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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2024, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1232/2023
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere Relatore all'udienza del 28 febbraio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 202/2023 (est. Molinari), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Olimpio Cesare Stucchi e Paola Gobbi, presso il cui studio in Milano, Foro Bonaparte n. 12, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Medina, Giovanni Sertori e Massimiliano
Canavesi, presso il cui studio in Milano, viale Sabotino n. 13, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, assunto ogni provvedimento più opportuno, riformare la gravata sentenza e per
l'effetto - In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione del/dei sindacati appellati per i motivi in atti e/o la inammissibilità dell'azione avversarie per carenza dei presupposti di attualità;
- Nel merito: accertare e dichiarare l'assenza della natura antisindacale delle condotte imputate a e, comunque, respingere le domande Controparte_2 avversarie per tutti i motivi sopra indicati con ogni miglior formula, disponendo l'affissione in bacheca aziendale della sentenza di riforma della decisione assunta nel precedente grado;
- In via subordinata e con riserva di impugnazione, nel denegato caso di accertamento della natura antisindacale, ci si oppone sin d'ora alla richiesta di pubblicazione della sentenza, in quanto misura sproporzionata e vessatoria nei confronti della società appellante.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellato: “NEL MERITO:
- rigettare l'impugnazione avversaria, confermando integralmente, eventualmente anche con diversa motivazione la sentenza n. 202/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
- condannare al pagamento di spese, diritti e onorari e rimborso spese CP_3 generali del grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 2 giugno 2023, il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 171/2022
R.G. di opposizione a decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 proposta da contro , ha respinto Parte_1 Controparte_1
l'opposizione e confermato integralmente il decreto n. 283 del 31 gennaio 2022, con cui il medesimo Tribunale aveva dichiarato l'antisindacalità delle condotte tenute dalla società in occasione degli scioperi indetti da il 6 luglio Controparte_1
2021, il 24 settembre 2021 e l'11 ottobre 2021 (consistite nell'aver comandato in servizio un numero di lavoratori eccedente la quota strettamente necessaria all'erogazione dei servizi minimi individuati dalla vigente Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di Garanzia e nell'aver omesso il preventivo confronto con il sindacato ricorrente prima di determinare il numero e i nominativi del personale comandato), ordinandone la cessazione ed “ordinando, anche per il futuro: a) di consultare il sindacato ricorrente in merito al contingente e ai nominativi dei dipendenti da comandare in caso di sciopero entro il termine tassativo di 5 giorni dall'inizio dell'astensione; b) di comandare in servizio solo la quota di lavoratori strettamente necessaria all'erogazione delle effettive prestazioni indispensabili che
pag. 2/12 sono esclusivamente quelle di movimentazione delle merci deperibili, medicinali, animali vivi e altre merci di prima necessità, come individuate dalle competenti autorità
e necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili per il servizio di trasporto, con rotazione dei lavoratori da comandare”.
Nel giudizio di opposizione il Tribunale ha disatteso l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva di , in quanto Controparte_1 dall'accordo relativo alla costituzione di detto organismo emergeva che esso era destinato a gestire le attività sindacali di nel sedime aeroportuale di CP_1 in coordinamento con la struttura di Linate, costituendo - unitamente a tutte CP_1 le altre strutture di della provincia di ES - la di ES, CP_1 CP_1
a sua volta organismo territoriale locale della . Controparte_4
Ha rilevato, inoltre, che l'azione era stata comunque proposta anche da
[...]
. Controparte_5
Ha respinto anche l'ulteriore eccezione di difetto di attualità della condotta antisindacale, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'attualità della condotta antisindacale e del perdurare dei suoi effetti, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non preclude l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.
Nel merito, ha condiviso la decisione del primo giudice, secondo cui nel settore del trasporto merci può essere comandata in servizio, durante gli scioperi, solo la quota di lavoratori strettamente necessaria all'erogazione delle effettive prestazioni indispensabili, che sono esclusivamente quelle di movimentazioni di merci deperibili, medicinali, animali vivi e altre merci di prima necessità, come individuate dalle competenti autorità.
Ha concordato con il giudice della fase sommaria anche laddove aveva ritenuto che il termine “sentire” di cui all'art. 28, comma 1, della Regolamentazione provvisoria assunta dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 (“I contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione”) dovesse essere interpretato nel senso di comunicare, prima della definizione delle liste del personale contingentato, i nominativi di detto personale, per poi raccogliere le osservazioni delle organizzazioni sindacali, ossia come sinonimo di “interpellare”, “consultare”, per pag. 3/12 concludere che, non avendo proceduto in tal senso, Parte_1 ne risultavano violate le prerogative sindacali.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 affidandosi a quattro motivi.
Con il primo motivo impugna la pronuncia laddove ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di . Controparte_1
Deduce che, per poter qualificare detto organismo come organismo locale di un'associazione nazionale, lo stesso Tribunale era stato costretto ad ammetterne l'unitarietà con . Controparte_5
Inoltre, contrariamente a quanto affermato in sentenza, Controparte_5 non aveva proposto azione, né risultava parte in alcuna delle precedenti fasi del giudizio.
Evidenzia, altresì, che (come da verbale di sua Controparte_1 costituzione) è una struttura “nuova” di , dotata di autonomia Controparte_5 economica, logistica e gestionale, ma del tutto priva di capacità processuale e potere negoziale. Ad avviso di parte appellante, inoltre, la sentenza di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sull'ulteriore eccezione sollevata dalla società, secondo cui la carenza di legittimazione attiva del sindacato ricorrente dipendeva anche dal fatto che il solo organismo locale di legittimato era CUB provinciale di ES, CP_1 soggetto non in causa.
Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di escludere la carenza del requisito di attualità della condotta denunciata, richiesto dall'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 ai fini dell'esperibilità dell'azione d'urgenza.
Deduce che la condotta imputata alla società si era esaurita dopo la proclamazione delle giornate di sciopero del 6 luglio 2021, 24 settembre 2021 e 11 ottobre 2021, nonché con la redazione delle liste di c.d. contingentamento. La condotta non aveva avuto neppure effetti durevoli nel tempo, dato che CP_1
era rimasto libero, nelle settimane e nei mesi successivi, di proclamare altri
[...] scioperi o, comunque, di esercitare ogni forma di manifestazione della propria libertà ed iniziativa.
Sotto ulteriore profilo, ad avviso di parte appellante la sentenza pareva aver confuso il momento della proclamazione dello sciopero con quello del suo svolgimento che, nel caso delle attività rientranti nell'ambito di applicazione della legge 12 giugno
1990 n. 146, è procedimentalizzato dal legislatore. In proposito il motivo evidenzia che la condotta imputata alla società non aveva, pacificamente, intaccato il diritto dell'organizzazione ricorrente a proclamare lo sciopero;
ciò che l'organizzazione sindacale lamentava era una condotta tenuta nell'individuazione del numero dei c.d. comandati, ritenuta immotivatamente troppo estesa;
tale condotta – deduce parte pag. 4/12 appellante - è per sua natura destinata ad esaurirsi volta per volta e non costituisce fattore neppure indirettamente intimidatorio per le azioni del sindacato.
Con il terzo motivo critica la decisione perché carente di effettiva motivazione e viziata da una non corretta ricostruzione della normativa vigente.
Nell'ottica del gravame il Tribunale sarebbe incorso in errore nell'inquadramento della fattispecie, avendo ritenuto che le sole merci di cui dovesse essere garantito il trasporto durante le giornate di sciopero fossero quelle c.d. deperibili e, di conseguenza, che il personale da comandare in servizio durante le stesse giornate fosse solo quello strettamente necessario a movimentare siffatte merci.
Invece, era tenuta ad effettuare, anche nelle Parte_1 giornate di sciopero, un numero ben maggior di attività oltre a quelle afferenti al trasporto delle merci deperibili, tant'è vero che l'art. 28 della Regolamentazione provvisoria assunta dalla Commissione di Garanza con delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 stabilisce che i contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare vengano determinati in ragione delle proprie “peculiarità” e che la consistenza dei contingenti sia da commisurare alle effettive prestazioni indispensabili da erogare in base alla Regolamentazione, tale da garantire i normali standard di servizio.
Per valutare la correttezza dell'operato della società, in altri termini, la sentenza gravata avrebbe dovuto applicare correttamente tutte le norme che regolano lo svolgimento dello sciopero nel trasporto aereo e non limitarsi ad un acritico richiamo solamente ad alcune di esse.
In particolare parte appellante evidenzia che: l'art. 9 della Regolamentazione provvisoria di cui alla delibera n. 14/387 della Commissione di Garanzia prevede che si debba garantire la piena e regolare funzionalità dei servizi aerei (anche di handling) durante le c.d. fasce di garanza (7-10 e 18-21); l'art. 24 della medesima Regolamentazione provvisoria ribadisce che, nelle predette fasce, i lavoratori e le imprese garantiscono la piena efficienza di tutti i servizi necessari ad assicurare la regolarità dei voli, mentre fuori dalle fasce di garanzia spetta ad autorizzare il CP_6
20% dei voli “schedulati”.
Pertanto, secondo l'individuazione dei Parte_1 lavoratori da comandare dovrebbe garantire: il 100% del servizio nelle fasce orarie di garanzia;
il 100% dei servizi legati a prestazioni indispensabili del trasporto cargo
(merci deperibili, farmaci, animali vivi etc.); al di fuori delle fasce di garanzia, la piena funzionalità (quindi il 100%) dei servizi al 20% dei voli passeggeri “schedulati” nella giornata di sciopero. Con il quarto ed ultimo motivo censura la pronuncia per violazione dell'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, laddove ha statuito che Parte_1 aveva violato l'art. 28 della Regolamentazione provvisoria, avendo comunicato alle pag. 5/12 organizzazioni sindacali i nominativi dei lavoratori contingentati e dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili mediante affissione degli elenchi in bacheca e nei pressi dei tornelli.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tale modalità di comunicazione deve ritenersi corretta, in quanto conforme alle indicazioni fornite anche dalla Commissione di Garanzia nella delibera n. 12/462 del 12 novembre 2012 e tale da non impedire alle organizzazioni sindacali di esprimere una loro opinione al riguardo.
Sulla base delle argomentazioni esposte parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato Controparte_1
ha chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni
[...] sopra richiamate.
All'udienza del 28 febbraio 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è infondato e dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In ordine al primo motivo, inerente alla dedotta carenza di legittimazione attiva in capo all'organizzazione sindacale odierna appellata, si osserva che dall'accordo relativo alla costituzione di del 27 giugno 2017 Controparte_1 emerge che detto organismo, dotato di “autonomia economica, gestionale, operativa e logistica” e munito di propria rappresentanza verso terzi, è destinato a gestire le attività sindacali di nel sedime aeroportuale di in CP_1 CP_1 coordinamento con la struttura di Linate;
esso fa parte di di ES (cfr. CP_1 accordo allegato sub doc. a 1bis fascicolo appellato di primo grado).
In accordo con il Tribunale deve ritenersi che detto organismo costituisca, oltre che un organismo di settore, anche un organismo locale del sindacato
[...]
, sia perché individuato in base al territorio in cui opera (aree degli Controparte_4 aeroporti di Malpensa e di Linate), sia in quanto articolazione di , Controparte_5
a sua volta organismo territoriale locale di . Controparte_4
Come condivisibilmente statuito da questa Corte d'appello in altro giudizio ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 promosso da , Controparte_1
“poiché l'art. 28 affida la titolarità dell'azione agli organismi locali della OS nazionale che vi abbia interesse, non vi è dubbio che per la proprietà transitiva,
[...]
quale organismo locale di un organismo provinciale a sua volta Controparte_1 organismo locale di un'associazione nazionale, sia il soggetto indicato dall'art. 28 come legittimato a proporre l'azione” (cfr. sentenza n. 70/2023, pres. est. Mantovani). Elementi a sostegno della legittimazione attiva dell'organismo odierno appellato si ricavano anche dall'art. 9 dello statuto di che prevede come CP_1
pag. 6/12 propri organismi i coordinamenti territoriali di attività specifiche, comprese quelle aeroportuali (cfr. statuto allegato sub doc. a 2 fascicolo appellato di primo grado).
Ritiene il Collegio che la specificazione di quali siano gli organismi locali delle associazioni nazionali legittimati ad agire ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 debba desumersi dagli statuti interni di queste, in adesione alla tesi, accolta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, diretta a valorizzare “la portata ed il contenuto degli statuti come strumento di identificazione della legittimazione L. 20 maggio 1970, n.
300, ex art. 28, sia per il rispetto dell'autonomia e libertà sindacale, che proprio nel momento organizzativo trova uno dei momenti più qualificanti, sia perché per tale via si realizza meglio l'intento legislativo di valorizzare le articolazioni periferiche dell'organizzazione sindacale, in quanto più vicine alle concrete situazioni aziendali” (cfr. Cass., 9 gennaio 2008 n. 212).
In quanto articolazione locale periferica riconosciuta dallo statuto di
[...]
e facente parte della struttura provinciale di categoria ( CP_1 CP_1
ES), deve pertanto ritenersi che costituisca organismo Controparte_1 sindacale legittimato ad agire ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300. A ciò deve poi aggiungersi che, come evidenziato dal Tribunale, l'odierna azione di repressione della condotta antisindacale è stata promossa dal segretario pro tempore di , “ove occorra anche nella sua qualità Controparte_1 Parte_2 di segretario di ”: pertanto, ove anche si ritenesse che in base allo Controparte_5 statuto di gli “organismi locali” legittimati ad agire ex art. 28 legge 20 CP_1 maggio 1970 n. 300 debbano essere identificati nelle sole articolazioni provinciali di categoria, la presente azione, in quanto riferibile anche a , Controparte_5 risulterebbe comunque proposta da soggetto legittimato.
Infine, non coglie nel segno l'argomento speso da parte appellante secondo cui il solo organismo locale di legittimato a proporre l'azione speciale di CP_1 repressione della condotta antisindacale sarebbe di ES. Controparte_7
Quest'ultimo organismo, infatti, è un'articolazione della Controparte_8
e non un'articolazione di né lo statuto di quest'ultima
[...] CP_1 organizzazione sindacale lo individua quale organismo deputato alla tutela dei lavoratori appartenenti alla categoria.
Alla luce di quanto esposto deve dunque ritenersi corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione ad agire all'organismo sindacale odierno appellato, con rigetto dell'esaminato motivo di gravame.
Va respinto anche il secondo motivo, inerente all'asserita carenza di attualità delle condotte denunciate.
Giova in proposito richiamare i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di
pag. 7/12 cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale” (cfr. ex multis Cass.,
22 maggio 2019 n. 13860). Nel caso di specie, le condotte contestate a Parte_1 se pure relative a scioperi ormai conclusi, sono destinate ad essere reiterate negli scioperi futuri (in quanto originate da un'interpretazione della regolamentazione vigente tuttora sostenuta ed applicata dalla società) e risultano pertanto idonee ad ostacolare il libero esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori e a compromettere le prerogative del sindacato nell'ambito del processo di determinazione dei contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, è dunque ravvisabile nella fattispecie il presupposto di esperibilità dell'azione ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, rappresentato dall'attualità della condotta antisindacale.
Infondato si ritiene anche il terzo motivo di gravame.
Non colgono nel segno le censure di parte appellante alla sentenza di primo grado, per asserita carenza di effettiva motivazione, errato inquadramento della fattispecie e violazione della Regolamentazione provvisoria disposta dalla
. Organizzazione_1
Quanto al primo profilo denunciato, la pronuncia impugnata appare congruamente motivata, dando conto in modo chiaro ed esaustivo delle ragioni poste a fondamento della decisione e dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Quanto agli ulteriori profili, si ritiene infondato innanzitutto il rilievo secondo cui il Tribunale avrebbe errato, violando la Regolamentazione provvisoria, nell'escludere le attività di cargo dalle c.d. fasce di garanzia, in quanto – deduce
– tali attività sono parte dei servizi aeroportuali Parte_1 soggetti alla legge 12 giugno 1990 n. 146.
Secondo la tesi di parte appellante, la disciplina del trasporto cargo non è differente da quella del trasporto passeggeri e al trasporto merci sarebbero applicabili anche le limitazioni previste dall'art. 9 e dall'art. 24 della Regolamentazione provvisoria per il trasporto passeggeri, che prevedono che si debba garantire la piena e regolare funzionalità dei servizi aerei durante le c.d. fasce orarie di garanzia (7-10 e 18-
21).
La tesi non si ritiene meritevole di accoglimento. La Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto aereo ex art. 2, comma 2, legge 12 giugno 1990 n. 146, adottata dalla
Commissione di Garanzia con delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 (che ha pag. 8/12 modificato la precedente regolamentazione adottata con delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001) prevede, all'art. 1, comma 2, che “è assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili, sia mediante voli cargo, il trasporto merci deperibili, animali vivi, medicinali nonché generi qualificati, di volta in volta, dalle competenti autorità come di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento alle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili” (cfr. doc. 2 fascicolo appellante di primo grado).
Con delibera n. 14/292 del 30 giugno 2014 (allegata sub doc. 18 fascicolo appellato di primo grado) la Commissione di Garanzia ha precisato che, per quanto attiene alle prestazioni indispensabili da garantire nel corso dello sciopero che interessa il personale addetto al servizio cargo in ambito aeroportuale, le stesse non possono essere determinate con riferimento all'art. 24 della Regolamentazione provvisoria (all'epoca delibera n. 01/92, ora delibera n. 14/387) “per evidente mancanza di tutela delle merci, con riferimento ad orari parametrati per garantire maggiormente il diritto alla mobilità”, con la conseguenza che il “sistema delle fasce orarie” (funzionali a garantire il diritto alla mobilità) “costituisce una garanzia esclusivamente per gli utenti (passeggeri) e non può essere presa a riferimento per il servizio cargo”. La medesima delibera precisa altresì che risulta più funzionale alla garanzia dei diritti costituzionali tutelati dalla legge 12 giugno 1990 n. 146
“l'individuazione delle prestazioni indispensabili nel servizio Cargo aeroportuale con riferimento alla tipologia della merce trasportata”, ossia con riferimento al trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità.
Le statuizioni della delibera n. 14/292 sono state richiamate e confermate dalla Commissione di Garanzia anche nella vigenza della Regolamentazione provvisoria adottata con delibera n. 14/387, in particolare attraverso due comunicazioni intervenute nel 2017, nelle quali è stato ribadito che nel servizio cargo “le prestazioni indispensabili (e, conseguente, i contingenti di personale da esonerare dallo sciopero) vanno individuate, più funzionalmente, con riferimento a quelle previste all'articolo 1, comma 2, della suddetta disciplina di settore (merci deperibili, animali vivi, medicinali, ecc.)” (cfr. comunicazione in data 8 marzo 2017, allegata sub doc. 4, nonché comunicazione in data 6 luglio 2017, allegata sub doc. 5 fascicolo appellato di primo grado).
La sentenza impugnata è pienamente conforme agli approdi della
, mentre confligge con essi la tesi dell'appellante, secondo cui Organizzazione_1 sarebbero estensibili alle merci le garanzie previste dalla Regolamentazione provvisoria per il trasporto passeggeri, con la conseguenza che nel settore cargo dovrebbero essere garantite, oltre alle prestazioni indispensabili in ragione della tipologia di merce pag. 9/12 trasportata, anche le prestazioni necessarie a garantire il trasporto merci durante le fasce orarie di garanzia.
Tale tesi non può essere accolta, perché omette di considerare che, come chiarito dalla Commissione di Garanzia, le c.d. fasce orarie di garanzia sono funzionali ad assicurare il diritto alla mobilità dei passeggeri, mentre analoga tutela non può evidentemente essere riconosciuta alle merci ed inoltre, per quanto riguarda il servizio cargo aeroportuale, i diritti costituzionali degli utenti sono efficacemente garantiti attraverso l'individuazione delle prestazioni indispensabili riferite alla tipologia di merce trasportata.
Pertanto, il motivo di appello scrutinato deve essere respinto e la sentenza di primo grado merita conferma laddove ha statuito che in relazione al servizio cargo il contingente di personale da esonerare dallo sciopero dev'essere determinato con riferimento alle prestazioni indispensabili, da individuarsi nelle sole prestazioni relative al trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali nonché generi qualificati, di volta in volta, dalle competenti autorità, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 2, della citata Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 14/387.
Ne deriva che la decisione di di inserire nelle Parte_1 liste dei c.d. contingentamenti - in occasione degli scioperi del 6 luglio 2021, del 24 settembre 2021 e dell'11 ottobre 2021 - un numero di lavoratori calibrato in funzione di assicurare non le sole prestazioni indispensabili relative al servizio cargo come sopra precisate, bensì anche il 100% del servizio cargo nelle c.d. fasce orarie di garanzia, si traduce in un'illegittima compromissione del diritto di sciopero, con conseguente antisindacalità della condotta posta in essere.
Va respinto anche il quarto ed ultimo motivo, inerente alla dedotta violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 28 della Regolamentazione provvisoria adottata dalla
Commissione di Garanzia con delibera n. 14/387. Tale disposizione stabilisce, al comma 1, che “i contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione”. Ad avviso del Collegio la locuzione “sentite le organizzazioni sindacali” impone una comunicazione ad hoc indirizzata alle organizzazioni sindacali, da effettuarsi prima della determinazione dei contingenti e della predisposizione degli elenchi dei lavoratori comandati da parte dell'azienda.
Non è, per contro, idonea ad ottemperare alla prescrizione in esame l'affissione in bacheca e presso i tornelli degli elenchi nominativi dei lavoratori comandati: tale adempimento realizza una mera esternazione ex post delle decisioni datoriali, mentre il richiamato art. 28 della Regolamentazione provvisoria prevede che pag. 10/12 la comunicazione al sindacato avvenga prima che l'azienda abbia assunto le proprie determinazioni.
E' evidente che l'interpretazione della disposizione sostenuta da parte appellante esautora le organizzazioni sindacali, privandole della prerogativa di interloquire utilmente con il datore di lavoro: la comunicazione, solo a posteriori, della decisione già assunta preclude al sindacato di incidere sulla determinazione dei contingenti e, dunque, di esercitare un'effettiva azione a tutela dei lavoratori e dell'esercizio del diritto di sciopero.
La condotta di configura, pertanto, Parte_1 violazione dell'art. 28 della Regolamentazione provvisoria che – si ribadisce - nel prevedere che le organizzazioni sindacali siano “sentite” dall'impresa che procede alla determinazione dei contingenti di personale impone, all'evidenza, una consultazione preventiva e non una mera informazione successiva.
Tale violazione integra gli estremi della condotta antisindacale, poiché determina un'indubbia compressione delle prerogative delle organizzazioni sindacali e compromette l'effettività della loro azione. Nello stesso senso questa Corte si è già espressa in una precedente pronuncia resa in controversia analoga alla presente, nella quale è stato condivisibilmente evidenziato che l'art. 28 della Regolamentazione provvisoria è chiaro nello stabilire che la decisione del datore di lavoro di individuare i contingenti di personale ed i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili “possa essere adottata solo dopo aver sentito le organizzazioni sindacali almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione.
Nel caso in esame, invece, la società ha affisso in bacheca direttamente i contingenti di personale ed i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili senza alcuna previa consultazione con le organizzazioni sindacali ed in particolare con quella che aveva indetto lo sciopero. La violazione dell'art. 28 della Regolamentazione provvisoria è oggettiva ed integra un comportamento antisindacale” (cfr. sentenza n. 906/2023, pres. Picciau, est.
. CP_9
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto da deve Parte_1 essere respinto, con integrale conferma della sentenza n. 202/2023 del Tribunale di
Busto Arsizio.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo pag. 11/12 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 202/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida nell'importo di € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 28 febbraio 2024
Consigliere estensore Presidente
Giulia Dossi Giovanni Picciau
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1232/2023
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere Relatore all'udienza del 28 febbraio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 202/2023 (est. Molinari), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Olimpio Cesare Stucchi e Paola Gobbi, presso il cui studio in Milano, Foro Bonaparte n. 12, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Medina, Giovanni Sertori e Massimiliano
Canavesi, presso il cui studio in Milano, viale Sabotino n. 13, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, assunto ogni provvedimento più opportuno, riformare la gravata sentenza e per
l'effetto - In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione del/dei sindacati appellati per i motivi in atti e/o la inammissibilità dell'azione avversarie per carenza dei presupposti di attualità;
- Nel merito: accertare e dichiarare l'assenza della natura antisindacale delle condotte imputate a e, comunque, respingere le domande Controparte_2 avversarie per tutti i motivi sopra indicati con ogni miglior formula, disponendo l'affissione in bacheca aziendale della sentenza di riforma della decisione assunta nel precedente grado;
- In via subordinata e con riserva di impugnazione, nel denegato caso di accertamento della natura antisindacale, ci si oppone sin d'ora alla richiesta di pubblicazione della sentenza, in quanto misura sproporzionata e vessatoria nei confronti della società appellante.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellato: “NEL MERITO:
- rigettare l'impugnazione avversaria, confermando integralmente, eventualmente anche con diversa motivazione la sentenza n. 202/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
- condannare al pagamento di spese, diritti e onorari e rimborso spese CP_3 generali del grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 2 giugno 2023, il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 171/2022
R.G. di opposizione a decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 proposta da contro , ha respinto Parte_1 Controparte_1
l'opposizione e confermato integralmente il decreto n. 283 del 31 gennaio 2022, con cui il medesimo Tribunale aveva dichiarato l'antisindacalità delle condotte tenute dalla società in occasione degli scioperi indetti da il 6 luglio Controparte_1
2021, il 24 settembre 2021 e l'11 ottobre 2021 (consistite nell'aver comandato in servizio un numero di lavoratori eccedente la quota strettamente necessaria all'erogazione dei servizi minimi individuati dalla vigente Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di Garanzia e nell'aver omesso il preventivo confronto con il sindacato ricorrente prima di determinare il numero e i nominativi del personale comandato), ordinandone la cessazione ed “ordinando, anche per il futuro: a) di consultare il sindacato ricorrente in merito al contingente e ai nominativi dei dipendenti da comandare in caso di sciopero entro il termine tassativo di 5 giorni dall'inizio dell'astensione; b) di comandare in servizio solo la quota di lavoratori strettamente necessaria all'erogazione delle effettive prestazioni indispensabili che
pag. 2/12 sono esclusivamente quelle di movimentazione delle merci deperibili, medicinali, animali vivi e altre merci di prima necessità, come individuate dalle competenti autorità
e necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili per il servizio di trasporto, con rotazione dei lavoratori da comandare”.
Nel giudizio di opposizione il Tribunale ha disatteso l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva di , in quanto Controparte_1 dall'accordo relativo alla costituzione di detto organismo emergeva che esso era destinato a gestire le attività sindacali di nel sedime aeroportuale di CP_1 in coordinamento con la struttura di Linate, costituendo - unitamente a tutte CP_1 le altre strutture di della provincia di ES - la di ES, CP_1 CP_1
a sua volta organismo territoriale locale della . Controparte_4
Ha rilevato, inoltre, che l'azione era stata comunque proposta anche da
[...]
. Controparte_5
Ha respinto anche l'ulteriore eccezione di difetto di attualità della condotta antisindacale, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'attualità della condotta antisindacale e del perdurare dei suoi effetti, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non preclude l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.
Nel merito, ha condiviso la decisione del primo giudice, secondo cui nel settore del trasporto merci può essere comandata in servizio, durante gli scioperi, solo la quota di lavoratori strettamente necessaria all'erogazione delle effettive prestazioni indispensabili, che sono esclusivamente quelle di movimentazioni di merci deperibili, medicinali, animali vivi e altre merci di prima necessità, come individuate dalle competenti autorità.
Ha concordato con il giudice della fase sommaria anche laddove aveva ritenuto che il termine “sentire” di cui all'art. 28, comma 1, della Regolamentazione provvisoria assunta dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 (“I contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione”) dovesse essere interpretato nel senso di comunicare, prima della definizione delle liste del personale contingentato, i nominativi di detto personale, per poi raccogliere le osservazioni delle organizzazioni sindacali, ossia come sinonimo di “interpellare”, “consultare”, per pag. 3/12 concludere che, non avendo proceduto in tal senso, Parte_1 ne risultavano violate le prerogative sindacali.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 affidandosi a quattro motivi.
Con il primo motivo impugna la pronuncia laddove ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di . Controparte_1
Deduce che, per poter qualificare detto organismo come organismo locale di un'associazione nazionale, lo stesso Tribunale era stato costretto ad ammetterne l'unitarietà con . Controparte_5
Inoltre, contrariamente a quanto affermato in sentenza, Controparte_5 non aveva proposto azione, né risultava parte in alcuna delle precedenti fasi del giudizio.
Evidenzia, altresì, che (come da verbale di sua Controparte_1 costituzione) è una struttura “nuova” di , dotata di autonomia Controparte_5 economica, logistica e gestionale, ma del tutto priva di capacità processuale e potere negoziale. Ad avviso di parte appellante, inoltre, la sentenza di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sull'ulteriore eccezione sollevata dalla società, secondo cui la carenza di legittimazione attiva del sindacato ricorrente dipendeva anche dal fatto che il solo organismo locale di legittimato era CUB provinciale di ES, CP_1 soggetto non in causa.
Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di escludere la carenza del requisito di attualità della condotta denunciata, richiesto dall'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 ai fini dell'esperibilità dell'azione d'urgenza.
Deduce che la condotta imputata alla società si era esaurita dopo la proclamazione delle giornate di sciopero del 6 luglio 2021, 24 settembre 2021 e 11 ottobre 2021, nonché con la redazione delle liste di c.d. contingentamento. La condotta non aveva avuto neppure effetti durevoli nel tempo, dato che CP_1
era rimasto libero, nelle settimane e nei mesi successivi, di proclamare altri
[...] scioperi o, comunque, di esercitare ogni forma di manifestazione della propria libertà ed iniziativa.
Sotto ulteriore profilo, ad avviso di parte appellante la sentenza pareva aver confuso il momento della proclamazione dello sciopero con quello del suo svolgimento che, nel caso delle attività rientranti nell'ambito di applicazione della legge 12 giugno
1990 n. 146, è procedimentalizzato dal legislatore. In proposito il motivo evidenzia che la condotta imputata alla società non aveva, pacificamente, intaccato il diritto dell'organizzazione ricorrente a proclamare lo sciopero;
ciò che l'organizzazione sindacale lamentava era una condotta tenuta nell'individuazione del numero dei c.d. comandati, ritenuta immotivatamente troppo estesa;
tale condotta – deduce parte pag. 4/12 appellante - è per sua natura destinata ad esaurirsi volta per volta e non costituisce fattore neppure indirettamente intimidatorio per le azioni del sindacato.
Con il terzo motivo critica la decisione perché carente di effettiva motivazione e viziata da una non corretta ricostruzione della normativa vigente.
Nell'ottica del gravame il Tribunale sarebbe incorso in errore nell'inquadramento della fattispecie, avendo ritenuto che le sole merci di cui dovesse essere garantito il trasporto durante le giornate di sciopero fossero quelle c.d. deperibili e, di conseguenza, che il personale da comandare in servizio durante le stesse giornate fosse solo quello strettamente necessario a movimentare siffatte merci.
Invece, era tenuta ad effettuare, anche nelle Parte_1 giornate di sciopero, un numero ben maggior di attività oltre a quelle afferenti al trasporto delle merci deperibili, tant'è vero che l'art. 28 della Regolamentazione provvisoria assunta dalla Commissione di Garanza con delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 stabilisce che i contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare vengano determinati in ragione delle proprie “peculiarità” e che la consistenza dei contingenti sia da commisurare alle effettive prestazioni indispensabili da erogare in base alla Regolamentazione, tale da garantire i normali standard di servizio.
Per valutare la correttezza dell'operato della società, in altri termini, la sentenza gravata avrebbe dovuto applicare correttamente tutte le norme che regolano lo svolgimento dello sciopero nel trasporto aereo e non limitarsi ad un acritico richiamo solamente ad alcune di esse.
In particolare parte appellante evidenzia che: l'art. 9 della Regolamentazione provvisoria di cui alla delibera n. 14/387 della Commissione di Garanzia prevede che si debba garantire la piena e regolare funzionalità dei servizi aerei (anche di handling) durante le c.d. fasce di garanza (7-10 e 18-21); l'art. 24 della medesima Regolamentazione provvisoria ribadisce che, nelle predette fasce, i lavoratori e le imprese garantiscono la piena efficienza di tutti i servizi necessari ad assicurare la regolarità dei voli, mentre fuori dalle fasce di garanzia spetta ad autorizzare il CP_6
20% dei voli “schedulati”.
Pertanto, secondo l'individuazione dei Parte_1 lavoratori da comandare dovrebbe garantire: il 100% del servizio nelle fasce orarie di garanzia;
il 100% dei servizi legati a prestazioni indispensabili del trasporto cargo
(merci deperibili, farmaci, animali vivi etc.); al di fuori delle fasce di garanzia, la piena funzionalità (quindi il 100%) dei servizi al 20% dei voli passeggeri “schedulati” nella giornata di sciopero. Con il quarto ed ultimo motivo censura la pronuncia per violazione dell'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, laddove ha statuito che Parte_1 aveva violato l'art. 28 della Regolamentazione provvisoria, avendo comunicato alle pag. 5/12 organizzazioni sindacali i nominativi dei lavoratori contingentati e dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili mediante affissione degli elenchi in bacheca e nei pressi dei tornelli.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tale modalità di comunicazione deve ritenersi corretta, in quanto conforme alle indicazioni fornite anche dalla Commissione di Garanzia nella delibera n. 12/462 del 12 novembre 2012 e tale da non impedire alle organizzazioni sindacali di esprimere una loro opinione al riguardo.
Sulla base delle argomentazioni esposte parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato Controparte_1
ha chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni
[...] sopra richiamate.
All'udienza del 28 febbraio 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è infondato e dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In ordine al primo motivo, inerente alla dedotta carenza di legittimazione attiva in capo all'organizzazione sindacale odierna appellata, si osserva che dall'accordo relativo alla costituzione di del 27 giugno 2017 Controparte_1 emerge che detto organismo, dotato di “autonomia economica, gestionale, operativa e logistica” e munito di propria rappresentanza verso terzi, è destinato a gestire le attività sindacali di nel sedime aeroportuale di in CP_1 CP_1 coordinamento con la struttura di Linate;
esso fa parte di di ES (cfr. CP_1 accordo allegato sub doc. a 1bis fascicolo appellato di primo grado).
In accordo con il Tribunale deve ritenersi che detto organismo costituisca, oltre che un organismo di settore, anche un organismo locale del sindacato
[...]
, sia perché individuato in base al territorio in cui opera (aree degli Controparte_4 aeroporti di Malpensa e di Linate), sia in quanto articolazione di , Controparte_5
a sua volta organismo territoriale locale di . Controparte_4
Come condivisibilmente statuito da questa Corte d'appello in altro giudizio ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 promosso da , Controparte_1
“poiché l'art. 28 affida la titolarità dell'azione agli organismi locali della OS nazionale che vi abbia interesse, non vi è dubbio che per la proprietà transitiva,
[...]
quale organismo locale di un organismo provinciale a sua volta Controparte_1 organismo locale di un'associazione nazionale, sia il soggetto indicato dall'art. 28 come legittimato a proporre l'azione” (cfr. sentenza n. 70/2023, pres. est. Mantovani). Elementi a sostegno della legittimazione attiva dell'organismo odierno appellato si ricavano anche dall'art. 9 dello statuto di che prevede come CP_1
pag. 6/12 propri organismi i coordinamenti territoriali di attività specifiche, comprese quelle aeroportuali (cfr. statuto allegato sub doc. a 2 fascicolo appellato di primo grado).
Ritiene il Collegio che la specificazione di quali siano gli organismi locali delle associazioni nazionali legittimati ad agire ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 debba desumersi dagli statuti interni di queste, in adesione alla tesi, accolta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, diretta a valorizzare “la portata ed il contenuto degli statuti come strumento di identificazione della legittimazione L. 20 maggio 1970, n.
300, ex art. 28, sia per il rispetto dell'autonomia e libertà sindacale, che proprio nel momento organizzativo trova uno dei momenti più qualificanti, sia perché per tale via si realizza meglio l'intento legislativo di valorizzare le articolazioni periferiche dell'organizzazione sindacale, in quanto più vicine alle concrete situazioni aziendali” (cfr. Cass., 9 gennaio 2008 n. 212).
In quanto articolazione locale periferica riconosciuta dallo statuto di
[...]
e facente parte della struttura provinciale di categoria ( CP_1 CP_1
ES), deve pertanto ritenersi che costituisca organismo Controparte_1 sindacale legittimato ad agire ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300. A ciò deve poi aggiungersi che, come evidenziato dal Tribunale, l'odierna azione di repressione della condotta antisindacale è stata promossa dal segretario pro tempore di , “ove occorra anche nella sua qualità Controparte_1 Parte_2 di segretario di ”: pertanto, ove anche si ritenesse che in base allo Controparte_5 statuto di gli “organismi locali” legittimati ad agire ex art. 28 legge 20 CP_1 maggio 1970 n. 300 debbano essere identificati nelle sole articolazioni provinciali di categoria, la presente azione, in quanto riferibile anche a , Controparte_5 risulterebbe comunque proposta da soggetto legittimato.
Infine, non coglie nel segno l'argomento speso da parte appellante secondo cui il solo organismo locale di legittimato a proporre l'azione speciale di CP_1 repressione della condotta antisindacale sarebbe di ES. Controparte_7
Quest'ultimo organismo, infatti, è un'articolazione della Controparte_8
e non un'articolazione di né lo statuto di quest'ultima
[...] CP_1 organizzazione sindacale lo individua quale organismo deputato alla tutela dei lavoratori appartenenti alla categoria.
Alla luce di quanto esposto deve dunque ritenersi corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione ad agire all'organismo sindacale odierno appellato, con rigetto dell'esaminato motivo di gravame.
Va respinto anche il secondo motivo, inerente all'asserita carenza di attualità delle condotte denunciate.
Giova in proposito richiamare i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di
pag. 7/12 cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale” (cfr. ex multis Cass.,
22 maggio 2019 n. 13860). Nel caso di specie, le condotte contestate a Parte_1 se pure relative a scioperi ormai conclusi, sono destinate ad essere reiterate negli scioperi futuri (in quanto originate da un'interpretazione della regolamentazione vigente tuttora sostenuta ed applicata dalla società) e risultano pertanto idonee ad ostacolare il libero esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori e a compromettere le prerogative del sindacato nell'ambito del processo di determinazione dei contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, è dunque ravvisabile nella fattispecie il presupposto di esperibilità dell'azione ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, rappresentato dall'attualità della condotta antisindacale.
Infondato si ritiene anche il terzo motivo di gravame.
Non colgono nel segno le censure di parte appellante alla sentenza di primo grado, per asserita carenza di effettiva motivazione, errato inquadramento della fattispecie e violazione della Regolamentazione provvisoria disposta dalla
. Organizzazione_1
Quanto al primo profilo denunciato, la pronuncia impugnata appare congruamente motivata, dando conto in modo chiaro ed esaustivo delle ragioni poste a fondamento della decisione e dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Quanto agli ulteriori profili, si ritiene infondato innanzitutto il rilievo secondo cui il Tribunale avrebbe errato, violando la Regolamentazione provvisoria, nell'escludere le attività di cargo dalle c.d. fasce di garanzia, in quanto – deduce
– tali attività sono parte dei servizi aeroportuali Parte_1 soggetti alla legge 12 giugno 1990 n. 146.
Secondo la tesi di parte appellante, la disciplina del trasporto cargo non è differente da quella del trasporto passeggeri e al trasporto merci sarebbero applicabili anche le limitazioni previste dall'art. 9 e dall'art. 24 della Regolamentazione provvisoria per il trasporto passeggeri, che prevedono che si debba garantire la piena e regolare funzionalità dei servizi aerei durante le c.d. fasce orarie di garanzia (7-10 e 18-
21).
La tesi non si ritiene meritevole di accoglimento. La Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto aereo ex art. 2, comma 2, legge 12 giugno 1990 n. 146, adottata dalla
Commissione di Garanzia con delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 (che ha pag. 8/12 modificato la precedente regolamentazione adottata con delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001) prevede, all'art. 1, comma 2, che “è assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili, sia mediante voli cargo, il trasporto merci deperibili, animali vivi, medicinali nonché generi qualificati, di volta in volta, dalle competenti autorità come di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento alle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili” (cfr. doc. 2 fascicolo appellante di primo grado).
Con delibera n. 14/292 del 30 giugno 2014 (allegata sub doc. 18 fascicolo appellato di primo grado) la Commissione di Garanzia ha precisato che, per quanto attiene alle prestazioni indispensabili da garantire nel corso dello sciopero che interessa il personale addetto al servizio cargo in ambito aeroportuale, le stesse non possono essere determinate con riferimento all'art. 24 della Regolamentazione provvisoria (all'epoca delibera n. 01/92, ora delibera n. 14/387) “per evidente mancanza di tutela delle merci, con riferimento ad orari parametrati per garantire maggiormente il diritto alla mobilità”, con la conseguenza che il “sistema delle fasce orarie” (funzionali a garantire il diritto alla mobilità) “costituisce una garanzia esclusivamente per gli utenti (passeggeri) e non può essere presa a riferimento per il servizio cargo”. La medesima delibera precisa altresì che risulta più funzionale alla garanzia dei diritti costituzionali tutelati dalla legge 12 giugno 1990 n. 146
“l'individuazione delle prestazioni indispensabili nel servizio Cargo aeroportuale con riferimento alla tipologia della merce trasportata”, ossia con riferimento al trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità.
Le statuizioni della delibera n. 14/292 sono state richiamate e confermate dalla Commissione di Garanzia anche nella vigenza della Regolamentazione provvisoria adottata con delibera n. 14/387, in particolare attraverso due comunicazioni intervenute nel 2017, nelle quali è stato ribadito che nel servizio cargo “le prestazioni indispensabili (e, conseguente, i contingenti di personale da esonerare dallo sciopero) vanno individuate, più funzionalmente, con riferimento a quelle previste all'articolo 1, comma 2, della suddetta disciplina di settore (merci deperibili, animali vivi, medicinali, ecc.)” (cfr. comunicazione in data 8 marzo 2017, allegata sub doc. 4, nonché comunicazione in data 6 luglio 2017, allegata sub doc. 5 fascicolo appellato di primo grado).
La sentenza impugnata è pienamente conforme agli approdi della
, mentre confligge con essi la tesi dell'appellante, secondo cui Organizzazione_1 sarebbero estensibili alle merci le garanzie previste dalla Regolamentazione provvisoria per il trasporto passeggeri, con la conseguenza che nel settore cargo dovrebbero essere garantite, oltre alle prestazioni indispensabili in ragione della tipologia di merce pag. 9/12 trasportata, anche le prestazioni necessarie a garantire il trasporto merci durante le fasce orarie di garanzia.
Tale tesi non può essere accolta, perché omette di considerare che, come chiarito dalla Commissione di Garanzia, le c.d. fasce orarie di garanzia sono funzionali ad assicurare il diritto alla mobilità dei passeggeri, mentre analoga tutela non può evidentemente essere riconosciuta alle merci ed inoltre, per quanto riguarda il servizio cargo aeroportuale, i diritti costituzionali degli utenti sono efficacemente garantiti attraverso l'individuazione delle prestazioni indispensabili riferite alla tipologia di merce trasportata.
Pertanto, il motivo di appello scrutinato deve essere respinto e la sentenza di primo grado merita conferma laddove ha statuito che in relazione al servizio cargo il contingente di personale da esonerare dallo sciopero dev'essere determinato con riferimento alle prestazioni indispensabili, da individuarsi nelle sole prestazioni relative al trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali nonché generi qualificati, di volta in volta, dalle competenti autorità, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 2, della citata Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 14/387.
Ne deriva che la decisione di di inserire nelle Parte_1 liste dei c.d. contingentamenti - in occasione degli scioperi del 6 luglio 2021, del 24 settembre 2021 e dell'11 ottobre 2021 - un numero di lavoratori calibrato in funzione di assicurare non le sole prestazioni indispensabili relative al servizio cargo come sopra precisate, bensì anche il 100% del servizio cargo nelle c.d. fasce orarie di garanzia, si traduce in un'illegittima compromissione del diritto di sciopero, con conseguente antisindacalità della condotta posta in essere.
Va respinto anche il quarto ed ultimo motivo, inerente alla dedotta violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 28 della Regolamentazione provvisoria adottata dalla
Commissione di Garanzia con delibera n. 14/387. Tale disposizione stabilisce, al comma 1, che “i contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione”. Ad avviso del Collegio la locuzione “sentite le organizzazioni sindacali” impone una comunicazione ad hoc indirizzata alle organizzazioni sindacali, da effettuarsi prima della determinazione dei contingenti e della predisposizione degli elenchi dei lavoratori comandati da parte dell'azienda.
Non è, per contro, idonea ad ottemperare alla prescrizione in esame l'affissione in bacheca e presso i tornelli degli elenchi nominativi dei lavoratori comandati: tale adempimento realizza una mera esternazione ex post delle decisioni datoriali, mentre il richiamato art. 28 della Regolamentazione provvisoria prevede che pag. 10/12 la comunicazione al sindacato avvenga prima che l'azienda abbia assunto le proprie determinazioni.
E' evidente che l'interpretazione della disposizione sostenuta da parte appellante esautora le organizzazioni sindacali, privandole della prerogativa di interloquire utilmente con il datore di lavoro: la comunicazione, solo a posteriori, della decisione già assunta preclude al sindacato di incidere sulla determinazione dei contingenti e, dunque, di esercitare un'effettiva azione a tutela dei lavoratori e dell'esercizio del diritto di sciopero.
La condotta di configura, pertanto, Parte_1 violazione dell'art. 28 della Regolamentazione provvisoria che – si ribadisce - nel prevedere che le organizzazioni sindacali siano “sentite” dall'impresa che procede alla determinazione dei contingenti di personale impone, all'evidenza, una consultazione preventiva e non una mera informazione successiva.
Tale violazione integra gli estremi della condotta antisindacale, poiché determina un'indubbia compressione delle prerogative delle organizzazioni sindacali e compromette l'effettività della loro azione. Nello stesso senso questa Corte si è già espressa in una precedente pronuncia resa in controversia analoga alla presente, nella quale è stato condivisibilmente evidenziato che l'art. 28 della Regolamentazione provvisoria è chiaro nello stabilire che la decisione del datore di lavoro di individuare i contingenti di personale ed i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili “possa essere adottata solo dopo aver sentito le organizzazioni sindacali almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione.
Nel caso in esame, invece, la società ha affisso in bacheca direttamente i contingenti di personale ed i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili senza alcuna previa consultazione con le organizzazioni sindacali ed in particolare con quella che aveva indetto lo sciopero. La violazione dell'art. 28 della Regolamentazione provvisoria è oggettiva ed integra un comportamento antisindacale” (cfr. sentenza n. 906/2023, pres. Picciau, est.
. CP_9
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto da deve Parte_1 essere respinto, con integrale conferma della sentenza n. 202/2023 del Tribunale di
Busto Arsizio.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo pag. 11/12 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 202/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida nell'importo di € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 28 febbraio 2024
Consigliere estensore Presidente
Giulia Dossi Giovanni Picciau
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