Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 31.03.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che parte ricorrente ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1077/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.10.1964, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesca Giacchetti;
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21;
RESISTENTE-CONTUMACE
Avente ad oggetto: assicurazione sociale per l'impiego (cd. ASpI) – trattamenti di famiglia
- indebito - ripetizione
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 09.09.2023: “Contrariis reiectis, in via preliminare accertare e dichiarare la procedibilità ex art. 443 c.p.c. del presente ricorso e delle domande ivi azionate;
nel merito pagina 1 di 7
e ciò anche perché in capo al medesimo non si profila alcun dolo rilevante ex lege, per effetto di quanto sopra accertare e dichiarare che , per il titolo di cui sopra e per la sua (non dovuta) ripetizione CP_2
e/o restituzione, nulla può trattenere al ricorrente accertare e dichiarare che la trattenuta di euro 1419,38 operata dal con provvedimento CP_2 del 05.02.2021 sull'assegno di invalidità cat. IO n. 15048499 riconosciuto al ricorrente è illegittima e/o ingiusta e/o incongrua e/o non dovuta per l'effetto dichiarare tenuto e condannare , (Cod. Fisc. Controparte_3
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, P.IVA_1
Via Ciro il Grande n. 21 e con sede provinciale in Modena, Viale V. Reiter n. 72, a restituire al ricorrente l'importo di euro 1419,38, dovuto per il titolo di cui sopra, in ogni caso con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal 05.02.2021 al saldo effettivo.
Con integrale vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, rimborso spese generali, cpa ed iva nelle misure di legge.
Lo scrivente procuratore si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 09.09.2023, chiedeva Parte_1 accertarsi l'illegittimità/infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall' con nota CP_2 del 16.02.2017 - relativa all'indennità di disoccupazione e trattamenti di famiglia erogati nel periodo 19.09.2013/28.02.2014 - e, per l'effetto, dichiararsi irripetibile la somma di
€. 2.387,69 e condannarsi l' a restituire le somme trattenute Controparte_4
sull'assegno di invalidità cat. IO n. 15048499, pari ad €. 1.419,38.
2. Nonostante la regolarità della notifica, l' non si costituiva in giudizio e ne CP_2 veniva dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 7 3. Sul merito
3.1. Risulta per tabulas che:
a) l' ha erogato l'indennità ASpI e relativi trattamenti di famiglia dal 23.07.213 al CP_2
19.09.2013 (cfr. estratto conto previdenziale); 1
b) il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dal 19.09.2013 al Controparte_5
31.12.2014:
c) con nota del 16.02.2017, l' ha comunicato la sussistenza di un indebito di €. CP_2
2.387,69, per indennità di disoccupazione e trattamenti di famiglia non dovuti, con riferimento al periodo 19.09.2013/28.02.2014; 2
c) l' ha operato una trattenuta sull'assegno di invalidità del ricorrente (cat. IO n. CP_2
15048499) dell'importo di €. 1.419,38. 3
3.2. Parte attrice ha proposto domanda di accertamento negativo del credito rivendicato dall' , eccependo l'irripetibilità della predetta somma per carenza di dolo. CP_2
L' convenuto chiede la restituzione degli importi erogati a titolo di indennità ASpI, CP_1 in ragione della avvenuta rioccupazione lavorativa e della mancata comunicazione, da parte del ricorrente, della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
Mario Neri S.p.a.
3.3. Nel caso di specie non può farsi applicazione della disciplina dell'indebito stabilita dagli art. 52, L. n. 88/1989 e art. 13, L. n. 412/1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico;
né è possibile adottare un'interpretazione analogica delle norme in esame, ostandovi il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (Cass.
n. 31373/2019, Cass. n. 28517/2008, Cass. n. 3824/2011) o assistenziale indebita
(Cass. n. 15550/2019, Cass. 15719/2019, Cass. n. 28771/2018).
Nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore (Cass. n. 27096/2018). La giurisprudenza di legittimità ha osservato che “in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non
è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed
è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n.
431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)” (Cass. n. 13223/2020).
3.4. Come noto, l'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) ha la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione. La disciplina di riferimento è contenuta nella L. n.
92/2012. Per quanto di interesse, l'art. 2 della citata legge dispone: “[…] 14. La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità di cui al comma 1 è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi;
al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. […]
40. Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività in forma autonoma senza pagina 4 di 7 che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.”
Il D.L. n. 76/2013, art. 9 comma 5 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
99/2013), attraverso l'interpretazione autentica dell'art. 4 bis, comma 6, del D. Lgs. n.
181/2000, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, del , del o di altre forme CP_2 CP_6 previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province”. Queste comunicazioni preventive dei datori di lavoro sono gestite dal Ministero del lavoro tramite il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”) e acquisite nelle procedure . CP_2
Con la Circolare n. 57/2014, l' ha confermato che “Con l'introduzione dell'art. 9, CP_2 comma 5, del decreto legge n. 76 del 2013 si è, in sostanza, attribuito alla previsione normativa di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, la funzione di assolvere a qualsiasi obbligo informativo ulteriore eventualmente connesso, anche indirettamente, al rapporto di lavoro, in omaggio al principio della
“pluriefficacia della comunicazione”. Quindi per la prestazione in esame l'obbligo comunicativo è assolto con l' inviato dal datore di lavoro. Una volta giunto CP_7
l' , l'Istituto previdenziale sospende l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, CP_7
senza procedere alla dichiarazione di decadenza dal diritto.
3.5. Alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali testé richiamate, è dunque possibile concludere per la fondatezza della domanda attorea.
pagina 5 di 7 Non vi è prova che il ricorrente abbia dichiarato il falso o abbia taciuto circostanze che era suo onere comunicare all'ente, né risulta dagli atti di causa che l'erogazione della somma di €. 2.387,69 sia addebitabile all'attore. non era obbligato a Parte_1 comunicare la rioccupazione lavorativa all' , posto che aveva CP_2 Controparte_5 trasmesso l' di assunzione, come previsto dalle citate disposizioni. Va quindi CP_7 escluso il dolo del percettore della prestazione.
La costituzione del rapporto di lavoro è stata tempestivamente denunciata tramite l' , consultabile telematicamente dall' ai fini della sospensione della CP_7 CP_2
prestazione, tanto che il comma 15 dell'art. 2, L. n. 92/2012 stabilisce che in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
“l'indennità di cui al comma 1 è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.” L'ente previdenziale era quindi in grado di verificare con l'ordinaria diligenza, tramite i sistemi telematici, la condizione di reimpiego del ricorrente, come emerge dall'estratto conto previdenziale in atti.
Tenuto conto dell'assenza di dolo e della non addebitabilità al ricorrente della erogazione della prestazione, attesa altresì la possibilità per l'ente di verificare i mutamenti lavorativi del beneficiario, va dichiarata irripetibile la somma oggetto della nota del 16.02.2017. Conseguentemente l'ente è tenuto a restituire le somme CP_2 trattenute a tale titolo sull'assegno di invalidità cat. IO n. 15048499.
Spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, accessori da liquidarsi secondo i criteri dettati dall'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022: lo scaglione di riferimento è quello da €. 1.100,00 a €. 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma oggetto della nota pagina 6 di 7 del 16.02.2017 e, per l'effetto, condanna l' a restituire al ricorrente la somma CP_2 CP_2 di €. 1.419,38, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal
05.02.2021 al saldo;
2) CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_2 nella complessiva somma di €. 1.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Modena, 01 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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