Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2573/2023
VERBALE DI UDIENZA del 10/04/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Domenica Sprizzi per delega degli avv.ti Maria Francesca
Sprizzi e PAPALIA ANTONIO che si riporta al ricorso, ai propri scritti difensivi e gli atti di causa e insiste per la decisione con vittoria delle spese, da distrarsi.
Per , l'avv. Enrico Maria Albanese Marvasi per delega dell'avv. ADORNATO CP_1
DARIO, che si riporta alla propria memoria di costituzione e agli scritti difensivi e chiede il rigetto del ricorso.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP avv. Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al n. 2573 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Francesca Sprizzi e Antonio Parte_1
Papalia, giusta procura in atti;
ricorrente
1
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo,
Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino;
resistente
All'udienza del 10 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 14,30, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro agricolo – re-iscrizione negli elenchi
Con ricorso depositato in data 21 agosto 2023 il ricorrente, bracciante agricolo, esponeva di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'
[...]
nell'anno 2017 per 101 giornate. Controparte_2
Evidenziava che l' , a seguito della verifica ispettiva condotta nei confronti della ditta CP_1
datrice di lavoro, aveva totalmente disconosciuto il rapporto di lavoro intercorso nel suddetto anno.
Premettendo di aver proposto, in data 7 febbraio 2023, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento, rimasto inevaso, adiva il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza al fine di sentire accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con l' Controparte_2
, 101 giornate nel corso del 2017 e, per l'effetto, dichiarare nullo ed
[...]
illegittimo il provvedimento di disconoscimento e riconoscere il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate, con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione.
2 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, in via CP_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, comma 1 D.L.
3.2.1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83.
Nel merito rilevava che l'azienda agricola era stata oggetto di Controparte_2
accertamento ispettivo, con riferimento al periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2021, in esito al quale gli ispettori avevano concluso che non tutte le giornate denunciate trovassero congruenza rispetto alla reale entità dell'attività accertata, procedendo al disconoscimento di 43 rapporti di lavoro.
Concludeva chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e comunque, rigettato nel merito perché infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza odierna, la causa, istruita con prova testimoniale offerta da parte ricorrente acquisizione dei documenti allegati dalle parti, è decisa sulle conclusioni di cui in verbale.
CP_ La prova testimoniale chiesta dall' non è stata ammessa: la richiesta di prova per testi
“sui capitoli riportati in narrativa ai numeri da 1) a 8) qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, preceduti dalla parola: “vero che” è apparsa priva del requisito della specificità e anche superflua ai fini del decidere: gli ispettori agenti avrebbero potuto solo riferire della veridicità di quanto avvenuto in loro presenza e verbalizzato in un documento dotato di per sé di fede pubblica.
Conclusasi l'istruttoria, è stata fissata per la data odierna udienza per la discussione e la decisione, con termine per note illustrative.
L'eccezione di decadenza va disattesa.
L'art. 22, 1° comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, dispone: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del decr. leg.vo n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento
3 conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
5 febbraio 2007, n. 2375; 16 gennaio 2007, n. 813). L'art. 11 del d. lgs. n. 375/93 dispone:
“Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono Pt_2
proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto
Servizio che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Nel caso di specie, l' fonda la propria eccezione sul rilievo che i provvedimenti di CP_1
disconoscimento per 2019 sono stati notificati con numero protocollo
.6700.19/12/2022.0566315 del 19.12.2022, adducendo che, alla data di deposito del CP_1
ricorso introduttivo, 21.8.2023, era spirato il termine di decadenza, atteso che il termine per il ricorso amministrativo era scaduto il 18.1.2023.
L'impostazione difensiva dell' non può essere condivisa. CP_1
Infatti, la data del 19.12.2022 è quella di formazione del provvedimento, mentre il dies a quo comincia a decorrere dalla data di comunicazione del disconoscimento al lavoratore, data che il resistente, omettendo di depositare la ricevuta della cartolina di ritorno, non ha documentato.
Con il messaggio n.71 del 2021, l' , cessata la pubblicazione degli elenchi nominativi CP_1
trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, specifica le modalità di notifica delle variazioni di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale: in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' stesso provvede alla notifica ai lavoratori CP_3
interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità, le variazioni delle giornate intervenute dopo la predisposizione e la pubblicazione del primo elenco di variazione 2020.
4 Ai sensi dell'art. articolo 1335 del codice civile, la raccomandata si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui arriva all'indirizzo di residenza o presso la dimora dello stesso.
L'onere della prova del recapito grava sul mittente e deve essere assolto con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomanda.
Il destinatario, una volta ricevuta la raccomandata che viene restituita a mittente, non dispone di un documento ufficiale che ne comprovi la data di ricezione.
Parte ricorrente, invitata a documentare la tempestiva proposizione del ricorso, ha prodotto in atti l'esito della spedizione della raccomandata n. 664799665767 relativa al disconoscimento per l'anno 2017 da cui risulta che, presa in carico il 10 gennaio, la missiva era disponibile per il ritiro a partire dal 17 gennaio 2023, per poi essere consegnata in data 31 gennaio 2023. (cfr. doc. prodotta in data 18.06.2024).
Trattasi di riproduzione cartacea delle risultanze estratte dal sito web delle Poste Italiane che offre il servizio di tracciamento della posta raccomandata.
Ritiene il Giudice che la copia della schermata del sito delle Poste Italiane, nel caso in esame in cui viene in rilievo l'invio di un atto unilaterale recettizio, possa essere valorizzata come uno degli elementi presuntivi, da cui desumere il corretto invio/ricezione dell'atto.
Può, quindi reputarsi che in data 17 gennaio 2023, il provvedimento di cancellazione di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo sia divenuto conoscibile a parte ricorrente con conseguente decorso del termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo, il cui inoltro è avvenuto in data 7 febbraio 2023, non riscontrato dall' . CP_1
Pertanto, decorsi i 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento amministrativo, il provvedimento è divenuto definitivo essendosi formato il silenzio-rigetto.
Il ricorso giudiziario del 21 agosto 2023, è tempestivo essendo stato depositato prima del decorso dei 120 giorni dalla definitività del provvedimento, scadenti il 5.09.2023.
Tanto premesso, entrando nel merito delle domande azionate, occorre affermare la fondatezza del promosso ricorso che, alla luce delle risultanze istruttorie, deve essere integralmente accolto.
Ed infatti la pretesa re-iscrizione è fondata e merita accoglimento.
Nel verbale di accertamento si legge che l'ispezione sull'azienda agricola è stata CP_2 disposta per verificare la congruità tra la forza lavoro necessaria all'azienda e il numero dei lavoratori concretamente dichiarati dalla medesima (tenendo conto delle caratteristiche
5 dell'azienda) e al controllo della regolare assunzione dei lavoratori occupati, della regolare, legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Gli ispettori, esperita l'istruttoria, hanno concluso per l'antieconomicità dell'azienda e rilevato che non tutte le giornate denunciate trovano congruenza rispetto alla reale attività esercitata.
I verbalizzanti sono pervenuti alla suddetta conclusione dopo avere preso visione dei dati aziendali ( denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali dei lavoratori occupati- libro unico del lavoro, registri contabili) e assunto le dichiarazioni del datore di lavoro e dei lavoratori, procedendo al disconoscimento dei rapporti di lavoro di coloro che non si sono presentati per rendere dichiarazioni, di coloro per cui non sono emersi atti o fatti che possano confermare il rapporto di lavoro e di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni discordanti o contraddittorie, anche tenendo conto del reale fabbisogno aziendale.
Sono stati, pertanto, disconosciuti i rapporti di lavoro di 24 lavoratori, in relazione agli anni sottoposti ad ispezione.
Osserva il giudice: l'azienda agricola ispezionata agisce nell'ambito delle attività olivicole e, come si desume dal verbale ispettivo, ha a disposizione 58 terreni con la suddetta destinazione, siti nei comuni di Varapodio e Oppido Mamertina.
Nel verbale non si desumono gli accertamenti compiuti dagli ispettori al fine di determinare il fabbisogno della manodopera occorrente ad un'azienda agricola con le caratteristiche di quella ispezionata.
L' , con la circolare n. 126 del 16.12.2009, ha affermato l'importanza rivestita dalla CP_3 certezza dell'assenza della prestazione lavorativa per poter addivenire, in sede ispettiva, a conclusioni di disconoscimento del singolo rapporto lavorativo in agricoltura.
Difatti il criterio orientativo dell'accertamento ispettivo non può prescindere dal raggiungimento della certezza oggettiva dell'omessa prestazione lavorativa in agricoltura CP_ (circolare dell' del 2008, la n. 85,) con esclusione di ogni automatismo nel disconoscimento delle prestazioni lavorative in caso di accertata incongruità tra fabbisogno di mano d'opera bracciantile e giornate denunciate.
Dal verbale ispettivo prodotto emerge chiaramente che il disconoscimento del rapporto lavorativo, riconducibile anche alla parte ricorrente, è stato determinato dallo scollamento tra quanto calcolato in termini di fabbisogno tramite ricorso alla c.d. stima tecnica e quanto dichiarato e denunciato dall'azienda.
6 Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
Da tali premesse conseguono importanti effetti sui criteri di ripartizione dell'onere della prova, la cui corretta distribuzione richiede un ponderato contemperamento tra il principio generale posto dall'art. 2697 c.c. per cui, il lavoratore, introducendo una domanda di accertamento, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (v. ex multiis Cass. n.
25755 del 24 ottobre 2008), e la peculiarità dei giudizi di cancellazione conseguenti ad accertamenti ispettivi presso il datore di lavoro, in cui si discute della legittimità e della fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il quale CP_1
il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , cioè la sua CP_3
precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (è la stessa legge a prevedere che l'iscrizione negli elenchi costituisce titolo per le prestazioni previdenziali: art. 9 ter, comma 2, legge n. 608/1996). A fronte della preesistenza di un rapporto di lavoro già riconosciuto nelle forme di legge, infatti, l' , qualora intenda farne valere la natura CP_1
simulata o fittizia, deve contestare specificamente l'esistenza del rapporto stesso, fornendo elementi utili a farlo ritenere appunto simulato o fittizio, godendo, peraltro, delle più ampie facoltà di prova che spettano al soggetto terzo rispetto al presunto contratto simulato (art. 1417 c.c.).
Per contro, il lavoratore è gravato dell'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' ha posto a base della cancellazione, essendo evidente che il lavoratore già vanta a CP_1
suo favore una presunzione di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso , che di certo è titolo per ritenere sussistente il rapporto di CP_3
lavoro, quanto meno fino a prova contraria.
Pertanto, l'oggetto del giudizio non può prescindere dalla valutazione di merito in ordine alla fondatezza o all'infondatezza dei presupposti di fatto che hanno indotto l' a CP_1
ritenere fittizio il rapporto di lavoro agricolo già riconosciuto con l'iscrizione.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai CP_1
fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
7 Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296).
L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del
06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori
(cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
Nel caso che ci occupa, analizzando il verbale ispettivo, il nominativo di
[...]
è riportato un'unica volta nella tabella di pagina 10 che contiene l'elenco dei Pt_1
braccianti il cui rapporto di lavoro è stato disconosciuto.
Alcun accertamento specifico risulta in merito alla natura genuina o fittizia del suddetto rapporto di lavoro.
Pare che gli ispettori abbiano presunto l'inesistenza del rapporto di lavoro dalla circostanza che il ricorrente non abbia reso dichiarazioni, pur essendo stato convocato (ma in atti non vi è prova della ricezione della convocazione).
Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi quali testimoni le sig.re e ON
, che hanno confermato le circostanze addotte in ricorso, quanto all'orario Testimone_2
di lavoro, alla retribuzione predeterminata, alla collocazione dei terreni, alla tipologia di prodotti, al periodo di lavoro, alle mansioni cui erano adibite
8 I testi escussi hanno dichiarano di aver lavorato con il ricorrente negli stessi anni e periodi oggetto di disconoscimento.
In particolare, la teste dichiarava “Conosco il sig. ON Parte_1 perché abbiamo lavorato insieme nell'anno 2017 presso l'azienda agricola
[...]
, nel periodo da agosto a dicembre. Entrambi per 102 giornate” e a CP_2 domanda dell'avv. per dichiarava:” Ho lavorato per l'azienda anche CP_4 CP_1 CP_2
negli anni 2016- 2018; nel 2017 insieme a me e al sig. ricordo la presenza di Pt_1 Tes_2
e ”
[...] Persona_2
Il teste riferiva: “Conosco il sig. in quanto abbiamo Testimone_2 Parte_1
lavorato insieme per il Sig. nei comuni di Oppido Mamertina e Varapodio;
io ho CP_2 lavorato per l'azienda nel 2017 e 2018 mentre il sig. solo nel 2017”. ADR. Nel 2017 Pt_1
sia io che il sig. abbiamo lavorato per il sig. nel periodo da agosto fino al 31 Pt_1 CP_2 dicembre per 102 giornate.” Riferiva, ancora: “. Venivo retribuita in contanti e qualche volta con bonifico, con una somma di 44 euro al giorno. La paga veniva corrisposta in ufficio dal sig. che ci convocava personalmente;
a volte però ci pagava sui terreni CP_2
e, in questo caso i componenti della squadra di lavoro erano tutti presenti quindi ho visto il sig. retribuire anche il sig. CP_2 Pt_1
Quanto alla capacità a testimoniare delle testimoni, messa in dubbio dal resistente in quanto lavoratori della stessa azienda e ricorrenti a loro volta ed aventi un evidente interesse al giudizio, ritiene il giudice che la circostanza che le testi avevano instaurato una causa con identico petitum e causa petendi contro l' , non inficia la loro attendibilità. CP_1
È consolidato principio di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 21/10/2015, (ud.
03/07/2015, dep. 21/10/2015), n.21418) quello per il quale "il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (ex plurimis
Cass. n. 17097 del 2010 e giurisprudenza ivi citata: Cass. nn. 13910/2001;
11933/2003; 1554/2004; 12362/2006; 27464/2006).
9 Nel caso che ci occupa, la precisione delle dichiarazioni rese dalle testi, nonché la conoscenza diretta delle circostanze riferite, l'univoca testimonianza resa sui fatti salienti, determinano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse e la loro utilizzabilità ai fini della decisione.
A ciò deve aggiungersi che nel verbale ispettivo non emerge il compimento di alcun accertamento relativo al rapporto di lavoro in oggetto.
Di contro, la sussistenza del rapporto di lavoro trova riscontro nella produzione documentale di parte ricorrente: contratti di lavoro e buste paga- all.2.
In definitiva, in mancanza di riscontri oggettivi e, secondo quanto emerge dal verbale ispettivo prodotto dall' , fidefacente nei limiti dell'art. 2699 c.c., il rapporto di lavoro CP_1
del ricorrente sarebbe fittizio per le rilevate anomalie amministrative attinenti al fabbisogno di manodopera, alla tenuta della contabilità. Tutte anomalie riconducibili all'azienda agricola.
Si evidenzia che non risulta contestato all'azienda il mancato versamento dei contributi.
Ad avviso del decidente nessun elemento, dichiarativo o oggettivo, smentisce specificamente il rapporto di lavoro del con l'azienda agricola né gli Pt_1 CP_2
ispettori denunciano elementi di falsità dei documenti di lavoro riguardanti il ricorrente idonei a confutare la reale sussistenza del rapporto di lavoro.
In mancanza di specifiche contestazioni sulla posizione del ricorrente, deve valorizzarsi la produzione documentale versata in atti dalla stessa, quali i contratti di assunzione e le buste paga relative ad agosto-dicembre 2017.
Il ricorrente, dunque, ha fornito prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in contestazione. CP_ L' dal canto suo, ha prodotto il verbale di accertamento relativo all'ispezione svolta presso il datore di lavoro suindicato dal quale, tuttavia, non emerge il compimento di alcun accertamento relativo al rapporto di lavoro in oggetto, disconosciuto non per una verifica specifica della sua insussistenza, ma nell'ambito di un generale disconoscimento, frutto di un accertamento induttivo dal quale emerge, comunque, l'esistenza dell'azienda agricola, la disponibilità di terreni, lo svolgimento di attività colturale e di raccolta dei prodotti olivicoli.
Il ricorso va, pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
10 Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 21 agosto 2023 nei confronti
CP_ dell' così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra e l'azienda agricola nell'anno Parte_1 Controparte_2
2017, per 101 giornate e, per l'effetto, condanna l' alla re- iscrizione della ricorrente CP_1
negli elenchi agricoli del Comune di appartenenza per il suddetto anno e a provvedere al ripristino della posizione assicurativa e previdenziale in favore dell'odierna ricorrente relativamente al suddetto rapporto di lavoro.
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva CP_1 somma di € 2.697,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Maria
Francesca Sprizzi e Antonio Papalia, che ne hanno fatto richiesta.
Palmi, lì 10 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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