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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 696 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/03/2024 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione cat. INVCIV n. 07150308.
Lamentava che l' , con nota del 20.06.2023 le aveva comunicato che “a seguito di CP_1
verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07150308 per un importo complessivo di € 380,86 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di Parte_1
Invalidità civile per il mese di gennaio 2022 sulla prestazione di cui è titolare, che l' chiede CP_1
restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato.
L' , nel costituirsi in giudizio, asserisce che l'assegno mensile di assistenza, di cui CP_1
effettivamente era titolare la , non spettava più alla ricorrente, per l'anno 2022, a causa Pt_1 dell'incremento reddituale percepito in tale anno con la liquidazione, in data 24.11.2021 della pensione di vecchiaia cat. VO 10079029 con decorrenza dicembre 2021.
Il superamento della soglia reddituale per il 2022, da parte della ricorrente, è circostanza eccepita dall' e non espressamente contestata nella prima difesa utile dal ricorrente, il quale ha CP_1 insistito per l'irripetibilità dell'indebito laddove il superamento di soglie reddituali sia dipeso dalla percezione di prestazioni erogate dallo stesso , oltre ad insistere nella propria buona fede e nel CP_1
proprio affidamento circa la effettiva spettanza di quanto percepito.
Ad ogni modo, le somme che l' avrebbe indebitamente erogato, attengono all'assegno CP_1
mensile di assistenza, avente natura assistenziale.
La soluzione della controversia richiede l'esame della disciplina in materia di prestazioni indebite assistenziali.
La materia è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta:
- della L. n. 29 del 1977, art. 3 ter, di conversione del D.L. n. 859 del 1976;
- del D.L. n. 173 del 1998, art. 3 co. 9, convertito nella L. 291/1988;
- della L. n. 537 del 1993, art. 11 co. 4;
- del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5 co. 5;
- del D.L. n. 323 del 1996 art. 4, convertito con modifiche nella L. 425 del 1996 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- della L. n. 449 del 1997 art. 52 co. 3 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- della L. n. 448 del 1998 art.37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- ed infine del D.L. n. 269 del 2003 art. 42 co. 5, convertito nella L. 326/2003, il quale, in relazione alla mancanza dei requisiti reddituali prevede che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Sul punto è di recente intervenuta la S.C. con la sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018 che ha affermato i seguenti principi:
- in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n.
8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl.
850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui 'gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento') ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui 'con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte', risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.);
- la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
- ne deriva che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l' "accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (Cass. 28771/2018 cit.); - specifiche regole ricorrono poi per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data
CP_ di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell'
I principi sopra esposti sono stati ribaditi da ulteriori recenti pronunce della S.C., tra cui Cass.
n. 26036 del 2019 secondo cui 'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato' e Cass. n. 13223 del 2020 ove è statuito 'In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere'.
Cfr. anche Cass. 12608/2020 e Cass. n. 13917 del 2021 che ha confermato che 'ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento').
Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere 'ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme'. Poi con la sentenza n. 13223 del 2020 la S.C. ha anche chiarito che 'nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' e ancora 'in nessun caso si possono ipotizzare i CP_1
presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e CP_1
che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_1
erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1
reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42
d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1
telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere'. CP_1
Dai richiamati principi giurisprudenziali emerge quindi, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di leggi con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario. Ciò 'In ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede posto che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia' (Cass. n. 28771/2018).
Nel caso di specie, l' argomenta nel senso per cui l'indebito pagamento sorgerebbe dalla CP_1
circostanza per cui era già titolare di assegno mensile di assistenza, il quale Parte_1
soggiace a condizioni di erogabilità che rinvengono, per il 2022, il limite reddituale di euro 5.010,20 oltre il quale l'assegno non può spettare, ma che una volta liquidata la pensione di vecchiaia con decorrenza dicembre 2021, sarebbe stata superata la soglia reddituale massima al di sotto della quale si avrebbe diritto all'erogazione del suddetto assegno mensile per il 2022 (v. in tal senso produzione documentale ). CP_1
In effetti, i redditi personali del ricorrente appaiono essere stati incrementati nella misura di oltre euro 700 mensili a titolo di pensione di vecchiaia, cosicché moltiplicando tale valore mensile per le 13 mensilità di legge si ottiene un valore, seppur presuntivo alla data della comunicazione dell'indebito, ben al di là della soglia massima di erogabilità dell'assegno mensile di assistenza.
Nulla sposta il richiamo fatto dal ricorrente ai principi giurisprudenziali in tema di affidamento del percipiente di un indebito assistenziale. È invero noto a questo Tribunale l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cui si uniforma anche la Corte d'Appello in sede), secondo cui “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e CP_1
che quindi l' già conosce. CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo CP_1
scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere CP_1 di conoscere” (C. App. Messina, Sez. Lavoro, n. 259/2022; Cass. Civ. sez. L., n. 13223/2020).
Tuttavia, la peculiarità del caso di specie si sottrae all'ambito di operatività del summenzionato principio, giacché la creazione del maggior reddito, scaturente dalla liquidazione della pensione di vecchiaia, e la creazione dell'indebito oggetto della richiesta restitutoria dell' CP_1
hanno la medesima genesi, essendo riferibili ad operazioni di ricalcolo pensione aventi data molto vicina.
Difatti, l' ha reagito istantaneamente al mutamento delle condizioni reddituali della CP_1
ricorrente e ciò ha consentito di ridurre ai minimi termini il disagio della stessa dettato dal dover restituire soltanto sei ratei di assegno mensile non più dovuto a seguito della costituzione della pensione di vecchiaia.
I superiori elementi fattuali, riletti alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, impediscono di ritenere formato, anche soltanto a livello embrionale, un legittimo l'affidamento riposto dalla pensionata nella effettiva spettanza delle somme percepite, dal ché deriva l'infondatezza della domanda che va, pertanto, rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c .p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 08/03/2024 Parte_1 CP_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 17/04/2025 . Il Giudice
Pietro Paolo Arena