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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere dott. Giuseppe Perri Consigliere rel./est.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento civile, iscritto al n. 2208/2019 R.G.A.C., avverso la sentenza n.
1156/19 pubblicata il 21.6.2019, dal Tribunale di Catanzaro, nel proc. n. 728/2015
R.G., vertente tra:
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, in Via Sirte n. 37, 00199, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.to Francesco Marascio ( ) e dall'avv. C.F._2
Stefano Genovese (C.F. ), ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_3
Catanzaro alla via E. Buccarelli 49 presso lo studio dell'avv.to Marco Costantino (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._4
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 CP_1 al Corso Mazzini, C.F.: , elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via P.IVA_1
Gaetano Alberti n. 9 presso lo studio dell'avv. Gioconda Soluri che lo rappresenta e difende, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 6 marzo 2020 e procura in atti;
Appellato
1 Conclusioni delle parti:
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa istanza rigettata, riformare la sentenza n. 1156/19 del Tribunale Civile di Catanzaro, Sezione seconda,
Giudice Dott. Vitullio Marzullo, depositata in data 21.06.2019, nei punti impugnati e, per effetto: - condannare il al risarcimento dei danni per lite Controparte_1 temeraria così come previsto dall'art. 96 c.p.c.; - condannare il a Controparte_1 pagare interamente le spese del primo grado del giudizio. Con condanna alle spese e compensi del giudizio del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”;
Appellato: “rigettare l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- condannare, per l'effetto, controparte, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Catanzaro
Con decreto ingiuntivo n. 120/15 (R.G. 116/15) emesso il 10.02.2015 dal Tribunale di
Catanzaro, l'ingegnere otteneva la condanna del al Pt_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro 6.646,00, oltre interessi, quale corrispettivo dell'attività professionale svolta, consistente nello svolgimento di un incarico, affidatogli dalla predetta Amministrazione, per la direzione lavori, contabilità, collaudo amministrativo e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di realizzazione di un impianto di depurazione in località Malaidi.
Avverso detto decreto proponeva opposizione il esponendo che il Controparte_1 aveva diritto ad un compenso inferiore rispetto a quello ottenuto tramite il Pt_1 decreto opposto (euro 2.910,69) e chiedendo la condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
Il costituitosi nel giudizio di opposizione, producendo documentazione Pt_1 inerente al lavoro svolto, insisteva per il riconoscimento del compenso riconosciuto dal decreto ingiuntivo;
sicché, in considerazione della evidente infondatezza dell'azione
2 proposta, lo stesso chiedeva applicarsi l'art. 96 c.p.c., con condanna, quindi, del al pagamento di una ulteriore condanna per lite temeraria. CP_1
2. La sentenza impugnata
All'esito dell'istruttoria svolta nel corso del primo giudizio, ove veniva nominato un
CTU per la quantificazione delle competenze spettanti al con sentenza n. Pt_1
1156/19, depositata il 21.06.19, il Tribunale di Catanzaro così statuiva: “Condanna il
, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 3.479,69 oltre interessi, stante l'avvenuto Parte_1 pagamento in corso di causa di € 2.910,69. Compensa le spese del presente procedimento tra le parti;
condanna parte opponente alle spese liquidate a suo carico nel decreto ingiuntivo opposto”.
Il Tribunale di Catanzaro, nello specifico, acclarava il diritto del professionista a vedersi riconosciuto il complessivo compenso di euro 6.390,38, comprensivo di spese e accessori di legge;
dopodiché, considerando l'intervenuto pagamento parziale a seguito di concessione della provvisoria esecuzione sulla parte non contestata, pari ad euro 2.910,69, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a pagare il residuo debito pari ad euro 3.479,69 oltre interessi, rigettando la richiesta di condanna per lite temeraria, avanzata dall'opposto, e compensando interamente tra le parti le spese di lite.
3. Il giudizio di secondo grado
La sentenza del Tribunale veniva impugnata dal on apposito appello, con cui Pt_1 chiedeva, in riforma, di condannare la predetta Amministrazione comunale al risarcimento dei danni per lite temeraria, così come previsto dall'art. 96 c.p.c., e a pagare interamente le spese del primo grado del giudizio.
Si costituiva il chiedendo la conferma della sentenza appellata. Controparte_1
L'udienza di trattazione del 18 marzo 2025 era sostituita dal deposito telematico di note scritte, con le quali le parti si riportavano alle predette conclusioni.
Pertanto, allo scadere del termine per il deposito di note scritte, la causa veniva, dapprima, trattenuta a sentenza assegnando alle parti il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e l'ulteriore termine di giorni 20 per le memorie
3 di replica;
a seguire, decisa nella camera di consiglio tenutasi in collegamento da remoto, in data 20 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La richiesta dell'appellante di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Come detto, l'ingegnere ha proposto gravame avverso l'anzidetta Parte_1 sentenza chiedendo innanzitutto la condanna della parte appellata al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Tale richiesta è infondata e deve essere respinta.
A ben vedere, per come correttamente e condivisibilmente rilevato dal primo Giudice, non emerge, nella fattispecie che occupa, che il abbia intrapreso la Controparte_1 lite con dolo o colpa grave, cioè consapevole dell'infondatezza della propria tesi ovvero ignorando tale infondatezza in maniera non diligente.
Peraltro, la parte richiedente, non solo non ha provato la sussistenza dell'elemento soggettivo, ma non ha neppure documentato l'esistenza del danno quale diretta conseguenza del contegno processuale della controparte.
Del resto, si aggiunga che la parte opponente non aveva sostenuto l'assoluta inesistenza del diritto, ma aveva chiesto la rideterminazione del credito riconosciuto dal decreto ingiuntivo, e che, al fine di accertarne l'esatta entità, a conferma della non manifesta infondatezza delle pretese dell'Amministrazione, è stato necessario, durante il primo giudizio, nominare all'uopo un CTU, che ha per di più quantificato l'importo delle competenze in maniera lievemente inferiore a quello del decreto opposto (circa 250 euro).
2. La richiesta di condanna dell'appellato alle spese del primo giudizio
Appare invece fondata la doglianza dell'appellante riguardante la compensazione delle spese che il Giudice gravato ha disposto all'esito del giudizio di primo grado.
Ritiene l'adito Collegio che il rigetto della predetta domanda non possa consentire di considerare la parte opposta del giudizio di primo grado - odierna appellante - parzialmente soccombente, tenuto conto che il ha visto Controparte_1 sostanzialmente respingere la propria domanda avverso il mentre quest'ultimo Pt_1
4 ha visto solamente respinta la propria richiesta secondaria e accessoria, ex art. 96 c.p.c.,
a fronte invece del riconoscimento quasi integrale del proprio diritto.
Trattasi, in definitiva, di soccombenza delle due parti, all'esito del giudizio di primo grado, per nulla equivalente e che impone sul punto la riforma della sentenza gravata, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, quantificabili, ex D.M. n. 55/2014, in euro 2.540,00, oltre accessori di legge.
3. Statuizioni finali
Quanto detto riguardo all'esito del primo giudizio, non può ovviamente valere anche con riferimento al presente giudizio di appello.
Il gravame del infatti, è stato fondato evidentemente su due domande Pt_1 autonome e principali: la richiesta di risarcimento, rigettata, e la condanna della controparte alle spese del primo giudizio, accolta.
Ne discende che, non potendosi ritenere l'appellato interamente soccombente, le spese del secondo grado devono essere compensate al 50%.
Occorre dunque condannare il del a pagare al il 50% delle Controparte_1 Pt_1 spese del giudizio di appello, complessivamente liquidate - tenendo conto del valore della causa (euro 1.101-5.200), della concreta attività difensiva svolta e del computo anche della fase istruttoria-trattazione, come da ordinanza n. 29857/2023 della Corte di
Cassazione - in euro 2.915,00 (il cui 50% è pari ad euro 1.457,50), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, che ne hanno fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definendo il giudizio, iscritto con il n. 2208/2019
R.G.A.C., avverso la sentenza n. 1156/19 pubblicata il 21.6.2019, dal Tribunale di
Catanzaro, nel proc. n. 728/2015 R.G., disattesa ogni contraria richiesta, deduzione, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado che liquida in euro 2.540,00, oltre accessori di legge;
5 - Compensa tra le parti al 50% le spese del presente giudizio;
- Condanna l'appellato al rimborso del 50% delle spese legali del giudizio di appello nei confronti dell'appellato, pari ad euro 1.457,50 (50% delle spese complessivamente liquidate in euro 2.915,00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, tenutasi in collegamento da remoto in data 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Giuseppe Perri dott.ssa Anna Maria Raschellà
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