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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/10/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 3744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta per la decisione il 22.5.2025 ex art. 281 quinquies c.p.c., vertente tra
rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Amadei in virtù della procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Grottaferrata, al Corso del Popolo n.28,
e
, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Schiavon e Controparte_1
IN LA in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Trieste, alla Piazza della Borsa n.7.
Oggetto: contratto di assicurazione - adempimento contrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 30.5.2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1
e la per ottenerne la condanna al Controparte_2 Controparte_1 pagamento della somma di euro 9.939,10, quale indennizzo lui spettante a seguito del danneggiamento di una imbarcazione di proprietà.
Il citante ha riferito: che è titolare della proprietà di una imbarcazione modello MY GI
46 Open (denominata Chiton); che il 16.8.2021 il surriscaldamento del motore CP_3 ha danneggiato la barca;
che per la riparazione del natante ha speso la somma di euro 9.939,10; che la è obbligata a rivalerlo nell'ipotesi di danneggiamento del Controparte_2 bene;
che la controparte non ha corrisposto la somma dovuta, inesattamente sostenendo l'inclusione dell'evento denunciato tra i rischi esclusi, per usura della parte guastata.
La ha replicato: che ha ingiustamente ricevuto la notificazione Controparte_1 dell'atto di citazione;
che è un nome di fantasia;
che la Controparte_2
svolge attività di broker assicurativo;
che la domanda è infondata. Controparte_4
All'udienza del 22.5.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione. La parte attrice ha articolato (anche) una petizione diretta nei confronti della Controparte_1
, come si ricava dalle espressioni utilizzate nelle conclusioni dell'atto di citazione
[...]
(“[…] per l'effetto […] condannare la […] e/o la Controparte_2 [...]
[…]”); la relazione di notificazione dell'atto di citazione ne attesta la Controparte_1 trasmissione ad indirizzo digitale riferibile alla . Controparte_1
è il nome del prodotto assicurativo (cfr. polizza n.121612260- Controparte_2
11 [Corpi Yacht]) e la è assicuratrice delegataria in un rapporto di Controparte_1 coassicurazione.
Nel rapporto di coassicurazione -che ricorre, a norma dell'art 1911 c.c., quando uno stesso rischio viene assunto, con le stesse modalità e per uno stesso periodo di tempo, da più assicuratori, che ripartiscono tra loro la quota di rischio e la relativa quota d'indennità, ma senza vincolo solidale- si ha l'esistenza di più e separati rapporti assicurativi, ciascuno generato da un distinto contratto, e ciascun assicuratore e titolare delle sole posizioni soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto. Tuttavia, i coassicuratori possono incaricare uno solo di essi, chiamato "delegatario", di concludere il contratto, che sarà così formalmente unico, e di curare i relativi rapporti, attraverso il conferimento di una procura ex art 1387 c.c., nonché di agire o essere convenuto in giudizio anche per le quote di cui essi sono titolari, attraverso l'ulteriore necessario conferimento della rappresentanza processuale, ex art
77 c.p.c.. (cfr. C. n.5425/1978). Ebbene la domanda del cliente deve quindi essere
(astrattamente) limitata alla quota di partecipazione della convenuta.
Per lo scrutinio del merito della lite va ricordato che nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. C. Ord. n.30656/2017); l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo del diritto dell all'indennizzo e la sussistenza di una Parte_2 circostanza di fatto idonea a sussumerlo tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto che deve essere provato dall'assicuratrice (cfr. C. n.6548/2013 e C. n.13390/2007).
Il cliente ha prodotto la polizza n.121612260-11 (polizza Corpi Yacht) richiamante le c.g.c. edizione [0119] – Sezione 2 A;
la clausola 1 (Bene assicurato) prevede: “[…] sono assicurati
[…] i relativi apparati motore […]” e la clausola 3 dispone: “[…] L'assicuratore copre tutti
i rischi a cui è esposto il bene assicurato […]”.
Ciò posto la mancata comparizione delle persone da interrogare ha precluso l'accertamento dell'avverarsi del rischio assicurato, incertezza del fatto costitutivo del diritto del cliente implicante il rigetto della domanda. In più la fattura prodotta dalla parte è irrilevante perché (al più) prova la sostituzione di alcune parti meccaniche, ma non la ragione del predetto rimpiazzo;
la documentazione fotografica non dimostra il malfunzionamento (e le cause) delle parti rappresentate.
Dalle argomentazioni di cui sopra segue il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza (parametri minimi).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in euro 2.540 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 9.10.2025 Il Giudice
rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Amadei in virtù della procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Grottaferrata, al Corso del Popolo n.28,
e
, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Schiavon e Controparte_1
IN LA in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Trieste, alla Piazza della Borsa n.7.
Oggetto: contratto di assicurazione - adempimento contrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 30.5.2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1
e la per ottenerne la condanna al Controparte_2 Controparte_1 pagamento della somma di euro 9.939,10, quale indennizzo lui spettante a seguito del danneggiamento di una imbarcazione di proprietà.
Il citante ha riferito: che è titolare della proprietà di una imbarcazione modello MY GI
46 Open (denominata Chiton); che il 16.8.2021 il surriscaldamento del motore CP_3 ha danneggiato la barca;
che per la riparazione del natante ha speso la somma di euro 9.939,10; che la è obbligata a rivalerlo nell'ipotesi di danneggiamento del Controparte_2 bene;
che la controparte non ha corrisposto la somma dovuta, inesattamente sostenendo l'inclusione dell'evento denunciato tra i rischi esclusi, per usura della parte guastata.
La ha replicato: che ha ingiustamente ricevuto la notificazione Controparte_1 dell'atto di citazione;
che è un nome di fantasia;
che la Controparte_2
svolge attività di broker assicurativo;
che la domanda è infondata. Controparte_4
All'udienza del 22.5.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione. La parte attrice ha articolato (anche) una petizione diretta nei confronti della Controparte_1
, come si ricava dalle espressioni utilizzate nelle conclusioni dell'atto di citazione
[...]
(“[…] per l'effetto […] condannare la […] e/o la Controparte_2 [...]
[…]”); la relazione di notificazione dell'atto di citazione ne attesta la Controparte_1 trasmissione ad indirizzo digitale riferibile alla . Controparte_1
è il nome del prodotto assicurativo (cfr. polizza n.121612260- Controparte_2
11 [Corpi Yacht]) e la è assicuratrice delegataria in un rapporto di Controparte_1 coassicurazione.
Nel rapporto di coassicurazione -che ricorre, a norma dell'art 1911 c.c., quando uno stesso rischio viene assunto, con le stesse modalità e per uno stesso periodo di tempo, da più assicuratori, che ripartiscono tra loro la quota di rischio e la relativa quota d'indennità, ma senza vincolo solidale- si ha l'esistenza di più e separati rapporti assicurativi, ciascuno generato da un distinto contratto, e ciascun assicuratore e titolare delle sole posizioni soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto. Tuttavia, i coassicuratori possono incaricare uno solo di essi, chiamato "delegatario", di concludere il contratto, che sarà così formalmente unico, e di curare i relativi rapporti, attraverso il conferimento di una procura ex art 1387 c.c., nonché di agire o essere convenuto in giudizio anche per le quote di cui essi sono titolari, attraverso l'ulteriore necessario conferimento della rappresentanza processuale, ex art
77 c.p.c.. (cfr. C. n.5425/1978). Ebbene la domanda del cliente deve quindi essere
(astrattamente) limitata alla quota di partecipazione della convenuta.
Per lo scrutinio del merito della lite va ricordato che nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. C. Ord. n.30656/2017); l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo del diritto dell all'indennizzo e la sussistenza di una Parte_2 circostanza di fatto idonea a sussumerlo tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto che deve essere provato dall'assicuratrice (cfr. C. n.6548/2013 e C. n.13390/2007).
Il cliente ha prodotto la polizza n.121612260-11 (polizza Corpi Yacht) richiamante le c.g.c. edizione [0119] – Sezione 2 A;
la clausola 1 (Bene assicurato) prevede: “[…] sono assicurati
[…] i relativi apparati motore […]” e la clausola 3 dispone: “[…] L'assicuratore copre tutti
i rischi a cui è esposto il bene assicurato […]”.
Ciò posto la mancata comparizione delle persone da interrogare ha precluso l'accertamento dell'avverarsi del rischio assicurato, incertezza del fatto costitutivo del diritto del cliente implicante il rigetto della domanda. In più la fattura prodotta dalla parte è irrilevante perché (al più) prova la sostituzione di alcune parti meccaniche, ma non la ragione del predetto rimpiazzo;
la documentazione fotografica non dimostra il malfunzionamento (e le cause) delle parti rappresentate.
Dalle argomentazioni di cui sopra segue il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza (parametri minimi).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in euro 2.540 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 9.10.2025 Il Giudice