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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13063/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...] Parte_1
e
, nato a [...], il [...], Parte_2 entrambi residenti in [...] ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Federici, del Foro di Bologna, (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio in Bologna, viale Oriani n. 38/2,
Con l'intervento del PM presso il TRIBUNALE di BOLOGNA,
Oggetto: ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c. relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
31/12/2024; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente proposto e hanno chiesto Parte_2 Parte_1
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
, nato in [...] il [...], e , nata in [...] il [...], e ai diritti a
[...] Persona_2 quest'ultimi afferenti.
Le parti ricorrenti hanno riferito che è cessato il loro rapporto di convivenza more uxorio.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Tale considerazione ha reso superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del
Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 155, comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata).
I ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte riportate nel ricorso.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto concordato tra i genitori non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alla prole – con riguardo alla quale si svolge il sindacato del Tribunale - l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età della stessa e la evidente congruità di quanto stabilito dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto e, per l'effetto:
1) affida i minori ad entrambi i genitori che ne gestiranno, disgiuntamente tra loro, l'ordinaria pagina 2 di 4 amministrazione condividendo, invece, le questioni relative alla straordinaria amministrazione. I minori saranno educati, cresciuti ed istruiti da parte dei genitori nel pieno rispetto delle loro propensioni;
2) colloca e prevalentemente presso la madre che resterà all'interno dell'abitazione Per_1 Per_2
adibita a casa coniugale, sita in Castelmaggiore (BO), via Chiesa n. 38, con possibilità, per il padre, di poterli vedere nelle giornate concordate;
3) prende atto che il padre si impegna a trasferire la sua residenza altrove, non appena reperito una nuova abitazione, entro il periodo di tre mesi a decorrere dal deposito della presente sentenza;
4) dispone che il padre potrà vedere i minori e tenerli con sé con le seguenti modalità:
- durante la settimana, nelle giornate di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola o, nel caso di impossibilità, previo congruo avviso alla madre, li recupererà presso la casa di quest'ultima ovvero dei nonni materni. I minori saranno poi prelevati dalla madre e riportati presso la sua abitazione;
- nei fine settimana, il padre potrà vedere i bambini a settimane alternate, dal sabato mattina ad ore
10,00 fino alla domenica sera, ovvero al lunedì mattina quando li riporterà entrambi a all'asilo e/o alla scuola materna;
- durante le vacanze di Natale, il padre potrà tenere i bambini anche per una settimana consecutiva alternando, di anno in anno, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1°gennaio all'8 gennaio. Durante le vacanze pasquali, il padre potrà tenere i bambini anche per tre giorni consecutivi concordandoli con la madre, anche nel pieno rispetto della cooperazione tra loro per i rispettivi impegni lavorativi;
- durante le vacanze estive il padre potrà tenere i bambini anche per più periodi consecutivi, che dovranno essere concordati con la madre entro e non oltre la fine del mese di maggio;
5) obbliga il sig. a contribuire al mantenimento dei minori, versando mensilmente alla Parte_2
madre la somma di 200,00 euro;
6) dispone che l'intero ammontare dell'assegno unico, attualmente di complessivi € 467,00, venga percepito dalla sig.ra ; Pt_1
7) dispone che il sig. contribuisca alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella Pt_2
misura del 50% nel rispetto di quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Bologna che qui si richiama integralmente;
8) prende atto che le parti si impegnano, sin da ora, al rilascio del consenso in caso di richiesta per il rilascio e/o rinnovo anche del rispettivo passaporto;
9) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 26.3.2025______
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore dott.ssa Carmen Giraldi
Il Presidente
dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13063/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...] Parte_1
e
, nato a [...], il [...], Parte_2 entrambi residenti in [...] ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Federici, del Foro di Bologna, (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio in Bologna, viale Oriani n. 38/2,
Con l'intervento del PM presso il TRIBUNALE di BOLOGNA,
Oggetto: ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c. relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
31/12/2024; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente proposto e hanno chiesto Parte_2 Parte_1
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
, nato in [...] il [...], e , nata in [...] il [...], e ai diritti a
[...] Persona_2 quest'ultimi afferenti.
Le parti ricorrenti hanno riferito che è cessato il loro rapporto di convivenza more uxorio.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Tale considerazione ha reso superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del
Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 155, comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata).
I ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte riportate nel ricorso.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto concordato tra i genitori non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alla prole – con riguardo alla quale si svolge il sindacato del Tribunale - l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età della stessa e la evidente congruità di quanto stabilito dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto e, per l'effetto:
1) affida i minori ad entrambi i genitori che ne gestiranno, disgiuntamente tra loro, l'ordinaria pagina 2 di 4 amministrazione condividendo, invece, le questioni relative alla straordinaria amministrazione. I minori saranno educati, cresciuti ed istruiti da parte dei genitori nel pieno rispetto delle loro propensioni;
2) colloca e prevalentemente presso la madre che resterà all'interno dell'abitazione Per_1 Per_2
adibita a casa coniugale, sita in Castelmaggiore (BO), via Chiesa n. 38, con possibilità, per il padre, di poterli vedere nelle giornate concordate;
3) prende atto che il padre si impegna a trasferire la sua residenza altrove, non appena reperito una nuova abitazione, entro il periodo di tre mesi a decorrere dal deposito della presente sentenza;
4) dispone che il padre potrà vedere i minori e tenerli con sé con le seguenti modalità:
- durante la settimana, nelle giornate di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola o, nel caso di impossibilità, previo congruo avviso alla madre, li recupererà presso la casa di quest'ultima ovvero dei nonni materni. I minori saranno poi prelevati dalla madre e riportati presso la sua abitazione;
- nei fine settimana, il padre potrà vedere i bambini a settimane alternate, dal sabato mattina ad ore
10,00 fino alla domenica sera, ovvero al lunedì mattina quando li riporterà entrambi a all'asilo e/o alla scuola materna;
- durante le vacanze di Natale, il padre potrà tenere i bambini anche per una settimana consecutiva alternando, di anno in anno, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1°gennaio all'8 gennaio. Durante le vacanze pasquali, il padre potrà tenere i bambini anche per tre giorni consecutivi concordandoli con la madre, anche nel pieno rispetto della cooperazione tra loro per i rispettivi impegni lavorativi;
- durante le vacanze estive il padre potrà tenere i bambini anche per più periodi consecutivi, che dovranno essere concordati con la madre entro e non oltre la fine del mese di maggio;
5) obbliga il sig. a contribuire al mantenimento dei minori, versando mensilmente alla Parte_2
madre la somma di 200,00 euro;
6) dispone che l'intero ammontare dell'assegno unico, attualmente di complessivi € 467,00, venga percepito dalla sig.ra ; Pt_1
7) dispone che il sig. contribuisca alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella Pt_2
misura del 50% nel rispetto di quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Bologna che qui si richiama integralmente;
8) prende atto che le parti si impegnano, sin da ora, al rilascio del consenso in caso di richiesta per il rilascio e/o rinnovo anche del rispettivo passaporto;
9) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 26.3.2025______
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore dott.ssa Carmen Giraldi
Il Presidente
dott. Bruno Perla
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