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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Varese
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice Giorgiana Manzo nella causa iscritta al n. 1014/2024 RG;
letti gli atti e i documenti del procedimento;
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, ex artt. 414 e 700, 669- Cont quaterdecies, 669 quater c.p.c., ha convenuto in giudizio il e Parte_1
l' formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'On. le Giudice adito sospendere con provvedimento di somma urgenza, inaudita altera parte, l'impugnata nota ministeriale con la disapplicazione dei suoi effetti sui ricorrenti, per l'effetto, disporre validi i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, di cui alla soprarichiamata lett.c, previsti quale terza ipotesi dal B13, che non rilasciano titoli abilitanti ma esclusivamente riconoscono crediti formativi (60 CFU) e costituiscono titolo per l'attribuzione di un punteggio (titolo valutabile con punti 3) ove congiunto alla certificazione nella relativa lingua straniera, nelle more del giudizio di merito diretto all'annullamento e/o alla disapplicazione della nota impugnata. Voglia fissare la data per la discussione del ricorso e per la conferma dell'accordata misura cautelare disposta inaudita altera parte. Con vittoria di spese (incluse quelle
c.d. forfettarie nella misura del 15% ed il rimborso del contributo unificato il cui importo è indicato di seguito), competenze del giudizio ed onorari come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Cont Si costituivano in giudizio il e l' Controparte_2
limitandosi ad eccepire in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale
[...]
adito in favore del Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, poiché, come risulta da certificazione SIDI prodotta in giudizio, l'ultima sede di servizio del ricorrente è stata l'
[...]
con sede in Como, nel periodo dal 19.02.2024 al 08.06.2024. Controparte_3
In prima udienza il procuratore di parte ricorrente si associava all'eccezione preliminare de qua.
L'eccezione è fondata e va pertanto accolta. Sul punto, sia difatti sufficiente richiamare il disposto normativo di cui all'art. 413, 5° comma, cpc, in forza del quale “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Posto che il profilo relativo alla competenza per territorio risulta preliminare rispetto alle altre contestazioni, queste ultime non potranno che essere trattate dal Tribunale territorialmente competente, che, per quanto detto, va individuato nel Tribunale di Como in funzione di Giudice del
Lavoro.
Considerata la natura meramente processuale della questione trattata e la posizione rappresentata dal procuratore di parte ricorrente in prima udienza si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
PQM
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, fissando il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Como, in funzione del Giudice del Lavoro;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Varese, 13.3.2025
IL GIUDICE
Giorgiana Manzo
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