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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/06/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 2905/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
05/03/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo PRESSATO del Foro di Venezia, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Annunciata CAVARZERE del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e celebrato il 13/05/2017 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di GN NE (VR) (atto n.
3 - parte II - serie A - anno
2017), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Residenza: I coniugi vivono separati, in luoghi diversi, senza interferenza alcuna. La residenza delle figlie minori e è a GN Persona_1 Persona_2
NE (VR), Viale Roma, n. 61.
1 3) Piano genitoriale: Le figlie e restano affidate Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le loro naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-sportivi delle minori e, in ogni caso, seguendo la tempistica del piano genitoriale 3-2-2, come da tabella riportata a pag. 5 del ricorso.
4) Contributo al mantenimento delle figlie minori: Parte_2 corrisponde a la somma di euro 350,00 mensili a titolo di contributo Parte_1 complessivo al mantenimento delle figlie minori e Persona_1 [...]
ciò entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto Per_2 corrente IBAN n. [...]. L'assegno de quo verrà rivalutato nel mese di dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, in base all'aumento del costo della vita, come da indice ISTAT.
5) Spese straordinarie: Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche delle figlie, così come regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona, che i coniugi dichiarano di aver letto e compreso, verranno suddivise tra i coniugi al 50%, prevedendo che, ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di sostenere direttamente le spese pro quota, il genitore che le abbia anticipate invierà con cadenza mensile il relativo conto all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.
6) Assegno Unico: Per quanto riguarda l'assegno unico familiare, attualmente pari a circa 422,00 euro, le parti concordano che l'erogazione dello stesso venga effettuata per intero a favore di Parte_1
7) Passaporto: entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché a quello delle figlie minori.
8) Spese legali del presente procedimento compensate, con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà ex art.13 L.P.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
2 Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto delle minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 03/06/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3
N. 2905/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
05/03/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo PRESSATO del Foro di Venezia, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Annunciata CAVARZERE del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e celebrato il 13/05/2017 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di GN NE (VR) (atto n.
3 - parte II - serie A - anno
2017), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Residenza: I coniugi vivono separati, in luoghi diversi, senza interferenza alcuna. La residenza delle figlie minori e è a GN Persona_1 Persona_2
NE (VR), Viale Roma, n. 61.
1 3) Piano genitoriale: Le figlie e restano affidate Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le loro naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-sportivi delle minori e, in ogni caso, seguendo la tempistica del piano genitoriale 3-2-2, come da tabella riportata a pag. 5 del ricorso.
4) Contributo al mantenimento delle figlie minori: Parte_2 corrisponde a la somma di euro 350,00 mensili a titolo di contributo Parte_1 complessivo al mantenimento delle figlie minori e Persona_1 [...]
ciò entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto Per_2 corrente IBAN n. [...]. L'assegno de quo verrà rivalutato nel mese di dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, in base all'aumento del costo della vita, come da indice ISTAT.
5) Spese straordinarie: Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche delle figlie, così come regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona, che i coniugi dichiarano di aver letto e compreso, verranno suddivise tra i coniugi al 50%, prevedendo che, ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di sostenere direttamente le spese pro quota, il genitore che le abbia anticipate invierà con cadenza mensile il relativo conto all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.
6) Assegno Unico: Per quanto riguarda l'assegno unico familiare, attualmente pari a circa 422,00 euro, le parti concordano che l'erogazione dello stesso venga effettuata per intero a favore di Parte_1
7) Passaporto: entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché a quello delle figlie minori.
8) Spese legali del presente procedimento compensate, con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà ex art.13 L.P.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
2 Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto delle minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 03/06/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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