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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 129 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2020, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 22 dicembre 2023 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), (
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
) e ( ), elett.te
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4
domiciliati in Bitonto, alla via Giacomo Matteotti n. 135, presso lo studio dell'avv.
Angelo Michele Abbattista che li rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(già mandataria di Controparte_1 CP_2 CP_3
( ), elett.te domiciliata in Verona, alla piazza Bra n. 26/D, presso lo
[...] P.IVA_1
studio degli avv.ti Aldo e Luca Bulgarelli che la rappresentano e difendono come da procura prodotta con la comparsa di costituzione di nuovo difensore;
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), (
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._5
[.
[...]
[...]
[...] ) e ( ), quali
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4
successori della Parte_5
APPELLATI oggetto: contratti bancari;
appello avverso la sentenza n. 32/2020, pronunciata dal
Tribunale di Trani in data 8 gennaio 2020, pubblicata il successivo 10 gennaio 2020.
Conclusioni
All'udienza del 22 dicembre 2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 32/2020 del 8 gennaio 2020, pubblicata il 10 gennaio 2020, il Tribunale di Trani ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dalla debitrice Parte_5
principale, e dai suoi garanti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_6
al decreto ingiuntivo n. 1008/2013, emesso dal medesimo Parte_4
Ufficio giudiziario in favore di in qualità di rappresentante del Banco Controparte_4 di Napoli S.p.A., per il pagamento della somma di € 141.078,04, quale saldo del conto corrente intestato alla società. Ha, quindi, condannato gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 113.287,77, oltre interessi e due terzi delle spese di lite, avendo disposto la compensazione del residuo terzo, rigettando la domanda riconvenzionale.
Avverso detta decisione hanno proposto appello i garanti della società,
[...]
, , e . Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_4
Prima di esaminare, nel merito, i motivi di appello, occorre dare atto della legittima partecipazione al giudizio di già quale mandataria di Controparte_1 CP_2
(che nelle more della lite era divenuta cessionaria del credito litigioso Controparte_3
dal Banco di Napoli S.p.A., come accertato nella sentenza impugnata), che nel giudizio di primo grado era, invece, rappresentata da Controparte_4
L'appellata, in proposito, ha prodotto una procura speciale notarile del 30 novembre
2018, con cui amministratore della società Persona_1 Controparte_5
amministratore unico e legale rappresentante di (iscritta al n. 35499.8 Controparte_3
dell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia), dato atto del fatto che
2 (a) ha conferito a quale master servicer iscritto nell'albo Controparte_6
degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 TUB, “l'incarico di svolgere l'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti...”, (b) con il consenso della “il Master servicer ha nominato (lo CP_3 CP_2 Pt_7
) quale soggetto incaricato dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed
[...]
eventuale recupero dei crediti”, ha quindi conferito procura a tale ultimo Parte_7
per procedere al recupero del credito di cui al giudizio.
Dunque, risulta che un soggetto, il c.d. iscritto nell'albo degli Controparte_7
intermediari finanziari, con il consenso di (a sua volta iscritta Controparte_3 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia, titolare della facoltà di svolgere attività di gestione, incasso ed eventuale recupero crediti), ha incaricato CP_2
ovvero uno di rappresentarla nel presente giudizio. , poi,
[...] Parte_7 CP_2
a seguito di assemblea straordinaria del 1° dicembre 2018, di cui al verbale per notar di Milano, ha mutato la propria denominazione in Per_2 Controparte_1
Non rileva che detto ultimo soggetto non risulti iscritto all'albo degli intermediari finanziari, atteso che opera quale mandatario del e, quindi, svolge un Controparte_7 mero compito esecutivo, spettando all'altro quello di amministrazione ed organizzazione e, quindi, la conseguente responsabilità.
In proposito, è utile osservare che la c.d. attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione è disciplinata dalla l. 130/1999, che riserva a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art.106 TUB la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3).
Accade, nella prassi, che operino il soggetto vigilato dalla Banca Controparte_7
d'Italia, responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n.
130/99 e, appunto, lo operatore incaricato delle sole attività di recupero, Parte_7
titolare di licenza ex art. 115 TULPS e, quindi, non necessariamente iscritto all'albo sopra richiamato.
Tanto è accaduto nel caso di specie.
L'esposta soluzione è coerente con quanto affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
3 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario (cfr. Cass. 2024/n. 7243.
La Prima presidente della Cassazione, inoltre, con proprio decreto del 17 maggio 2024, ha seguito l'esposto indirizzo allorché ha evidenziato che il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale a qualificare in termini imperativo tutta la serie di disposizioni contenute nel T.U.B. e, tra di esse, l'art. 106 sicché la sua violazione non produce alcuna invalidità degli atti conseguenti.
Nel merito.
Solo con gli scritti conclusivi del giudizio di appello, gli appellanti hanno messo in dubbio la titolarità del credito in capo posto che, nell'ambito del Controparte_3
giudizio n. 4515/2018 r.g. Tribunale di Trani, la si sarebbe Controparte_8
dichiarata cessionaria di crediti di (già Banco di Napoli S.p.A.) Controparte_9
per la cui tutela pende un giudizio ex art. 2901 c.c. nei confronti di e Parte_1
. Parte_2
Tuttavia, la sentenza impugnata, a pag. 3, ha espressamente disatteso “l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della banca, che si compendia in una contestazione della titolarità del credito da padre del Banco di Napoli”, avendo accertato che al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il credito stesso era tornato nella titolarità, appunto, del “per effetto prima della fusione e, infine, Controparte_10 del mero cambio di denominazione dell'8.6.2007” e, quindi, perché l' , CP_4 costituitasi per la ai sensi dell'art. 111 c.p.c., aveva documentato la Controparte_3
cessione in blocco dei crediti del Banco di Napoli S.p.A.
Quindi, se gli appellanti avessero inteso contestare il trasferimento del diritto, avrebbero dovuto specificamente censurare la sentenza, senza che rilievi il successivo trasferimento
(che sarebbe incompatibile con quello in favore di perché sarebbe avvenuto CP_3
dalla banca originaria titolare del credito), in quanto, gli elementi già disponibili, in particolare i criteri esposti in GU, avrebbero consentito ai ceduti un agevole controllo circa l'inclusione del credito nella operazione.
Va anche detto che alcun elemento utile si può ricavare dalla comparsa di intervento nel giudizio pendente a Trani.
4 Infatti, non è per nulla individuato il credito che ne costituisce l'oggetto e non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a dimostrarne l'inclusione tra quelli oggetto di CP_ cessione alla .
***
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di rilevare, d'ufficio, la nullità delle fideiussioni da loro prestate in favore della per contrarietà alla normativa antitrust di Parte_5
derivazione comunitaria e di cui all'art. 2 l. 287/1990 perché conformi allo schema A.B.I., sanzionato come illecito in quanto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia, con provvedimento del 2 maggio 2005.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso.
Va premesso che trattandosi di questione rilevabile di ufficio è per certo sottratta al divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c., invocato a torto dall'appellata.
Infatti, il giudice innanzi al quale è proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto (che, nel caso in esame).
Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'eccezione in senso lato (cfr.
Cass. 2022/n. 20170; Cass. 2019/n. 26495).
Ciò posto, va anzitutto osservato che, con provvedimento n. 55 del 2005, la Banca
d'Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, ritenne in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l. 287/90 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall' in quanto prodotto di un'intesa anticoncorrenziale. Le clausole Pt_8 nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della Banca d'Italia, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2 e 8), erano, nel dettaglio: la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla Banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo (art. 5 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza,
a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Che questo fosse il contenuto del deliberato della Banca d'Italia è pacifico, oltre a trovarsi affermato nelle numerose pronunce della Cassazione cui è stato devoluto l'esame dell'eccezione di nullità delle fideiussioni riproduttive delle tre clausole dello schema
A.B.I. per violazione della normativa antitrust, cosicché non occorre la produzione della delibera e dello schema stesso perché lo si possa affermare.
La questione, poi, è stata di recente definita dalle sezioni unite, chiamate in particolar modo a giudicare circa le conseguenze della violazione, con l'enunciazione del principio di diritto - al quale questa Corte intende dare continuità - secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (cfr. Cass. 2021/n. 41994/21).
Ove pure, però, lo schema fosse riprodotto nelle fideiussioni prestate dagli appellanti, non si potrebbe affermare la ricorrenza del loro interesse a farne valere la nullità, per altro pure perché non vi è prova del fatto che essa si estenda oltre le clausole impugnate.
Ed anzi, il giudice di legittimità, in proposito, nella decisione più volte richiamata ha dubitato, in linea generale, del fatto che senza le clausole nulle le parti non avrebbero stipulato il contratto principale, atteso che non risulta inciso l'interesse dell'istituto di credito a garantirsi, comunque, il credito e quello dei garanti ad accordare la garanzia, meno onerosa per effetto dell'esclusione dei patti illegittimi.
6 Come anticipato, nessun interesse hanno gli istanti all'accertamento della sola nullità delle clausole impugnate.
Il Tribunale, infatti, ha già precisato che l'istituto di credito ha avviato l'azione introduttiva del giudizio di primo grado nel termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c., ragion per cui anche a volere ritenere illegittima la clausola di cui alla lettera F dei contratti questa, ai sensi dell'art. 1419 c.c., resterebbe sostituita dalla previsione legale che, però, è stata rispettata dal creditore. Sul punto, gli appellanti non hanno proposto alcun gravame.
Né, in dipendenza delle altre previsioni sanzionate con la nullità, essi potrebbero comunque ricavarne l'effetto di essere liberati dalla garanzia, o conseguirne altro risultato utile (del resto neppure prospettato).
In altri termini, dalla pronuncia di nullità invocata, i garanti delle obbligazioni non ricaverebbero alcuna pratica utilità, atteso che non hanno allegato che essi non sono tenuti al pagamento delle somme di cui la società è risultata debitrice in dipendenza dell'accertamento della nullità del contratto di conto corrente o, comunque, della sua invalidità. Sicché non hanno alcun interesse a coltivare l'eccezione in appello
***
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato il fatto che il Tribunale sarebbe incorso in una erronea valutazione delle risultanze delle c.t.u.
Hanno affermato che il primo giudice non ha correttamente considerato la natura delle rimesse effettuate sul conto dalla società correntista in funzione della delibazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellata.
In particolare, hanno sostenuto che, in generale, le rimesse hanno di norma natura ripristinatoria della provvista, coerentemente con quanto affermato dalla Corte di
Cassazione, ragion per cui avrebbe dovuto essere condiviso il conteggio che aveva quantificato il debito nella minor somma di € 56.644,93 ed, anzi, è emersa la sussistenza di un credito in favore degli opponenti nel giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Nella sentenza gravata si precisa che al consulente tecnico, nella determinazione del saldo del conto al netto delle poste pacificamente illegittimamente addebitate dalla banca,
è stato chiesto di tener conto dell'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dall'opposta, che pure aveva elencato le rimesse solutorie, e perché “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
7 l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (v. SS.UU.n.15895/2019)”.
Tale punto della decisione non è stato efficacemente impugnato sicché non è inciso dall'appello. In ogni caso è perfettamente coerente con la giurisprudenza, che ha affermato che in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. 2019/n. 15895, a Sezioni Unite;
Cass.
2020/n. 7013).
Ciò posto, per stabilire se un versamento abbia avuto natura solutoria ovvero ripristinatoria occorre eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca
(mediante applicazione di interessi non dovuti ovvero mediante capitalizzazione trimestrale, ecc.) e, in conseguenza di tale operazione, rideterminare il reale saldo passivo del credito, verificando se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all'interno del massimale di fido ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il suo superamento
(cfr. Cass. 2020/n. 9141; Cass. 2022/n. 18815).
Il c.t.u., con la relazione integrativa, ha assunto quale data di riferimento, ai fini del calcolo della prescrizione del credito del correntista, il 21/02/2014 (data di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e considerato, quale periodo non prescritto, quello compreso tra il 21/02/2004 ed il 3/06/2013.
Dunque, ha esplicitamente distinto le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie tenendo conto degli affidamenti del 2/01/1998 (per lire 100.000.000), 64/04/2001 (per lire
150.000.000), 12/04/2005 (€ 75.000,00) e 6/12/2007 (€ 150.000.000).
Quindi, ha determinato il saldo intra ed extra fido, per ciascuna operazione considerando quale solutoria la rimessa successiva all'addebito che ha “pagato” l'addebito stesso, dimostrando così di essersi mosso all'interno dei criteri dettati dalla giurisprudenza, secondo cui sono ripristinatorie le rimesse contenute nei limiti dell'affidamento.
8 Rispetto alla esposta modalità di operare, condivisa dal giudice che ha ritenuto esistente un debito della società di € 113.287,77 (tenuto conto dell'addebito, alla data di chiusura del conto, degli interessi e competenze ante 2005, non capitalizzate), rispetto al saldo annotato di € 160.845,94, con una riduzione di € 51.720,82, a vantaggio del correntista.
Quindi, senza alcuno spazio alla rilevazione di crediti della neppure dopo la Parte_5
rielaborazione del saldo.
Anche tale punto della sentenza non è per nulla inciso dalla generica doglianza mossa con l'appello che si è risolta in una generica confutazione della esistenza di rimesse solutorie, come si è visto svincolata dagli accertamenti condotti dal tecnico di ufficio, che, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, ha tenuto conto degli affidamenti tanto da considerare come ripristinatorie le rimesse intra fido. Sicché, il giudice di secondo grado non è stato investito da una critica argomentata alla decisione, ma solo nella riproposizione di ragioni spese in primo grado che, si è visto, sono pure risultate incoerenti con la sentenza censurata.
***
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al d.m. 14/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.000, ed € 260.000.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e avverso la sentenza n. 32/2020
[...] Parte_6 Parte_4 pronunciata dal Tribunale di Trani l'8 gennaio 2020, pubblicata il 10 gennaio 2020, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite presente grado di giudizio in favore di quale mandataria di Controparte_1 CP_3
che liquida in € 14.317,00 per compenso di avvocato, tutte oltre rimborso spese
[...]
generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
9 • Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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