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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 924/2024 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1
(cf , Parte_2 C.F._2 con gli avv. MAGRINI MARCO (cf ) e C.F._3 Parte_3
(cf C.F._4
ATTORI CP_1
(cf ),
[...] P.IVA_1 con l'avv. FRATONI MICHELE (cf ) C.F._5
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 152/2024 emesso dall'intestato
Tribunale in data 7.3.2024 in favore di per l'importo di euro CP_1
13.139,61 oltre interessi e spese di procedura a titolo di compensi per manufatti commissionati dagli opponenti.
Costoro hanno addotto, quali motivi di doglianza avverso il titolo monitorio:
a) la carenza di legittimazione passiva (id est, legittimazione attiva nel giudizio di opposizione) dell'opponente ; Parte_2
b) la tempestività nella denuncia dei vizi delle opere ex adverso realizzate, sia qualificando il contratto inter partes come appalto sia qualificandolo come compravendita;
c) la sussistenza di vizi da attribuire a esclusiva responsabilità della società opposta;
chiedendo perciò la revoca del titolo opposto e spiegando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto in relazione ai serramenti non posati e di risarcimento del danno per diminuito godimento dell'immobile, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via principale: dichiarare nullo e comunque privo di efficacia alcuna il decreto ingiuntivo n° 152/2024, emesso in data7/3/2024, oggi opposto nei confronti di e e per l'effetto disporne la revoca. Parte_2 Parte_1
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale previo accertamento dei vizi di cui alla narrativa del presente atto: dichiarare risolto il contratto in essere fra e per inadempimento della Opposta relativo CP_1 Parte_1 alla fornitura e posa in opera a regola d'arte di persiane oscuranti descritte nel contratto 1/4/2022 e per l'effetto condannare la ditta Opposta al risarcimento dei danni patiti dagli Opponenti da quantificarsi in tesi nella misura di €
13.139,61, in ipotesi in quella, anche minore, ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
- In ipotesi gradata dichiarare l'importo ex adverso ingiunto portato dalla fattura
15/A del 18/2/2023, gli interessi e le spese del procedimento monitorio opposto compensato con l'importo dovuto ai Comparenti a titolo di risarcimento del danno.
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze di causa oltre spese tecniche di CTP e CTU relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo richiamato in narrativa”.
I.2. Si è costituita in giudizio parte convenuta, contestando le censure e domande avversarie delle quali ha chiesto l'integrale rigetto, concludendo per sentir:
“rigettare, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dagli opponenti nel presente giudizio, con conseguente reiezione della opposizione ex adverso proposta con integrale conferma del decreto ingiuntivo n.
152/2024 (RG n. 223/2024) emesso dal Tribunale di Pistoia in data 07.03.2024
e notificato in data 13.04.2024 e, comunque, nel merito, condannare i sigg.ri
e a pagare, in solido tra di loro, in favore della Parte_1 Parte_2 società “ , la somma di Euro 13.139,61 o la diversa che sarà ritenuta CP_1 di giustizia, oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre al rimborso forfettario (15%), Cap
e Iva e per eventuali costi per CTU e CTP”.
I.3. All'esito della prima udienza celebrata in modalità cd. figurata, il giudice ha:
- respinto l'istanza attorea ex art. 649 c.p.c.;
- respinto l'eccezione di improcedibilità dell'altrui domanda, sollevata sempre da parte attrice nella propria nota scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutiva della prima udienza;
- respinto l'istanza attorea di trasformazione del rito e, in alternativa, di assegnazione dei termini di cui all'art. 281duodecies c.p.c.;
- respinto le istanze istruttorie avanzate dalle parti, ad eccezione di quella volta all'acquisizione integrale del fascicolo del procedimento di a.t.p. svolto ante causam, di cui al R.G. n. 1077/2023 Trib. Pistoia;
- fissato udienza di discussione ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c..
In occasione di quest'ultima, anch'essa tenuta in modalità cd. figurata, entrambe le parti hanno depositato la propria nota scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutiva della discussione orale.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, l'opposizione non merita accoglimento per i motivi che si vengono sinteticamente a esporre.
II.1. Quanto alle varie istanze ed eccezioni preliminari sollevate da parte attrice opponente, si conferma e all'occorrenza si chiarisce ulteriormente che:
- (i) l'istanza attorea di “sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto”, versata per la prima volta nella nota scritta ex art. 127ter
c.p.c. sostitutiva della prima udienza (tenutasi in modalità cd. figurata in data
12.9.2024), è evidentemente frutto di una svista o di un errore di parte opponente e non, come questa tenta di sostenere nella propria nota scritta conclusiva (dep. 10.12.2024), la richiesta “preventiva” a fronte di un'eventuale altrui istanza ex art. 648 c.p.c..
Difatti, per un verso nella nota scritta attorea dep. 12.9.2024 si sostiene erroneamente che oggetto di tale udienza sarebbe stata proprio la discussione sull'istanza di sospensiva mentre invece questa mai era stata proposta sino all'udienza stessa (“Ancora in via preliminare, essendo oggetto specifico della udienza sostituita dalle presenti note, si insiste per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto”), inoltre parte opponente dichiara espressamente di “insistere” nella sospensiva così essa stessa disattendendo la lettura, fornita in sede conclusiva, per cui tale istanza sarebbe stata proposta nelle note scritte sostitutive della prima udienza solo in ipotesi di altrui richiesta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; per altro verso, sempre nella nota scritta dep. 12.9.2024 parte attrice richiama l'art. 642 c.p.c. (“si insiste per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendo da un lato i requisiti di cui all'art. 642 c.p.c.”) che però non ha alcuno spazio nella presente vicenda giudiziale profilandosi davvero inconferente, atteso che il d.i. opposto non è stato emesso con clausola di provvisoria esecuzione – dunque non viene in rilievo il citato art. 642 c.p.c., il quale riguarda unicamente la provvisoria esecuzione del d.i. concessa dal giudice del monitorio, il che nella specie non è avvenuto – e che, pertanto, l'unica possibilità per dotare il d.i. opposto della clausola di provvisoria esecuzione è la richiesta di parte opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; infine, neppure regge la tesi attorea dell'istanza “preventiva” a fronte di una eventuale altrui richiesta proprio ex art. 648 c.p.c. posto che, in tal caso, gli opponenti avrebbe unicamente potuto e dovuto opporsi all'emissione dell'ordinanza ex art. 648
c.p.c. e non già formulare un'istanza di sospensiva che, all'evidenza, attiene solo all'ipotesi in cui il d.i. sin dall'inizio – ossia, a opera del giudice della fase monitoria – sia stato munito di clausola di provvisoria esecuzione;
- (ii) l'eccezione di improcedibilità ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 della domanda azionata in via monitoria non ha alcun fondamento, per quanto già spiegato nell'ordinanza 20.9.2024 cui si opera integrale rinvio e non avendo parte opponente neppure indicato la “materia” interessata dal presente contendere per la quale il previo esperimento del procedimento di mediazione (peraltro, nei contenziosi introdotti con ricorso ex art. 633ss. c.p.c., posticipato alla pronuncia del giudice sulle istanza di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.) sarebbe obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda.
Neppure, come già chiarito nella citata ordinanza 20.9.2024 che si conferma anche in parte qua, può farsi luogo a pronuncia di improcedibilità ex art. 3 d.l.
n. 132/2014 essendo indubbio e incontestato che il rapporto negoziale per cui
è lite sia intercorso tra un soggetto “professionista” ( e un soggetto CP_1
“consumatore” (gli odierni opponenti), non avendo parte attrice allegato alcunché in senso contrario – ossia, a sostegno del fatto di aver concluso il contratto de quo per motivi afferenti alla propria attività imprenditoriale/professionale, peraltro mai indicata – e non avendo pregio alcuno le repliche svolte nella nota attorea sostitutiva della discussione orale ex art. 281terdecies c.p.c. (dep. 10.12.2024) poiché concernenti profili contrattuali mai prima contestati ex parte actoris i quali oltretutto, al più, sarebbero in ipotesi suscettibili di dar luogo a pronuncia di invalidità contrattuale, che però parte attrice non ha mai chiesto neppure in fase conclusionale (non potendo il giudice andare ultra petita), ma non valgono a
“modificare” la qualifica soggettiva delle parti contendenti ai fini e per gli effetti della verifica dell'applicabilità o meno della “deroga” di cui all'art. 3 co. 3 d.l. n.
132/2014 cit.;
- (iii) le richieste di trasformazione del rito ex art. 281duodecies co. 1 c.p.c. o di concessione dei termini ex art. 281duodecies co. 4 c.p.c. non sono accoglibili per carenza dei relativi presupposti, per tutto quanto già chiarito nell'ordinanza 20.9.2024 cui si rinvia;
- (iv) anche per la decisione sulle istanze istruttore si rimanda all'ordinanza
20.9.2024 e alle motivazioni ivi analiticamente esposte precisandosi ulteriormente come, al di là dell'errore nell'indicazione della data 5.12.2023 piuttosto che 5.12.2022 il quale non influisce comunque sulle valutazioni del giudice, i capitoli di prova per testi articolati da parte attrice sono genericamente formulati dal punto di vista temporale, solo nel cap. 1 essendo contenuta l'indicazione del 5.12.2022 mentre nei restanti capitoli nulla si specifica, neppure con locuzione del tipo “nella medesima circostanza/occasione di cui al cap. 1” laddove, essendo la prova dedotta diretta a dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi, essa avrebbe dovuto essere formulata in modo particolarmente stringente e attento proprio nei riferimento temporali, oltre a risultare generica anche sotto altri profili (ad es. cap. 4, da chi furono denunciati i vizi? in che modo?) e comunque irrilevanti alla luce degli esiti dell'a.t.p. svolta ante causam e, come tali, accettati dalla parte convenuta (cfr. meglio infra, par. II.2. sub (b));
- (v) da ultimo, non si comprende il richiamo di parte attrice, versato sempre nella nota scritta sostitutiva della discussione orale d'udienza, all'art. 281quinquies c.p.c. e al fatto che il giudice, nell'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., non avrebbe fatto riferimento a tale articolo. In effetti, la modalità di svolgimento della fase decisionale di cui all'art. 281quinquies c.p.c. non è contemplata nell'ambito del rito semplificato di cognizione ex artt. 281decies ss. c.p.c. che la stessa parte attrice ha scelto e introdotto con il proprio ricorso in opposizione, essendo in tale rito contemplata la sola modalità di decisione ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c. il quale a propria volta richiama (solo) l'art. 281sexies c.p.c. per cui, non solo l'ordinanza del 20.9.2024 è del tutto trasparente nel richiamare espressamente l'art. 281terdecies c.p.c., ma neppure avrebbe potuto disporre diversamente essendo questa la modalità decisionale prescritta ex lege per il rito prescelto.
II.2. Venendo al merito della causa, occorre osservare:
- (a) quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente
– questione che attiene, appunto, allo scrutinio nel merito, Parte_2 dal punto di vista soggettivo, della posizione debitoria dell'opponente – la prospettazione attorea risulta smentita da quanto dagli attori stessi dichiarato, con valenza confessoria, nell'ambito del procedimento di a.t.p. R.G. n.
1077/2023 Trib. Pistoia: ivi gli stessi, nel ricorso introduttivo da entrambi congiuntamente introdotto, hanno dato conto di essere comproprietari dell'immobile sito in Casalguidi, Pistoia, via Montalbano n. 668 e di aver in tal veste incaricato la Ima s.n.c. per la fornitura di infissi esterni, zanzariere e dispositivi oscuranti (cfr. pagg. 1-2, parr. 1 e 3 ricorso ex art. 696 e 696bis
c.p.c. prodotto sub doc. 5 fasc. attoreo e sub doc. 4 fasc. convenuta) e, del pari, nella relazione tecnica del perito dagli stessi nominato ed essa stessa dai medesimi depositata in atti sin dalla fase cautelare, si rinviene la dicitura “i proprietari [nell'epigrafe della relazione indicati con i nominativi degli odierni opponenti] hanno incaricato la ditta I.M.A. Infissi” (cfr. pag. 1 relazione geom. prodotta sub doc. 12 fasc. attoreo e sub doc. 5 fasc. convenuta). Per_1
A fronte di tali indubbi dati documentali, il fatto che l'accordo 1.4.2022 risulti intestato e sottoscritto dal solo ha scarso significato, Parte_1 considerato fra l'altro che il rapporto negoziale di cui trattasi non richiede forma scritta né ad substantiam né ad probationem per cui vale quanto dichiarato dagli stessi attori negli atti suindicati circa l'avvenuto affidamento dei lavori in questione da parte di entrambi alla società oggi opposta;
- (b) quanto all'asserita presenza di vizi nelle opere svolte dalla convenuta, con conseguente inadempimento contrattuale di costei, non solo parte attrice non ha dato dimostrazione in giudizio – stanti le carenze già rilevate (cfr. ordinanza
20.9.2024 nonché supra par. II.1. sub (iv)) in ordine alla formulazione delle prove testimoniali e in assenza di prova documentale alcuna – dell'avvenuta denuncia dei vizi nei termini di legge, sia che si voglia qualificare il contratto inter partes come compravendita ovvero come appalto, ma anche a prescindere da ciò la questione è già stata sottoposta al contraddittorio fra le parti e, vieppiù, alla disamina tecnica di un esperto di nomina giudiziale nel più volte citato procedimento di a.t.p. di cui al R.G. n. 1077/2023 Trib. Pistoia ove il c.t.u. incaricato ha riscontrato crepe nell'intonaco della parete interna di taluni infissi con spese di ripristino pari a euro 1.099,90, ha riscontrato altresì macchie in taluni infissi dichiarando tuttavia di non essere in grado di indicarne la causa, infine ha accertato che le persiane oscuranti sono di dimensioni tali da soddisfare la battura di 10mm sulla battuta inferiore (cfr. pagg. 14-15 relazione c.t.u. nel procedimento di a.t.p. R.G. n. 1077/2023 Trib.
Pistoia, prodotta sub doc. 3 fasc. attoreo e sub doc. 7 fasc. convenuta).
In ordine all'oggetto e agli esiti dell'indagine tecnica svolta in sede di a.t.p., le contestazioni mosse nel presente giudizio da parte attrice appaiono irricevibili e finanche dilatorie: da un lato, perché dapprima sono gli stessi opponenti per primi a invocare l'accertamento dell'a.t.p. producendo la relativa documentazione, sia pur riconoscendo come esso abbia solo in parte verificato la asserita responsabilità della convenuta, mentre poi a fronte della tesi difensiva di quest'ultima che fa forza proprio sugli esiti dell'a.t.p. gli attori finiscono per definirlo addirittura – sconfessando se stessi – “totalmente inutile” e “del tutto inutilizzabile” (cfr. pag. 3 nota scritta ex art. 127ter c.p.c. attorea dep. 12.9.2024); dall'altro lato, perché costoro si appuntano su una pretesa errata formulazione del quesito peritale, o riformulazione di esso su istanza della convenuta tale da renderlo appunto “inutile”, quando invece dal verbale d'udienza di affidamento dell'incarico non risulta che abbiano mosso osservazione alcuna all'articolazione dei quesiti come disposta dal giudice ed anzi dandosi espressamente atto a verbale che “il procuratore di parte ricorrente nulla oppone” alla riformulazione dei quesiti come proposta da controparte (cfr. verbale udienza 27.6.2023 prodotto sub doc. 6 fasc. convenuta), risultando in proposito troppo agevole e comunque inutile tentare di addossare la responsabilità di ciò al (precedente) legale dei ricorrenti, costituito nel procedimento di a.t.p., in ogni caso irricevibile la difesa da costoro proposta per cui non essendo presenti personalmente all'udienza di affidamento dell'incarico peritale non avevano potuto interloquire e opporsi alla riformulazione del quesito, non occorrendo spendere particolari riflessioni sul fatto che le parti stanno in giudizio per mezzo del proprio legale per cui, anche se presenti di persona in udienza, non avrebbero potuto certo interloquire nel senso da loro inteso, quantomeno senza previa autorizzazione del giudice.
A definitiva tacitazione delle contestazioni attoree, integra poi dato documentale quello per cui il disegno realizzato da in data 30.3.2022 CP_1
e dagli attori “escluso” dalle pattuizioni contrattuali perché privo delle sottoscrizioni dei committenti sia stato invece considerato parte integrante dell'accordo negoziale dallo stesso tecnico di parte incaricato dagli attori, che tale disegno ha anche allegato nella relazione, già citata, dagli stessi attori prodotta in giudizio e quindi “fatta propria” nel relativo contenuto, non essendone state specificate parti contestate o da “espungere” (cfr. ancora relazione geom. doc. 12 fasc. attoreo e doc. 5 fasc. convenuta, alla Per_1 cui pag. 7 si legge:
e l'Allegato 1 alla relazione consiste proprio nel disegno 30.3.2022 in discorso.
In questo contesto, parte convenuta ha dato conto di aver già detratto dalle fatture azionate in via monitoria l'importo riconosciuto in sede di a.t.p. come necessario per spese di ripristino dei vizi rilevati (euro 1.099,9° oltre IVA), per cui da un canto risulta indebita l'ulteriore detrazione di tale importo operata sua sponte da parte attrice rispetto a una fattura già “ridotta” per quanto detto, d'altro canto dagli esiti dell'a.t.p. svolta inter partes non sono risultati ulteriori vizi addebitabili alla convenuta e dunque ulteriori inadempimenti a suo carico: ciò determina non solo il rigetto dell'opposizione, apparendo legittimo e dovuto il pagamento da parte dei committenti delle opere svolte dalla convenuta ed esenti da vizi, ma anche il rigetto della domanda riconvenzionale attorea di risoluzione contrattuale e risarcimento del danno essendovi in atti prova del contrario quanto alla prima e la seconda essendo carente sia dal punto di vista del fatto causatore del danno (comportamento illecito della convenuta sub specie di inadempimento contrattuale), sia dal punto di vista dei pregiudizi subiti dagli attori, carenti di specifica allegazione e neppure quantificati (se non con rinvio alla valutazione equitativa giudiziale ovvero a un importo “uguale e contrario” a quello azionato in via monitoria) e comunque assorbiti dalla mancata prova dell'illecito perpetrato da controparte.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, eliminati i compensi per la fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 152/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 7.3.2024;
2) condanna gli attori opponenti, in solido, alla refusione in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 09/01/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini