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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1918/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1918/2022 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante dello (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. , P.IVA_1 Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PATERNO' FRANCESCA MARIA,
APPELLATA avverso la sentenza n. 263/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 26/03/2022
CONCLUSIONI
In data 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 21 “Voglia La Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Siena ed in accoglimento delle eccezioni proposte nelle conclusioni di seguito precisate: NEL MERITO: rigettare la domanda di pagamento avanzata dalla convenuta opposta sia in via preliminare che nel merito in quanto infondata e non provata e nello specifico per i seguenti motivi: SUL CONTO CORRENTE n. 572238 si contesta e si eccepisce: a-) la provenienza della copia cartacea del contratto a causa della illeggibilità della firma apposta in calce al documento realizzato ai sensi dell'articolo 50 TUB sia per il conto corrente, sia per il mutuo. b-) la debenza del saldo iniziale (a debito per il correntista) risultante dal primo scalare trimestrale prodotto, datato 31.3.2017 del conto corrente n. 572238 depositato da;
CP_3
saldo finale corrispondente alle somme richieste sul C.C.. d-) l'esattezza della formazione e la provenienza del saldo capitale e degli interessi addebitati calcolati al 31.12.2016 (risultanti dallo scalare depositato dalla banca) quando il presente conto corrente è stato aperto/stipulato solo in data 1.2.2017, come risulta dal contratto in atti;
e-) l'esattezza, la formazione e la provenienza del saldo passivo addebitato al comparente in data 31.12.2016 che determina la carenza dei requisiti necessari per la concessione del Decreto Ingiuntivo con la conseguente necessità di conferma della revoca dello stesso ai sensi di Legge. f-) la forma scritta del/i contratti di conto corrente e di apertura credito nei modi e nelle forme di cui all'art. 117 TUB. g-) la mancata indicazione del saggio di interesse effettivo nel contratto di apertura del conto corrente n. 572238, nella previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) che rende il conteggio depositato a supporto del Ricorso per Decreto Ingiuntivo indeterminato e dunque incerto, non liquido e non esigibile. Per tutte le ipotesi sopra elencate si contesta la certezza, liquidità e esigibilità della somma ingiunta. SUL MUTUO SI contesta e si eccepisce: a) il carattere usurario degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo in data 4.9.2017, ricorrendo anatocismo e usurarietà nel calcolo della quota interessi del piano di ammortamento calcolato e applicato dalla banca in regime di interesse composto (c.d. piano di ammortamento alla francese) con conseguente verificarsi dell'“effetto usurario” pro rata e conseguente all'aumento esponenziale degli interessi dovuti.; b) la nullità, ex art. 1815, comma 2, c.c. della previsione di interessi di qualunque natura per il contratto di mutuo concluso tra le parti e dichiarare non dovuti gli interessi, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento;
c) l'indeterminatezza della indicazione dei parametri di indicizzazione dei contratti di mutuo chirografario per l'EURIBOR del quale non è specificato il parametro di indicizzazione obbligatorio quale elemento essenziale del contratto. Non è detto se tali
pagina 2 di 21 parametri oggetto di rilevazione – elementi essenziali del contratto – debbano essere la variazione del fixing o la variazione del tasso per valuta. d- la nullità, inefficacia, annullabilità e comunque l'illegittimità e non debenza dell'importo delle somme richieste e per l'effetto chiede:
- l'annullamento e/o la riduzione ex lege della quota interessi risultante dall'ex adverso allegato piano di ammortamento;
- la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi e quantificate alla data del gennaio 2019 in euro 5.320,00.=, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta sulla base dalla CTU di cui si chiede l'ammissione in caso di contestazione dei conteggi, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo con ricalcolo del piano di ammortamento per il periodo successivo. e) la nullità delle clausole di determinazione degli interessi TAEG per violazione degli artt. 1346, 1418, 1419, 1815 c.c. e/o per violazione dell'art. 1283, 1284 c.c. e dell'art. 117 comma 6 del TUB e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, L. 192/1998 e comunque in violazione della normativa posta dall'Ordinamento a tutela del Consumatore e della micro impresa e per l'effetto, individuando il saggio di interesse legale applicabile per i periodi in sua sostituzione sulle rate scadute condannare la convenuta opposta e/o annullare tutti gli interessi dovuti ex art. 1815 cc a restituire all'attore opponente la somma che si indica in complessivi di €. 5.000,00.= o quella maggiore o minore somma, rideterminata occorrendo ai sensi dell'articolo 117, comma 7, TUB che sarà accertata in corso di causa da una CTU contabile di cui fin d'ora, in caso di contestazione dei conteggi, si chiede l'ammissione. f) Quanto sopra a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte fino alla data della messa a sofferenza dei contratti, somma così determinata con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli al tasso legale, o comunque da quello indicato dall'art. 117 comma 7 del TUB, operando la sostituzione dei tassi inferiori così ricavati con quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del mutuo chirografario, secondo la somma sopra precisata o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta e con la rideterminazione dei ratei per il periodo successivo a quello dei conteggi e comunque nella maniera più favorevole per il cliente-consumatore. g) la nullità del TAN dichiarato in contratto rispetto a quello applicato in quanto difforme in violazione dell'art. 1284 c.c. ed in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, L. 192/1988 e comunque in violazione della normativa posta dall'Ordinamento a tutela del Consumatore e della micro azienda e per l'effetto chiede: condannare la parte convenuta opposta a corrispondere a parte attrice opponente fino alla data di messa a sofferenza dei contratti la somma di €. 5.000,00.= o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia calcolata occorrendo ed alternativamente anche ai sensi dell'articolo 117, settimo comma, TUB, risultante dalla differenza del calcolo degli interessi secondo il tasso convenzionale e quelli dovuti al tasso legale, o comunque da quello indicato dall'art. 117 comma 7 del TUB, operando la sostituzione del tasso ricavato in sostituzione di quello contrattuale sulle
pagina 3 di 21 somme corrisposte per tutta la durata dei contratti di mutuo, secondo la somma sopra precisata o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito di una CTU contabile di cui, in caso di contestazione dei conteggi, fin d'ora si richiede l'ammissione. IN IPOTESI ED IN VIA RICONVENZIONALE, SUL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE: da valere solo all'esito della eventuale produzione in giudizio da parte della banca, spontanea ovvero ex art. 119 TUB già richiesto dal comparente, ovvero ex art. 210 cpc a seguito di ordine del Giudice, della intera documentazione attinente il conto corrente n. 572238 e/o altro/i rapporti:
- condannare la banca opposta alla restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente percepite nella ipotesi di saldo a credito del comparente risultante all'esito del ricalcolo del dare e dell'avere conseguente a tutte le eccezioni, contestazioni e difese che parte comparente si riserva di allegare, dedurre e sollevare non appena la stessa documentazione venga resa disponibile, oltre rivalutazione monetaria del credito e interessi dal dì del dovuto al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA riportandosi alle conclusioni istruttorie relative alla richiesta di integrazione della consulenza specificate nelle Note di Udienza del 19.11.2021 ed insistendo per l'ammissione da parte della Corte di Appello di Firenze di una integrazione o di una nuova CTU che analizzi i rapporti intercorsi tra le parti, oggetto della consulenza nel processo avanti al Tribunale di Siena, che non sono stati affrontati o sviscerati in maniera completa:
- Sul cap.1 della presente nota: Chiedere al CTU in sede di integrazione o rinnovo della perizia se sussista in atti la prova scritta di un contratto di mutuo/finanziamento a favore dello studio legale la data della sua eventuale stipula, l'importo CP_1 del finanziamento l'indicazione esplicita ed esatta dei documenti in atti di provenienza bancaria comprovanti la stipula di detto contratto e l'indicazione della copia stessa di detto contratto: Se NO, voglia la Corte di Appello ordinare al CTU l'espunzione dalle scritture del conto corrente, di tutte le voci di addebito per lo studio correntista, collegate e/o collegabili a tale ipotetico contratto e ad esso riferite e/o riferibili: Per l'effetto di quanto sopra, ricalcolare in applicazione delle conseguenti risultanze di conteggio, l'effettivo saldo di conto corrente come per legge.
- Sul cap. 2 della presente nota: Chiedere al CTU se sussistano in atti le comunicazioni scritte portanti data certa comprovatamente ricevute dal correntista, informative delle variazioni del tasso debitore tempo per tempo: Se NO, voglia la Corte di Appello ordinare al CTU il ricalcolo e la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia in corso di rapporto tempo per tempo in occasione di tutte e di ognuna le suddette variazioni di tasso e condizioni economiche del conto, con conseguente ricalcolo del saldo del conto corrente come per legge.
- Sul cap. 3 della presente nota: Si chiede che la Corte di Appello, Voglia riformulare il quesito sul punto evidenziato in narrativa e ordinare la determinazione di un unico tasso TAEG / TEG che tenga conto sia degli interessi corrispettivi sia degli interessi
pagina 4 di 21 moratori pattuiti e/o corrisposti e per l'effetto chiedere al CTU se sussista l'eventuale superamento del tasso soglia usura: Se SI, ordinare al CTU il ricalcolo del saldo del conto corrente previa applicazione ad ogni singola operazione annotata nello stesso, le disposizioni legislative previste nella normativa speciale di settore e di matematica finanziaria di legge. Si conferma come CTP il Dott. di Firenze”. Persona_1
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da in proprio e quale ex socio e legale rappresentante dello Parte_1 [...]
e confermare la sentenza n. 263/2022 pubblicata Controparte_4
26/03/2022 dal Tribunale di Siena nei giudizi riuniti n. 144/2020 e 191/2020 R.G. del Tribunale di Siena. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di il Tribunale di Siena Controparte_2 emetteva il decreto ingiuntivo n. 306/2019, con il quale veniva ingiunto allo quale debitore principale, nonché Parte_2
a e quali garanti, il pagamento di € Parte_3 Parte_1
91.090,93 (i garanti nei limiti delle garanzie prestate), oltre accessori e spese di ingiunzione.
L'importo ingiunto costituiva il saldo passivo del c/c n. 67/000572228 (€
15.150,36) e del mutuo chirografario n. 00010293720 (€ 75.940,57) intestati allo studio professionale in relazione ai quali e avevano prestato Pt_1 Pt_2 garanzie personali.
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale Parte_1 legale rappresentate dello proponeva opposizione Controparte_4 avverso il predetto decreto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancata preventiva escussione dell'ulteriore garante Parte_4
e per il mancato esperimento del tentativo di mediazione.
[...]
pagina 5 di 21 Nel merito, quanto al conto corrente l'opponente eccepiva la carenza di forma scritta del contratto, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali, usurari, CMS e altre spese in assenza di valida pattuizione;
quanto al contratto di mutuo ne eccepiva la nullità, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c., stante l'usurarietà degli interessi, l'illegittimità dell'ammortamento alla francese,
l'indeterminatezza della clausola del calcolo degli interessi, la nullità del tasso
Euribor. avanzava, altresì, in subordine, domanda riconvenzionale di restituzione Pt_1 delle somme indebitamente percepite dalla banca, esponendo di aver inutilmente richiesto di ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119 TUB.
Con autonomo atto di citazione proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo anche , in proprio e quale contitolare dell'ex Parte_3
eccependo l'inesistenza CP_5 Parte_5 della notifica nei confronti dell' Parte_6
stante la cessazione della stessa in data 26.2.2018.
[...]
In via preliminare chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di Pt_2
e nel merito eccepiva l'insufficienza della documentazione Parte_4 ex art. 50 TUB a fondare la domanda nel giudizio di opposizione, oltre l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali, usurari, CMS e altre spese in assenza di valida pattuizione nel contratto di conto corrente rispetto al quale contestava anche l'usura soggettiva.
In entrambi i giudizi si costituiva la banca convenuta chiedendone preliminarmente la riunione e nel merito eccependo la genericità delle domande e comunque l'infondatezza.
Disposta la riunione dei procedimenti, gli stessi venivano istruiti mediante CTU contabile.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 263/2022 pubblicata il 26/03/2022 il Tribunale di Siena così statuiva: pagina 6 di 21 “il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 306/2019 del Tribunale di Siena;
condanna e in proprio e quali ex contitolari dello Parte_1 Parte_3 al pagamento in favore di Controparte_4 Controparte_2 di € 84.421,39 oltre interessi come da domanda fino al saldo,
[...] per i fideiussori nei limiti delle garanzie prestate;
rigetta il resto;
condanna e in proprio e quali ex contitolari dello Parte_1 Parte_3
Studio Legale alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 che liquida in complessivi € 13.440,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate nella misura di 1/6; compensa le spese di CTU tra le parti nella misura di 1/6 e pone la restante parte
a carico solidale degli attori”.
Nello specifico, il giudice riteneva di non poter accogliere la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “in quanto la documentazione relativa al conto corrente e al mutuo azionati in via monitoria è stata versata in atti dalla convenuta mentre le deduzioni svolte nella comparsa conclusionale dall'opponente in ordine a rapporti diversi ed ulteriori sono irrilevanti non Pt_1 essendo state dedotte tempestivamente ed in modo specifico”. Inoltre, veniva evidenziato che per i diversi rapporti dedotti era comunque onere dell'opponente fornire la prova dei fatti costitutivi delle pretese azionate, non potendo essere demandato al giudice un onere di supplenza delle eventuali carenze.
Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata preventiva escussione della società cooperativa , garante a prima Parte_4 richiesta, veniva evidenziato che parte convenuta aveva depositato documentazione dalla quale risultava che la banca convenuta aveva già ottenuto pagina 7 di 21 la liquidazione a titolo di acconto ed aveva agito per il recupero dell'intero credito, stante il mandato irrevocabile ricevuto dalla garante.
Il contratto di conto corrente n. 572238 del 12.12.2011 e quello del 2017
(concluso a seguito di mutamenti sociali della banca) venivano ritenuti legittimi, in quanto sottoscritti dal correntista, ivi inclusa la clausola sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e sulla capitalizzazione trimestrale con condizione di reciprocità, non risultando decisiva la mancanza della firma della banca.
L'anatocismo veniva ritenuto legittimamente pattuito, stante il regime di pari reciprocità.
Evidenziava il giudice che la CMS non risultava essere stata applicata, mentre il
CTU aveva correttamente enucleato gli addebiti operati dalla banca a titolo di commissioni sostitutive, in quanto non pattuiti.
Richiamando le risultanze peritali, il decidente escludeva la natura usuraria degli interessi, ritenendo generiche le allegazioni in punto di usura soggettiva.
Veniva poi escluso che l'ammortamento alla francese determinasse effetti anatocistici e che l'indicizzazione secondo il parametro Euribor comportasse un'indeterminatezza della pattuizione degli interessi.
Il giudice escludeva infine che la mancata indicazione del TAEG determinasse la nullità del contratto.
A seguito dei riconteggi il saldo del conto corrente veniva quantificato in €
8.580,84 a debito del correntista, mentre quello del mutuo chirografario restava invariato rispetto a quanto domandato in via monitoria.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante dello (di Controparte_1 seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche APPELLATA) Controparte_2 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza. pagina 8 di 21 Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) sulla mancata tempestiva consegna della documentazione richiesta ex articolo 119 TUB e nel giudizio ai sensi dell'articolo 210 cpc – diritto di difesa – lesione;
2) interesse alla francese – indeterminatezza tasso – presenza interessi anatocistici – mancata accettazione espressa clausola – mancanza trasparenza clausola;
3) indeterminatezza del TAEG esposto nel contratto – mancanza trasparenza del contratto – determinazione dell'indebito ex art. 117 o 125 bis TUB.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la banca contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente occorre rilevare che nell'atto di citazione in appello vengono riportate pedissequamente le conclusioni del primo grado di giudizio, senza che pagina 9 di 21 però vengano formulati specifici motivi di appello avverso la pronuncia di rigetto di alcune di esse.
Tali domande, quindi, non possono essere esaminate, dovendo i motivi di impugnazione essere specifici.
L'esame si limiterà conseguentemente agli aspetti sui quali si soffermano le critiche contenute nei motivi di appello.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano il fatto che fatta la banca, pur offrendosi di adempiere alla richiesta inoltrata ai sensi dell'articolo 119 TUB, avrebbe preteso che la consegna fosse preceduta dal pagamento di una ingente somma di denaro, in violazione del testo normativo, che limita il dovuto al solo costo di produzione del documento. lamenta che il Tribunale di Siena non abbia valutato tale aspetto, che Pt_1 avrebbe inciso sull'andamento del giudizio, in quanto “la banca, violando i principi di correttezza e buona fede, ha prodotto solamente con la memoria prevista dall'articolo 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. tutta la documentazione richiesta con
l'istanza ex articolo 119 TUB”. Il comportamento della banca, quindi, avrebbe impedito all'opponente di dedurre tempestivamente le proprie richieste istruttorie.
Inoltre, il giudice avrebbe errato nel considerare tardive le contestazioni sulla base delle quali veniva chiesta la chiamata a chiarimenti del CTU, in quanto in realtà le stesse si fondavano su un documento messo a disposizione solo con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2.
Dalle stesse allegazioni dell'appellante, quindi, si evince che la documentazione a suo tempo richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB è stata interamente prodotta in giudizio;
la doglianza, quindi, non riguarda l'incompletezza dei documenti, quanto il fatto che sia stato consentito alla parte di esaminarli in un momento in cui era ormai preclusa la possibilità di avanzare domande restitutorie.
pagina 10 di 21 È poi pacifico che la richiesta stragiudiziale sia stata riscontrata dalla banca e la lamentela riguarda esclusivamente il fatto che la richiesta di pagamento per le copie fosse eccessiva.
Con riferimento a tali aspetti giova premettere che è corretta l'affermazione del giudice di primo grado secondo la quale per i rapporti diversi da quelli per i quali
è stata avanzata la richiesta monitoria, oggetto quindi di domande autonome da parte dell'opponente, l'onere della prova dei fatti costitutivi gravava su di esso.
Ancor prima, poi, questo era tenuto ad indicare le proprie domande ed allegazioni entro il maturare delle preclusioni assertive.
La produzione in giudizio dei documenti con la memoria istruttoria della banca, quindi, non può essere ritenuta di per sé contraria a buona fede, in quanto conforme alle tempistiche previste dal codice di rito. Né l'opponente poteva essere considerato legittimato ad avanzare le proprie pretese dopo l'esame dei documenti, in quanto le relative allegazioni dovevano avvenire con l'atto di opposizione o al più tardi con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Ciò che risulta rilevante, quindi, è esclusivamente verificare se vi sia stato un comportamento ostruzionistico della banca che ha impedito al cliente di formulare i suoi rilievi tempestivamente nel giudizio, e quindi se vi sia stato un inadempimento rispetto alla richiesta ex art. 119 TUB.
Può considerarsi provato che tale richiesta è stata inviata tra il 4 ed il 5 dicembre
2019, in quanto, nonostante non venga prodotta la pec originale, la circostanza non è stata contestata.
È documentato che la ha riscontrato le richieste, dichiarandosi disposta ad CP_3 ottemperare, con nota del 29.1.2020, con la quale è stato richiesto al richiedente di specificare per quali documenti richiedesse la copia, in modo da quantificare i costi.
Con altra nota del 4.3.2020, poi, la banca ha comunicato di avere rinvenuto la documentazione, affermando che l'avrebbe spedita in formato elettronico a seguito del pagamento anticipato della somma di € 420. pagina 11 di 21 La risposta della banca è quindi intervenuta entro i 90 giorni previsti dall'art. 119
TUB.
Alla nota è anche allegato un conteggio con indicati i costi unitari per ogni documento.
A giudizio degli appellanti tali costi sarebbero superiori al costo di produzione dei documenti, per cui la richiesta sarebbe illegittima.
Evidenzia in proposito che il “ non ha mai corrisposto detto CP_3 Pt_1 importo ed ha invece contestato, tramite il proprio legale, la debenza della somma da corrispondere, asserendone l'illegittimità per il rilascio di copie telematiche, proponendo poi reclamo bancario al quale la ha prontamente CP_3 replicato ed a seguito della quale si è vista invece notificare il ricorso ex art 700 pagina 12 di 21 c.p.c.(2014/2020 RG Trib Siena) poi conclusosi con il rigetto, per insussistenza del fumus boni iuris (cfr. doc. 58 allegato alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2,
c.p.c. fascicolo primo grado).
L'ordinanza di rigetto è stata poi oggetto di reclamo al Collegio da parte del
(2177/2020 RG Trib. Siena) ed anche il procedimento di reclamo si è Pt_1 concluso con il rigetto dello stesso e la conferma dell'ordinanza (cfr. doc. 59 allegato alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. fascicolo primo grado)”.
Si evidenzia poi che il costo richiesto sarebbe inferiore a quello indicato nei fogli illustrativi.
Con riferimento a tale ultimo aspetto si osserva che l'art. 119 TUB non lascia libera la banca di determinare il costo della copia, precisando che al cliente non può essere chiesta una somma superiore al costo di produzione del documento.
La corrispondenza ai fogli illustrativi risulta quindi un dato irrilevante.
Trattandosi di documenti digitali, poi, il costo di produzione può essere ritenuto pari a quanto corrisposto dalla banca al dipendente che materialmente effettua la ricerca dei documenti, li seleziona ed invia al cliente, non essendovi una vera e propria copia analogica.
Il costo indicato dalla banca appare quindi oggettivamente superiore al semplice costo di produzione dei documenti.
Va però detto che il ha reagito a tale condotta nella sede opportuna, Pt_1 proponendo reclamo, e successivamente ha introdotto un ricorso giudiziale, con esito infruttuoso.
In un tale contesto non può ritenersi conforme a prudenza la reiterazione del rifiuto di corrispondere la somma richiesta, vista la necessità di disporne in vista del futuro giudizio.
Ben avrebbe potuto il aderire alla richiesta, riservandosi un'azione di Pt_1 ripetizione in un successivo giudizio, trattandosi comunque di un importo in assoluto non elevatissimo e considerando che una parte non certamente marginale dello stesso era sicuramente dovuta. pagina 13 di 21 L'indisponibilità dei documenti, quindi, è dipesa essenzialmente dall'intransigenza dell'odierno appellante il quale, ritenendo di aver subito un torto, ha preferito mantenere ferma la propria posizione nonostante i pregiudizi che avrebbe determinato nel giudizio instaurato dalla banca e nonostante l'esito infruttuoso delle azioni giudiziarie.
Il mancato rispetto dell'onere della prova da parte dell'opponente, quindi, non appare direttamente imputabile alla banca, essendo conseguenza (quanto meno anche) della condotta del cliente, che ben avrebbe potuto entrare nella disponibilità della documentazione necessaria per avanzare eventuali domande riconvenzionali usando l'ordinaria diligenza (domande che peraltro neppure oggi vengono indicate).
Non è poi sostenibile che le richieste al CTU non potevano essere svolte tempestivamente, da cui la domanda di chiamata a chiarimenti, posto che il documento che viene indicato era certamente nella disponibilità dell'opponente da prima che venisse affidato l'incarico al consulente d'ufficio, essendo stato prodotto il 15.3.2021, a fronte di un giuramento del CTU del 21.5.2021. La documentazione, quindi, ben poteva essere esaminata dal consulente di parte durante le operazioni peritali, avanzando in tale sede le proprie richieste.
Peraltro, niente impediva all'appellante, entro i limiti della prescrizione, di avanzare le proprie domande risarcitorie o restitutorie in un separato giudizio, che non risulta essere stato introdotto.
Parte appellante, poi, si limita a richiedere una generica integrazione o addirittura il rinnovo della perizia, senza però specificare cosa dovrebbe essere richiesto al
CTU e su quali aspetti non avrebbe risposto.
L'unico passaggio dell'atto di appello nel quale si fa riferimento alla necessità di integrazione istruttoria è quello in cui si richiama il seguente passaggio della relazione del consulente di parte: ”i movimenti del contratto in conto corrente collegati al mutuo n° 007/028012/034 di euro 50.000,00.= sottoscritto probabilmente in data 26.3.2013, quali l'erogazione del retratto del mutuo, le 34 pagina 14 di 21 rate pagate per complessivi euro 34.557,42.= e l'estinzione anticipata di euro
24.422,85.=, non sono comprovati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1852
e dell'articolo 2697 c.c., da alcun documento prodotto in corso di causa da parte convenuta opposta (quindi attrice sostanziale) che identifichi l'an ed il quantum del rapporto intercorso fra il correntista ed il mutuante e quindi devono essere tutti espunti (sia quelli attivi che quelli passivi”.
A tale riguardo, però, non può non rilevarsi che la banca ha adempiuto all'onere probatorio relativamente al rapporto di mutuo producendo copia del relativo contratto (comprensivo di piano di ammortamento), non essendo stata contestata l'erogazione, per cui non si comprende quali ulteriori documenti avrebbe dovuto produrre per giustificare gli addebiti sul conto corrente delle rate, ed a maggior ragione gli accrediti.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo gli appellanti “contestano quanto affermato nella sentenza del Tribunale di Siena in relazione alla perfetta determinatezza e intellegibilità del contenuto contrattuale che dovrebbe portare, attraverso la analisi del testo, del piano di ammortamento (con la determinazione degli importi della rata sia per capitale che interessi) alla loro perfetta conoscenza e comprensione dei meccanismi che determinano il fenomeno anatocistico nella indicazione dell'importo della rata superando ogni eccezione da loro svolta”.
In particolare, si afferma che l'ammortamento alla francese non consentirebbe al mutuatario di conoscere preventivamente i costi effettivi del finanziamento, oltre a comportare effetti anatocistici.
Sotto tale profilo non può non sottolinearsi che la Corte di Cassazione è stata investita delle predette questioni con ricorso pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. e si è pronunciata a Sezioni Unite, per quanto con riferimento al mutuo a tasso fisso, con la sentenza n. 15130 del 20 maggio 2024, con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento pagina 15 di 21 "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Il medesimo principio può essere esteso anche al mutuo a tasso variabile, quale quello di cui si discute, avendo valenza generale, come di recente precisato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7382/2025.
Deve essere anche escluso che tale metodologia di ammortamento determini effetti anatocistici.
Con il termine ammortamento “alla francese” si «intende richiamare, nella sostanza (per il vero con una terminologia imprecisa e di comprensibilità non immediata), la struttura caratteristica del tipo di ammortamento in discorso, che comporta – per propria conformazione strutturale, seppur con intensità maggiore
o minore a seconda delle fattispecie che nel concreto lo realizzino – che i singoli ratei siano composti da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi in rapporto variabile nella successione delle rate: “e così a muovere, più precisamente, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire;
secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate;
sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro” (come spiega Cass. 14166/2021)» (Cass. n. 34677 del 2022, in motivazione).
Questa Corte ha già avuto modo di considerare che, «relativamente a tale tipologia di finanziamenti, caratterizzati dal rimborso con il versamento di rate costanti, va inoltre rilevato che la quota di interessi è calcolata applicando il tasso pattuito al debito residuo per capitale e che, dalla differenza tra tale importo e il pagina 16 di 21 totale della rata, in cui gli interessi sono incorporati, viene determinata la quota di capitale da rimborsare con riferimento a ogni periodo di ammortamento;
ne consegue che, proprio in virtù della struttura stessa dell'operazione di finanziamento, e dei reciproci obblighi pattuiti, il calcolo degli interessi è sempre e inevitabilmente effettuato sul debito residuo per capitale, che rimane da restituire al finanziatore, mentre l'interesse non viene capitalizzato, cioè non è mai produttivo di altro interesse, qual[i] che siano la durata complessiva del piano di ammortamento e la cadenza periodica dei relativi pagamenti. In altri termini,
l'ammortamento alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Pertanto, al di là delle varie interpretazioni e delle plurime operazioni di calcolo basate sugli studi di matematica finanziaria richiamati nell'atto di appello, ciò che unicamente conta è il rispetto del parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno di incorporamento di interessi scaduti al capitale che li ha generati, di modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. La previsione, come nella fattispecie, di un piano di rimborso con rata costante, invece, prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo in quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati, essendo una parte della medesima rata, e non vengono capitalizzati» (Corte d'appello di Firenze n. 1447 del 2023, in motivazione;
analogamente, Corte d'appello di Firenze n. 1624 del
2023, in motivazione).
L'esclusione del fenomeno anatocistico in correlazione all'ammortamento alla francese è ampiamente condivisa dalla giurisprudenza di merito (limitatamente a quella d'appello, ancora, tra le più recenti, Corte d'appello di Firenze n. 1450 del
2023, n. 1414 del 2023 e n. 498 del 2023, tutte in motivazione, nonché Corte
d'appello di Lecce-Taranto n. 157 del 2023, Corte d'appello di Campobasso n. 124 pagina 17 di 21 del 2023, Corte d'appello di Venezia n. 2955 del 2021, Corte d'appello di Perugia
n. 33 del 2021, Corte d'appello di Torino n. 487 del 2020, Corte d'appello di
Napoli n. 772 del 2020 e Corte d'appello di Roma n. 731 del 2020: tutte in massima) e trova conforto anche in quella di legittimità (Cass. n. 9237 del 2020,
n. 16221 del 2022 e n. 27823 del 2023).
Anche le Sezioni Unite nella già richiamata sentenza n. 15130 del 29/05/2024 hanno affermato che “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Peraltro, anche la stessa allegazione risulta del tutto generica, tanto da rendere inammissibile sotto tale profilo il motivo, in quanto «non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato»
(Cass. n. 13144/2023).
Nella comparsa conclusionale viene poi introdotto un ulteriore argomento a sostegno della tesi della mancanza di trasparenza del contratto di mutuo, collegandola alla presenza di una clausola che impediva al tasso di scendere sotto una determinata soglia (c.d. floor), definendola abusiva in relazione al Codice del
Consumo.
Sotto tale aspetto va innanzitutto chiarito che il richiamo alla normativa consumeristica non è pertinente rispetto alla fattispecie, considerando che sia il pagina 18 di 21 mutuo che il conto corrente erano riferibili ad uno studio professionale ed erano stati accesi per le esigenze di funzionamento dello stesso.
Inoltre, la clausola c.d. floor non comporta alcun difetto di trasparenza del contratto, trattandosi di una limitazione alla variabilità del tasso che risulta ben comprensibile e che è legittimamente pattuibile dalle parti nella loro libera iniziativa.
4. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo la parte appellante contesta la decisione nella parte in cui afferma che l'errata indicazione del TAEG non determina un'incertezza sui costi del contratto a livello sostanziale o tecnico, ma solo una non corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto bancario.
A giudizio degli appellanti, invece, la violazione degli obblighi di trasparenza insita nell'errata indicazione del TAEG imporrebbe la sostituzione degli interessi, ai sensi dell'articolo 117 o 125 bis TUB, con conseguente diritto alla restituzione della somma corrisposta in eccesso.
Viene anche richiamata la normativa che pone gli obblighi di chiarezza e trasparenza delle informazioni che devono essere fornite al cliente-consumatore sia nella fase precontrattuale che in quella di stipula del contratto.
A tale riguardo, oltre a ribadire che il richiamo alla normativa consumeristica non
è pertinente, osserva il Collegio che la giurisprudenza si è ormai consolidata nell'affermare che l'errata indicazione del TAEG nel contratto non dà luogo ad alcuna nullità, potendo giustificare soltanto richieste di carattere risarcitorio per responsabilità precontrattuale o contrattuale.
Afferma infatti la Suprema Corte: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. pagina 19 di 21 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
Nel presente giudizio non vengono avanzate domande di carattere risarcitorio, per cui non si può che prendere atto dell'impossibilità di accogliere la domanda di sostituzione del tasso contrattuale con quello previsto dall'art. 117 TUB.
5. L'appello deve pertanto essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata, e, in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 Parte_1 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello Parte_1
STUDIO ASSOCIATO nei confronti di CP_4 Controparte_2 avverso la sentenza n. 263/2022 emessa dal Tribunale di
[...]
Siena e pubblicata il 26/03/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna e lo studio associato a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese di costituzione nel Controparte_6 presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.991, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, IVA e CPA, come per legge;
pagina 20 di 21 3. dichiara che sussistono in capo agli appellanti i presupposti per il pagamento del contributo in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 1 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1918/2022 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante dello (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. , P.IVA_1 Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PATERNO' FRANCESCA MARIA,
APPELLATA avverso la sentenza n. 263/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 26/03/2022
CONCLUSIONI
In data 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 21 “Voglia La Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Siena ed in accoglimento delle eccezioni proposte nelle conclusioni di seguito precisate: NEL MERITO: rigettare la domanda di pagamento avanzata dalla convenuta opposta sia in via preliminare che nel merito in quanto infondata e non provata e nello specifico per i seguenti motivi: SUL CONTO CORRENTE n. 572238 si contesta e si eccepisce: a-) la provenienza della copia cartacea del contratto a causa della illeggibilità della firma apposta in calce al documento realizzato ai sensi dell'articolo 50 TUB sia per il conto corrente, sia per il mutuo. b-) la debenza del saldo iniziale (a debito per il correntista) risultante dal primo scalare trimestrale prodotto, datato 31.3.2017 del conto corrente n. 572238 depositato da;
CP_3
saldo finale corrispondente alle somme richieste sul C.C.. d-) l'esattezza della formazione e la provenienza del saldo capitale e degli interessi addebitati calcolati al 31.12.2016 (risultanti dallo scalare depositato dalla banca) quando il presente conto corrente è stato aperto/stipulato solo in data 1.2.2017, come risulta dal contratto in atti;
e-) l'esattezza, la formazione e la provenienza del saldo passivo addebitato al comparente in data 31.12.2016 che determina la carenza dei requisiti necessari per la concessione del Decreto Ingiuntivo con la conseguente necessità di conferma della revoca dello stesso ai sensi di Legge. f-) la forma scritta del/i contratti di conto corrente e di apertura credito nei modi e nelle forme di cui all'art. 117 TUB. g-) la mancata indicazione del saggio di interesse effettivo nel contratto di apertura del conto corrente n. 572238, nella previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) che rende il conteggio depositato a supporto del Ricorso per Decreto Ingiuntivo indeterminato e dunque incerto, non liquido e non esigibile. Per tutte le ipotesi sopra elencate si contesta la certezza, liquidità e esigibilità della somma ingiunta. SUL MUTUO SI contesta e si eccepisce: a) il carattere usurario degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo in data 4.9.2017, ricorrendo anatocismo e usurarietà nel calcolo della quota interessi del piano di ammortamento calcolato e applicato dalla banca in regime di interesse composto (c.d. piano di ammortamento alla francese) con conseguente verificarsi dell'“effetto usurario” pro rata e conseguente all'aumento esponenziale degli interessi dovuti.; b) la nullità, ex art. 1815, comma 2, c.c. della previsione di interessi di qualunque natura per il contratto di mutuo concluso tra le parti e dichiarare non dovuti gli interessi, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento;
c) l'indeterminatezza della indicazione dei parametri di indicizzazione dei contratti di mutuo chirografario per l'EURIBOR del quale non è specificato il parametro di indicizzazione obbligatorio quale elemento essenziale del contratto. Non è detto se tali
pagina 2 di 21 parametri oggetto di rilevazione – elementi essenziali del contratto – debbano essere la variazione del fixing o la variazione del tasso per valuta. d- la nullità, inefficacia, annullabilità e comunque l'illegittimità e non debenza dell'importo delle somme richieste e per l'effetto chiede:
- l'annullamento e/o la riduzione ex lege della quota interessi risultante dall'ex adverso allegato piano di ammortamento;
- la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi e quantificate alla data del gennaio 2019 in euro 5.320,00.=, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta sulla base dalla CTU di cui si chiede l'ammissione in caso di contestazione dei conteggi, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo con ricalcolo del piano di ammortamento per il periodo successivo. e) la nullità delle clausole di determinazione degli interessi TAEG per violazione degli artt. 1346, 1418, 1419, 1815 c.c. e/o per violazione dell'art. 1283, 1284 c.c. e dell'art. 117 comma 6 del TUB e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, L. 192/1998 e comunque in violazione della normativa posta dall'Ordinamento a tutela del Consumatore e della micro impresa e per l'effetto, individuando il saggio di interesse legale applicabile per i periodi in sua sostituzione sulle rate scadute condannare la convenuta opposta e/o annullare tutti gli interessi dovuti ex art. 1815 cc a restituire all'attore opponente la somma che si indica in complessivi di €. 5.000,00.= o quella maggiore o minore somma, rideterminata occorrendo ai sensi dell'articolo 117, comma 7, TUB che sarà accertata in corso di causa da una CTU contabile di cui fin d'ora, in caso di contestazione dei conteggi, si chiede l'ammissione. f) Quanto sopra a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte fino alla data della messa a sofferenza dei contratti, somma così determinata con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli al tasso legale, o comunque da quello indicato dall'art. 117 comma 7 del TUB, operando la sostituzione dei tassi inferiori così ricavati con quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del mutuo chirografario, secondo la somma sopra precisata o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta e con la rideterminazione dei ratei per il periodo successivo a quello dei conteggi e comunque nella maniera più favorevole per il cliente-consumatore. g) la nullità del TAN dichiarato in contratto rispetto a quello applicato in quanto difforme in violazione dell'art. 1284 c.c. ed in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, L. 192/1988 e comunque in violazione della normativa posta dall'Ordinamento a tutela del Consumatore e della micro azienda e per l'effetto chiede: condannare la parte convenuta opposta a corrispondere a parte attrice opponente fino alla data di messa a sofferenza dei contratti la somma di €. 5.000,00.= o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia calcolata occorrendo ed alternativamente anche ai sensi dell'articolo 117, settimo comma, TUB, risultante dalla differenza del calcolo degli interessi secondo il tasso convenzionale e quelli dovuti al tasso legale, o comunque da quello indicato dall'art. 117 comma 7 del TUB, operando la sostituzione del tasso ricavato in sostituzione di quello contrattuale sulle
pagina 3 di 21 somme corrisposte per tutta la durata dei contratti di mutuo, secondo la somma sopra precisata o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito di una CTU contabile di cui, in caso di contestazione dei conteggi, fin d'ora si richiede l'ammissione. IN IPOTESI ED IN VIA RICONVENZIONALE, SUL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE: da valere solo all'esito della eventuale produzione in giudizio da parte della banca, spontanea ovvero ex art. 119 TUB già richiesto dal comparente, ovvero ex art. 210 cpc a seguito di ordine del Giudice, della intera documentazione attinente il conto corrente n. 572238 e/o altro/i rapporti:
- condannare la banca opposta alla restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente percepite nella ipotesi di saldo a credito del comparente risultante all'esito del ricalcolo del dare e dell'avere conseguente a tutte le eccezioni, contestazioni e difese che parte comparente si riserva di allegare, dedurre e sollevare non appena la stessa documentazione venga resa disponibile, oltre rivalutazione monetaria del credito e interessi dal dì del dovuto al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA riportandosi alle conclusioni istruttorie relative alla richiesta di integrazione della consulenza specificate nelle Note di Udienza del 19.11.2021 ed insistendo per l'ammissione da parte della Corte di Appello di Firenze di una integrazione o di una nuova CTU che analizzi i rapporti intercorsi tra le parti, oggetto della consulenza nel processo avanti al Tribunale di Siena, che non sono stati affrontati o sviscerati in maniera completa:
- Sul cap.1 della presente nota: Chiedere al CTU in sede di integrazione o rinnovo della perizia se sussista in atti la prova scritta di un contratto di mutuo/finanziamento a favore dello studio legale la data della sua eventuale stipula, l'importo CP_1 del finanziamento l'indicazione esplicita ed esatta dei documenti in atti di provenienza bancaria comprovanti la stipula di detto contratto e l'indicazione della copia stessa di detto contratto: Se NO, voglia la Corte di Appello ordinare al CTU l'espunzione dalle scritture del conto corrente, di tutte le voci di addebito per lo studio correntista, collegate e/o collegabili a tale ipotetico contratto e ad esso riferite e/o riferibili: Per l'effetto di quanto sopra, ricalcolare in applicazione delle conseguenti risultanze di conteggio, l'effettivo saldo di conto corrente come per legge.
- Sul cap. 2 della presente nota: Chiedere al CTU se sussistano in atti le comunicazioni scritte portanti data certa comprovatamente ricevute dal correntista, informative delle variazioni del tasso debitore tempo per tempo: Se NO, voglia la Corte di Appello ordinare al CTU il ricalcolo e la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia in corso di rapporto tempo per tempo in occasione di tutte e di ognuna le suddette variazioni di tasso e condizioni economiche del conto, con conseguente ricalcolo del saldo del conto corrente come per legge.
- Sul cap. 3 della presente nota: Si chiede che la Corte di Appello, Voglia riformulare il quesito sul punto evidenziato in narrativa e ordinare la determinazione di un unico tasso TAEG / TEG che tenga conto sia degli interessi corrispettivi sia degli interessi
pagina 4 di 21 moratori pattuiti e/o corrisposti e per l'effetto chiedere al CTU se sussista l'eventuale superamento del tasso soglia usura: Se SI, ordinare al CTU il ricalcolo del saldo del conto corrente previa applicazione ad ogni singola operazione annotata nello stesso, le disposizioni legislative previste nella normativa speciale di settore e di matematica finanziaria di legge. Si conferma come CTP il Dott. di Firenze”. Persona_1
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da in proprio e quale ex socio e legale rappresentante dello Parte_1 [...]
e confermare la sentenza n. 263/2022 pubblicata Controparte_4
26/03/2022 dal Tribunale di Siena nei giudizi riuniti n. 144/2020 e 191/2020 R.G. del Tribunale di Siena. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di il Tribunale di Siena Controparte_2 emetteva il decreto ingiuntivo n. 306/2019, con il quale veniva ingiunto allo quale debitore principale, nonché Parte_2
a e quali garanti, il pagamento di € Parte_3 Parte_1
91.090,93 (i garanti nei limiti delle garanzie prestate), oltre accessori e spese di ingiunzione.
L'importo ingiunto costituiva il saldo passivo del c/c n. 67/000572228 (€
15.150,36) e del mutuo chirografario n. 00010293720 (€ 75.940,57) intestati allo studio professionale in relazione ai quali e avevano prestato Pt_1 Pt_2 garanzie personali.
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale Parte_1 legale rappresentate dello proponeva opposizione Controparte_4 avverso il predetto decreto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancata preventiva escussione dell'ulteriore garante Parte_4
e per il mancato esperimento del tentativo di mediazione.
[...]
pagina 5 di 21 Nel merito, quanto al conto corrente l'opponente eccepiva la carenza di forma scritta del contratto, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali, usurari, CMS e altre spese in assenza di valida pattuizione;
quanto al contratto di mutuo ne eccepiva la nullità, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c., stante l'usurarietà degli interessi, l'illegittimità dell'ammortamento alla francese,
l'indeterminatezza della clausola del calcolo degli interessi, la nullità del tasso
Euribor. avanzava, altresì, in subordine, domanda riconvenzionale di restituzione Pt_1 delle somme indebitamente percepite dalla banca, esponendo di aver inutilmente richiesto di ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119 TUB.
Con autonomo atto di citazione proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo anche , in proprio e quale contitolare dell'ex Parte_3
eccependo l'inesistenza CP_5 Parte_5 della notifica nei confronti dell' Parte_6
stante la cessazione della stessa in data 26.2.2018.
[...]
In via preliminare chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di Pt_2
e nel merito eccepiva l'insufficienza della documentazione Parte_4 ex art. 50 TUB a fondare la domanda nel giudizio di opposizione, oltre l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali, usurari, CMS e altre spese in assenza di valida pattuizione nel contratto di conto corrente rispetto al quale contestava anche l'usura soggettiva.
In entrambi i giudizi si costituiva la banca convenuta chiedendone preliminarmente la riunione e nel merito eccependo la genericità delle domande e comunque l'infondatezza.
Disposta la riunione dei procedimenti, gli stessi venivano istruiti mediante CTU contabile.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 263/2022 pubblicata il 26/03/2022 il Tribunale di Siena così statuiva: pagina 6 di 21 “il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 306/2019 del Tribunale di Siena;
condanna e in proprio e quali ex contitolari dello Parte_1 Parte_3 al pagamento in favore di Controparte_4 Controparte_2 di € 84.421,39 oltre interessi come da domanda fino al saldo,
[...] per i fideiussori nei limiti delle garanzie prestate;
rigetta il resto;
condanna e in proprio e quali ex contitolari dello Parte_1 Parte_3
Studio Legale alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 che liquida in complessivi € 13.440,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate nella misura di 1/6; compensa le spese di CTU tra le parti nella misura di 1/6 e pone la restante parte
a carico solidale degli attori”.
Nello specifico, il giudice riteneva di non poter accogliere la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “in quanto la documentazione relativa al conto corrente e al mutuo azionati in via monitoria è stata versata in atti dalla convenuta mentre le deduzioni svolte nella comparsa conclusionale dall'opponente in ordine a rapporti diversi ed ulteriori sono irrilevanti non Pt_1 essendo state dedotte tempestivamente ed in modo specifico”. Inoltre, veniva evidenziato che per i diversi rapporti dedotti era comunque onere dell'opponente fornire la prova dei fatti costitutivi delle pretese azionate, non potendo essere demandato al giudice un onere di supplenza delle eventuali carenze.
Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata preventiva escussione della società cooperativa , garante a prima Parte_4 richiesta, veniva evidenziato che parte convenuta aveva depositato documentazione dalla quale risultava che la banca convenuta aveva già ottenuto pagina 7 di 21 la liquidazione a titolo di acconto ed aveva agito per il recupero dell'intero credito, stante il mandato irrevocabile ricevuto dalla garante.
Il contratto di conto corrente n. 572238 del 12.12.2011 e quello del 2017
(concluso a seguito di mutamenti sociali della banca) venivano ritenuti legittimi, in quanto sottoscritti dal correntista, ivi inclusa la clausola sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e sulla capitalizzazione trimestrale con condizione di reciprocità, non risultando decisiva la mancanza della firma della banca.
L'anatocismo veniva ritenuto legittimamente pattuito, stante il regime di pari reciprocità.
Evidenziava il giudice che la CMS non risultava essere stata applicata, mentre il
CTU aveva correttamente enucleato gli addebiti operati dalla banca a titolo di commissioni sostitutive, in quanto non pattuiti.
Richiamando le risultanze peritali, il decidente escludeva la natura usuraria degli interessi, ritenendo generiche le allegazioni in punto di usura soggettiva.
Veniva poi escluso che l'ammortamento alla francese determinasse effetti anatocistici e che l'indicizzazione secondo il parametro Euribor comportasse un'indeterminatezza della pattuizione degli interessi.
Il giudice escludeva infine che la mancata indicazione del TAEG determinasse la nullità del contratto.
A seguito dei riconteggi il saldo del conto corrente veniva quantificato in €
8.580,84 a debito del correntista, mentre quello del mutuo chirografario restava invariato rispetto a quanto domandato in via monitoria.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante dello (di Controparte_1 seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche APPELLATA) Controparte_2 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza. pagina 8 di 21 Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) sulla mancata tempestiva consegna della documentazione richiesta ex articolo 119 TUB e nel giudizio ai sensi dell'articolo 210 cpc – diritto di difesa – lesione;
2) interesse alla francese – indeterminatezza tasso – presenza interessi anatocistici – mancata accettazione espressa clausola – mancanza trasparenza clausola;
3) indeterminatezza del TAEG esposto nel contratto – mancanza trasparenza del contratto – determinazione dell'indebito ex art. 117 o 125 bis TUB.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la banca contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente occorre rilevare che nell'atto di citazione in appello vengono riportate pedissequamente le conclusioni del primo grado di giudizio, senza che pagina 9 di 21 però vengano formulati specifici motivi di appello avverso la pronuncia di rigetto di alcune di esse.
Tali domande, quindi, non possono essere esaminate, dovendo i motivi di impugnazione essere specifici.
L'esame si limiterà conseguentemente agli aspetti sui quali si soffermano le critiche contenute nei motivi di appello.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano il fatto che fatta la banca, pur offrendosi di adempiere alla richiesta inoltrata ai sensi dell'articolo 119 TUB, avrebbe preteso che la consegna fosse preceduta dal pagamento di una ingente somma di denaro, in violazione del testo normativo, che limita il dovuto al solo costo di produzione del documento. lamenta che il Tribunale di Siena non abbia valutato tale aspetto, che Pt_1 avrebbe inciso sull'andamento del giudizio, in quanto “la banca, violando i principi di correttezza e buona fede, ha prodotto solamente con la memoria prevista dall'articolo 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. tutta la documentazione richiesta con
l'istanza ex articolo 119 TUB”. Il comportamento della banca, quindi, avrebbe impedito all'opponente di dedurre tempestivamente le proprie richieste istruttorie.
Inoltre, il giudice avrebbe errato nel considerare tardive le contestazioni sulla base delle quali veniva chiesta la chiamata a chiarimenti del CTU, in quanto in realtà le stesse si fondavano su un documento messo a disposizione solo con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2.
Dalle stesse allegazioni dell'appellante, quindi, si evince che la documentazione a suo tempo richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB è stata interamente prodotta in giudizio;
la doglianza, quindi, non riguarda l'incompletezza dei documenti, quanto il fatto che sia stato consentito alla parte di esaminarli in un momento in cui era ormai preclusa la possibilità di avanzare domande restitutorie.
pagina 10 di 21 È poi pacifico che la richiesta stragiudiziale sia stata riscontrata dalla banca e la lamentela riguarda esclusivamente il fatto che la richiesta di pagamento per le copie fosse eccessiva.
Con riferimento a tali aspetti giova premettere che è corretta l'affermazione del giudice di primo grado secondo la quale per i rapporti diversi da quelli per i quali
è stata avanzata la richiesta monitoria, oggetto quindi di domande autonome da parte dell'opponente, l'onere della prova dei fatti costitutivi gravava su di esso.
Ancor prima, poi, questo era tenuto ad indicare le proprie domande ed allegazioni entro il maturare delle preclusioni assertive.
La produzione in giudizio dei documenti con la memoria istruttoria della banca, quindi, non può essere ritenuta di per sé contraria a buona fede, in quanto conforme alle tempistiche previste dal codice di rito. Né l'opponente poteva essere considerato legittimato ad avanzare le proprie pretese dopo l'esame dei documenti, in quanto le relative allegazioni dovevano avvenire con l'atto di opposizione o al più tardi con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Ciò che risulta rilevante, quindi, è esclusivamente verificare se vi sia stato un comportamento ostruzionistico della banca che ha impedito al cliente di formulare i suoi rilievi tempestivamente nel giudizio, e quindi se vi sia stato un inadempimento rispetto alla richiesta ex art. 119 TUB.
Può considerarsi provato che tale richiesta è stata inviata tra il 4 ed il 5 dicembre
2019, in quanto, nonostante non venga prodotta la pec originale, la circostanza non è stata contestata.
È documentato che la ha riscontrato le richieste, dichiarandosi disposta ad CP_3 ottemperare, con nota del 29.1.2020, con la quale è stato richiesto al richiedente di specificare per quali documenti richiedesse la copia, in modo da quantificare i costi.
Con altra nota del 4.3.2020, poi, la banca ha comunicato di avere rinvenuto la documentazione, affermando che l'avrebbe spedita in formato elettronico a seguito del pagamento anticipato della somma di € 420. pagina 11 di 21 La risposta della banca è quindi intervenuta entro i 90 giorni previsti dall'art. 119
TUB.
Alla nota è anche allegato un conteggio con indicati i costi unitari per ogni documento.
A giudizio degli appellanti tali costi sarebbero superiori al costo di produzione dei documenti, per cui la richiesta sarebbe illegittima.
Evidenzia in proposito che il “ non ha mai corrisposto detto CP_3 Pt_1 importo ed ha invece contestato, tramite il proprio legale, la debenza della somma da corrispondere, asserendone l'illegittimità per il rilascio di copie telematiche, proponendo poi reclamo bancario al quale la ha prontamente CP_3 replicato ed a seguito della quale si è vista invece notificare il ricorso ex art 700 pagina 12 di 21 c.p.c.(2014/2020 RG Trib Siena) poi conclusosi con il rigetto, per insussistenza del fumus boni iuris (cfr. doc. 58 allegato alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2,
c.p.c. fascicolo primo grado).
L'ordinanza di rigetto è stata poi oggetto di reclamo al Collegio da parte del
(2177/2020 RG Trib. Siena) ed anche il procedimento di reclamo si è Pt_1 concluso con il rigetto dello stesso e la conferma dell'ordinanza (cfr. doc. 59 allegato alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. fascicolo primo grado)”.
Si evidenzia poi che il costo richiesto sarebbe inferiore a quello indicato nei fogli illustrativi.
Con riferimento a tale ultimo aspetto si osserva che l'art. 119 TUB non lascia libera la banca di determinare il costo della copia, precisando che al cliente non può essere chiesta una somma superiore al costo di produzione del documento.
La corrispondenza ai fogli illustrativi risulta quindi un dato irrilevante.
Trattandosi di documenti digitali, poi, il costo di produzione può essere ritenuto pari a quanto corrisposto dalla banca al dipendente che materialmente effettua la ricerca dei documenti, li seleziona ed invia al cliente, non essendovi una vera e propria copia analogica.
Il costo indicato dalla banca appare quindi oggettivamente superiore al semplice costo di produzione dei documenti.
Va però detto che il ha reagito a tale condotta nella sede opportuna, Pt_1 proponendo reclamo, e successivamente ha introdotto un ricorso giudiziale, con esito infruttuoso.
In un tale contesto non può ritenersi conforme a prudenza la reiterazione del rifiuto di corrispondere la somma richiesta, vista la necessità di disporne in vista del futuro giudizio.
Ben avrebbe potuto il aderire alla richiesta, riservandosi un'azione di Pt_1 ripetizione in un successivo giudizio, trattandosi comunque di un importo in assoluto non elevatissimo e considerando che una parte non certamente marginale dello stesso era sicuramente dovuta. pagina 13 di 21 L'indisponibilità dei documenti, quindi, è dipesa essenzialmente dall'intransigenza dell'odierno appellante il quale, ritenendo di aver subito un torto, ha preferito mantenere ferma la propria posizione nonostante i pregiudizi che avrebbe determinato nel giudizio instaurato dalla banca e nonostante l'esito infruttuoso delle azioni giudiziarie.
Il mancato rispetto dell'onere della prova da parte dell'opponente, quindi, non appare direttamente imputabile alla banca, essendo conseguenza (quanto meno anche) della condotta del cliente, che ben avrebbe potuto entrare nella disponibilità della documentazione necessaria per avanzare eventuali domande riconvenzionali usando l'ordinaria diligenza (domande che peraltro neppure oggi vengono indicate).
Non è poi sostenibile che le richieste al CTU non potevano essere svolte tempestivamente, da cui la domanda di chiamata a chiarimenti, posto che il documento che viene indicato era certamente nella disponibilità dell'opponente da prima che venisse affidato l'incarico al consulente d'ufficio, essendo stato prodotto il 15.3.2021, a fronte di un giuramento del CTU del 21.5.2021. La documentazione, quindi, ben poteva essere esaminata dal consulente di parte durante le operazioni peritali, avanzando in tale sede le proprie richieste.
Peraltro, niente impediva all'appellante, entro i limiti della prescrizione, di avanzare le proprie domande risarcitorie o restitutorie in un separato giudizio, che non risulta essere stato introdotto.
Parte appellante, poi, si limita a richiedere una generica integrazione o addirittura il rinnovo della perizia, senza però specificare cosa dovrebbe essere richiesto al
CTU e su quali aspetti non avrebbe risposto.
L'unico passaggio dell'atto di appello nel quale si fa riferimento alla necessità di integrazione istruttoria è quello in cui si richiama il seguente passaggio della relazione del consulente di parte: ”i movimenti del contratto in conto corrente collegati al mutuo n° 007/028012/034 di euro 50.000,00.= sottoscritto probabilmente in data 26.3.2013, quali l'erogazione del retratto del mutuo, le 34 pagina 14 di 21 rate pagate per complessivi euro 34.557,42.= e l'estinzione anticipata di euro
24.422,85.=, non sono comprovati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1852
e dell'articolo 2697 c.c., da alcun documento prodotto in corso di causa da parte convenuta opposta (quindi attrice sostanziale) che identifichi l'an ed il quantum del rapporto intercorso fra il correntista ed il mutuante e quindi devono essere tutti espunti (sia quelli attivi che quelli passivi”.
A tale riguardo, però, non può non rilevarsi che la banca ha adempiuto all'onere probatorio relativamente al rapporto di mutuo producendo copia del relativo contratto (comprensivo di piano di ammortamento), non essendo stata contestata l'erogazione, per cui non si comprende quali ulteriori documenti avrebbe dovuto produrre per giustificare gli addebiti sul conto corrente delle rate, ed a maggior ragione gli accrediti.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo gli appellanti “contestano quanto affermato nella sentenza del Tribunale di Siena in relazione alla perfetta determinatezza e intellegibilità del contenuto contrattuale che dovrebbe portare, attraverso la analisi del testo, del piano di ammortamento (con la determinazione degli importi della rata sia per capitale che interessi) alla loro perfetta conoscenza e comprensione dei meccanismi che determinano il fenomeno anatocistico nella indicazione dell'importo della rata superando ogni eccezione da loro svolta”.
In particolare, si afferma che l'ammortamento alla francese non consentirebbe al mutuatario di conoscere preventivamente i costi effettivi del finanziamento, oltre a comportare effetti anatocistici.
Sotto tale profilo non può non sottolinearsi che la Corte di Cassazione è stata investita delle predette questioni con ricorso pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. e si è pronunciata a Sezioni Unite, per quanto con riferimento al mutuo a tasso fisso, con la sentenza n. 15130 del 20 maggio 2024, con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento pagina 15 di 21 "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Il medesimo principio può essere esteso anche al mutuo a tasso variabile, quale quello di cui si discute, avendo valenza generale, come di recente precisato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7382/2025.
Deve essere anche escluso che tale metodologia di ammortamento determini effetti anatocistici.
Con il termine ammortamento “alla francese” si «intende richiamare, nella sostanza (per il vero con una terminologia imprecisa e di comprensibilità non immediata), la struttura caratteristica del tipo di ammortamento in discorso, che comporta – per propria conformazione strutturale, seppur con intensità maggiore
o minore a seconda delle fattispecie che nel concreto lo realizzino – che i singoli ratei siano composti da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi in rapporto variabile nella successione delle rate: “e così a muovere, più precisamente, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire;
secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate;
sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro” (come spiega Cass. 14166/2021)» (Cass. n. 34677 del 2022, in motivazione).
Questa Corte ha già avuto modo di considerare che, «relativamente a tale tipologia di finanziamenti, caratterizzati dal rimborso con il versamento di rate costanti, va inoltre rilevato che la quota di interessi è calcolata applicando il tasso pattuito al debito residuo per capitale e che, dalla differenza tra tale importo e il pagina 16 di 21 totale della rata, in cui gli interessi sono incorporati, viene determinata la quota di capitale da rimborsare con riferimento a ogni periodo di ammortamento;
ne consegue che, proprio in virtù della struttura stessa dell'operazione di finanziamento, e dei reciproci obblighi pattuiti, il calcolo degli interessi è sempre e inevitabilmente effettuato sul debito residuo per capitale, che rimane da restituire al finanziatore, mentre l'interesse non viene capitalizzato, cioè non è mai produttivo di altro interesse, qual[i] che siano la durata complessiva del piano di ammortamento e la cadenza periodica dei relativi pagamenti. In altri termini,
l'ammortamento alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Pertanto, al di là delle varie interpretazioni e delle plurime operazioni di calcolo basate sugli studi di matematica finanziaria richiamati nell'atto di appello, ciò che unicamente conta è il rispetto del parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno di incorporamento di interessi scaduti al capitale che li ha generati, di modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. La previsione, come nella fattispecie, di un piano di rimborso con rata costante, invece, prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo in quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati, essendo una parte della medesima rata, e non vengono capitalizzati» (Corte d'appello di Firenze n. 1447 del 2023, in motivazione;
analogamente, Corte d'appello di Firenze n. 1624 del
2023, in motivazione).
L'esclusione del fenomeno anatocistico in correlazione all'ammortamento alla francese è ampiamente condivisa dalla giurisprudenza di merito (limitatamente a quella d'appello, ancora, tra le più recenti, Corte d'appello di Firenze n. 1450 del
2023, n. 1414 del 2023 e n. 498 del 2023, tutte in motivazione, nonché Corte
d'appello di Lecce-Taranto n. 157 del 2023, Corte d'appello di Campobasso n. 124 pagina 17 di 21 del 2023, Corte d'appello di Venezia n. 2955 del 2021, Corte d'appello di Perugia
n. 33 del 2021, Corte d'appello di Torino n. 487 del 2020, Corte d'appello di
Napoli n. 772 del 2020 e Corte d'appello di Roma n. 731 del 2020: tutte in massima) e trova conforto anche in quella di legittimità (Cass. n. 9237 del 2020,
n. 16221 del 2022 e n. 27823 del 2023).
Anche le Sezioni Unite nella già richiamata sentenza n. 15130 del 29/05/2024 hanno affermato che “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Peraltro, anche la stessa allegazione risulta del tutto generica, tanto da rendere inammissibile sotto tale profilo il motivo, in quanto «non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato»
(Cass. n. 13144/2023).
Nella comparsa conclusionale viene poi introdotto un ulteriore argomento a sostegno della tesi della mancanza di trasparenza del contratto di mutuo, collegandola alla presenza di una clausola che impediva al tasso di scendere sotto una determinata soglia (c.d. floor), definendola abusiva in relazione al Codice del
Consumo.
Sotto tale aspetto va innanzitutto chiarito che il richiamo alla normativa consumeristica non è pertinente rispetto alla fattispecie, considerando che sia il pagina 18 di 21 mutuo che il conto corrente erano riferibili ad uno studio professionale ed erano stati accesi per le esigenze di funzionamento dello stesso.
Inoltre, la clausola c.d. floor non comporta alcun difetto di trasparenza del contratto, trattandosi di una limitazione alla variabilità del tasso che risulta ben comprensibile e che è legittimamente pattuibile dalle parti nella loro libera iniziativa.
4. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo la parte appellante contesta la decisione nella parte in cui afferma che l'errata indicazione del TAEG non determina un'incertezza sui costi del contratto a livello sostanziale o tecnico, ma solo una non corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto bancario.
A giudizio degli appellanti, invece, la violazione degli obblighi di trasparenza insita nell'errata indicazione del TAEG imporrebbe la sostituzione degli interessi, ai sensi dell'articolo 117 o 125 bis TUB, con conseguente diritto alla restituzione della somma corrisposta in eccesso.
Viene anche richiamata la normativa che pone gli obblighi di chiarezza e trasparenza delle informazioni che devono essere fornite al cliente-consumatore sia nella fase precontrattuale che in quella di stipula del contratto.
A tale riguardo, oltre a ribadire che il richiamo alla normativa consumeristica non
è pertinente, osserva il Collegio che la giurisprudenza si è ormai consolidata nell'affermare che l'errata indicazione del TAEG nel contratto non dà luogo ad alcuna nullità, potendo giustificare soltanto richieste di carattere risarcitorio per responsabilità precontrattuale o contrattuale.
Afferma infatti la Suprema Corte: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. pagina 19 di 21 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
Nel presente giudizio non vengono avanzate domande di carattere risarcitorio, per cui non si può che prendere atto dell'impossibilità di accogliere la domanda di sostituzione del tasso contrattuale con quello previsto dall'art. 117 TUB.
5. L'appello deve pertanto essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata, e, in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 Parte_1 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello Parte_1
STUDIO ASSOCIATO nei confronti di CP_4 Controparte_2 avverso la sentenza n. 263/2022 emessa dal Tribunale di
[...]
Siena e pubblicata il 26/03/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna e lo studio associato a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese di costituzione nel Controparte_6 presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.991, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, IVA e CPA, come per legge;
pagina 20 di 21 3. dichiara che sussistono in capo agli appellanti i presupposti per il pagamento del contributo in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 1 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21