Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 257
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Impugnabilità dell'estratto di ruolo per blocco pagamenti

    Il ricorso è ammissibile in virtù della disciplina introdotta dall'art. 3 bis del D.L. 146/21 conv. in L. n. 215/21, che ha delimitato i casi in cui l'estratto di ruolo è suscettibile di impugnazione, come indicati dall'art. 12, comma 4 bis lett. B del DPR 602/73, nel quale, dalle argomentazioni attoree, supportate da documentazione attestante il rifiuto di pagamento della fattura n. 11/21 da parte del debitore pubblico, risulta ricadere il caso di specie.

  • Accolto
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    Stante la contumacia della convenuta, non vi è la prova della notifica della cartella, il che impone l'accoglimento delle eccezioni attoree.

  • Accolto
    Carente motivazione

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per mancata prova della notifica della cartella, assorbendo ogni altra eccezione.

  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per mancata prova della notifica della cartella, assorbendo ogni altra eccezione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 257
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 257
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo