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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ IA GI VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore FRICANO FRANCESCO GI, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4117/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl A Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.ADEMP. n. 202583122497152209944303 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4197/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 16.6.2025, depositato il 7.7.2025, presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, la società Ricorrente_1 S.R.L. a
Ricorrente_2 Rappresentante_1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'intimazione ad adempiere n.
202583122497152209944303 del 18.4.2025, notificata il 30.5.2025, con la quale si richiede la complessiva somma di € 40.971,42 per IMU, sanzioni, interessi ed accessori, anno d'imposta 2018, eccependo la nullità, la illegittimità e la erroneità dell'intimazione ad adempiere per omessa notifica dell'avviso di accertamento, nonché la prescrizione e la decadenza della pretesa impositiva essendo trascorso il termine quinquennale di prescrizione, applicabile in materia di IMU. Ha chiesto, pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna e distrazione delle spese di giudizio.
Municipia spa, costituita in giudizio, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e prodotto la copia della raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale è stato notificato l'avviso di accertamento. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso. Il Comune di Catania, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Il difensore della ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha contestato la validità della notifica dell'accertamento mancando la prova dell'invio della CAD.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento di formazione della pretesa tributaria è valido se viene rispettata la sequenza ordinata di atti secondo una progressione stabilita dalla legge, con le relative notifiche, destinate a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi il legittimo esercizio del diritto di difesa. L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale, che comporta la nullità dell'atto successivo, e l'azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità, deve essere svolta al momento della notifica dell'atto successivo a quello omesso. Nel caso de quo, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto sottostante l'intimazione ad adempiere e, a fronte di tale eccezione, Municipia spa, unico resistente costituito, ha dato prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento, avendo prodotto la copia della raccomandata, con ricevuta di ritorno, dalla quale risulta che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, in data,
23.3.2024, ovvero dieci giorni dopo la data del rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale Nominativo1, non essendo necessario, trattandosi di notifica diretta, l'invio della comunicazione CAD. A conforto di ciò si richiama il principio riaffermato dalla Corte di
Cassazione, sez. tributaria, con l'ordinanza n. 6586/2025, secondo cui “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza
l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del
2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)”.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €.
3.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Catania, sezione prima, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Nulla per il Comune di
Catania non costituito.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ IA GI VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore FRICANO FRANCESCO GI, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4117/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl A Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.ADEMP. n. 202583122497152209944303 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4197/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 16.6.2025, depositato il 7.7.2025, presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, la società Ricorrente_1 S.R.L. a
Ricorrente_2 Rappresentante_1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'intimazione ad adempiere n.
202583122497152209944303 del 18.4.2025, notificata il 30.5.2025, con la quale si richiede la complessiva somma di € 40.971,42 per IMU, sanzioni, interessi ed accessori, anno d'imposta 2018, eccependo la nullità, la illegittimità e la erroneità dell'intimazione ad adempiere per omessa notifica dell'avviso di accertamento, nonché la prescrizione e la decadenza della pretesa impositiva essendo trascorso il termine quinquennale di prescrizione, applicabile in materia di IMU. Ha chiesto, pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna e distrazione delle spese di giudizio.
Municipia spa, costituita in giudizio, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e prodotto la copia della raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale è stato notificato l'avviso di accertamento. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso. Il Comune di Catania, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Il difensore della ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha contestato la validità della notifica dell'accertamento mancando la prova dell'invio della CAD.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento di formazione della pretesa tributaria è valido se viene rispettata la sequenza ordinata di atti secondo una progressione stabilita dalla legge, con le relative notifiche, destinate a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi il legittimo esercizio del diritto di difesa. L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale, che comporta la nullità dell'atto successivo, e l'azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità, deve essere svolta al momento della notifica dell'atto successivo a quello omesso. Nel caso de quo, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto sottostante l'intimazione ad adempiere e, a fronte di tale eccezione, Municipia spa, unico resistente costituito, ha dato prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento, avendo prodotto la copia della raccomandata, con ricevuta di ritorno, dalla quale risulta che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, in data,
23.3.2024, ovvero dieci giorni dopo la data del rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale Nominativo1, non essendo necessario, trattandosi di notifica diretta, l'invio della comunicazione CAD. A conforto di ciò si richiama il principio riaffermato dalla Corte di
Cassazione, sez. tributaria, con l'ordinanza n. 6586/2025, secondo cui “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza
l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del
2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)”.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €.
3.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Catania, sezione prima, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Nulla per il Comune di
Catania non costituito.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo