speciale in data 30 ottobre 2017 e di una comparsa di costituzione nel procedimento Rgn 7222/2015 del 23 novembre 2017. Ne deriverebbe secondo l'avv. un errore Pt_1
revocatorio ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., per travisamento di fatto, in quanto l'errore sarebbe costituito dall'inesatta percezione da parte del
Giudice di circostanze presupposte come sicura base del ragionamento, in contrasto con quanto risultante dagli atti del processo.
pagina 10 di 18 In particolare, l'avv. osserva che l'originale della procura alle liti Pt_1
era rimasta conservata nel fascicolo del procedimento r.g.n. 7222/2015 e che gli sarebbe stata preclusa la possibilità di accedere al relativo fascicolo a causa della revoca del mandato: solo a seguito della definizione del giudizio di appello avverso la decisione che aveva definito il procedimento r.g.n. 7222/2015, aveva potuto accedere (il 9.8.2023) al fascicolo di primo grado restituito dalla Corte d'appello al Tribunale e recuperala.
In secondo luogo, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. ha censurato il seguente asserto contenuto a pagina 1 dell'ordinanza impugnata: “la costituzione dell'avv. come difensore del Sig. nel Parte_1 Controparte_1
procedimento recante rgn 7222/2015 risulterebbe da un verbale del tutto incomprensibile e in ogni caso inesistente dagli atti del telematico”. Ad avviso dell'avv. tale proposizione esibirebbe un errore di fatto, in Pt_1
quanto smentita sia dalla comparsa di risposta prodotta con la procura alle liti dall'avv. nel procedimento rgn 7222/2015 sia dal verbale di Pt_1
udienza del 23.11.2017 relativo al medesimo procedimento.
Costituirebbe dunque errore revocatorio l'affermazione contenuta nell'ordinanza circa l'inesistenza nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte) di documenti che invece vi erano inseriti.
Si deduce ulteriormente in atto di citazione:
- che il sig. contesterebbe in modo inaccettabile la firma del CP_1
mandato, pur avendo egli revocato il mandato medesimo,
- che il Collegio aveva pretermesso qualunque verifica, basandosi sulla affermata carenza di procura e su un disconoscimento non provato,
- che nel verbale di udienza del 4.3.2020 non è chiarito a quale titolo fosse comparso l'avv. Castiglia, e si dà comunque atto della pendenza di procedura per la nomina di amministratore di sostegno,
pagina 11 di 18 - che avanti al Tribunale di Alessandria pende procedura esecutiva immobiliare attivata da , rg. 316/2022, per un importo di CP_1
17.009,65 euro ammesso in conversione del pignoramento (doc. 11).
***
4. Parte convenuta, nel merito, ha osservato che il Tribunale aveva basato la propria decisione non solo sulla assenza di procura alle liti, ma anche su altri elementi. L'avv. , essendo rimasto contumace in quel giudizio, Pt_1
non aveva provato né l'avvenuto conferimento di incarico né l'effettivo espletamento dello stesso. Pertanto, la procura alle liti e la prova dell'effettivo espletamento dell'incarico non sarebbero documenti che l'Avv. non è stato in grado di procurarsi e produrre nel giudizio Pt_1
RG. 7222/2015 “per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”, così come disposto dall'art. 395 c.p.c. n. 3, ma che non sono stati prodotti, perché l'Avv. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non Pt_1
si era costituito rimanendo contumace.
Il convenuto ha altresì rilevato che:
-dal fascicolo informatico del presente giudizio per revocazione mancherebbe la produzione n. 2, ossia la procura alle liti del 30.10.2017 col timbro apposto dalla cancelleria in data 09.08.2023, essendo stata prodotta soltanto l'attestazione di conformità;
-il verbale del 23.11.2017, con il quale l'Avv. si sarebbe costituito Pt_1
nel procedimento avente RG. n. 7222/2015, sarebbe inesistente nel telematico, in quanto trattasi di una verbalizzazione completamente slegata dal fascicolo d'ufficio a cui si riferirebbe (foglio su carta bianca senza alcun timbro della Cancelleria e neppure firmato digitalmente dal Cancelliere).
Deve aggiungersi che, nelle memorie di replica depositate il 10.3.2025
(pag. 2), l'attore ha osservato che l'originale del documento sarebbe già custodito in cassaforte (in realtà, la relativa istanza non è stata autorizzata e non risultano annotazioni di documenti custoditi in cassaforte).
pagina 12 di 18 ***
5. Così sinteticamente ricostruiti i motivi prospettati a fondamento dell'impugnazione per revocazione, il Tribunale rileva che gli stessi non sono fondati.
***
5.1. Prendendo le mosse dalla disamina del vizio sussunto dall'impugnante nella previsione di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c., giova osservare che la norma individua un peculiare caso di revocazione straordinaria “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Alla stregua del motivo in questione la sentenza è suscettibile di essere revocata allorquando emergano documenti decisivi, idonei, in quanto tali, a determinare un diverso convincimento del giudice e perciò a condurre ad una diversa decisione, rispetto ai quali l'impugnante dimostri la preesistenza rispetto al pregresso giudizio e l'impossibilità di produrli in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Tanto premesso, molteplici precedenti di legittimità hanno chiarito che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., grava sull'impugnante l'onere di provare che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non sia dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore. Ne consegue che, nell'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di un documento, l'onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza (ex multis, Cass., sez. V, 19.10.2023 n. 29122: “La revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., presuppone l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia
pagina 13 di 18 astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda;
conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento; Cass., sez. II,
16.1.2018 n. 885: “Per giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3,
c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta
a sua colpa, di produrre i documenti nel giudizio di merito;
incombe pertanto su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore”. In termini, Cass., sez. II, 11.6.2008 n. 15534).
Nella vicenda in esame, la stessa prospettazione contenuta in atto di citazione per revocazione risulta incompatibile con i richiamati requisiti di ammissibilità della censura.
Il vizio dedotto non costituisce motivo di revocazione. I documenti ritenuti decisivi dall'avv. , infatti, sono entrambi preesistenti rispetto al Pt_1
giudizio de quo e certamente noti al Difensore, che li avrebbe redatti o avrebbe partecipato alla loro redazione.
Invero, i documenti ritenuti decisivi e posti a fondamento del motivo di revocazione in argomento sono costituiti - come si è osservato sopra - dalla procura speciale alle liti che il sig. avrebbe rilasciato all'avv. CP_1
in data 30.10.2017, in relazione al giudizio civile r.g.n. 7222/2015, Pt_1
e dalla comparsa di risposta redatta da detto difensore (unitamente ad altro professionista) nell'ambito di tale giudizio in esecuzione dell'incarico professionale ricevuto.
pagina 14 di 18 Si tratta, come è evidente, di documenti alla cui formazione avrebbe partecipato lo stesso avv. , rispetto ai quali non è dunque deducibile Pt_1
che l'impugnante potesse averne ignorato l'esistenza nel corso del giudizio definito dall'ordinanza impugnata in questa sede.
Fermo quanto precede, neppure risulta fondato il rilievo, specificamente riferito alla procura alle liti, a mente del quale, in ragione del deposito di tale documento nel fascicolo del giudizio r.g. 7222/2015, l'avv. si Pt_1
sarebbe trovato nell'impossibilità di recuperarlo fino alla definizione del successivo grado di appello.
L'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario può essere ravvisata solo quando chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario (in termini, Cass., sez.
V, 20.3.2009 n. 6821).
In tale circostanza, qualora risultasse (come nel caso di specie) che la parte fosse a conoscenza del documento, ma non ne abbia la disponibilità perché in possesso dell'avversario (o di un terzo), per escludere che la mancata produzione sia ascrivibile alla sua negligenza, essa dovrebbe almeno tempestivamente avere richiesto (senza successo) l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (C. 1879/1992; C. 2393/1990).
Il semplice ritrovamento postumo dei documenti, senza prova di una diligente ricerca iniziale e di una causa giustificativa, non è sufficiente per revocare una sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/02/2025, n.
3348).
Ed invero nell'atto introduttivo dell'impugnazione in esame l'attore non ha nemmeno allegato quali iniziative avesse in ipotesi assunto al fine di recuperare tempestivamente l'indicata procura alle liti, al fine di produrla tempestivamente in sede monitoria o nel giudizio di opposizione.
pagina 15 di 18 D'altra parte, il fatto che l'originale della procura alle liti e la comparsa di costituzione del 23.11.2017 siano tornata in possesso del legale solo a seguito della restituzione del fascicolo di parte, dalla Corte d'appello, in quanto egli -stante l'intervenuta revoca del mandato- non avrebbe potuto avere accesso al fascicolo, non costituisce una forza maggiore rilevante ex art. 395 c.p.c.
Non sussiste pertanto il dedotto vizio revocatorio, considerato che i documenti indicati nell'ordinanza non erano effettivamente presenti agli atti del procedimento di opposizione che la stessa ha definito e, se anche esistevano nel (diverso e anteriore) procedimento nel quale l'avv. Pt_1
deduce di aver svolto la propria attività professionale, la loro esistenza non
è stata ritualmente dimostrata nel giudizio di opposizione, né è stata dettagliatamente indicata -nel rispetto delle preclusioni maturate nel giudizio di opposizione- l'attività della quale era chiesto il pagamento in sede monitoria.
Tali documenti, anche qualora fossero stati tempestivamente prodotti in questo giudizio revocatorio, non possono dunque portare ad una diversa decisione, in quanto l'omessa produzione in sede di opposizione non è dipesa da forza maggiore, ma dalla contumacia del convenuto nel giudizio di opposizione.
Per tali ragioni, la domanda di revocazione nella parte in cui si radica sul motivo di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. risulta inammissibile.
***
5.2. Conseguentemente, nemmeno sussiste un travisamento del fatto per inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, dedotto quale motivo di impugnazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Tale preteso errore revocatorio, avuto riguardo alla prospettazione contenuta a pag. 8 dell'atto di citazione per revocazione, non emerge dagli pagina 16 di 18 atti e dai documenti relativi al pregresso giudizio, bensì da due documenti
(la comparsa di risposta con relativa procura alle liti ed il verbale di udienza del 23.11.2017, più volte citati) in esso mai prodotti.
In tal modo il motivo di revocazione risulta formulato in violazione del tenore dell'art. 395 n. 4 c.p.c., che postula l'ancoraggio dell'errore di fatto agli atti ed ai documenti di causa, in quanto acquisiti al giudizio definito con la sentenza di cui si chiede la revocazione.
In definitiva l'impugnazione per revocazione formulata dall'avv. Pt_1 avverso l'ordinanza n. 4965/2020 emessa da questo Tribunale è inammissibile sotto ogni profilo e tale deve essere dichiarata.
***
6. Le spese di lite sono poste a carico dell'impugnante avv. Parte_1
, soccombente, e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo alla
[...]
nota spese depositata ed ai parametri del conferente scaglione di riferimento
(€ 5.201,00 - € 26.000,00), determinato in relazione al diritto di credito oggetto del pregresso giudizio (€ 6.483,11, oltre agli accessori) di cui al
D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii., nei richiesti valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nei minimi per le fasi di trattazione ed istruttoria, nonché per la fase decisoria, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta dall'avv. avverso l'ordinanza cron. 4965/2020 Parte_1
emessa da questo Tribunale a definizione del giudizio r.g.n. 6650/2019;
2. condanna l'avv. alla refusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite relative al presente giudizio di impugnazione, che
[...]
quantifica in complessivi euro 3.387,00, oltre al rimborso del 15% sul compenso tabellare per spese generali, i.v.a. e c.n.p.a., come per legge;
pagina 17 di 18 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'avv. Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Genova , 4 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Cingano Maria Cristina Scarzella
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Cristina Scarzella Presidente dott. Pasquale Grasso Giudice dott.ssa Valentina Cingano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., iscritta al n. r.g. 8858/2023 promossa da:
Avv. , nato a [...] il 9 maggio Parte_1
1951, c.f. , in proprio ex art. 86 c.p.c. C.F._1
-parte attrice contro nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ravera C.F._2
Leggiero, presso il quale è elettivamente domiciliato, coma da procura depositata unitamente alla costituzione in giudizio,
-parte convenuta
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“-Revocare integralmente l'Ordinanza Collegiale R.G. n 6650/2019 del 16 novembre 2020; Rep. 1770/2020 Cron. 4965/2020 emessa dal Tribunale di
Genova il 16.11.2020 e notificata il 18.11.2020 per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, emettere Sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva);
-Ordinare la restituzione di quanto conseguito dal Signor Controparte_1 nel procedimento de quo (opposizione D.I.) e pari ad Euro 6483,11 oltre spese di procedura in Euro 540,00, compensi in Euro 145,50 (nel D.I.) oltre alle spese della procedura (Ordinanza) per Euro 1.618,00 oltre 15%, iva e
c.p.a. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. in via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati: 1] vero che l'avv. , si è costituito in difesa del Parte_1 medesimo unitamente con l'avv. Giancarlo Pesce, nel procedimento Rgn
7222/2015 avanti il Tribunale di Genova (G.I. Dottssa NA Cannata) depositando -in data 23/11/2017- regolare mandato del Sig.
[...]
. Si indicano a testi i sig.ri: 1/ Avv. Giancarlo Pesce, ...”. CP_1
Per parte convenuta:
“dichiarare l'illegittimità e/o inammissibilità della presente azione, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 395 n. 3 e 4 c.p.c. per tutte le ragioni meglio sopra argomentate e dimostrate. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con ogni più ampia riserva di deduzione ed istruzione”.
pagina 2 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione per revocazione straordinaria, notificato in data
27.9.2023 presso l'indirizzo p.e.c. dell'avv. Fabio Ravera Leggiero, l'avv.
ha intimato in giudizio , al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire pronunciare la revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n.ri 3)
e 4), c.p.c. dell'ordinanza pronunciata inter partes dal Tribunale ordinario di Genova n. 4965/2020, depositata in data 16.11.2020, rep. n. 1770/2020, a definizione del giudizio collegiale rg.n. 6650/2019.
Tale giudizio era stato introdotto dal sig. in opposizione al CP_1 decreto ingiuntivo n. 1113/2019, emesso in favore dell'avv. per il Pt_1
pagamento di compensi professionali. Si era concluso con ordinanza collegiale del 16.11.2020, di accoglimento dell'opposizione e con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nella contumacia dell'odierno attore in revocazione.
In questo giudizio di impugnazione straordinaria, con decreto 19.12.2023, il
Giudice ha rilevato la nullità della notifica dell'atto introduttivo siccome effettuata al legale della parte, anziché alla parte personalmente, come prescritto dall'art. 330 ultimo comma c.p.c., disponendone il rinnovo.
Nella stessa data, si è costituito in giudizio il sig. , il quale Controparte_1 ha preliminarmente eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione (in quanto era stato eletto domicilio presso altro difensore) e nel merito ha contestato la fondatezza della proposta revocazione.
A seguito della rinnovazione della notifica, in data 24.1.2024 si è nuovamente costituito in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza dell'azione proposta, chiedendo di dichiararne l'illegittimità e/o inammissibilità, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 395 n. 3 e 4
c.p.c..
pagina 3 di 18 All'esito delle verifiche preliminari effettuate con decreto 12.4.2024, con il quale l'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata differita al 10.7.2024, non sono state depositate memorie. Parte attrice -in data 28.6.2024- ha depositato
“istanza per deposito originale atti e relativa custodia in cassaforte”, con il seguente contenuto: “Mi permetto di avviare alla Sua attenzione la richiesta per deposito atto in originale (sub. 1) composto da una sola pagina nella quale sono contenuti ANTE: procura speciale alle liti dattiloscritta del 30 ottobre 2017 contenente firma del Sig. CP_1
asseverata del presente avvocato e consegnata allo scrivente in
[...]
data 09 agosto 2023 come da timbro in alto a sinistra. Nota: Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art.
183, comma 6, n. 2, c.p.c. essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico. Corte di Cassazione, Pres. Lombardo – Rel. , con Per_1
l'ordinanza n. 35167 del 18 novembre 2021. RETRO: comparsa di costituzione e risposta in favore di nel procedimento RG Controparte_1
n 7222/2015 del 23 novembre 2017 scritto a mano dallo scrivente avvocato
e dal medesimo sottoscritto, già allegata agli atti di Citazione per
Revocazione La produzione originale testimonia contestualmente sia il riconoscimento della firma del Sig (disconosciuta in sede Controparte_1
della impugnata Ordinanza -vedi sub.2) così come prova, oltre alle attività stragiudiziali, la costituzione nel Procedimento RG n. 722/2015, sempre a favore del Sig. unitamente all'avv. Giancarlo Pesce”. Controparte_1
pagina 4 di 18 Con decreto emesso nella medesima data, il Giudice ha riservato ogni decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta già fissata, previo esame delle note autorizzate per svolgimento dell'udienza nel contraddittorio.
Nelle note scritte depositate per l'udienza ex art. 183 c.p.c., parte attrice ha richiamato integralmente quanto dedotto, eccepito e depositato con l'atto introduttivo, insistendo nell'istanza di deposito in cassaforte e nelle prove orali dedotte.
Parte convenuta ha insistito per il rigetto dell'azione ed ha contestato la tardività del deposito effettuato in data 28.6.2024, in quanto la documentazione di cui all'istanza del 28.06.2024 non era stata depositata con l'atto introduttivo di revocazione straordinaria, ma è stata altresì depositata al di fuori dei termini ex art. 171 ter c.p.c. In ogni caso, ha altresì eccepito la non conformità dei documenti, in quanto nella procura alle liti è assente la sottoscrizione del Cancelliere che avrebbe rilasciato l'originale del mandato alle liti del 30.10.2017 (fra l'altro generica e con nessun riferimento alla vertenza che avrebbe conferito il Signor all'Avv. CP_1
); analogamente, il verbale di udienza del 23.11.2017 sarebbe Pt_1
slegato dalla procura alle liti, carente del timbro di congiunzione e della sottoscrizione e/o firma digitale del cancelliere che avrebbe estratto il verbale di udienza dal fascicolo telematico della vertenza RG. 7222/2015.
Il Giudice istruttore, con ordinanza a verbale, ha riservato al Collegio ogni decisione su rilevanza/ammissibilità dei documenti prodotti in copia digitale, e -ritenuto non indispensabile ai fini della decisione la produzione degli indicati originali in cassaforte- ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 gennaio 2025 a trattazione scritta.
Confermata l'udienza cartolare del 22.1.2025, il Giudice -viste le note depositate nell'interesse di entrambe le parti, con le quali sono state precisate le conclusioni come disposto con ordinanza a verbale 10.7.2024 - visto l'art. 189 c.p.c., ha assegnato i termini perentori per il deposito delle pagina 5 di 18 comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando al 26.3.2025
l'udienza cartolare per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. Scambiate le memorie finali, a tale udienza la decisione è stata riservata al Collegio.
2. La trattazione dei vizi prospettati nell'atto di citazione a fondamento della domanda di revocazione postula una preliminare ricognizione della vicenda processuale che ha portato all'adozione dell'ordinanza impugnata.
***
2.1. In particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio di revocazione, quanto ai precedenti rapporti con il sig. , l'avv. CP_1
deduce che: Pt_1
- la vicenda processuale aveva tratto origine dal mandato che il sig.
aveva rilasciato all'avv. in data 30.10.2017 (in proposito CP_1 Pt_1
viene richiamata la procura alle liti sub doc. 2, che tuttavia non risulta depositata unitamente alla citazione per revocazione),
- il legale aveva adempiuto al mandato,
- in data 8.1.2018, l'avv. aveva ricevuto la revoca del mandato Pt_1
(doc. 3 depositato unitamente alla citazione),
- il legale avviava tentativi bonari per il pagamento del dovuto per l'attività svolta;
- il sig. presentava ricorso in prevenzione al competente Consiglio CP_1
dell'Ordine in data 29.1.2018; non essendo stato possibile un accordo, il
Consiglio tarava la parcella, per euro 5.242,00,
- in mancanza di pagamento, ed avendo tentato invano di parlare col il cliente, il legale proponeva allora ricorso monitorio.
Di seguito si riporta il contenuto del ricorso monitorio, con riferimento alla descrizione dell'attività svolta:
pagina 6 di 18 “1) che lo scrivente avvocato ha regolarmente operato in forza di procura speciale per l'Assistito sig. ..., Controparte_1
2) che il detto Cliente, dopo innumerevoli telefonate a titolo informativo
(sempre svolte nella mattinata di lunedì, giorno dal medesimo dedicato al viaggio a Genova allo scopo di verificare i propri investimenti presso le
Banche locali) finalmente, con regolare appuntamento si è presentato presso il mio studio il giorno 9 ottobre 2017 alle ore 11,00 circa;
3) Che in detta occasione il Sig. mi ha lungamente illustrato tutte CP_1
le problematiche che lo affliggevano e -a seguito della mia prestata consulenza- si è riservato di meglio valutare l'ipotesi di confluire presso un unico Studio ed Avvocato le numerose e diversificate difese già in capo ad altri Colleghi del Foro di Genova;
4) Che il successivo lunedì 16 ottobre ha preannunciato il suo arrivo attraverso una telefonata e, nell'occasione, ha sottoscritto una procura speciale a mio nome confermandomi l'avere contestualmente avvisato e dismessi rapporti con i precedenti difensori;
5) In sostanza il sig- mi rappresentava due grandi ordini di CP_1
problematiche.
5a) La prima derivava dalla propria posizione nella eredità della sorella
(deceduta il 1.7.2008). Le contestazioni erano sfociate in furibonde Per_2
contrapposizioni [decennali e non ancora risolte] con la coerede sorella
NA ed i di lei figli (ovvero nipoti del sig. , sigg. e CP_1 CP_2
). Parte_2
Le contestazioni, mi riferiva dettagliatamente il Cliente, riguardavano sia il monte ereditario (indiviso per un calore di oltre euro 500.000,00) sia accuse reciproche riferite alla “sparizione” [il giorno successivo il decesso] di cifre importanti depositate nelle locali banche dlla de cuius ....
5b) La seconda problematica era inerente una grave violazione edilizia commessa dal medesimo Cliente [scavo nelle fondamenta del palazzo di
pagina 7 di 18 Via Roma in Masone ai fini di recuperare un nuovo locale] a causa della quale risultava stabilmente compromesso l'intero stabile.
Al momento, pendente l'ordine di rimessa in pristino del Parte_3
la causa risultava radicata presso il Tar di Genova.
[...]
Il sottoscritto, in forza di procura specaile, pertanto si adoperava professionalmente a favore del Sig. , sia in campo Controparte_1
stragiudiziale che nelle Curie meglio viste e ritenute.
In data 8.1.2018 senza alcun preavviso riceveva la allegata revoca del mandato datata 23.12.2017 (all. sub 1, 1 A con prova di spedizione)”.
***
2.2. Con decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo n. 1113/2019, depositato in data 1.4.2019 (r.g. 3805/2019), il Tribunale ordinario di
Genova aveva condannato il sig. al pagamento, in favore Controparte_1 dell'avv. , del complessivo importo di euro 6.483,11, Parte_1
oltre ad interessi e rivalutazione ed alle spese del procedimento monitorio, per compensi che sarebbero maturati a seguito di svolgimento di attività professionale giudiziale e stragiudiziale.
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva proposto CP_1
opposizione avverso il predetto titolo monitorio, contestando la pretesa avversaria sia sotto il profilo dell'an - negando di avere mai conferito un incarico professionale all'avv. e che quest'ultimo avesse mai svolto Pt_1
attività professionale in suo favore - sia nel quantum.
In particolare, l'opponente aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce ad una procura speciale prodotta dall'avv. nell'ambito della Pt_1
richiesta di taratura della parcella professionale, rilevando la falsità della copia fotostatica del processo verbale di udienza recante r.g. 7222/2015, nel quale si darebbe atto della costituzione dell'avv. quale difensore Pt_1 dell'opponente.
L'ingiungente-opposto era rimasto contumace nel giudizio di opposizione.
pagina 8 di 18 Con riferimento a tale circostanza, l'avv. deduce (nell'atto Pt_1 introduttivo del presente giudizio) che l'atto di opposizione gli era stato notificato via pec, ma che -poiché era in procinto di cambiare la sede del proprio studio- non si era avveduto della pec, e -non essendo stato avvisato dall'allora difensore del sig. della pendenza dell'opposizione- non CP_1
compariva alle udienze, rimanendo contumace. A seguito della dismissione del mandato da parte dell'originario difensore (senza avviso all'avv.
), successivi legali proseguivano la causa di opposizione, sempre Pt_1 nella contumacia dell'avv. e senza alcun avviso nei suoi confronti. Pt_1
***
2.3. Con ordinanza n. cron. 4965/2020, l'adìto Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il titolo monitorio ed ha condannato l'avv.
alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che agli atti del processo risultava prodotto esclusivamente il ricorso per decreto ingiuntivo in assenza della documentazione ad esso corredata.
Ciò posto, richiamati i principi che presiedono al riparto dell'onere della prova nei giudizi promossi per ottenere il pagamento di corrispettivi professionali e la differente valenza probatoria della parcella corredata dal parere del Consiglio dell'ordine nella fase monitoria e nella successiva fase di opposizione, il Tribunale ha vagliato l'assolvimento, da parte del professionista, del proprio onere probatorio ed ha rilevato quanto segue:
-la procura alle liti “(non presente agli atti), necessaria per lo svolgimento dell'attività processuale, seppure destinata ad operare su un piano diverso dal contratto di patrocinio, è comunque disconosciuta e non può essere dunque utilizzata per comprovare il mandato difensivo assunto dall'avv.
a favore del sig. (e a dire il vero non risultava neppure Pt_1 CP_1 allegata al ricorso nella procedura monitoria)”;
pagina 9 di 18 -la revoca del mandato “potrebbe provare, a monte, la sua positiva conclusione: tuttavia non risultando agli atti i verbali di udienza (che parte opponente riferisce di avere meramente consultato tra i documenti presenti nel procedimento aperto presso l'Ordine degli avvocati di Genova di cui non vi è comunque traccia negli allegati al ricorso monitorio) e non essendo diversamente provata l'attività difensiva svolta (prima dell'intervenuta revoca del mandato) non è possibile apprezzare la natura qualitativa e quantitativa della prestazione”.
In base a tali argomenti il Tribunale ha concluso nel senso del difetto di prova circa “il conferimento del mandato con riferimento all'attività in forza della quale è stato ottenuto il decreto” e che, pertanto, “non può sorgere il diritto ad alcun compenso”.
Il decreto ingiuntivo è stato dunque revocato, con condanna dell'avv.
alle spese per il giudizio di opposizione. Pt_1
***
3. Con la domanda di revocazione introduttiva del presente giudizio, l'avv.
ha prospettato due vizi, fra loro connessi. Pt_1
In primo luogo, ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., ha sostenuto di avere scoperto documenti decisivi non prodotti in giudizio, la cui esistenza sarebbe stata scoperta “dopo la scadenza del termine” e che erano preesistenti alla decisione oggi impugnata (cfr. pag. 9 atto di citazione): trattasi dell'originale di una procura speciale in data 30 ottobre 2017 e di una comparsa di costituzione nel procedimento Rgn 7222/2015 del 23 novembre 2017. Ne deriverebbe secondo l'avv. un errore Pt_1
revocatorio ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., per travisamento di fatto, in quanto l'errore sarebbe costituito dall'inesatta percezione da parte del
Giudice di circostanze presupposte come sicura base del ragionamento, in contrasto con quanto risultante dagli atti del processo.
pagina 10 di 18 In particolare, l'avv. osserva che l'originale della procura alle liti Pt_1
era rimasta conservata nel fascicolo del procedimento r.g.n. 7222/2015 e che gli sarebbe stata preclusa la possibilità di accedere al relativo fascicolo a causa della revoca del mandato: solo a seguito della definizione del giudizio di appello avverso la decisione che aveva definito il procedimento r.g.n. 7222/2015, aveva potuto accedere (il 9.8.2023) al fascicolo di primo grado restituito dalla Corte d'appello al Tribunale e recuperala.
In secondo luogo, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. ha censurato il seguente asserto contenuto a pagina 1 dell'ordinanza impugnata: “la costituzione dell'avv. come difensore del Sig. nel Parte_1 Controparte_1
procedimento recante rgn 7222/2015 risulterebbe da un verbale del tutto incomprensibile e in ogni caso inesistente dagli atti del telematico”. Ad avviso dell'avv. tale proposizione esibirebbe un errore di fatto, in Pt_1
quanto smentita sia dalla comparsa di risposta prodotta con la procura alle liti dall'avv. nel procedimento rgn 7222/2015 sia dal verbale di Pt_1
udienza del 23.11.2017 relativo al medesimo procedimento.
Costituirebbe dunque errore revocatorio l'affermazione contenuta nell'ordinanza circa l'inesistenza nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte) di documenti che invece vi erano inseriti.
Si deduce ulteriormente in atto di citazione:
- che il sig. contesterebbe in modo inaccettabile la firma del CP_1
mandato, pur avendo egli revocato il mandato medesimo,
- che il Collegio aveva pretermesso qualunque verifica, basandosi sulla affermata carenza di procura e su un disconoscimento non provato,
- che nel verbale di udienza del 4.3.2020 non è chiarito a quale titolo fosse comparso l'avv. Castiglia, e si dà comunque atto della pendenza di procedura per la nomina di amministratore di sostegno,
pagina 11 di 18 - che avanti al Tribunale di Alessandria pende procedura esecutiva immobiliare attivata da , rg. 316/2022, per un importo di CP_1
17.009,65 euro ammesso in conversione del pignoramento (doc. 11).
***
4. Parte convenuta, nel merito, ha osservato che il Tribunale aveva basato la propria decisione non solo sulla assenza di procura alle liti, ma anche su altri elementi. L'avv. , essendo rimasto contumace in quel giudizio, Pt_1
non aveva provato né l'avvenuto conferimento di incarico né l'effettivo espletamento dello stesso. Pertanto, la procura alle liti e la prova dell'effettivo espletamento dell'incarico non sarebbero documenti che l'Avv. non è stato in grado di procurarsi e produrre nel giudizio Pt_1
RG. 7222/2015 “per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”, così come disposto dall'art. 395 c.p.c. n. 3, ma che non sono stati prodotti, perché l'Avv. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non Pt_1
si era costituito rimanendo contumace.
Il convenuto ha altresì rilevato che:
-dal fascicolo informatico del presente giudizio per revocazione mancherebbe la produzione n. 2, ossia la procura alle liti del 30.10.2017 col timbro apposto dalla cancelleria in data 09.08.2023, essendo stata prodotta soltanto l'attestazione di conformità;
-il verbale del 23.11.2017, con il quale l'Avv. si sarebbe costituito Pt_1
nel procedimento avente RG. n. 7222/2015, sarebbe inesistente nel telematico, in quanto trattasi di una verbalizzazione completamente slegata dal fascicolo d'ufficio a cui si riferirebbe (foglio su carta bianca senza alcun timbro della Cancelleria e neppure firmato digitalmente dal Cancelliere).
Deve aggiungersi che, nelle memorie di replica depositate il 10.3.2025
(pag. 2), l'attore ha osservato che l'originale del documento sarebbe già custodito in cassaforte (in realtà, la relativa istanza non è stata autorizzata e non risultano annotazioni di documenti custoditi in cassaforte).
pagina 12 di 18 ***
5. Così sinteticamente ricostruiti i motivi prospettati a fondamento dell'impugnazione per revocazione, il Tribunale rileva che gli stessi non sono fondati.
***
5.1. Prendendo le mosse dalla disamina del vizio sussunto dall'impugnante nella previsione di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c., giova osservare che la norma individua un peculiare caso di revocazione straordinaria “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Alla stregua del motivo in questione la sentenza è suscettibile di essere revocata allorquando emergano documenti decisivi, idonei, in quanto tali, a determinare un diverso convincimento del giudice e perciò a condurre ad una diversa decisione, rispetto ai quali l'impugnante dimostri la preesistenza rispetto al pregresso giudizio e l'impossibilità di produrli in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Tanto premesso, molteplici precedenti di legittimità hanno chiarito che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., grava sull'impugnante l'onere di provare che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non sia dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore. Ne consegue che, nell'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di un documento, l'onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza (ex multis, Cass., sez. V, 19.10.2023 n. 29122: “La revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., presuppone l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia
pagina 13 di 18 astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda;
conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento; Cass., sez. II,
16.1.2018 n. 885: “Per giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3,
c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta
a sua colpa, di produrre i documenti nel giudizio di merito;
incombe pertanto su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore”. In termini, Cass., sez. II, 11.6.2008 n. 15534).
Nella vicenda in esame, la stessa prospettazione contenuta in atto di citazione per revocazione risulta incompatibile con i richiamati requisiti di ammissibilità della censura.
Il vizio dedotto non costituisce motivo di revocazione. I documenti ritenuti decisivi dall'avv. , infatti, sono entrambi preesistenti rispetto al Pt_1
giudizio de quo e certamente noti al Difensore, che li avrebbe redatti o avrebbe partecipato alla loro redazione.
Invero, i documenti ritenuti decisivi e posti a fondamento del motivo di revocazione in argomento sono costituiti - come si è osservato sopra - dalla procura speciale alle liti che il sig. avrebbe rilasciato all'avv. CP_1
in data 30.10.2017, in relazione al giudizio civile r.g.n. 7222/2015, Pt_1
e dalla comparsa di risposta redatta da detto difensore (unitamente ad altro professionista) nell'ambito di tale giudizio in esecuzione dell'incarico professionale ricevuto.
pagina 14 di 18 Si tratta, come è evidente, di documenti alla cui formazione avrebbe partecipato lo stesso avv. , rispetto ai quali non è dunque deducibile Pt_1
che l'impugnante potesse averne ignorato l'esistenza nel corso del giudizio definito dall'ordinanza impugnata in questa sede.
Fermo quanto precede, neppure risulta fondato il rilievo, specificamente riferito alla procura alle liti, a mente del quale, in ragione del deposito di tale documento nel fascicolo del giudizio r.g. 7222/2015, l'avv. si Pt_1
sarebbe trovato nell'impossibilità di recuperarlo fino alla definizione del successivo grado di appello.
L'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario può essere ravvisata solo quando chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario (in termini, Cass., sez.
V, 20.3.2009 n. 6821).
In tale circostanza, qualora risultasse (come nel caso di specie) che la parte fosse a conoscenza del documento, ma non ne abbia la disponibilità perché in possesso dell'avversario (o di un terzo), per escludere che la mancata produzione sia ascrivibile alla sua negligenza, essa dovrebbe almeno tempestivamente avere richiesto (senza successo) l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (C. 1879/1992; C. 2393/1990).
Il semplice ritrovamento postumo dei documenti, senza prova di una diligente ricerca iniziale e di una causa giustificativa, non è sufficiente per revocare una sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/02/2025, n.
3348).
Ed invero nell'atto introduttivo dell'impugnazione in esame l'attore non ha nemmeno allegato quali iniziative avesse in ipotesi assunto al fine di recuperare tempestivamente l'indicata procura alle liti, al fine di produrla tempestivamente in sede monitoria o nel giudizio di opposizione.
pagina 15 di 18 D'altra parte, il fatto che l'originale della procura alle liti e la comparsa di costituzione del 23.11.2017 siano tornata in possesso del legale solo a seguito della restituzione del fascicolo di parte, dalla Corte d'appello, in quanto egli -stante l'intervenuta revoca del mandato- non avrebbe potuto avere accesso al fascicolo, non costituisce una forza maggiore rilevante ex art. 395 c.p.c.
Non sussiste pertanto il dedotto vizio revocatorio, considerato che i documenti indicati nell'ordinanza non erano effettivamente presenti agli atti del procedimento di opposizione che la stessa ha definito e, se anche esistevano nel (diverso e anteriore) procedimento nel quale l'avv. Pt_1
deduce di aver svolto la propria attività professionale, la loro esistenza non
è stata ritualmente dimostrata nel giudizio di opposizione, né è stata dettagliatamente indicata -nel rispetto delle preclusioni maturate nel giudizio di opposizione- l'attività della quale era chiesto il pagamento in sede monitoria.
Tali documenti, anche qualora fossero stati tempestivamente prodotti in questo giudizio revocatorio, non possono dunque portare ad una diversa decisione, in quanto l'omessa produzione in sede di opposizione non è dipesa da forza maggiore, ma dalla contumacia del convenuto nel giudizio di opposizione.
Per tali ragioni, la domanda di revocazione nella parte in cui si radica sul motivo di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. risulta inammissibile.
***
5.2. Conseguentemente, nemmeno sussiste un travisamento del fatto per inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, dedotto quale motivo di impugnazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Tale preteso errore revocatorio, avuto riguardo alla prospettazione contenuta a pag. 8 dell'atto di citazione per revocazione, non emerge dagli pagina 16 di 18 atti e dai documenti relativi al pregresso giudizio, bensì da due documenti
(la comparsa di risposta con relativa procura alle liti ed il verbale di udienza del 23.11.2017, più volte citati) in esso mai prodotti.
In tal modo il motivo di revocazione risulta formulato in violazione del tenore dell'art. 395 n. 4 c.p.c., che postula l'ancoraggio dell'errore di fatto agli atti ed ai documenti di causa, in quanto acquisiti al giudizio definito con la sentenza di cui si chiede la revocazione.
In definitiva l'impugnazione per revocazione formulata dall'avv. Pt_1 avverso l'ordinanza n. 4965/2020 emessa da questo Tribunale è inammissibile sotto ogni profilo e tale deve essere dichiarata.
***
6. Le spese di lite sono poste a carico dell'impugnante avv. Parte_1
, soccombente, e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo alla
[...]
nota spese depositata ed ai parametri del conferente scaglione di riferimento
(€ 5.201,00 - € 26.000,00), determinato in relazione al diritto di credito oggetto del pregresso giudizio (€ 6.483,11, oltre agli accessori) di cui al
D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii., nei richiesti valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nei minimi per le fasi di trattazione ed istruttoria, nonché per la fase decisoria, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta dall'avv. avverso l'ordinanza cron. 4965/2020 Parte_1
emessa da questo Tribunale a definizione del giudizio r.g.n. 6650/2019;
2. condanna l'avv. alla refusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite relative al presente giudizio di impugnazione, che
[...]
quantifica in complessivi euro 3.387,00, oltre al rimborso del 15% sul compenso tabellare per spese generali, i.v.a. e c.n.p.a., come per legge;
pagina 17 di 18 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'avv. Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Genova , 4 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Cingano Maria Cristina Scarzella
pagina 18 di 18