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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 03 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1807/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pascale ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, al Viale Marconi n.
167, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 14.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui
1 si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di dichiarare ex art. 13 della Legge 30.12.1991 n. 412 che il sig. non deve restituire Parte_1
CP_ all' la somma di € 21.252,58, né altra somma minore, per preteso indebito;
di dichiarare illegittima perché tardiva la comunicazione di liquidazione della
CP_ pensione di vecchiaia cat. n. 33025699, atteso che l' avrebbe dovuto provvedere d'ufficio sin dal maggio 2002, data di decorrenza della pensione di CP_ vecchiaia;
di condannare l' in persona del legale rappresentante pro- tempore, alla restituzione in favore del ricorrente, delle somme trattenute, quale presunto indebito sulla pensione per la reversibilità della prima moglie da determinarsi mediante l'ammissione di Ctu contabile di un esperto in conteggi pensionistici al fine di determinare gli importi dei ratei della pensione di reversibilità della prima moglie, sig.ra , riscossi dal ricorrente Persona_1 dall'01.01.2018, stante le secondo nozze contratte il 27.12.2017 fino alla revoca alla data del 31.07.2021, trattenute sulla pensione trasformata di vecchiaia a favore del ricorrente, revocando ogni ulteriore addebito tutt'ora in corso, calcolando:
1. eventuali maggiori imposte corrisposte dal ricorrente per la somma maggiore che ha percepito con i ratei della reversibilità per tutti gli anni
CP_ CP_ riscossi per errore addebitabile all'Ufficio 2 condannare l' al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia sin dal maggio 2002 fino alla data del conteggio definitivo del 17.10.2023, con gli interessi su ciascuna rata da detta data fino alla liquidazione, da determinarsi mediante l'ammissione di Ctu CP_ contabile di un esperto di conteggi pensionistici ed addebitando all' le imposte dovute sulle somme degli arretrati da determinarsi con detta Ctu;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t.. CP_1
Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 03 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato
2 la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente - titolare di pensione cat. SOART n. 35023122 – con la prima domanda, ha chiesto l'accertamento della illegittimità del recupero dell'indebito pensionistico effettuato dall' , per essere l'errore imputabile esclusivamente CP_1 all' previdenziale e per assenza di dolo in capo al ricorrente che CP_2
provvedeva a comunicare di avere contratto nuove nozze. Con la seconda domanda, dolendosi della tardiva liquidazione della pensione di vecchiaia cat.
VOART n. 33025699, eseguita il 17.10.2023 anziché a maggio 2002, chiede la condanna dell' al pagamento dei ratei della pensione di vecchiaia da CP_2
maggio 2002 fino alla data del conteggio definitivo del 17.10.2023 con gli interessi sulla data di ciascuna rata fino alla liquidazione senza alcun addebito di imposta, ferma la insussistenza dell'applicata prescrizione.
In relazione alla prima domanda giova ricostruire il quadro normativo.
L'art. 52 della legge 88/1989 dispone che: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
3 Successivamente la legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto, con norma di interpretazione autentica, all'art. 13, comma 1, che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite", statuendo, al comma 2, che : “L' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In relazione alla fattispecie del dolo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito:
“Ai fini della configurabilità di una ipotesi di dolo dell'assicurato, che consente
l'incondizionata ripetibilità, da parte dell'ente previdenziale, delle somme indebitamente corrisposte, non è sufficiente (salvo alcuni casi specificamente indicati dalla legge) il semplice silenzio o la reticenza "dell'accipiens", ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sé stesso, valore di causa determinante dell'erogazione non dovuta in tutti i casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione. Sussiste invece l'ipotesi di dolo, idonea ad escludere l'applicazione delle norme limitative della ripetibilità delle somme non dovute, nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato dichiarazioni non conformi al vero di fatti e comportamenti finalizzate ed idonee ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando così una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla attribuzione della prestazione. Nel caso di comportamento doloso - la valutazione della sussistenza del quale costituisce un giudizio di fatto che, se correttamente e congruamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità - la prescrizione rimane sospesa, a norma
4 dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., finché il dolo non sia stato scoperto” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11498 del 23.12.1996) e, ancora, che : “Nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro.
Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha
l'obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale (nella specie,
l'omessa comunicazione della cessazione dello stato di vedovanza in riferimento alla rendita ai superstiti per infortunio mortale sul lavoro subito dal coniuge) e a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (emergente, nella specie, dal tenore del provvedimento di attribuzione della rendita, recante l'obbligo di inviare il certificato negativo di nuovo matrimonio)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21019 dell'8.10.2007 e, in senso conforme, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 14347 del 15.06.2010).
Infine, in relazione alla disposizione di cui all'art. 13, comma 2, cit. le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella specie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass., Sez. Un., n. 18046 del
4.08.2010) ed ancora la giurisprudenza di legittimità ha precisato: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento
5 negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art 13, comma 2, legge 412 del 1991, di verificare CP_2 annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi CP_1 del pensionato nei termini previsti dalla legge)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
1228 del 20.01.2011).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che l' , con CP_1 provvedimento del 17.10.2022 abbia comunicato al ricorrente l'indebito determinato nell'importo complessivo di euro 21.262,58 per avere parte ricorrente percepito, in relazione al periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2021, somme non dovute sulla pensione cat. SOART n. 35023122, avendo contratto nuove nozze il 27.12.2017.
Dalla documentazione in atti si evince che parte ricorrente abbia tempestivamente e ripetutamente comunicato all' a far data dal 18.01.2019 CP_1
di avere contratto nuove nozze e, dunque, la cessazione dello stato di vedovanza, ragione per la quale può escludersi il dolo in capo al pensionato, con conseguente irripetibilità dell'importo di € 21.262,58, come rivendicato nella nota del 17.10.2022.
In relazione alla seconda domanda, parte ricorrente si duole della legittimità della nota del 07.02.2023, avente ad oggetto la comunicazione della trasformazione della pensione Cat. VOART n. 018640033025699 da pensione di invalidità a pensione di vecchiaia a decorrere dall'01.05.2002, nella parte in cui
6 operava i conteggi in relazione agli ultimi 5 anni, ossia dal 2017, ritenendo maturata la prescrizione, e nella parte in cui disponeva il recupero dell'indebito di € 21.262,58, quali importi ricevuti a titolo di reversibilità di cui alla nota del
17.10.2022.
Le doglianze attoree devono ritenersi fondate in quanto la insussistenza dell'indebito per le ragioni sopra esposte rende privo di fondamento il recupero come determinato nella nota del 07.02.2023 e, inoltre, alcuna prescrizione può ritenersi maturata in relazione alla determinazione delle rate di pensione trasformata da pensione di invalidità a pensione di vecchiaia dopo un ritardo di
21 anni addebitabile all' , peraltro, rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, dichiara la irripetibilità dell'importo di € 21.262,58 di cui alla nota del 17.10.2022 e, accertata la CP_ illegittimità della nota del 07.02.2023, condanna l' al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia a favore del ricorrente a far data da maggio 2002 fino alla data del conteggio definitivo del 17.10.2023 con gli interessi sulla data di ciascuna rata fino alla liquidazione e senza addebito di imposta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 14.06.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la irripetibilità dell'importo di € 21.262,58 di cui alla nota del
17.10.2022;
2) accertata la illegittimità della nota del 07.02.2023, condanna l' in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia a favore del ricorrente a far data da maggio 2002 fino alla
7 data del conteggio definitivo del 17.10.2023, con gli interessi sulla data di ciascuna rata fino alla liquidazione e senza addebito di imposta;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 03 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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