Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 13/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N.4 / 2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022, posta in decisione in data 11 febbraio 2024, e vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente a [...]
Montefeltresca n. 144, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicolò
Valentini,
Ricorrente
E nata a [...] il [...], residente in [...]
Montefeltresca n.144, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Paolo Dominici
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2022 ritualmente notificato, il sig. Pt_1
, esponeva:
[...]
Cerignone (PU), parte 2 serie C anno 1999 (Cfr. Estratto atto di matrimonio doc. 1);
- Inizialmente i coniugi si accordarono per vivere a Rimini in Via S.S Consolare presso la casa di proprietà esclusiva della moglie e il sig. eseguiva personalmente i lavori Pt_1
di ristrutturazione dell'immobile. Tuttavia l'ingente mole di lavori svolti protratti per lungo tempo ha indotto i coniugi a vivere stabilmente presso l'abitazione di proprietà esclusiva del ricevuta a titolo di successione, a BB (PU) Via Montefeltresca n. Pt_1
144 che costituisce altresì l'ultima comune residenza dei coniugi (Cfr. Certificato di residenza doc. 02);
- Il ricorrente ha svolto fino all'anno 2020 mansioni di dipendente presso un forno con reddito annuale di circa € 22.000,00 (Cfr. Modello 730 anno 2019 e 2020 doc.03 e doc.04)
e dall'anno 2021 è socio lavoratore di una società artigiana e percepisce un reddito pari ad
€ 17.890,00 (Cfr. Modello Unico/2021 doc.05);
- La moglie svolge mansioni di cameriera presso un ristorante ed è proprietaria esclusiva del ridetto immobile sito a Rimini in Via S.S. Consolare;
- Dall'unione sono nati i figli nata a [...] il [...] C.F: Persona_1
maggiore di età e non autosufficiente economicamente e C.F._1 Per_2
nato a [...] il [...] C.F: minore di età (Cfr. Stato di
[...] C.F._2
famiglia doc.06);
- Non ci sono beni da dividere;
- Attualmente sul conto corrente del ricorrente vengono addebitate mensilmente una rata per il rimborso del finanziamento AGOS acceso per l'acquisto della vettura Mini intestata alla sig.ra e una rata per il rimborso del mutuo intestato al con garanzia CP_1 Pt_1
della moglie acceso presso banca per pagare i lavori di ristrutturazione della casa di CP_2
proprietà della moglie a Rimini. Entrambe le rate vengono rimborsare mensilmente al marito dalla moglie (Cfr. Piano ammortamento doc. 07). CP_2
SULLO STATUS
Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di accogliere la domanda di separazione e ciò perché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c. Da lungo tempo infatti i coniugi per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e pertanto essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Negli ultimi mesi tale situazione è giunta a livelli umanamente insostenibili e tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza che sta pregiudicando anche la stabilità della prole. Si ritiene altresì che non occorra espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile posto che ove la situazione di intollerabilità si verifichi anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. civ. I, n. 2183/2013)
SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Quanto all'affidamento della prole si rileva la volontà del ricorrente acchè l'affidamento dei figli sia condiviso tra i genitori. Per quanto riguarda il collocamento dei figli, si ritiene che questo debba essere orientato dal prevalente interesse di questi ultimi in base ad elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione e disponibilità non solo di tempo ma anche ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire ai figli (Cass. Civ. n. 18817/2015).
Nel caso di specie il ricorrente svolge un lavoro notturno rientrando a casa alle ore 14:00 circa e disponendo pertanto di tutto il tempo necessario per le esigenze dei figli con i quali ha da sempre instaurato un ottimo rapporto di dialogo e fiducia.
Si precisa che la casa coniugale è attigua alla casa della nonna e dello zio paterni che si occupano da sempre, in assenza dei genitori, dei nipoti e che li hanno praticamente cresciuti.
Si chiede pertanto che i figli siano collocati in maniera prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso il padre.
Si chiede pertanto l'assegnazione della casa familiare al genitore di prevalente collocamento, ex art. 337 sexies c.c.”.
Tanto premesso domandava all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“L'affidamento in modo condiviso del figlio minore a entrambi i genitori i quali, Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio minore avrà residenza Per_2 abituale presso la casa coniugale con collocamento prevalente presso il padre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- L'assegnazione della casa coniugale sita a BB (PU) Via Montefeltresca n. 144 al sig. ; Parte_1
- Stabilire un assegno di mantenimento a carico della sig.ra per i figli, che CP_1
consenta agli stessi di mantenere il medesimo tenore di vita per un valore di € 250,00 mensili. Tale somma dovrà essere versata al sig. entro e non oltre il giorno 20 di Pt_1
ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Disporre che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive o artistiche, hobby e quant'altro);
- Regolare i tempi di frequentazione del figlio minore con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi e stante la massima disponibilità di modifica, come a seguire: Fine settimana. A settimane alterne, la madre potrà prelevare il figlio all'uscita di scuola il venerdì e potrà riportarlo a scuola direttamente il lunedì mattina. Settimana.
Durante la settimana a giorni liberi da concordare con la madre in base agli orari di lavoro con possibilità di dormire presso la madre stessa. Festività natalizie. Ad anni alterni: dal 23
Dicembre al 30 Dicembre;
dal 31 Dicembre al 07 Gennaio. Festività pasquali. Con il criterio dell'alternanza, l'intero periodo delle festività pasquali. La madre potrà CP_3
tenere i figli con sé per 30 giorni non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. In ogni caso ogni modifica di orario e giorno dovrà essere concordata con l'altro genitore.
- Stabilire che la sig.ra continuerà a pagare regolarmente fino ad estinzione il CP_1
finanziamento Agos acceso per l'acquisto del veicolo a lei intestato nonché le rate di rimborso del mutuo acceso con la banca fino ad estinzione per le finalità di cui in CP_2
narrativa;
- Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di BB affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- Condannare parte resistente alle spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
In data 29 Aprile 2022 si costituiva in giudizio la sig.ra che, nel contestare CP_1
la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, rappresentava che:
- “….nell'anno 2006 -allorquando la primogenita aveva solamente tre anni- Per_1
improvvisamente il marito riferiva alla moglie la propria volontà di separarsi in quanto, a suo dire per colpa della stessa moglie ovvero per l'asserita mancanza di adeguate attenzioni, aveva avuto rapporti extraconiugali con un'altra donna….omissis…
Il periodo della separazione di fatto -nell'anno 2006- è durato circa nove mesi…omissis…. nel febbraio 2007 “si ravvedeva” arrivando sino al punto di Parte_1
letteralmente prostrarsi e supplicare la moglie affinché tornasse a casa per ricostituire l'unione coniugale...omissis..
…Da quel momento il rapporto proseguì positivamente sino al punto che il marito arrivò a richiedere alla moglie, quale ulteriore “prova d'amore”, il concepimento di un altro figlio.
Da qui la nascita nel 2009 del secondogenito Per_2
Unica nota dolente della ricostituita intesa famigliare era l'aspetto economico;
il marito
-proprietario della casa famigliare- si è sempre esclusivamente limitato a contribuire al mantenimento della famiglia con il solo pagamento delle utenze.
Non ha mai condiviso con la moglie, tenuta sempre all'oscuro, neppure a quanto ammontasse la sua retribuzione.
Conseguentemente -di fatto- la moglie si è sempre dovuta adoperare lavorativamente per reperire le ricorse economiche necessarie a far fronte a tutte le spese domestiche (spese alimentari, mediche e specialistiche considerata la diagnosi di dislessia diagnosticata ad entrambi i figli) che incombevano sulla famiglia;
ciononostante frequenti erano i rimproveri sollevati dal marito nei confronti della stessa di trascurare la famiglia, di trascurare le esigenze del marito, di trascurare le incombenze domestiche….omissis…
….Nell'anno 2017, sempre in conseguenza delle pressioni del marito, Controparte_1
iniziava a lavorare presso il “Ristorante 2000” in Sassocorvaro (PU) -ove tutt'ora lavora- con orario lavorativo che le consentiva, e consente, di avere a disposizione quotidianamente diverse ore libere da dedicare alla famiglia.
Nel 2020 avviava una nuova attività lavorativa in proprio rilevando, Parte_1
unitamente al socio , una panetteria nel Comune di Casinina all'interno Controparte_4 della quale, sempre su richiesta del marito, iniziava a prestare il proprio CP_1
contributo lavorativo durante le ore pomeridiane, dopo l'uscita dal lavoro presso il
“Ristorante 2000”..omissis...
….nell'ottobre 2021, senza alcuna preventiva comunicazione e/o avvertimento da parte del marito, riceveva una missiva da parte del legale dello stesso coniuge con CP_1
la quale veniva informata dell'intenzione dello stesso di addivenire alla separazione coniugale (all.1).
….Improvvisamente assumeva nei confronti della moglie un Parte_1
comportamento inspiegabilmente distaccato, frequentemente arrogante, quasi aggressivo.
Insospettita dall'insolito comportamento e distacco del marito, incaricava CP_1
l'Agenzia investigativa “L'Indagine” sospettando una relazione extraconiugale.
Nell'arco di poco aveva contezza della relazione extraconiugale del Controparte_1
marito, con tale , con la quale era stato sorpreso all'uscita dall'Albergo “Da Persona_3
Oreste” sito in Casinina ove i due amanti avevano trascorso la notte (cfr. all.2)… omissis…”.
Sulla collocazione dei figli deduceva che:
…..è maturato nella Sig.ra il convincimento di ritenere opportuno, per il CP_1
mero benessere dei figli, domandare, come con il presente atto ad ogni effetto di legge domanda, di essere nominata genitore collocatario prevalente tanto per il minore Per_2
quanto per la maggiore i quali rimarranno a vivere unitamente
[...] Persona_1
alla madre presso la abitazione coniugale sita in BB (PU), via Montefeltresca
n.144 mentre il padre trasferirà altrove la propria residenza.
Pur rimanendo il diritto di visita, considerata l'età dei figli, a libera discrezione degli stessi, appare tuttavia appena il caso di pattuire sin d'ora una alternanza tra i genitori in relazione ai fine settimana che gli stessi trascorreranno insieme ai figli;
in particolare e trascorreranno a settimane alternate un fine Persona_2 Persona_1
settimana con il padre ed un finesettimana con la madre, indicativamente dal sabato mattina alla domenica sera.”.
Domandava inoltre un contributo al mantenimento per i figli pari alla somma complessiva di
€.700,00 mensili (€.350,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie
In ordine ai finanziamenti in essere, deduceva che “gli stessi dovranno continuare a gravare per l'intero importo e sino all'estinzione sul marito.” Tanto premesso domandava all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“in via riconvenzionale pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito, ex art. 151, II comma, c.c., al marito in ragione delle gravi violazioni dei doveri nascenti dal Parte_1
matrimonio, autorizzando gli stessi a vivere separati;
anche quali provvedimenti temporanei ed urgenti ex art.708 c.p.c.
- Dichiarare che, in ragione dell'autosufficienza economica di entrambe le parti, nessuna debba corrispondere in favore dell'altra alcuna somma a titolo di mantenimento;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli dichiarando genitore Controparte_1
collocatario degli stessi;
- in ragione dell'età, i figli e potranno liberamente incontrare il padre e Per_2 Per_1
trascorrere del tempo con lo stesso senza necessità di calendarizzazione;
ad ogni buon conto, si ritiene che il diritto di visita e permanenza presso l'uno o l'altro genitore debba essere improntato al principio dell'alternanza tanto in relazione al fine settimana quanto in relazione alle festività;
- assegnare la casa coniugale sita in BB (PU), via Montefeltresca n.144 in favore della Sig.ra la quale continuerà ad abitarla insieme ai figli, mentre Controparte_1
provvederà a trasferire altrove la propria residenza;
Parte_1
- disporre che provveda a versare in favore di Parte_1 Controparte_1
mensilmente ed anticipatamente, la somma di €.700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre al 50 % delle spese di natura straordinaria (da intendersi, in via esemplificativa: scolastiche, materiale di inizio anno scolastico, contributo scolastico, libri, pulmino, ludiche e sportive, gite scolastiche - mediche e farmacologiche, assistenza psicologica);
- disporre che continui a pagare fino all'estinzione il finanziamento Parte_1
AGOS ed il mutuo contratto con CP_5
In ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie poiché infondate sia in punto di fatto che in punto di diritto.”
Con ordinanza del 25.07.2022 il Presidente così disponeva: “Ritenuto che ai fini dell'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti più adatti in tema di collocamento della prole appare indispensabile disporre l'intervento dei Servizi Sociali competenti per territorio, tenuto conto delle particolari condizioni soggettive dei figli e Per_1
e dell'atteggiamento conflittuale dei genitori sul punto;
Per_2
DISPONE che i Servizi Sociali dell , anche eventualmente con l'ausilio di Parte_2
personale di altre strutture pubbliche, redigano entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza una relazione sulla situazione socio-ambientale del nucleo familiare fornendo in particolare indicazioni sul collocamento Persona_4
dei figli e sulle modalità di frequentazione con il genitore non collocatario;
”.
All'esito del deposito della relazione da parte dei servizi sociali e dell'ascolto, all'udienza del 21.11.2022, della dott.ssa Controparte_6
, il Presidente rilevava che:
[...]
“All'esito negativo del tentativo di conciliazione consegue l'autorizzazione per i coniugi a vivere separati.
Non vi sono ragioni per derogare al principio dell'affidamento congiunto del figlio minore
Persona_2
L'età del figlio minore (13 anni), particolarmente delicata, e la necessità di salvaguardarne l'integrità affettiva ed emozionale, anche alla luce dell'esito dell'intervento dei Servizi
Sociali, determinano il collocamento prevalente di presso la madre, Persona_2
con conseguente assegnazione della casa coniugale, anche al fine di assicurare al ragazzo la permanenza nell'ambiente domestico.
Per quanto concerne il diritto di visita del padre, auspicandosi comunque la possibilità che i coniugi si determinino in accordo tra loro per una sostanziale libertà d'incontro, secondo le preminenti esigenze del figlio, deve indicarsi un calendario “minimale” che preveda la permanenza presso il padre a weekends alternati, dall'uscita da scuola del sabato all'entrata a scuola del lunedì e in due pomeriggi a settimana – in via indicativa, martedì e giovedì – dall'uscita di scuola ad ora di cena, con prelievo ed accompagnamento a cura del padre.
Per quanto concerne le questioni economiche – in via provvisoria ed urgente – tenuto conto dei redditi documentati per l'anno 2020, ultimi disponibili in atti (euro 17.890 per euro 13.303 per , fermo restando il generale Parte_1 CP_1
obbligo di contribuzione alle spese in favore dei figli, il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre determina l'imposizione a carico del Per_2
padre di un contributo al suo mantenimento, che può allo stato Parte_1
essere determinato in euro 250 mensili, da corrispondere alla madre secondo le indicazioni della stessa entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La figlia maggiorenne non è economicamente autosufficiente. Fermo restando Per_1
l'obbligo al suo mantenimento da parte di entrambi i genitori e la sua autonomia decisionale circa la fissazione dell'abitazione, qualora la stessa decida di collocarsi in prevalenza (e non in maniera paritaria) presso l'abitazione di uno dei genitori, starà a carico dell'altro un contributo al suo mantenimento, in favore del genitore collocatario, di
250 euro mensili.
Entrambi i figli soffrono di DSA. Tenuto conto della conflittualità emersa nel corso della causa, è opportuno disporre che i genitori garantiscano – in particolare, per il minore
– un percorso terapeutico e riabilitativo, secondo le indicazioni e sotto il Per_2
controllo dei Servizi Sociali, che provvederanno a relazionale trimestralmente il G.I. in merito.
P.Q.M.
visto l'art. 708 c.p.c.
- Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre CP_1
- Assegna la casa familiare in BB – via Montefeltresca, 144 alla madre
[...]
che continuerà ad abitarla unitamente al figlio CP_1 Per_2
- Dispone che il padre possa tenere con sé il minore a weekends alternati, dall'uscita da scuola del sabato all'entrata a scuola del lunedì e in due pomeriggi a settimana – in via indicativa, martedì e giovedì – dall'uscita di scuola ad ora di cena, con prelievo ed accompagnamento a cura del padre, ferma restando per i genitori la possibilità di disciplinate concordemente in maniera diversa il diritto di visita, tenuto conto delle esigenze e dei desiderata del figlio Per_2
- Pone a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio Parte_1
di euro 250 mensili indicizzati secondo ISTAT, da corrispondere alla madre Per_2
secondo le indicazioni della stessa entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Pesaro, qui integralmente richiamato e trascritto;
- Pone a carico del genitore diverso da quello presso cui la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente deciderà di collocarsi in via Persona_1
prevalente (qualora non si determini a farlo in via paritaria), un contributo di 250 euro mensili indicizzate secondo ISTAT, in favore del genitore collocatario, da corrispondersi entro il 15 del mese, secondo le indicazioni di quest'ultimo, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Pesaro, qui integralmente richiamato e trascritto;
- Dispone che i genitori garantiscano – in particolare, per il minore – un Per_2
percorso terapeutico e riabilitativo, secondo le indicazioni e sotto il controllo dei Servizi
Sociali, che provvederanno a relazionale trimestralmente il G.I. in merito”.
A seguito dello scambio delle memorie ex art 183 VI comma cpc, venivano espletate le prove testimoniali e nel frattempo i Servizi Sociali, provvedevano a depositare le relazioni di aggiornamento richieste dal Tribunale.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.10.2024 il Giudice relatore così disponeva:
“fermo il provvedimento che ha disposto l'intervento di un educatore domiciliare che:
- aiuti a regolamentare i momenti di incontro e di scambio al fine di favorire il recupero del rapporto tra madre e figlio;
- fornisca un sostegno alle competenze genitoriali del padre e della madre;
- crei una relazione evolutiva con il minore nel tempo libero da impegni;
ritenuta altresì la opportunità di predisporre un percorso di sostegno psicologico per il minore anche al fine di supportalo nella gestione del rapporto con la figura materna;
P.T.M.
Dispone che i Servizi competenti predispongano un percorso di sostegno psicologico per il minore;
Richiede al servizio consultoriale una relazione di aggiornamento da depositarsi entro il termine di mesi tre in ordine all'andamento degli interventi previsti;
rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 11.02.2025 ore 11.30”. In data 07.02.2025 i servizi sociali hanno depositato relazione di aggiornamento a cura della
Dott.ssa Dirigente Psicologa del Distretto Sanitario di Urbino sede di Persona_5
Macerata Feltria dalla quale è emerso che:
“La scrivente, Dott.ssa in data 08/01/2025, ha provveduto a convocare, per Persona_6
il tramite del padre presso il quale il ragazzo e domiciliato, il minore di cui sopra
Il padre si è mostrato disponibile rispetto l'accompagnare il figlio presso la sede consultoriale per un colloquio con la scrivente, sebbene già telefonicamente avesse anticipato la decisione del minore di non intraprendere alcun percorso. Il ragazzo è stato lasciato nella sala di attesa antistante l'ambulatorio, dove era già presente la madre del minore che lo ha atteso fino al termine del colloquio per recarsi poi insieme all'incontro assistito settimanale alla presenza dell'educatrice domiciliare.
Il ragazzo, durante il precedente incontro di monitoraggio del nucleo, avvenuto in data
02/10/2024 alla presenza dei genitori e del solo presso la sede dell'ATS 5 ed Per_2
effettuato in collaborazione con la si era dimostrato Controparte_7
particolarmente. oppositivo ed astioso, soprattutto nei confronti della figura materna, tanto da decidere già che, nella futura udienza avvenuta in data 08/10/2024, avrebbe comunicato al Giudice di non voler più vedere la madre e di voler sospendere gli incontri assistiti
Diversamente, durante l'ultimo colloquio, in cui era presente da solo, ha esordito dicendo che potrebbe cambiare idea rispetto questa scelta, dal momento che la madre ora sembra manifestare dei cambiamenti significativi nel rapporto con lui, che appaiono spontanei e disinteressati, rispetto quelli di un tempo che leggeva come forzati e dettati dalla Per_2
presenza di un procedimento giudiziario in corso.
Il minore, ha riferito di aver preso la decisione di interrompere tutti i rapporti con la figura materna, per metterla alla prova e perché non si fidava più di lei ed ha voluto perciò vedere come andassero le cose dopo questa scelta;
la madre, si è dimostrata comunque interessata a ed ha mantenuto dei comportamenti letti come positivi e favorevoli dal minore, Per_2
che lo hanno portato a ripensare la sua scelta;
il ragazzo, si riserva tuttavia di vedere cosa succederà una volta sospesi gli incontri assistiti alla presenza dell'educatrice per la decisione definitiva.
Per quanto riguarda il percorso di sostegno psicologico per il minore, si rifiuta di Per_2
intraprenderlo, dal momento che si dice sfiduciato rispetto le sue esperienze passate ed anche perché tirare fiori i suoi vissuti e le sue emozioni gli procura una certa dose di sofferenza
Il ragazzo riconduce la decisione, in parte al percorso vissuto a causa della separazione conflittuale dei genitori che lo ha portato ad incontrare molteplici operatori e professionisti del settore;
questo lo ha appesantito e messo in difficoltà nel corso della sua crescita, invece di apportargli beneficio o di alleggerirlo. Si è sempre sentito costretto ad interagire con tali figure ed ha introiettato un vissuto persecutorio ed intrusivo rispetto tali interventi, piuttosto che di aiuto.
Inoltre, la decisione è influenzata anche dal fatto che la sede consultoriale risulta distante dal domicilio di che è la casa paterna e dovrebbe farsi accompagnare e dedicare Per_2
tempo anche a tale percorso in un momento in cui la sua priorità è portare a termine l'anno scolastico dovendo recuperare dei debiti in alcune materie (il ragazzo sta ripetendo la prima classe dell'ITIS E. Mattei di Urbino). In questo periodo, si è anche,iscritto alla scuola guida per ottenere il patentino per l'ape ed acquisire così una maggiore autonomia negli spostamenti quotidiani e poter incontrare gli amici senza necessariamente dover richiedere la presenza paterna per il trasporto. Questo gli occupa ulteriore tempo e gli richiede un notevole investimento di energie anche a causa della presenza del suo disturbo di apprendimento (F81.0 — Disturbo specifico di apprendimento della lettura e della scrittura di grado lieve, disgrafia e difficoltà attentive).
Il minore riferisce di aver usufruito dello sportello di ascolto psicologico scolastico e sostiene che al bisogno, ripeterà l'esperienza, compatibilmente con le esigenze di studio.
La scrivente, ha provato a proporre un calendario concordato di incontri mensili, ch& coincidessero con i giorni in cui è previsto l'incontro assistito, in modo che questa modalità richiedesse un impegno minore rispetto ad una cadenza settimanale e ad un giorno ulteriore di spostamento verso questa sede;
il ragazzo si è mostrato possibilista a colloquio concluso ed ha riferito che ci avrebbe riflettuto e successivamente avrebbe comunicato la sua decisione definitiva.
In data 09/01/2025, il padre comunica telefonicamente che la decisione ultima del figlio è quella di non intraprendere il percorso. Durante i colloqui effettuati, si è potuto osservare che cambia molto nel suo atteggiamento e nel modo di esprimersi in base alla Per_2
presenza o all'assenza del padre;
probabilmente risente dell'influenza paterna sia per quanto riguarda la sua disposizione nei confronti della madre ma anche in relazione alle decisioni da assumere, volendo verosimilmente aderire il più possibile alle aspettative del genitore”.
All'udienza del 11.02.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: “la sig.ra contribuirà al mantenimento di versando entro il CP_1 Per_2
giorno 20 di ogni mese un assegno di mantenimento di euro 150 mensili sul conto corrente del sig. annualmente rivalutato secondo indici ISTAT e il padre percepirà Parte_1
per intero l'assegno unico;
spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori protocollo in uso presso il Tribunale escluse le spese mediche e le ripetizioni il cui importo sarà detratto dall'assegno di invalidità già percepito da Il minore verrà Per_2
affidato a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre e starà con la madre nei giorni di lunedì dall'uscita da scuola fino alle 21 di mercoledì dall'uscita da scuola fino alle 21 salve altre giornate che il minore vorrà trascorrere con la madre previo avviso al sig. Pt_1
Nelle vacanze estive il minore starà a periodi alternati di giorni 15 con ciascuno dei genitori e di giorni 7 nelle vacanze natalizie. Spese di lite compensate
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per decisione.
****
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione personale proposta dal sig. col ricorso Parte_1
introduttivo, fatta propria dalla resistente ella memoria di costituzione Controparte_1
deve essere accolta posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c.
2. Collocamento, affidamento e frequentazione del genitore non collocatario del minore
Per_2
Inoltre, tenuto anche conto delle considerazioni svolte dai servizi sociali, si ritiene di poter accogliere le richieste formulate dalle parti nell'accordo dalle stesse raggiunto all'udienza del 11 febbraio 2025 (il cui contenuto è stato integralmente trascritto).
Entrambe le parti hanno infatti congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_2 sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse, garantendo allo stesso un costante ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia, infatti, appare il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio Per altro verso prescrivere a Per_2
quest'ultimo di effettuare un percorso di sostegno psicologico, avendo il ragazzo, oramai sedicenne, chiaramente rifiutato l'invito già rivoltogli ed essendo comunque emerso che ha ricominciato a frequentare la madre, il rapporto con la quale risulta Per_2
fondamentale anche nella vita di un adolescente, risulta superfluo.
3. Mantenimento della figlia maggiorenne, non economicamente Per_1
autosufficiente.
La figlia è maggiorenne e quindi nulla può essere disposto in ordine al suo Per_1
collocamento ed alla frequentazione dei genitori;
inoltre nel corso dell'istruttoria è emerso che la stessa ha una occupazione lavorativa e convive con il suo fidanza non è più convivente con i genitori , non essendo pertanto necessario, non essendo stata da quest'ultima avanzata domanda in tale senso , disporre alcunchè in ordine al suo mantenimento, non avendo peraltro le parti previsto nulla al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_3
hanno contratto matrimonio civile a Monte Cerignone (PU) in data 20.02.1999, trascritto presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Monte Cerignone (PU), n.1, parte 2 serie C anno 1999 alle condizioni stabilite dalle parti all'udienza dell'11.02.2025 e integralmente riportate in parte motiva;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Monte Cerignone (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 9.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone