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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magi- strati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1908/24 R.G. promossa con ricorso depositato il
18.9.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Romagnoli, per delega allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in
Fermo; ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Nicola Perfetti e Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Claudia Caporaletti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e ri- sposta, elett. dom. presso lo studio legale Perfetti, in Macerata;
resistente e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.5.2025.
FATTO E DIRITTO
La domanda proposta da , volta ad ottenere la declaratoria di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Civitanova Mar-
Pag. 1 a 3 che il 12.7.2014 con , da cui sono nati (rispettivamente, il primo il Controparte_1
14.4.2013 ed i secondi in data 8.8.2015) i figli minori e è Per_1 Per_2 Persona_3
fondata e deve essere accolta.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 176/2023 emessa dall'intestato Tribunale il 24.2.2023 e dalla data di comparizione dei coniugi di- al Presidente nella procedura di separazione al 18.9.2024, data di presentazione Pt_2
del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine annuale richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b) L. 898/70 (come modificato dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
La concorde volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come dalle stesse manifestata nei rispettivi scritti difensivi, e l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, rico- nosciuta da entrambe le parti, consentono di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e il 12.7.2014 a Civitanova Marche, con rimessione della
[...] Controparte_1
causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini delle statuizioni sulle ulteriori domande delle parti.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori in- combenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1908/2024 R.G.,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Civitanova Mar- che il 12.7.2014 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_2
, nato a [...] il [...], registrato negli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Civitanova Marche per l'anno 2014, al n. 25, parte 2, serie A;
- Ai sensi dell'art. 10 l. 1°/12/1970 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile di Civitanova Marche per le an- notazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238;
- Spese al definitivo.
Pag. 2 a 3 - Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Macerata, il 22.5.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadalà
Pag. 3 a 3