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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/04/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Sezione della crisi d'impresa e dell'insolvenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Francesca Familiari giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
sul ricorso n. 15-1/2025 PU:
con Socio Unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Longo ed elettivamente CP_1
domiciliata presso lo stesso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Cosenza (CS), sede legale in via CP_2
G. Barrio n. 10 - c/o ; CP_3
INTIMATA CONTUMACE
PREMESSO IN F0ATTO
Con ricorso depositato in data 18.02.2025, la con Socio Unico chiedeva l'apertura della CP_1
liquidazione giudiziale nei confronti della ritenendo sussistenti i presupposti a tal fine CP_2
richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Nel corso del procedimento unitario sono stati acquisiti i prospetti delle pendenze verso l'erario e verso l'INPS della resistente;
sono stati inoltre richiesti alla Camera di Commercio i bilanci depositati negli ultimi 3 anni e all'Agenzia delle Entrate le relative dichiarazioni dei redditi presentate
All'udienza del 20 marzo 2025, controllata la regolarità delle notifiche stante la contumacia della resistente, la causa era rimessa in decisione al collegio. 2
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 121 del CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. d) del CCI fornisce la definizione di «impresa minore»: (che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila) a cui non si applicherà la disciplina della liquidazione giudiziale.
Dall'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi prima dell'entrata in vigore del CCII, ma che si ritiene applicabile nella misura in cui il nuovo codice ricalca la precedente normativa, è onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di cui al precedente art. 1, co 2, LF (tra le tante cfr. Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548).
Ai sensi dell'art. 49, co. 5 CCII, come previsto anche dalla precedente disciplina “non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Il codice ha, pertanto, recepito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in sede di accertamento del superamento della suddetta soglia, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila. Tale valutazione, inoltre, deve essere effettuata al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (cfr. Cass. 3 agosto 2017, n. 19414). 3
Il Codice definisce, inoltre, il requisito dell'insolvenza all'art.
2. co 1, lett. b) come “lo
stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”
Anche in questo caso appaiono applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in vigenza della precedente disciplina.
Lo stato di insolvenza deve essere inteso, pertanto, come situazione non transitoria di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice,
indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr.
Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
Venendo al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, avendo la debitrice sede legale in Cosenza, e che la ricorrente è legittimato a richiedere il fallimento in quanto titolare di un credito commerciale di € 24.451,00 (oltre interessi e spese), in forza di decreto ingiuntivo di pagamento n. 10413/2023 emesso dal Tribunale di Milano il
07.06.2023, divenuto esecutivo in data 2.10.2023
In ordine alla condizione ostativa di cui all'art. 49, co. 5 CCII, si ravvisa che pur non essendo il credito è superiore ad € 30.000,00, la debitrice risulta avere un carico debitorio verso l'erario di oltre 34 mila euro (cfr. prospetto inviato da ) e dalla visura Controparte_4
camerale risultano protesti a carico della società per circa 20.000,00 euro..
Per quanto concerne il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. l'art. 2, comma 1, lett. d) si ravvisa che il bilancio di esercizio 2023 non risulta essere stato presentato dall'intimata, risulta invece depositata la dichiarazione dei redditi per tale anno.
Risultano invece presentati i bilanci per gli anni 2021 e 2022, da cui invero risulta che la società non avrebbe i requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Tuttavia la mancanza del bilancio 2023 non consente di comprovare che anche per tale anno i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) non siano stati superati, considerato anche che in caso di società di capitali l'obbligatorietà del deposito del bilancio di esercizio non consente di desumere da altra fonte i dati patrimoniali e reddituali.
Si ricorda, infine, che è onere probatorio della resistente dimostrare di rientrare nell'alveo delle imprese minori, rilevato anche che il potere officioso del Tribunale non può spingersi fino al punto 4
di cercare prove non immediatamente disponibili, che devono essere fornite dalla parte onerata, il debitore va considerato soggetto fallibile (Cass. 625/2016).
La resistente, deve ritenersi, pertanto, impresa soggetta alle disposizioni della liquidazione giudiziale.
Per quanto concerne, infine, il requisito dell'insolvenza l'istante ha portato in esecuzione il titolo in suo possesso, non essendo riuscita ad ottenere il il pagamento delle somme spettanti, ma l'esecuzione mobiliare tentata non ha dato alcun esito.
La circostanza, unitamente alla presenza dei protesti avanzati da altri creditori e presenti sulla visura camerale, sono senz'altro sintomo che la società non è grado si adempiere ad un debito esiguo.
Dalla lettura dei bilanci precedentemente depositati risulta che i beni patrimoniale della società sono esigui (circa 10.000,00 euro) e che la maggior voce di attivo è costituito dalle rimanenze di cui tuttavia risulta difficile apprezzare il valore anche in ragione dell'andamento reddituale della società che dall'ultima dichiarazione dei redditi appare fortemente in perdita.
In definitiva , appaiono esservi sufficienti indizi circa lo stato d'insolvenza irreversibile della società, che non appare in grado tramite la prosecuzione della propria attività di ripianare con il tempo il seppur non grave indebitamento riscontrato dall'ufficio. .
Alla luce di quanto sopra richiamato deve, pertanto, essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza, collegio fallimentare, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da con Socio Unico, così provvede: CP_1
1. Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (p.i. CP_2
) , con sede in Cosenza, via G. Barrio n. 10 - c/o ; P.IVA_1 CP_3
2. Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Mariarosaria Savaglio;
3. curatore l'avv. Francesco De Vuono con invito ad accettare l'incarico entro due CP_5
giorni dalla comunicazione della nomina;
4. Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle 5
banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
5. Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI;;
6. dispone che il curatore proceda, secondo l'art. 193 CCII. all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
7. Fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo il giorno 08 luglio 2025 ore 11:00 davanti al
Giudice Delegato (presso il palazzo di Giustizia, piano primo);
8. Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
9. Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
6
10. Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
11. Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
12. Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
13. Dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio 26 marzo 2025
Il giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariarosaria Savaglio dott.ssa Rosangela Viteritti