Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 4762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4762 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 04762/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Albachiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- del 15/1/2024 non impugnata, resa nel procedimento iscritto al nr. -OMISSIS-/2022 R.G. del Tribunale di Napoli Nord.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Gianluca Di Vita, letta la richiesta di passaggio in decisione avanzata dalla parte ricorrente in data 9.6.2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 3.3.2025 e depositato in data 11.3.2025, l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, recante accertamento all’indennizzo ex lege 210/1992 (indennizzo economico a favore di persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati) con condanna del Ministero alla corresponsione dell’assegno ex art. 2 della citata legge, nella misura corrispondente alla VIII categoria Tab. A allegata al D.P.R. n. 834/1981, maggiorato della indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 324/1959 e successive modifiche a decorrere dall’1.10.2019, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno dalla maturazione del credito sino al soddisfo e al pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza.
L’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stato notificato in forma esecutiva presso la sede reale del Ministero in data 26.3.2024.
Parte ricorrente conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso proposto.
Alla camera di consiglio del 17.6.2025, previa richiesta di passaggio in decisione di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l'obbligo del Ministero intimato di dare esatta ed integrale esecuzione, con il pagamento in favore della istante delle somme ad essi spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già corrisposto.
L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della Salute o un funzionario all'uopo delegato, con facoltà di delega, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni esaminate, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente che ha avanzato rituale istanza in calce all’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO