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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1813/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240054528129000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale e atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 29.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata dopo due giorni, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120240054528129000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Agenzia Entrate DP1 Napoli;
- anno d'imposta: 2019;
- tributi: imposta sost. locaz. immob. uso abitativo – Irpef e addizionali locali;
- data in cui la ricorrente è venuta a conoscenza dell'atto: (stampa E/R 27.1.2025);
- importo complessivo: € 6.441,78.
La ricorrente rappresenta:
-) che in data 27.1.2025, previa istanza, otteneva dall'ADER “il rilascio dell'estratto di ruolo, attraverso il quale veniva a conoscenza di un carico esattoriale sulla stessa gravante, relativo, tra l'altro, alla cartella di pagamento n. 07120240054528129000”, presuntivamente notificata il 29.3.2024, che, però, assume essere mai stata legalmente notificata;
-) che il ruolo contenuto nella cartella determina un grave pregiudizio per la ricorrente che vanta consistenti crediti nei confronti di Enti Pubblici, segnatamente € 11.742,50 portati dalla fattura n. 11/21 emessa nei confronti dell'ASL Napoli 2 Nord il cui pagamento risulta bloccato dalle verifiche ex art. 48 bis del DPR
602/1973;
-) che l'estratto di ruolo è impugnabile poiché la fattispecie narrata è contemplata dall'art. 12, comma 4 bis lett. B del DPR 602/73, poiché il presunto debito inibisce l'incasso della fattura emessa nei confronti dell'Ente
Pubblico;
-) inoltre eccepisce la carente motivazione e la prescrizione;
chiede l'annullamento della cartella e della pretesa tributaria.
L'ADER resta contumace.
Con memoria del 23.9.2025 la difesa attorea fa rilevare la contumacia della convenuta e, pertanto, non provata la notifica della cartella.
Il 10.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si rileva l'ammissibilità del ricorso in virtù della disciplina introdotta dall'art. 3 bis del D.L.
146/21 conv. in L. n. 215/21, che ha delimitato i casi in cui l'estratto di ruolo è suscettibile di impugnazione, come indicati dall'art. 12, comma 4 bis lett. B del DPR 602/73, nel quale, dalle argomentazioni attoree, supportate da documentazione attestante il rifiuto di pagamento della fattura n. 11/21 da parte del debitore pubblico, risulta ricadere il caso di specie.
Per la questione di merito, stante la contumacia della Regione Campania, non vi è la prova della notifica della cartella, il che impone l'accoglimento delle eccezioni attoree.
Il ricorso va, dunque, accolto con la condanna della convenuta alle spese di lite come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'ADER alle spese per
€ 1.027,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore della ricorrente, Avv.
Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1813/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240054528129000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale e atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 29.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata dopo due giorni, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120240054528129000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Agenzia Entrate DP1 Napoli;
- anno d'imposta: 2019;
- tributi: imposta sost. locaz. immob. uso abitativo – Irpef e addizionali locali;
- data in cui la ricorrente è venuta a conoscenza dell'atto: (stampa E/R 27.1.2025);
- importo complessivo: € 6.441,78.
La ricorrente rappresenta:
-) che in data 27.1.2025, previa istanza, otteneva dall'ADER “il rilascio dell'estratto di ruolo, attraverso il quale veniva a conoscenza di un carico esattoriale sulla stessa gravante, relativo, tra l'altro, alla cartella di pagamento n. 07120240054528129000”, presuntivamente notificata il 29.3.2024, che, però, assume essere mai stata legalmente notificata;
-) che il ruolo contenuto nella cartella determina un grave pregiudizio per la ricorrente che vanta consistenti crediti nei confronti di Enti Pubblici, segnatamente € 11.742,50 portati dalla fattura n. 11/21 emessa nei confronti dell'ASL Napoli 2 Nord il cui pagamento risulta bloccato dalle verifiche ex art. 48 bis del DPR
602/1973;
-) che l'estratto di ruolo è impugnabile poiché la fattispecie narrata è contemplata dall'art. 12, comma 4 bis lett. B del DPR 602/73, poiché il presunto debito inibisce l'incasso della fattura emessa nei confronti dell'Ente
Pubblico;
-) inoltre eccepisce la carente motivazione e la prescrizione;
chiede l'annullamento della cartella e della pretesa tributaria.
L'ADER resta contumace.
Con memoria del 23.9.2025 la difesa attorea fa rilevare la contumacia della convenuta e, pertanto, non provata la notifica della cartella.
Il 10.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si rileva l'ammissibilità del ricorso in virtù della disciplina introdotta dall'art. 3 bis del D.L.
146/21 conv. in L. n. 215/21, che ha delimitato i casi in cui l'estratto di ruolo è suscettibile di impugnazione, come indicati dall'art. 12, comma 4 bis lett. B del DPR 602/73, nel quale, dalle argomentazioni attoree, supportate da documentazione attestante il rifiuto di pagamento della fattura n. 11/21 da parte del debitore pubblico, risulta ricadere il caso di specie.
Per la questione di merito, stante la contumacia della Regione Campania, non vi è la prova della notifica della cartella, il che impone l'accoglimento delle eccezioni attoree.
Il ricorso va, dunque, accolto con la condanna della convenuta alle spese di lite come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'ADER alle spese per
€ 1.027,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore della ricorrente, Avv.
Difensore_1, dichiaratosi antistatario.