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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 108/2019 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 30/05/2024 e promossa in questo grado
Da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) ed ivi residente, e , nata a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) ed ivi residente, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_2
F. Giangrasso, giusta procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
Contro
con sede in Piazza Irnerio 29-Roma, Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di P.IVA_1
mandataria della con sede in Milano (c.f. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. P. Gioia che elegge domicilio presso lo studio dell'Avv.
D. Frazzetta a Caltanissetta;
APPELLATO
(C.F.: – ), Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
con sede legale in Milano (MI), cessionaria del credito vantato da nei Controparte_3
confronti del sig. e per essa, quale procuratrice, Controparte_6 Controparte_7 (C.F.: – P.IVA. Exacta Gruppo , con sede legale in
[...] P.IVA_5 P.IVA_4
Mondovì (CN), in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. A. Clerici, presso il cui studio in Cuneo (CN), elegge domicilio;
INTERVENIENTE IN APPELLO
* * * * * *
All'udienza del 30.05.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( : “si contesta la portata confessoria dell'accordo Parte_1
stragiudiziale inadempiuto, che non ha avuto alcun esito concreto e che, in ogni caso, controparte non avrebbe dovuto depositare in giudizio, perché coperto da riservatezza e vietato dal codice deontologico.
L'accordo non si è concretizzato perché non ha firmato tutti i documenti dello Parte_1
steso, preferendo una sentenza di merito sulla vicenda.
Se ne chiede, pertanto, la estromissione dal fascicolo o la non utilizzabilità.
Si insiste in tutto quanto detto, dedotto e richiesto in corso di causa e si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto detto, dedotto e richiesto, con richiesta di termini per conclusionali.
Con vittoria di spese e compensi da distarsi a favore del procuratore antistatario”.
( : “Contrariis reiectis, sia per tutto quanto esposto nei precedenti Controparte_8
atti del giudizio dalla parte appellata, sia dato atto del riconoscimento integrale delle pretese creditorie e del successivo inadempimento del sig. rispetto alle Controparte_6
obbligazioni assunte con la transazione stipulata nelle more del giudizio (ed ossia in data
26/03/2024), dichiarare infondato e, pertanto, rigettare l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata n. 414/2018 del Tribunale di Enna.
Con invito a valutare - d'ufficio – eventuali profili di responsabilità di parte appellante
ai sensi dell'art 96 commi 3 e 4 c.p.c., nonché ai sensi del c.d. Controparte_6
“raddoppio” del contributo unificato.
Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio e dei relativi accessori”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 311/2014 il Tribunale di Enna ingiungeva a , Controparte_6
debitore principale, e , fideiussore, di pagare alla Zeus Finance s..r.l. la Controparte_1 somma di € 5.517,88, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il credito azionato afferiva ad un contratto di finanziamento (originariamente di €
24.000,00) intercorso tra il debitore principale e la in data Controparte_9
28.04.2003, in relazione al quale aveva prestato regolare fideiussione. Controparte_1
L'anzidetto decreto veniva oppugnato nei termini di legge dai debitori, i quali deducevano l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio ed eccepivano altresì l'estinzione del credito azionato, a motivo che il mutuatario aveva provveduto ad estinguerlo attraverso il versamento rateale (4 rate) della complessiva somma di euro 11.163,00, come da copie degli assegni che producevano tutti regolarmente negoziati dalla società finanziaria.
Nel giudizio così promosso si costituiva la creditrice opposta la quale contestava l'assunto avversario e, previa produzione del piano di ammortamento del finanziamento e dell'estratto conto analitico del rapporto, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Radicatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo della produzione di documentazione conferente.
All'esito, il Tribunale emetteva la sentenza n° 414/2018 con la quale disponeva il rigetto dell'opposizione e condannava gli opponenti a rifondere le spese processuali alla controparte.
Avverso la precisata decisione hanno interposto gravame i soccombenti denunciandone l'ingiustizia e l'erroneità: hanno chiesto l'integrale riforma delle assunte statuizioni.
Si è costituita in giudizio la rilevando l'infondatezza della proposta Controparte_3
impugnazione ed istando per il suo rigetto;
successivamente è intervenuta la CP_8
(resasi frattanto cessionaria del credito in contestazione) e, per essa, la
[...]
mandataria la quale ha condiviso tutte le difese svolte dalla cedente Controparte_7
ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza del 30.11.2020, la Corte ha respinto la richiesta di inammissibilità del gravame avanzata dalla parte appellata ed ha rinviato la causa per la decisione.
Raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 30.05.2024, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini per il deposito di scritti difensivi.
Con i motivi che sorreggono la proposta impugnazione gli appellanti denunciano la nullità della gravata sentenza “per non avere risposto alle eccezioni proposte dall'appellante, allora opponente, e, pertanto, per mancato rispetto del principio della domanda, dal momento che la sentenza non ha dichiarato assorbite tutte le difese e richieste proposte da parte opponente, limitandosi a considerazioni generali che non danno una risposta a quanto richiesto”
In particolare, i predetti sostengono di non essere debitori di alcunché nei confronti della società ingiungente, per avere interamente rimborsato le somme finanziate a mezzo di n° 4 assegni di pari importo (€ 2970,75), consegnati alla società di recupero del credito
[...]
CP_1 ed accettati da quest'ultima “a stralcio e saldo” della loro posizione debitoria.
E, a loro dire, “l'intervenuta estinzione del debito a seguito dell'accordo con la
[...]
CP_1
, risulterebbe “dalle comunicazioni stragiudiziali” intercorse tra il e lo Parte_1
studio legale Bartoli, versate agli atti del giudizio.
Soggiungono, infine, che la non aveva fornito alcuna prova del proprio CP_3 credito e concludono sostenendo che “nessuna tardività poteva registrarsi nelle difese proposte in sede di conclusionale e di replica, perché tali difese e considerazioni erano il frutto dell'esame finale della vicende della causa”.
L'assunto è infondato in tutta la sua articolazione per i motivi che di seguito si espongono.
Si premette, anzitutto, che nessun “vizio di omessa pronuncia” è configurabile nel contestato provvedimento, dal momento che, per integrarlo, è necessario che venga completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso.
Quando, invece, la decisione adottata comporta la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, non può affatto discutersi della sussistenza del vizio in questione, dovendosi in siffatte ipotesi ravvisare una statuizione implicita di rigetto della pretesa e/o eccezione avanzata con il capo della domanda che non è stato non espressamente esaminato, il quale risulta incompatibile con la stessa impostazione logico-giuridica della pronuncia. (Cass. n°
20311/2011).
Non va poi dimenticato che nel giudizio di opposizione a decreto monitorio - che è un ordinario giudizio di cognizione - il giudice non è chiamato a valutare solo la sussistenza delle condizioni necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve verificare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, analizzando le prove offerte sia nella fase monitoria, che in quella ordinariamente cognitiva, con la conseguenza che il creditore - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito.
Qualora poi a seguito del pagamento di una determinata somma di denaro in più soluzioni il creditore ed il debitore siano in contrasto sulla imputazione delle rate, nel senso che il primo sostenga che i versamenti sono avvenuti a deconto dell'esposizione debitoria, mentre il secondo sostiene che la corresponsione sia stata eseguita “a stralcio e saldo” dell'importo complessivamente dovuto, la relativa controversia si traduce in una contestazione sull'ammontare effettivo del credito, sicché, in applicazione dell'art. 2697
c.c., il creditore è tenuto a fornire la prova del credito residuato in dipendenza dei versamenti effettuati dal debitore e della loro corretta imputazione, mentre il debitore è tenuto a provare concretamente l'esistenza dell'accordo transattivo-novativo per effetto del quale il creditore si era obbligato ad accettare a saldo un importo inferiore rispetto a quello inizialmente pattuito.
Questi essendo i principi regolatori della materia, non può dubitarsi affatto dell'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio che gravava sulla parte opposta, la quale ha fornito piena prova del credito azionato (e della sua consistenza) attraverso la produzione in giudizio della seguente documentazione: a) contratto di finanziamento (denominato richiesta di finanziamento) regolarmente sottoscritto dalla parte debitrice;
b) estratto autentico notarile delle scritture contabili che costituendo -come noto- un atto proveniente da un pubblico ufficiale dal quale risulta l'ammontare del credito, è ritenuto perfettamente idoneo ad integrare il requisito della prova scritta necessario all'emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 633 e 634 c.p.c.; c) piano di ammortamento del finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota interessi per ogni rata, per complessivi €
30.360,00, da corrispondere mediante nr. 48 rate mensili di € 632,50 cadauna, con decorrenza maggio 2003, e fino ad aprile 2007.
Inoltre, nella fase ordinaria, è stato prodotto anche “l'estratto conto analitico del rapporto di finanziamento”, dal quale è emerso che, alla data del 7 luglio 2005, il mutuatario aveva provveduto al rimborso delle prime 24 rate (per complessivi € 15.180,00) e che dovevano ancora essere corrisposte le ulteriori 24 (delle 48 concordate), per un importo totale di €
15.180,00, oltre interessi di mora.
A fronte di prove documentali di così robusto spessore, gli opponenti nulla hanno contestato e/o eccepito nei termini di legge, essendosi limitati ad avanzare -peraltro negli scritti difensivi finali- mere congetture che hanno ricavato da documenti non significativi
(l'intercorso epistolario), dei quali hanno proposto un'interessata e surrettizia interpretazione del tutto avulsa dal significato delle parole usate.
Senza dire poi che la “non contestazione ex art. 115 c.p.c.” vale quale relevatio ab onere probandi allorché i fatti costitutivi del diritto sono enunciati -come in questo caso- in maniera specifica e circostanziata. Nell'assetto novellato (L. n° 69/2009) della disposizione in parola, infatti, la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, la quale è rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio e ha effetti vincolanti per il giudice che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio (Cass. n° 21176/2015; Trib. Monza n°
498/2014).
Ma, anche a volerne prescindere, si osserva che è proprio da quella documentazione che la parte appellante richiama che emerge che l'accordo asseritamente raggiunto dal Parte_1
e dalla non ha comportato alcuna novazione dell'originario rapporto di mutuo, CP_10
ma ha reso solo possibile la posticipazione dei pagamenti rispetto alle scadenze che erano state inizialmente convenute.
E al riguardo è assai eloquente il tenore della nota del 23.07.2013 indirizzata al debitore, ove testualmente si afferma che “gli assegni bancari sono stati imputati a titolo di acconto sulle somme dovute, in quanto il piano di rientro concordato con altra società di recupero non è stato rispettato e che, pertanto, la pretesa creditoria attuale ammonta ad €
5.517,88”.
Le brevi considerazioni che precedono, dunque, non possono che determinare il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e, in ragione della semplicità delle questioni trattate e del valore della lite, si liquidano in complessive € 1.500,00, importo che viene determinato sommando i compensi inerenti alle fasi di studio (€ 800,00) ed introduttiva (€ 700,00), oltre accessori di legge. Nulla è dovuto per la fase decisoria non essendo stati depositati scritti conclusivi.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 414/2018 del Tribunale di Enna, pubblicata il 29.09.2018 ed impugnata da e Controparte_6 CP_1
[...]
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 1.500,00, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 28.11.2024
IL PRESIDENTE Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice
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