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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 14/05/2021, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/05/2021
N. 00143/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Madam S.r.l., UN SI, ON SI, AN SI, RI ST SI, RI AO SI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Peres, Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelnovo Bariano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carricato, Enrica Fabbri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castelnovo Bariano - Settore Gestione e Sviluppo del Territorio non costituito in giudizio;
Agenzia Interregionale per il Fiume Po- Aipo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
nei confronti
Provincia di Rovigo, Provincia di Rovigo - Area Ambiente, Arpav – Dipartimento Provinciale di Rovigo, Ulss 5 Polesana Settore Igiene Pubblica di Rovigo, Curatela Fallimentare della Società Industriale Materiali Edili Sime S.r.l. in Liquidazione, RE SI non costituiti in giudizio;
AN SI, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Ceruti, Vanda RI Ghirelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125;
LO NI BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Ghirelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Occhiobello, via Gran Bretagna, 5;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza n. 37 del 05.12.2018, prot. nr. 9186, emanata dal Comune di Castelnovo Bariano avente ad oggetto "ordinanza ripristino dei luoghi - rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani- artt. 192-265 D.Lgs n° 152 del 03.04.2006 in Comune di Castelnovo Bariano, area golenale fiume Po, Via Golena Cibo n° 249 (ex Fornace Sime)" e di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso o consequenziale.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto il 7\6\2019:
dell'ordinanza n. 7 del 21.03.2019, prot. nr. 1935 del Comune di Castelnovo Bariano, avente per oggetto "ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani artt. 192 256 D.Lgs. 152 in data 03.04.2006 in Comune di Castelnovo Bariano area golenale fiume Po, via Golena Cibo n. 249 (ex Fornace SIME) proroga dei termini per l'esecuzione delle opere", nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto il 24\12\2019:
dell'ordinanza n. 30 del 2 ottobre 2019 del Comune di Castelnovo Bariano e avente per oggetto "ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani - artt. 192-256 D.Lgs. n. 152 in data 03.04.2006 in Comune di Castelnovo Bariano ara golenale fiume Po, via Golena Cibo n. 249 (ex Fornace SIME) - proroga dei termini per l'esecuzione delle opere", nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto il 14\7\2020:
dell'ordinanza di settore n. 3 del 11 marzo 2020 del Comune di Castelnovo Bariano, avente per oggetto “Ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi - rimozione e smaltimento di rifiuti speciali e non per pericolosi e rifiuti urbani - artt. 192 e 256 D. Lgs. 152 in data 03.04.2006, in Comune di Castelnovo Bariano area golenale fiume Po, via Golena Cibo n. 249 (ex Fornace SIME) - proroga dei termini per l'esecuzione delle opere”, nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto il 13\11\2020:
dell'ordinanza di settore n. 23 del 16 settembre 2020, emanata dal Comune di Castelnovo Bariano, avente per oggetto “Ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi rimozione e smaltimento di rifiuti speciali e non per pericolosi e rifiuti urbani artt. 192 256 D. Lgs. 152 in data 03.04.2006 in Comune di Castelnovo Bariano area golenale fiume Po, via Golena Cibo n. 249 (ex. Fornace SIME) Proroga dei termini per l'esecuzione delle opere”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castelnovo Bariano e di AN SI e di LO NI BO e di Agenzia Interregionale per il Fiume Po- Aipo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 la dottoressa RIgiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che i ricorrenti, con atto depositato il 12 maggio 2021, hanno dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, essendo stato prorogato, con provvedimento del 11 maggio 2021, il temine per dare esecuzione all’ordinanza ex art. 192 D.Lgs. 152/2006 del Comune di Castelnuovo Bariano oggetto di ricorso;
Ritenuto di dover prendere atto della suddetta rinuncia, dichiarando il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare;
Considerato che le spese della presente fase possono essere compensate essendo il provvedimento di proroga sopravvenuto alla domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 maggio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
RIgiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RIgiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO