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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/09/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.42/2022 R.G. di appello alla sentenza n. 3060/2021 del Tribunale di Taranto pubblicata il 24.12.2021, pendente tra
e , domiciliati in Manduria (TA) presso l'avv. Mariangela Parte_1 Parte_2
Cantoro dalla quale sono rappresentati e difesi;
- appellanti -
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 domiciliata in Taranto presso l'avv. Giuseppe Barbaro dal quale è rappresentata e difesa;
- appellata - nonché
, che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. Parte_3
1891217, in persona del Procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia degli di domiciliati in Roma presso l'avv. Salvatore Ciccopiedi dal quale Parte_3 Pt_3 sono rappresentati e difesi;
- appellati -
All'udienza del 14.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da verbale di udienza a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.06.2015 e , rispettivamente Parte_1 Parte_2 vedova ed orfano del defunto , evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la Persona_1
(in seguito, per brevità, corrente in Controparte_1 CP_1
Taranto rassegnando le seguenti conclusioni: “ - Accertare preliminarmente la responsabilità della
ed il grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell' art. 1218 cc per le Controparte_1 causali di cui alla superiore premessa e, precisamente, per erronee dimissioni per fatto del proprio personale medico dipendente e per inadempimento dell'onere informativo;
condannare conseguentemente la in persona del suo legale rappresentante protempore al Controparte_2 risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale e conseguenti al decesso del congiunto, in favore della sig.ra nella somma di euro 327.990,00 o in quell'altra ritenuta di Parte_1 giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- Condannare conseguentemente la in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale in favore del sig. nella somma di euro 327.990,00 o in quell'altra ritenuta Parte_2 di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- Condannare sempre previo accertamento della relativa responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis, connessi al decesso del congiunto, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione;
- Condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze di causa…..”.
Deducevano gli attori a fondamento della loro domanda la colpa professionale del personale medico della perché, con imprudenza, imperizia e negligenza, aveva detto personale disposto le CP_1 dimissioni del sig. dopo appena sei giorni (in data 3.02.2011) dal ricovero e Persona_1 dall'intervento di rivascolarizzazione (angioplastica) di salvataggio con posizionamento di stent all'arteria anteriore discendente (completamente occlusa) della coronaria di sinistra a cui il Pt_2 si era sottoposto il 28.01.2011, all'esito di un infarto miocardico acuto rilevato alle ore 7,00 circa presso il presidio ospedaliero “M. Giannuzzi” di Manduria e qui trattato inizialmente, senza successo, con la terapia trombolitica. A dire degli attori, nonostante il loro congiunto fosse soggetto ad alto rischio, nonostante gli esiti del recente infarto miocardico acuto e nonostante presentasse altra stenosi critica all'arteria coronarica destra (per la quale era stato programmato l'intervento di rivascolarizzazione per la data del 5.03.2011), era stato dimesso solo pochi giorni dopo l'intervento di angioplastica di salvataggio, tanto che dopo alcuni giorni, la notte del 7.02.2011, “colto da dispnea e in grave stato di agitazione” veniva trasportato d'urgenza al presidio ospedaliero di Manduria dove alle 2,24 circa decedeva, nonostante le manovre di rianimazione del personale medico del detto presidio.
Gli attori allegavano altresì che i medici della non avevano adempiuto l'obbligo di CP_1 informazione sulla natura e sui rischi dell'intervento del 28.01.2011 e non avevano acquisito il consenso informato del loro congiunto.
Si costituiva con comparsa di risposta la deducendo a propria difesa: 1) che il sig. CP_1
era un fumatore iperteso;
2) che dopo il ricovero presso la propria struttura venivano Persona_1 rispettati i protocolli di cura seguiti dalla comunità scientifica;
3) che l'evento morte era ascrivibile allo elevato grado di mortalità insito nella patologia di cui il paziente era affetto, alla sua età ed allo stato di decadimento fisico;
4) che non era configurabile un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra le cure somministrate presso la di essa convenuta e l'evento morte. Concludeva CP_2 pertanto chiedendo in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa gli Parte_3 di dai quali essere garantita - in virtù di polizza assicurativa - nel caso di accoglimento
[...] Pt_3 della domanda attrice, nel merito il rigetto della domanda attorea.
Autorizzata dal tribunale la chiamata in causa del terzo, si costituivano con comparsa di risposta gli di deducendo a propria difesa: 1) l'esistenza in polizza di un Parte_3 Pt_3 massimale risarcibile pari ad euro 500.000 per sinistro con franchigia di euro 350.000 per ogni sinistro mortale e con il superiore limite di euro 1.000.000 come massimale aggregato annuo;
2) che la polizza escludeva dalla copertura i fatti commessi da medici che operassero con l'assicurata in regime libero professionale;
3) che tale esclusione doveva intendersi riferita a qualunque medico non dipendente o convenzionato;
4) che nella editio actionis non erano specificate le generalità dei medici che avrebbero posto in essere le cure assertivamente inadeguate, onde l'impossibilità di acclarare l'efficacia della polizza;
5) che ulteriore limitazione all'operatività della polizza era contenuta a pagina 17 dell'articolato negoziale che al punto 4.3 imponeva ai medici la stipula di una polizza a primo rischio assoluto sulla quale avrebbe operato quella di essa deducente in seconda battuta;
6) che nel merito non era riscontrabile alcun profilo di responsabilità dei sanitari operanti presso la clinica convenuta;
7) che il quadro clinico in cui versava il sig. all'atto del ricovero appariva Persona_1 gravemente compromesso;
8) che non vi erano elementi per stabilire l'efficacia salvifica di un diverso approccio terapeutico;
9) che in ordine al quantum debeatur non risultava provata la convivenza degli attori col defunto;
10) che il grave stato di salute del sig. escludeva in ogni caso una Pt_2 probabilità di vita così prolungata;
11) che l'azione proposta doveva in ogni caso considerarsi come aquiliana, con conseguenziale onere della prova a carico integrale di essi attori;
12) che il danno patrimoniale era sprovvisto di prova ed ancor prima di idonea specifica allegazione. Concludevano rassegnando richieste conformi.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata consulenza tecnica medico legale, dedotto brevemente che quella della struttura sanitaria era una obbligazione di mezzi e che pertanto l'insuccesso terapeutico dei sanitari non implica necessariamente una loro responsabilità, che la contestazione della scelta terapeutica dei medici non era stata seguita dalla “precisa indicazione” di un percorso terapeutico alternativo che, “con elevato grado di probabilità confinante con la certezza, avrebbe scongiurato il peggioramento delle condizioni del paziente”, che i consulenti avevano espresso solo un'ipotesi e non erano in grado di esprimere “alcuna certezza”, disattese le valutazioni e le conclusioni dei consulenti d'ufficio, con sentenza n. 3060/2021 pubblicata il 24.12.2021 il Tribunale di Taranto rigettava le domande attoree.
Con atto di citazione notificato il 27.011.2022 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello. Si sono costituiti la e gli Assicuratori del di contestandone la CP_1 Pt_3 Pt_3 fondatezza e riproponendo (i di le contestazioni relative all'operatività della polizza Pt_3 Pt_3 stipulata dalla . CP_1
Col primo motivo di appello e allegano il difetto di motivazione Parte_1 Parte_2 della sentenza appellata in quanto il tribunale, senza argomentare al riguardo e senza indicare l'iter logico della sua decisione, ha disatteso senza motivazione le valutazioni e le conclusioni dei consulenti di ufficio, omettendo di valutare il quadro clinico e le condizioni di che Persona_1 sconsigliavano le dimissioni dello stesso, imponevano di controllare le condizioni del paziente e consigliavano di eseguire l'angioplastica sulla coronaria destra e sulla arteria circonflessa della coronaria sinistra. Con il secondo motivo di appello la e il allegano l'omessa Pt_1 Pt_2 pronuncia in cui sarebbe incorso il tribunale non pronunciandosi sulla domanda di risarcimento del danno (in re ipsa, secondo gli appellanti) da lesione del diritto all'autodeterminazione conseguente all'inadempimento, da parte dei medici della dell'obbligo di informazione sui rischi CP_1 dell'intervento di angioplastica a cui è stato sottoposto.
I motivi di appello sono condivisibili in parte, nei limiti di seguito indicati.
Premesso infatti in generale che il giudice può dissentire dalle valutazioni e dalle conclusioni del consulente d'ufficio purché tuttavia motivi adeguatamente il suo convincimento (in tal senso ex multis Cass. civ. sez. I 8.07.2024 n. 18560, Cass. civ. sez. III 25.11.2021 n. 36638), si rileva che nel caso in esame il tribunale ha disatteso le valutazioni dei consulenti d'ufficio senza motivare il suo dissenso. Nello specifico il tribunale ha omesso di valutare il quadro clinico e tutti gli elementi, fatti rilevare dai consulenti di ufficio, dai quali si ritiene emergere l'errore medico consistito nelle dimissioni del paziente dopo pochi giorni dall'infarto e dall'intervento di angioplastica all'arteria anteriore discendente della coronaria di sinistra.
Conforme alle linee guida del tempo e dunque corretta, dopo un'inefficace terapia trombolitica, l'esecuzione dell'intervento di angioplastica di salvataggio con sistemazione dello stent all'arteria anteriore discendente della coronaria sinistra completamente occlusa e causa dell'infarto, conforme alle linee guida del tempo la scelta di procedere a rivascolarizzazione “staged” delle coronarie, numerosi erano i dati clinici che indicavano le gravi condizioni di insufficienza cardiaca di Per_1
e che consigliavano di non dimetterlo dopo pochi giorni dal primo intervento, senza essere prima
[...] intervenuti sulle altre coronarie affette da occlusioni non totali ma gravi (dell'85% della coronaria destra, del 60% dell'arteria circonflessa).
La severa coronaropatia trivasale rilevata subito dopo il primo ricovero del 28.01.2011, l'oliguria associata a sudorazione e agitazione, l'accentuazione significativa della trama interstiziale, la congestione degli ili, l'inspessimento dei piani pleurici, l'aumento dell'ombra cardiaca e i fini crepitii alle basi polmonari, tutti documentati anche dagli esami eseguiti nei giorni successivi al primo intervento del 28.01.2011 e fatti rilevare dai consulenti d'ufficio (v. relazione scritta e successivi chiarimenti), manifestavano la grave insufficienza cardiaca del paziente. Ciò nonostante, lo stesso è stato dimesso senza aver approfondito la causa dell'oliguria, senza aver eseguito un ulteriore radiografia del torace e aver prescritto un'adeguata terapia diuretica. La severa coronaropatia trivasale e i sintomi suddetti avrebbero dovuto indurre i medici della ad eseguire la procedura di CP_1 rivascolarizzazione “staged” nei giorni successivi al primo intervento e prima delle dimissioni. In sintesi, le serie condizioni su descritte del paziente erano circostanze specifiche che, in deroga alle linee guide e nel caso concreto, secondo le evidenze scientifiche del tempo, imponevano un intervento in tempi molto brevi per eliminare le stenosi accentuate delle coronarie, piuttosto che le dimissioni dopo il primo intervento di rivascolarizzazione di salvataggio e il rinvio della successiva angioplastica a più di un mese dalla prima. La condotta dei medici della , a giudizio di questa Corte, è CP_1 stata per tali ragioni imperita e negligente.
Sul piano della causalità, considerato che nel caso della responsabilità (civile) medica e della responsabilità civile più in generale il nesso causale, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale che ha motivato con la mancanza di “certezza” della causa della morte, accertato secondo il criterio del
“più probabile che non” (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 26.09.2024 n. 25805, Cass. pen. sez. un. 10.07.2002 n. 30328), la grave patologia cardiaca del paziente e i sintomi suddetti, sulla base delle conoscenze scientifiche del tempo e in mancanza di altri fattori alternativi, inducono a ritenere che le cause dell'arresto cardiorespiratorio e della morte di siano state le sue condizioni Persona_1
e le dimissioni ospedaliere disposte dai medici della casa di cura senza prima aver eseguito la angioplastica sulla coronaria destra e sulla arteria circonflessa.
Sempre sul piano causale, va esclusa l'ipotesi che la morte di sia stata causata dalla Persona_1 rottura del cuore e dalla trombosi dello stent applicato nell'intervento del 28.01.2011, effetti delle condizioni pregresse del paziente e complicanza del primo intervento non attribuibili ai medici della e ipotizzati dai consulenti di parte delle convenute. Come rilevato infatti dai consulenti CP_1
d'ufficio, dall'ECG eseguito la mattina del 7.02.2011 in cui il paziente è deceduto non è risultata la rottura del cuore, né la trombosi dello stent. E la mancata risultanza di tali fattori alternativi rafforza le conclusioni dei consulenti d'ufficio sulle cause del decesso di . Persona_1
Ciò ritenuto in punto di responsabilità e di nesso causale in particolare, vanno di seguito accertati e liquidati i danni risarcibili iure hereditatis e iure proprio a e , nei Parte_1 Parte_2 limiti evidentemente delle loro domande, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Innanzitutto, non può esser riconosciuto iure hereditatis ai due appellanti il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal loro congiunto deceduto in quanto non documentato e provato in alcun modo che prima della morte abbia subito danni patrimoniali per le dimissioni disposte Persona_1 dai medici della Peraltro, essendo deceduto quando era ancora in convalescenza per CP_1 l'intervento eseguito correttamente il 28.01.2011, l'aggravarsi delle sue condizioni fino al decesso del 7.02.2011 non può aver avuto conseguente sulla sua situazione patrimoniale pregressa.
Analogamente, non può esser riconosciuto iure hereditatis agli appellanti il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e da postumi permanenti in quanto il risarcimento di tali danni non chiesto nell'atto introduttivo di lite di primo grado, essendosi ivi (v. pag. 10) gli appellanti limitati ad allegare il “danno biologico di natura psichica” subito da e ad argomentare Persona_1 sulla percezione da parte del paziente dello approssimarsi sua morte, con ciò evocando la figura ben diversa del danno “catastrofale” o da “lucida agonia”.
Ad ogni buon conto, alla condotta imperita e negligente dei medici non può ricondursi sotto il profilo causale un danno da inabilità temporanea poiché nei giorni precedenti il decesso era Persona_1 ancora convalescente per la angioplastica eseguita pochi giorni prima e già inabile, né un danno da postumi permanenti perché il decesso del paziente per la condotta dei medici esclude evidentemente la sussistenza di postumi “permanenti”, richiedendo questi la permanenza in vita del soggetto danneggiato.
Neppure può riconoscersi iure hereditatis agli appellanti il diritto al risarcimento del danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale) subito da . Premesso infatti che tale danno Persona_1 consiste nel pregiudizio subito dalla vittima per la sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 23.03.2024 n. 7923, Cass. civ. sez. III 8.06.2023 n. 17272), che la sua sussistenza richiede la lucidità e la consapevolezza della vittima dell'approssimarsi della sua fine, si rileva che nel caso in esame di tale consapevolezza e lucidità non è stata fornita alcuna prova, né richiesta di prova in tal senso è stata avanzata nel giudizio di primo grado (v. atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c. e verbali d'udienza) e ribadita nell'atto di appello. Dal referto del pronto soccorso del 7.02.2011, peraltro, risulta che il paziente aveva già perso coscienza, circostanza che porta ad escludere la sua “lucida agonia”.
Va escluso infine tra i danni risarcibili iure hereditatis quello asseritamente subito da Persona_1 per la lesione del diritto all'autodeterminazione seguita all'omessa informazione sui rischi dell'angioplastica a cui è stato sottoposto dai medici della il 28.01.2011. CP_1
Premesso infatti brevemente ed in generale che dall'inadempimento dello obbligo informativo gravante sul medico può derivare un danno alla salute quando vi sono elementi per ritenere che se il paziente fosse stato correttamente informato avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione se parimenti il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento se fosse stato correttamente informato (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 11.11.2019 n. 28985, Cass. civ. sez. III 20.01.2025 n. 38), ritenuto che il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione non è in re ipsa (cfr. sent. su citate), ribadito che l'intervento di angioplastica del 28.01.2011 è stato corretto e scevro da errori e che comunque gli appellanti non allegano un danno alla salute derivante dall'omessa informazione su detto intervento, va escluso anche il danno da lesione del diritto autodeterminazione perché gli appellanti non hanno assolto l'onere di provare, su loro ricadente (cfr. sent. su cit.), che avrebbe rifiutato di sottoporsi alla angioplastica Persona_1 del 28.01.2011 se fosse stato adeguatamente informato su detto intervento. Considerati inoltre la gravità della situazione e l'infarto in atto per l'occlusione dell'arteria coronarica anteriore discendente, secondo l'id quod plerumque accidit, considerata la necessità di fargli salva la vita, si presume che , anche se correttamente informato, non avrebbe rifiutato l'intervento Persona_1 rivelatosi in quel momento salvifico. Passando all'esame dei danni di cui gli appellanti richiedono il risarcimento iure proprio, va innanzitutto escluso il risarcimento del danno patrimoniale che gli appellanti avrebbero subito per la perdita dell'unica fonte di reddito familiare costituita dall'attività di lavoro di . La Persona_1
e , infatti, non hanno documentato e provato in altro modo, il reddito Pt_1 Parte_2 percepito da , così come non hanno provato le loro condizioni patrimoniali. Gli stessi Persona_1 neppure hanno quantificato e allegato quello che sarebbe stato l'apporto patrimoniale alla famiglia del loro congiunto.
Parimenti va escluso tra i danni patrimoniali risarcibili iure proprio il danno derivante dai costi del funerale del loro congiunto. Gli attori hanno prodotto copia di una fattura di € 3.500,00 emessa a carico di tale da impresa di pompe funebri per il funerale di , allegando Controparte_3 Persona_1 in appello l'obbligo di restituire detta somma. Dell'assunzione di tale obbligo, tuttavia, non hanno fornito prova alcuna, così come non è stata fornita prova di un eventuale rimborso di detta somma.
L'unico danno risarcibile agli odierni appellanti iure proprio è quello da perdita del rapporto parentale con il congiunto deceduto.
Premesso in generale che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (Cass.civ. sez. III 28.09.2018 n.23469; nello stesso senso Cass. civ. sez. III 20.08.2015 n. 16992), nella perdita delle “utilità” che il rapporto consente e nell'impossibilità di godere di quel legame (Cass. civ. sez. III 26.04.2022 n. 12987), “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra i congiunti, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass. civ. sez. III 13.04.2018 n. 9196; nello stesso senso così Cass. civ. sez. III 9.05.2011 n. 10107), che la tutela del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale trova il suo fondamento negli artt.2, 29, 30 e 31 della Costituzione (in tal senso Cass. civ. sez. III 26.07.2019 n. 20287, Cass. civ. sez. III 3.02.2011 n. 2557, Cass. civ. sez. III 14.07.2006 n. 16070), che il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spetta al congiunto della vittima primaria iure proprio e può essere provato a mezzo di presunzioni (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 30.08.2022 n. 25541, Cass. civ. sez. III 21.03.2022 n. 9010, Cass. civ. sez. III 8.04.2020 n. 7748), che elementi indiziari della sussistenza di tale danno sono costituiti dai rapporti affettivi e familiari tra la vittima primaria e i suoi congiunti (cfr. sent. su citate), salva la facoltà del danneggiante di provare l'assenza di legami affettivi nonostante il rapporto di familiarità, nel caso in esame lo stretto rapporto familiare di Parte_1
(moglie) e (figlio) con e la mancanza di prova contraria
[...] Parte_2 Persona_1 fanno presumere il danno da perdita del rapporto parentale subito dagli odierni appellanti.
Ciò ritenuto, occorre procedere alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito dai congiunti di . Persona_1
Premesso in generale che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dev'essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre alla adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima primaria, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi (Cass. civ. sez. III 10.11.2021 n.33005, Cass. civ. sez. III 28.02.2023 n.5948), ritenuto che le nuove tabelle di Milano (conformatesi a tali criteri dal 2022) costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno (in tal senso, per l'applicabilità delle nuove tabelle a punto di Milano, v. Cass. civ. sez. III 16.12.2022 n. 37009), applicate dette tabelle aggiornate nel 2024, è possibile liquidare agli attori le somme di seguito indicate.
Con riferimento a coniuge già convivente con come documentato Parte_1 Persona_1 dal certificato storico di famiglia prodotto dagli attori, tenuto conto dell'età che la vittima primaria aveva al momento del decesso (62 anni) e assegnati perciò punti 16, dell'età del coniuge (58 anni) al momento della perdita del marito e assegnati perciò punti 18, assegnati 16 punti per la convivenza e punti 14 per la sopravvivenza di un solo altro congiunto nel nucleo familiare primario, assegnati 25 punti per l'intensità della relazione affettiva desunta dalla frequentazione giornaliera dovuta al rapporto di convivenza coniugale, moltiplicati i complessivi 89 punti per il valore punto “medio” di
€ 3.911,00 (per coniuge/convivente e figli), il danno emergente da perdita del rapporto parentale subito da dovrebbe liquidarsi all'attualità in € 348.079,00 complessivi. Parte_1
Posto tuttavia che sulla liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale incide anche quella che sarebbe stata, in base alle sue condizioni pregresse di salute della vittima primaria prima dell'evento lesivo, l'aspettativa di vita della medesima se non ci fosse stato l'evento mortale (in tal senso, Cass. civ. sez. III 27.12.2023 n. 35998), considerato che i consulenti tecnici d'ufficio hanno stimato in 5 anni l'aspettativa di vita di se non fosse stato vittima dell'errore Persona_1 medico e in base alle sue già precarie condizioni di salute, si reputa equo ridurre il danno da perdita del rapporto parentale subito dalla per la morte del marito ad 87.019,75 euro, pari ad un Pt_1 quarto del danno “tabellare”. Ciò in quanto, considerata la vita media di una persona di sesso maschile in qualche anno in più di ottanta e un'aspettativa di vita residua di circa venti anni per un uomo che aveva superato i sessanta anni (come ) in condizioni normali di salute, i 5 anni di Persona_1 aspettativa di vita residua di rappresentano all'incirca un quarto della vita media residua Persona_1 di un uomo di quella età in condizioni normali di salute.
Con riferimento a , figlio già convivente con come documentato dal Parte_2 Persona_1 certificato storico di famiglia prodotto dagli attori, tenuto conto dell'età che la vittima primaria aveva al momento del decesso (62 anni) e assegnati perciò punti 16, dell'età del figlio (16 anni) al momento della perdita del padre e assegnati perciò punti 26, assegnati 16 punti per la convivenza e punti 14 per la sopravvivenza di un solo altro congiunto nel nucleo familiare primario, assegnati 25 punti per l'intensità della relazione affettiva desunta dalla frequentazione giornaliera dovuta alla convivenza familiare, moltiplicati i complessivi 97 punti per il valore punto “medio” di € 3.911,00 (per coniuge e figli) all'attualità, il danno emergente da perdita del rapporto parentale subito da Parte_2 dovrebbe liquidarsi all'attualità in € 379.367,00 complessivi.
Considerata l'aspettativa di vita residua di cinque anni di in ragione delle sue condizioni Persona_1 di salute pregresse, si reputa equo ridurre il danno da perdita del rapporto parentale subito da Parte_2 per la morte del padre ad 94.841,75 euro all'attualità, pari ad un quarto del danno “tabellare”.
[...]
Le somme riconosciute alla e a non vanno ulteriormente rivalutate perché Pt_1 Parte_2 liquidate all'attualità.
Neppure possono aggiungersi alle somme su liquidate gli interessi “compensativi”.
Nella liquidazione del danno gli interessi cosiddetti “compensativi” costituiscono solo un criterio di liquidazione equitativa del danno da "lucro cessante" (il mancato guadagno) conseguente al ritardo nella percezione dell'equivalente pecuniario del danno, un criterio di liquidazione del danno da ritardo nello adempimento dell'obbligazione risarcitoria e di valore in genere (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 10.03.2025 n. 6351, Cass. civ. sez. I 29.10.2024 n. 27938, Cass. civ. sez. I 9.07.2014 n. 15604, Cass. civ. sez. III 16.06.2014 n.13653, Cass. civ. sez. I 4.06.2014 n.12547, Cass.civ. sez.III 20.04.2009 n. 9344, Cass.civ. sez.III 24.10.2007 n. 22347, Cass. civ. sez.III 22.10.2004 n.20591, Cass.civ. sez.un. 17.02.1995 n.1712, Cass.civ. sez.III 26.06.1997 n. 5708, Cass.civ. sez.III 17.01.1996 n.339).
La sussistenza, tuttavia, del danno da “lucro cessante” per il ritardo nell'adempimento della obbligazione risarcitoria non è in re ipsa ma dipende dall'impiego remunerativo che il danneggiato avrebbe fatto del denaro se fosse stato subito risarcito e dalla possibilità di trarre dal denaro una remuneratività maggiore del tasso di rivalutazione (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 29.10.2024 n. 27938, Cass. civ. sez.I 4.06.2014 n.12547, Cass.civ. sez.III 7.07.2009 n.15928, Cass.civ. sez.III 24.10.2007 n.22347, Cass. civ. sez.III 28.07.2005 n.15823, Cass. civ. sez.III 22.10.2004 n.20591, Cass.civ. sez.III 26.02.2004 n. 3871). Il riconoscimento degli interessi compensativi non è automatico (in tal senso Cass. civ. sez. I 29.10.2024 n. 27938, Cass. civ. sez. III 16.02.2023 n. 4938, Cass. civ. sez.VI 26.11.2021 n. 36878, Cass. civ. sez. III 8.11.2016 n. 22607, Cass. civ. sez. un. 17.02.1995 n. 1712). Per il riconoscimento degli interessi occorre che il danneggiato alleghi e provi che - se avesse ricevuto subito la somma dovutale a titolo di risarcimento - ne avrebbe fatto un uso avente una remuneratività maggiore del tasso di rivalutazione, che in sostanza se avesse disposto subito della somma avrebbe - al momento della sentenza - una somma maggiore di quella rivalutata riconosciutagli in sentenza (cfr. sent. testé citate).
Nel caso in esame alcuna allegazione è stata fatta e alcuna prova in tal senso è stata fornita dagli attori. Consegue il rigetto della richiesta di pagamento degli interessi “compensativi”.
La condanna della al risarcimento dei danni in favore degli attori impone di esaminare CP_1 la domanda di manleva assicurativa proposta dalla nei confronti degli CP_1 Parte_3
non esaminata dal tribunale perché assorbita dal rigetto in primo grado e riproposta dalla
[...]
in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (v. comparsa di risposta). CP_1
Tale domanda di manleva va rigettata perché, come dedotto in primo grado e ribadito in appello dai (v. nelle comparse dii risposta), nel contratto di assicurazione (v. copia prodotta dai Pt_3 Pt_3 nella “scheda di copertura”) risulta pattuita per ogni sinistro mortale la franchigia di 350.000,00 euro, superiore ai danni da risarcire complessivamente alla e al , dunque tale da escludere Pt_1 Pt_2
l'obbligo di manleva degli di Parte_3 Pt_3
Resta assorbita ogni altra questione e ogni altra domanda ed eccezione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55, seguono la soccombenza tra gli appellanti e la con Controparte_1 pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115, essendo stati ammessi gli appellanti al patrocinio a carico dello Stato per entrambi i gradi di giudizio.
Tra la di è giustificata ex art. 92 c. II c.p.c. la Parte_4 Pt_3 compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi poiché, nonostante i danni risarcibili non siano indennizzabili per via della franchigia prevista nel contratto di assicurazione, la chiamata in causa dei è stata indotta dalle domande attoree ben superiori alla franchigia e dunque rientranti, Pt_3 secondo la quantificazione attorea poi risultata eccessiva, nell'ambito della copertura assicurativa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n. 3060/2021 del Tribunale di Taranto proposto da Parte_1 e nei confronti della con atto di Parte_2 Controparte_1 citazione notificato il 27.01.2022, accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna la a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 87.019,75 a titolo di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale con il coniuge;
Persona_1
2) condanna la a pagare a la somma Controparte_1 Parte_2 di € 94.841,75 a titolo di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale con il padre Per_1
;
[...]
3) rigetta ogni altra domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
Controparte_1
4) rigetta la domanda di garanzia proposta dalla nei Controparte_1 confronti degli di con atto di citazione notificato il 21.10.2015; Parte_3 Pt_3
5) condanna la a rimborsare agli appellanti, ammessi al Controparte_1 patrocinio a carico dello Stato, le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate per compensi di avvocato in € 14.317,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, nonché le spese prenotate a debito e quelle già anticipate dall'Erario (comprese quelle della c.t.u. espletata in questo grado e oggetto di anticipazione da parte dell'Erario), con pagamento delle spese a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115;
6) condanna la a rimborsare agli appellanti, ammessi al Controparte_1 patrocinio a carico dello Stato, le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate per compensi di avvocato in € 13.430,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, nonché le spese prenotate a debito e quelle già anticipate dall'Erario, con pagamento delle spese a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115;
7) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra la Controparte_1
e gli di
[...] Parte_3 Pt_3
8) pone definitivamente a carico della le spese della Controparte_1 consulenza d'ufficio espletata in primo grado come ivi liquidate dal Tribunale.
Così deciso in Taranto il 10.09.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.42/2022 R.G. di appello alla sentenza n. 3060/2021 del Tribunale di Taranto pubblicata il 24.12.2021, pendente tra
e , domiciliati in Manduria (TA) presso l'avv. Mariangela Parte_1 Parte_2
Cantoro dalla quale sono rappresentati e difesi;
- appellanti -
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 domiciliata in Taranto presso l'avv. Giuseppe Barbaro dal quale è rappresentata e difesa;
- appellata - nonché
, che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. Parte_3
1891217, in persona del Procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia degli di domiciliati in Roma presso l'avv. Salvatore Ciccopiedi dal quale Parte_3 Pt_3 sono rappresentati e difesi;
- appellati -
All'udienza del 14.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da verbale di udienza a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.06.2015 e , rispettivamente Parte_1 Parte_2 vedova ed orfano del defunto , evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la Persona_1
(in seguito, per brevità, corrente in Controparte_1 CP_1
Taranto rassegnando le seguenti conclusioni: “ - Accertare preliminarmente la responsabilità della
ed il grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell' art. 1218 cc per le Controparte_1 causali di cui alla superiore premessa e, precisamente, per erronee dimissioni per fatto del proprio personale medico dipendente e per inadempimento dell'onere informativo;
condannare conseguentemente la in persona del suo legale rappresentante protempore al Controparte_2 risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale e conseguenti al decesso del congiunto, in favore della sig.ra nella somma di euro 327.990,00 o in quell'altra ritenuta di Parte_1 giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- Condannare conseguentemente la in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale in favore del sig. nella somma di euro 327.990,00 o in quell'altra ritenuta Parte_2 di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- Condannare sempre previo accertamento della relativa responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis, connessi al decesso del congiunto, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione;
- Condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze di causa…..”.
Deducevano gli attori a fondamento della loro domanda la colpa professionale del personale medico della perché, con imprudenza, imperizia e negligenza, aveva detto personale disposto le CP_1 dimissioni del sig. dopo appena sei giorni (in data 3.02.2011) dal ricovero e Persona_1 dall'intervento di rivascolarizzazione (angioplastica) di salvataggio con posizionamento di stent all'arteria anteriore discendente (completamente occlusa) della coronaria di sinistra a cui il Pt_2 si era sottoposto il 28.01.2011, all'esito di un infarto miocardico acuto rilevato alle ore 7,00 circa presso il presidio ospedaliero “M. Giannuzzi” di Manduria e qui trattato inizialmente, senza successo, con la terapia trombolitica. A dire degli attori, nonostante il loro congiunto fosse soggetto ad alto rischio, nonostante gli esiti del recente infarto miocardico acuto e nonostante presentasse altra stenosi critica all'arteria coronarica destra (per la quale era stato programmato l'intervento di rivascolarizzazione per la data del 5.03.2011), era stato dimesso solo pochi giorni dopo l'intervento di angioplastica di salvataggio, tanto che dopo alcuni giorni, la notte del 7.02.2011, “colto da dispnea e in grave stato di agitazione” veniva trasportato d'urgenza al presidio ospedaliero di Manduria dove alle 2,24 circa decedeva, nonostante le manovre di rianimazione del personale medico del detto presidio.
Gli attori allegavano altresì che i medici della non avevano adempiuto l'obbligo di CP_1 informazione sulla natura e sui rischi dell'intervento del 28.01.2011 e non avevano acquisito il consenso informato del loro congiunto.
Si costituiva con comparsa di risposta la deducendo a propria difesa: 1) che il sig. CP_1
era un fumatore iperteso;
2) che dopo il ricovero presso la propria struttura venivano Persona_1 rispettati i protocolli di cura seguiti dalla comunità scientifica;
3) che l'evento morte era ascrivibile allo elevato grado di mortalità insito nella patologia di cui il paziente era affetto, alla sua età ed allo stato di decadimento fisico;
4) che non era configurabile un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra le cure somministrate presso la di essa convenuta e l'evento morte. Concludeva CP_2 pertanto chiedendo in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa gli Parte_3 di dai quali essere garantita - in virtù di polizza assicurativa - nel caso di accoglimento
[...] Pt_3 della domanda attrice, nel merito il rigetto della domanda attorea.
Autorizzata dal tribunale la chiamata in causa del terzo, si costituivano con comparsa di risposta gli di deducendo a propria difesa: 1) l'esistenza in polizza di un Parte_3 Pt_3 massimale risarcibile pari ad euro 500.000 per sinistro con franchigia di euro 350.000 per ogni sinistro mortale e con il superiore limite di euro 1.000.000 come massimale aggregato annuo;
2) che la polizza escludeva dalla copertura i fatti commessi da medici che operassero con l'assicurata in regime libero professionale;
3) che tale esclusione doveva intendersi riferita a qualunque medico non dipendente o convenzionato;
4) che nella editio actionis non erano specificate le generalità dei medici che avrebbero posto in essere le cure assertivamente inadeguate, onde l'impossibilità di acclarare l'efficacia della polizza;
5) che ulteriore limitazione all'operatività della polizza era contenuta a pagina 17 dell'articolato negoziale che al punto 4.3 imponeva ai medici la stipula di una polizza a primo rischio assoluto sulla quale avrebbe operato quella di essa deducente in seconda battuta;
6) che nel merito non era riscontrabile alcun profilo di responsabilità dei sanitari operanti presso la clinica convenuta;
7) che il quadro clinico in cui versava il sig. all'atto del ricovero appariva Persona_1 gravemente compromesso;
8) che non vi erano elementi per stabilire l'efficacia salvifica di un diverso approccio terapeutico;
9) che in ordine al quantum debeatur non risultava provata la convivenza degli attori col defunto;
10) che il grave stato di salute del sig. escludeva in ogni caso una Pt_2 probabilità di vita così prolungata;
11) che l'azione proposta doveva in ogni caso considerarsi come aquiliana, con conseguenziale onere della prova a carico integrale di essi attori;
12) che il danno patrimoniale era sprovvisto di prova ed ancor prima di idonea specifica allegazione. Concludevano rassegnando richieste conformi.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata consulenza tecnica medico legale, dedotto brevemente che quella della struttura sanitaria era una obbligazione di mezzi e che pertanto l'insuccesso terapeutico dei sanitari non implica necessariamente una loro responsabilità, che la contestazione della scelta terapeutica dei medici non era stata seguita dalla “precisa indicazione” di un percorso terapeutico alternativo che, “con elevato grado di probabilità confinante con la certezza, avrebbe scongiurato il peggioramento delle condizioni del paziente”, che i consulenti avevano espresso solo un'ipotesi e non erano in grado di esprimere “alcuna certezza”, disattese le valutazioni e le conclusioni dei consulenti d'ufficio, con sentenza n. 3060/2021 pubblicata il 24.12.2021 il Tribunale di Taranto rigettava le domande attoree.
Con atto di citazione notificato il 27.011.2022 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello. Si sono costituiti la e gli Assicuratori del di contestandone la CP_1 Pt_3 Pt_3 fondatezza e riproponendo (i di le contestazioni relative all'operatività della polizza Pt_3 Pt_3 stipulata dalla . CP_1
Col primo motivo di appello e allegano il difetto di motivazione Parte_1 Parte_2 della sentenza appellata in quanto il tribunale, senza argomentare al riguardo e senza indicare l'iter logico della sua decisione, ha disatteso senza motivazione le valutazioni e le conclusioni dei consulenti di ufficio, omettendo di valutare il quadro clinico e le condizioni di che Persona_1 sconsigliavano le dimissioni dello stesso, imponevano di controllare le condizioni del paziente e consigliavano di eseguire l'angioplastica sulla coronaria destra e sulla arteria circonflessa della coronaria sinistra. Con il secondo motivo di appello la e il allegano l'omessa Pt_1 Pt_2 pronuncia in cui sarebbe incorso il tribunale non pronunciandosi sulla domanda di risarcimento del danno (in re ipsa, secondo gli appellanti) da lesione del diritto all'autodeterminazione conseguente all'inadempimento, da parte dei medici della dell'obbligo di informazione sui rischi CP_1 dell'intervento di angioplastica a cui è stato sottoposto.
I motivi di appello sono condivisibili in parte, nei limiti di seguito indicati.
Premesso infatti in generale che il giudice può dissentire dalle valutazioni e dalle conclusioni del consulente d'ufficio purché tuttavia motivi adeguatamente il suo convincimento (in tal senso ex multis Cass. civ. sez. I 8.07.2024 n. 18560, Cass. civ. sez. III 25.11.2021 n. 36638), si rileva che nel caso in esame il tribunale ha disatteso le valutazioni dei consulenti d'ufficio senza motivare il suo dissenso. Nello specifico il tribunale ha omesso di valutare il quadro clinico e tutti gli elementi, fatti rilevare dai consulenti di ufficio, dai quali si ritiene emergere l'errore medico consistito nelle dimissioni del paziente dopo pochi giorni dall'infarto e dall'intervento di angioplastica all'arteria anteriore discendente della coronaria di sinistra.
Conforme alle linee guida del tempo e dunque corretta, dopo un'inefficace terapia trombolitica, l'esecuzione dell'intervento di angioplastica di salvataggio con sistemazione dello stent all'arteria anteriore discendente della coronaria sinistra completamente occlusa e causa dell'infarto, conforme alle linee guida del tempo la scelta di procedere a rivascolarizzazione “staged” delle coronarie, numerosi erano i dati clinici che indicavano le gravi condizioni di insufficienza cardiaca di Per_1
e che consigliavano di non dimetterlo dopo pochi giorni dal primo intervento, senza essere prima
[...] intervenuti sulle altre coronarie affette da occlusioni non totali ma gravi (dell'85% della coronaria destra, del 60% dell'arteria circonflessa).
La severa coronaropatia trivasale rilevata subito dopo il primo ricovero del 28.01.2011, l'oliguria associata a sudorazione e agitazione, l'accentuazione significativa della trama interstiziale, la congestione degli ili, l'inspessimento dei piani pleurici, l'aumento dell'ombra cardiaca e i fini crepitii alle basi polmonari, tutti documentati anche dagli esami eseguiti nei giorni successivi al primo intervento del 28.01.2011 e fatti rilevare dai consulenti d'ufficio (v. relazione scritta e successivi chiarimenti), manifestavano la grave insufficienza cardiaca del paziente. Ciò nonostante, lo stesso è stato dimesso senza aver approfondito la causa dell'oliguria, senza aver eseguito un ulteriore radiografia del torace e aver prescritto un'adeguata terapia diuretica. La severa coronaropatia trivasale e i sintomi suddetti avrebbero dovuto indurre i medici della ad eseguire la procedura di CP_1 rivascolarizzazione “staged” nei giorni successivi al primo intervento e prima delle dimissioni. In sintesi, le serie condizioni su descritte del paziente erano circostanze specifiche che, in deroga alle linee guide e nel caso concreto, secondo le evidenze scientifiche del tempo, imponevano un intervento in tempi molto brevi per eliminare le stenosi accentuate delle coronarie, piuttosto che le dimissioni dopo il primo intervento di rivascolarizzazione di salvataggio e il rinvio della successiva angioplastica a più di un mese dalla prima. La condotta dei medici della , a giudizio di questa Corte, è CP_1 stata per tali ragioni imperita e negligente.
Sul piano della causalità, considerato che nel caso della responsabilità (civile) medica e della responsabilità civile più in generale il nesso causale, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale che ha motivato con la mancanza di “certezza” della causa della morte, accertato secondo il criterio del
“più probabile che non” (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 26.09.2024 n. 25805, Cass. pen. sez. un. 10.07.2002 n. 30328), la grave patologia cardiaca del paziente e i sintomi suddetti, sulla base delle conoscenze scientifiche del tempo e in mancanza di altri fattori alternativi, inducono a ritenere che le cause dell'arresto cardiorespiratorio e della morte di siano state le sue condizioni Persona_1
e le dimissioni ospedaliere disposte dai medici della casa di cura senza prima aver eseguito la angioplastica sulla coronaria destra e sulla arteria circonflessa.
Sempre sul piano causale, va esclusa l'ipotesi che la morte di sia stata causata dalla Persona_1 rottura del cuore e dalla trombosi dello stent applicato nell'intervento del 28.01.2011, effetti delle condizioni pregresse del paziente e complicanza del primo intervento non attribuibili ai medici della e ipotizzati dai consulenti di parte delle convenute. Come rilevato infatti dai consulenti CP_1
d'ufficio, dall'ECG eseguito la mattina del 7.02.2011 in cui il paziente è deceduto non è risultata la rottura del cuore, né la trombosi dello stent. E la mancata risultanza di tali fattori alternativi rafforza le conclusioni dei consulenti d'ufficio sulle cause del decesso di . Persona_1
Ciò ritenuto in punto di responsabilità e di nesso causale in particolare, vanno di seguito accertati e liquidati i danni risarcibili iure hereditatis e iure proprio a e , nei Parte_1 Parte_2 limiti evidentemente delle loro domande, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Innanzitutto, non può esser riconosciuto iure hereditatis ai due appellanti il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal loro congiunto deceduto in quanto non documentato e provato in alcun modo che prima della morte abbia subito danni patrimoniali per le dimissioni disposte Persona_1 dai medici della Peraltro, essendo deceduto quando era ancora in convalescenza per CP_1 l'intervento eseguito correttamente il 28.01.2011, l'aggravarsi delle sue condizioni fino al decesso del 7.02.2011 non può aver avuto conseguente sulla sua situazione patrimoniale pregressa.
Analogamente, non può esser riconosciuto iure hereditatis agli appellanti il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e da postumi permanenti in quanto il risarcimento di tali danni non chiesto nell'atto introduttivo di lite di primo grado, essendosi ivi (v. pag. 10) gli appellanti limitati ad allegare il “danno biologico di natura psichica” subito da e ad argomentare Persona_1 sulla percezione da parte del paziente dello approssimarsi sua morte, con ciò evocando la figura ben diversa del danno “catastrofale” o da “lucida agonia”.
Ad ogni buon conto, alla condotta imperita e negligente dei medici non può ricondursi sotto il profilo causale un danno da inabilità temporanea poiché nei giorni precedenti il decesso era Persona_1 ancora convalescente per la angioplastica eseguita pochi giorni prima e già inabile, né un danno da postumi permanenti perché il decesso del paziente per la condotta dei medici esclude evidentemente la sussistenza di postumi “permanenti”, richiedendo questi la permanenza in vita del soggetto danneggiato.
Neppure può riconoscersi iure hereditatis agli appellanti il diritto al risarcimento del danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale) subito da . Premesso infatti che tale danno Persona_1 consiste nel pregiudizio subito dalla vittima per la sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 23.03.2024 n. 7923, Cass. civ. sez. III 8.06.2023 n. 17272), che la sua sussistenza richiede la lucidità e la consapevolezza della vittima dell'approssimarsi della sua fine, si rileva che nel caso in esame di tale consapevolezza e lucidità non è stata fornita alcuna prova, né richiesta di prova in tal senso è stata avanzata nel giudizio di primo grado (v. atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c. e verbali d'udienza) e ribadita nell'atto di appello. Dal referto del pronto soccorso del 7.02.2011, peraltro, risulta che il paziente aveva già perso coscienza, circostanza che porta ad escludere la sua “lucida agonia”.
Va escluso infine tra i danni risarcibili iure hereditatis quello asseritamente subito da Persona_1 per la lesione del diritto all'autodeterminazione seguita all'omessa informazione sui rischi dell'angioplastica a cui è stato sottoposto dai medici della il 28.01.2011. CP_1
Premesso infatti brevemente ed in generale che dall'inadempimento dello obbligo informativo gravante sul medico può derivare un danno alla salute quando vi sono elementi per ritenere che se il paziente fosse stato correttamente informato avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione se parimenti il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento se fosse stato correttamente informato (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 11.11.2019 n. 28985, Cass. civ. sez. III 20.01.2025 n. 38), ritenuto che il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione non è in re ipsa (cfr. sent. su citate), ribadito che l'intervento di angioplastica del 28.01.2011 è stato corretto e scevro da errori e che comunque gli appellanti non allegano un danno alla salute derivante dall'omessa informazione su detto intervento, va escluso anche il danno da lesione del diritto autodeterminazione perché gli appellanti non hanno assolto l'onere di provare, su loro ricadente (cfr. sent. su cit.), che avrebbe rifiutato di sottoporsi alla angioplastica Persona_1 del 28.01.2011 se fosse stato adeguatamente informato su detto intervento. Considerati inoltre la gravità della situazione e l'infarto in atto per l'occlusione dell'arteria coronarica anteriore discendente, secondo l'id quod plerumque accidit, considerata la necessità di fargli salva la vita, si presume che , anche se correttamente informato, non avrebbe rifiutato l'intervento Persona_1 rivelatosi in quel momento salvifico. Passando all'esame dei danni di cui gli appellanti richiedono il risarcimento iure proprio, va innanzitutto escluso il risarcimento del danno patrimoniale che gli appellanti avrebbero subito per la perdita dell'unica fonte di reddito familiare costituita dall'attività di lavoro di . La Persona_1
e , infatti, non hanno documentato e provato in altro modo, il reddito Pt_1 Parte_2 percepito da , così come non hanno provato le loro condizioni patrimoniali. Gli stessi Persona_1 neppure hanno quantificato e allegato quello che sarebbe stato l'apporto patrimoniale alla famiglia del loro congiunto.
Parimenti va escluso tra i danni patrimoniali risarcibili iure proprio il danno derivante dai costi del funerale del loro congiunto. Gli attori hanno prodotto copia di una fattura di € 3.500,00 emessa a carico di tale da impresa di pompe funebri per il funerale di , allegando Controparte_3 Persona_1 in appello l'obbligo di restituire detta somma. Dell'assunzione di tale obbligo, tuttavia, non hanno fornito prova alcuna, così come non è stata fornita prova di un eventuale rimborso di detta somma.
L'unico danno risarcibile agli odierni appellanti iure proprio è quello da perdita del rapporto parentale con il congiunto deceduto.
Premesso in generale che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (Cass.civ. sez. III 28.09.2018 n.23469; nello stesso senso Cass. civ. sez. III 20.08.2015 n. 16992), nella perdita delle “utilità” che il rapporto consente e nell'impossibilità di godere di quel legame (Cass. civ. sez. III 26.04.2022 n. 12987), “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra i congiunti, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass. civ. sez. III 13.04.2018 n. 9196; nello stesso senso così Cass. civ. sez. III 9.05.2011 n. 10107), che la tutela del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale trova il suo fondamento negli artt.2, 29, 30 e 31 della Costituzione (in tal senso Cass. civ. sez. III 26.07.2019 n. 20287, Cass. civ. sez. III 3.02.2011 n. 2557, Cass. civ. sez. III 14.07.2006 n. 16070), che il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spetta al congiunto della vittima primaria iure proprio e può essere provato a mezzo di presunzioni (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 30.08.2022 n. 25541, Cass. civ. sez. III 21.03.2022 n. 9010, Cass. civ. sez. III 8.04.2020 n. 7748), che elementi indiziari della sussistenza di tale danno sono costituiti dai rapporti affettivi e familiari tra la vittima primaria e i suoi congiunti (cfr. sent. su citate), salva la facoltà del danneggiante di provare l'assenza di legami affettivi nonostante il rapporto di familiarità, nel caso in esame lo stretto rapporto familiare di Parte_1
(moglie) e (figlio) con e la mancanza di prova contraria
[...] Parte_2 Persona_1 fanno presumere il danno da perdita del rapporto parentale subito dagli odierni appellanti.
Ciò ritenuto, occorre procedere alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito dai congiunti di . Persona_1
Premesso in generale che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dev'essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre alla adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima primaria, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi (Cass. civ. sez. III 10.11.2021 n.33005, Cass. civ. sez. III 28.02.2023 n.5948), ritenuto che le nuove tabelle di Milano (conformatesi a tali criteri dal 2022) costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno (in tal senso, per l'applicabilità delle nuove tabelle a punto di Milano, v. Cass. civ. sez. III 16.12.2022 n. 37009), applicate dette tabelle aggiornate nel 2024, è possibile liquidare agli attori le somme di seguito indicate.
Con riferimento a coniuge già convivente con come documentato Parte_1 Persona_1 dal certificato storico di famiglia prodotto dagli attori, tenuto conto dell'età che la vittima primaria aveva al momento del decesso (62 anni) e assegnati perciò punti 16, dell'età del coniuge (58 anni) al momento della perdita del marito e assegnati perciò punti 18, assegnati 16 punti per la convivenza e punti 14 per la sopravvivenza di un solo altro congiunto nel nucleo familiare primario, assegnati 25 punti per l'intensità della relazione affettiva desunta dalla frequentazione giornaliera dovuta al rapporto di convivenza coniugale, moltiplicati i complessivi 89 punti per il valore punto “medio” di
€ 3.911,00 (per coniuge/convivente e figli), il danno emergente da perdita del rapporto parentale subito da dovrebbe liquidarsi all'attualità in € 348.079,00 complessivi. Parte_1
Posto tuttavia che sulla liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale incide anche quella che sarebbe stata, in base alle sue condizioni pregresse di salute della vittima primaria prima dell'evento lesivo, l'aspettativa di vita della medesima se non ci fosse stato l'evento mortale (in tal senso, Cass. civ. sez. III 27.12.2023 n. 35998), considerato che i consulenti tecnici d'ufficio hanno stimato in 5 anni l'aspettativa di vita di se non fosse stato vittima dell'errore Persona_1 medico e in base alle sue già precarie condizioni di salute, si reputa equo ridurre il danno da perdita del rapporto parentale subito dalla per la morte del marito ad 87.019,75 euro, pari ad un Pt_1 quarto del danno “tabellare”. Ciò in quanto, considerata la vita media di una persona di sesso maschile in qualche anno in più di ottanta e un'aspettativa di vita residua di circa venti anni per un uomo che aveva superato i sessanta anni (come ) in condizioni normali di salute, i 5 anni di Persona_1 aspettativa di vita residua di rappresentano all'incirca un quarto della vita media residua Persona_1 di un uomo di quella età in condizioni normali di salute.
Con riferimento a , figlio già convivente con come documentato dal Parte_2 Persona_1 certificato storico di famiglia prodotto dagli attori, tenuto conto dell'età che la vittima primaria aveva al momento del decesso (62 anni) e assegnati perciò punti 16, dell'età del figlio (16 anni) al momento della perdita del padre e assegnati perciò punti 26, assegnati 16 punti per la convivenza e punti 14 per la sopravvivenza di un solo altro congiunto nel nucleo familiare primario, assegnati 25 punti per l'intensità della relazione affettiva desunta dalla frequentazione giornaliera dovuta alla convivenza familiare, moltiplicati i complessivi 97 punti per il valore punto “medio” di € 3.911,00 (per coniuge e figli) all'attualità, il danno emergente da perdita del rapporto parentale subito da Parte_2 dovrebbe liquidarsi all'attualità in € 379.367,00 complessivi.
Considerata l'aspettativa di vita residua di cinque anni di in ragione delle sue condizioni Persona_1 di salute pregresse, si reputa equo ridurre il danno da perdita del rapporto parentale subito da Parte_2 per la morte del padre ad 94.841,75 euro all'attualità, pari ad un quarto del danno “tabellare”.
[...]
Le somme riconosciute alla e a non vanno ulteriormente rivalutate perché Pt_1 Parte_2 liquidate all'attualità.
Neppure possono aggiungersi alle somme su liquidate gli interessi “compensativi”.
Nella liquidazione del danno gli interessi cosiddetti “compensativi” costituiscono solo un criterio di liquidazione equitativa del danno da "lucro cessante" (il mancato guadagno) conseguente al ritardo nella percezione dell'equivalente pecuniario del danno, un criterio di liquidazione del danno da ritardo nello adempimento dell'obbligazione risarcitoria e di valore in genere (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 10.03.2025 n. 6351, Cass. civ. sez. I 29.10.2024 n. 27938, Cass. civ. sez. I 9.07.2014 n. 15604, Cass. civ. sez. III 16.06.2014 n.13653, Cass. civ. sez. I 4.06.2014 n.12547, Cass.civ. sez.III 20.04.2009 n. 9344, Cass.civ. sez.III 24.10.2007 n. 22347, Cass. civ. sez.III 22.10.2004 n.20591, Cass.civ. sez.un. 17.02.1995 n.1712, Cass.civ. sez.III 26.06.1997 n. 5708, Cass.civ. sez.III 17.01.1996 n.339).
La sussistenza, tuttavia, del danno da “lucro cessante” per il ritardo nell'adempimento della obbligazione risarcitoria non è in re ipsa ma dipende dall'impiego remunerativo che il danneggiato avrebbe fatto del denaro se fosse stato subito risarcito e dalla possibilità di trarre dal denaro una remuneratività maggiore del tasso di rivalutazione (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 29.10.2024 n. 27938, Cass. civ. sez.I 4.06.2014 n.12547, Cass.civ. sez.III 7.07.2009 n.15928, Cass.civ. sez.III 24.10.2007 n.22347, Cass. civ. sez.III 28.07.2005 n.15823, Cass. civ. sez.III 22.10.2004 n.20591, Cass.civ. sez.III 26.02.2004 n. 3871). Il riconoscimento degli interessi compensativi non è automatico (in tal senso Cass. civ. sez. I 29.10.2024 n. 27938, Cass. civ. sez. III 16.02.2023 n. 4938, Cass. civ. sez.VI 26.11.2021 n. 36878, Cass. civ. sez. III 8.11.2016 n. 22607, Cass. civ. sez. un. 17.02.1995 n. 1712). Per il riconoscimento degli interessi occorre che il danneggiato alleghi e provi che - se avesse ricevuto subito la somma dovutale a titolo di risarcimento - ne avrebbe fatto un uso avente una remuneratività maggiore del tasso di rivalutazione, che in sostanza se avesse disposto subito della somma avrebbe - al momento della sentenza - una somma maggiore di quella rivalutata riconosciutagli in sentenza (cfr. sent. testé citate).
Nel caso in esame alcuna allegazione è stata fatta e alcuna prova in tal senso è stata fornita dagli attori. Consegue il rigetto della richiesta di pagamento degli interessi “compensativi”.
La condanna della al risarcimento dei danni in favore degli attori impone di esaminare CP_1 la domanda di manleva assicurativa proposta dalla nei confronti degli CP_1 Parte_3
non esaminata dal tribunale perché assorbita dal rigetto in primo grado e riproposta dalla
[...]
in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (v. comparsa di risposta). CP_1
Tale domanda di manleva va rigettata perché, come dedotto in primo grado e ribadito in appello dai (v. nelle comparse dii risposta), nel contratto di assicurazione (v. copia prodotta dai Pt_3 Pt_3 nella “scheda di copertura”) risulta pattuita per ogni sinistro mortale la franchigia di 350.000,00 euro, superiore ai danni da risarcire complessivamente alla e al , dunque tale da escludere Pt_1 Pt_2
l'obbligo di manleva degli di Parte_3 Pt_3
Resta assorbita ogni altra questione e ogni altra domanda ed eccezione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55, seguono la soccombenza tra gli appellanti e la con Controparte_1 pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115, essendo stati ammessi gli appellanti al patrocinio a carico dello Stato per entrambi i gradi di giudizio.
Tra la di è giustificata ex art. 92 c. II c.p.c. la Parte_4 Pt_3 compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi poiché, nonostante i danni risarcibili non siano indennizzabili per via della franchigia prevista nel contratto di assicurazione, la chiamata in causa dei è stata indotta dalle domande attoree ben superiori alla franchigia e dunque rientranti, Pt_3 secondo la quantificazione attorea poi risultata eccessiva, nell'ambito della copertura assicurativa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n. 3060/2021 del Tribunale di Taranto proposto da Parte_1 e nei confronti della con atto di Parte_2 Controparte_1 citazione notificato il 27.01.2022, accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna la a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 87.019,75 a titolo di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale con il coniuge;
Persona_1
2) condanna la a pagare a la somma Controparte_1 Parte_2 di € 94.841,75 a titolo di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale con il padre Per_1
;
[...]
3) rigetta ogni altra domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
Controparte_1
4) rigetta la domanda di garanzia proposta dalla nei Controparte_1 confronti degli di con atto di citazione notificato il 21.10.2015; Parte_3 Pt_3
5) condanna la a rimborsare agli appellanti, ammessi al Controparte_1 patrocinio a carico dello Stato, le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate per compensi di avvocato in € 14.317,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, nonché le spese prenotate a debito e quelle già anticipate dall'Erario (comprese quelle della c.t.u. espletata in questo grado e oggetto di anticipazione da parte dell'Erario), con pagamento delle spese a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115;
6) condanna la a rimborsare agli appellanti, ammessi al Controparte_1 patrocinio a carico dello Stato, le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate per compensi di avvocato in € 13.430,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, nonché le spese prenotate a debito e quelle già anticipate dall'Erario, con pagamento delle spese a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115;
7) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra la Controparte_1
e gli di
[...] Parte_3 Pt_3
8) pone definitivamente a carico della le spese della Controparte_1 consulenza d'ufficio espletata in primo grado come ivi liquidate dal Tribunale.
Così deciso in Taranto il 10.09.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)