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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2102/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
LEPRE ANTONIO, LA
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15587/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80145 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF506I400511 2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1509/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte in data 15.7.2025 e depositato in data 12.9.2025, Ricorrente_1
S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF506I400511/2025, in forza della quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli – comunicava alla società di aver accertato per l'anno d'imposta 2019, visto l'art. 54 del D.P.R. 633/72, una maggiore imposta IVA per complessivi €.
271.192,00 (duecentosettantunomilacentonovantadue/00), in ragione di operazioni soggettivamente inesistenti per un totale di € 2.797.365,00.
La ricorrente rappresenta che:
- le transazioni commerciali intercorse tra la Società e la Società_1 S.R.L. sono state considerate operazioni soggettivamente inesistenti sulla scorta di una segnalazione dell'Agenzia delle
Entrate – DP di Salerno – del 18/06/2024;
- la società Società_1 S.R.L., è stata oggetto di verifica da parte della DP di Salerno
“conclusa con la redazione di n. 2 processi verbali di constatazione, uno stralcio relativo all'anno d'imposta
2019 e un processo verbale di constatazione relativo agli anni d'imposta 2020 e 2021”;
- la Società_1 S.R.L. è stata ritenuta inesistente a livello operativo e quindi dotata di consistenza meramente cartolare, per la mancanza di sede operativa, personale dipendente, l'assenza di beni strumentali, quali automezzi e furgoni, la presenza della sola sede legale presso un consulente fiscale,
l'assenza di costi preordinati alla realizzazione di ricavi;
- l'accertamento è stato di tipo analitico induttivo e basato su presunzioni in base all'art. 54, co. 2 d.p.
r. n. 633/1972
- in seguito alla notifica dello schema d'atto, essa ricorrente presentava memoria difensiva, senza tuttavia ottenere l'archiviazione della procedura tributaria impositiva.
Con il presente ricorso, la società ricorrente contesta:
- la carente motivazione dell'atto impugnato, perché fondato esclusivamente sugli accertamenti posti in essere dalla DP di Salerno con riferimento alla società Società_1 S.R.L.: verbali riportati acriticamente e non notificati alla società ricorrente;
- la violazione dell'art. 54, co. 2 d.pr. n. 633/1972, in quanto le presunzioni semplici utilizzate dall'A.F. si basano su mere affermazioni e cioè l'altrui frode IVA non riscontrata né documentata;
- nulla è contestato specificamente alla società ricorrente;
- la consequenziale assenza di prova dei fatti contestati-
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, l'atto impugnato riproduce il contenuto essenziale degli accertamenti dell'Agenzia di Salerno
(p. 2 dell'atto impugnato) e ha indicato le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti negli atti richiamati sono stati ritenuti sussistenti e fondati (p. 6 e ss dell'atto impugnato).
Come evidenziato già in parte narrativa, la società Società_1 S.R.L. - cioè la società con cui risulta aver contrattato la società ricorrente – è risultata priva di ogni consistenza strutturale e operativa, il che inequivocabilmente dimostra la natura cartolare e meramente fittizia di tale compagine societaria, con la conseguenza che il reale fornitore della merce non può che rispondere ad altro soggetto imprenditoriale.
In ordine alla prova gravante sulla Amministrazione finanziaria, la Suprema Corte con ordinanza 19.5.2025,
n. 13324 ha affermato che < soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario, l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova, contraria, della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, alla luce delle regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto>>.
Ebbene, la società ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta e contestualizzata della sua buona fede né ha dimostrato di essersi conformata alle regole della diligenza evocate dalla prefata ordinanza della
Suprema Corte.
Le spese seguono la soccombenza e, come da nota spese, conforme a quanto statuito dal D.M. 13.8.2022.
n. 147, sono liquidate in € 4.563,00 per la fase di studio, € 1.930,50 per la fase introduttiva, € 2.541,50 per un totale di € 9.035,00, somma da ridurre, ex art. 15 co.
2-sexies d.l.vo n. 546/1992, in € 7.228,00, oltre
€ 1.084,20 a titolo di rimborso spese del 15%.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna Ricorrente_1 S.R.L. al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, liquidate in € 7.228,00, oltre € 1.084,20 a titolo di rimborso spese del
15%.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
LEPRE ANTONIO, LA
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15587/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80145 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF506I400511 2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1509/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte in data 15.7.2025 e depositato in data 12.9.2025, Ricorrente_1
S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF506I400511/2025, in forza della quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli – comunicava alla società di aver accertato per l'anno d'imposta 2019, visto l'art. 54 del D.P.R. 633/72, una maggiore imposta IVA per complessivi €.
271.192,00 (duecentosettantunomilacentonovantadue/00), in ragione di operazioni soggettivamente inesistenti per un totale di € 2.797.365,00.
La ricorrente rappresenta che:
- le transazioni commerciali intercorse tra la Società e la Società_1 S.R.L. sono state considerate operazioni soggettivamente inesistenti sulla scorta di una segnalazione dell'Agenzia delle
Entrate – DP di Salerno – del 18/06/2024;
- la società Società_1 S.R.L., è stata oggetto di verifica da parte della DP di Salerno
“conclusa con la redazione di n. 2 processi verbali di constatazione, uno stralcio relativo all'anno d'imposta
2019 e un processo verbale di constatazione relativo agli anni d'imposta 2020 e 2021”;
- la Società_1 S.R.L. è stata ritenuta inesistente a livello operativo e quindi dotata di consistenza meramente cartolare, per la mancanza di sede operativa, personale dipendente, l'assenza di beni strumentali, quali automezzi e furgoni, la presenza della sola sede legale presso un consulente fiscale,
l'assenza di costi preordinati alla realizzazione di ricavi;
- l'accertamento è stato di tipo analitico induttivo e basato su presunzioni in base all'art. 54, co. 2 d.p.
r. n. 633/1972
- in seguito alla notifica dello schema d'atto, essa ricorrente presentava memoria difensiva, senza tuttavia ottenere l'archiviazione della procedura tributaria impositiva.
Con il presente ricorso, la società ricorrente contesta:
- la carente motivazione dell'atto impugnato, perché fondato esclusivamente sugli accertamenti posti in essere dalla DP di Salerno con riferimento alla società Società_1 S.R.L.: verbali riportati acriticamente e non notificati alla società ricorrente;
- la violazione dell'art. 54, co. 2 d.pr. n. 633/1972, in quanto le presunzioni semplici utilizzate dall'A.F. si basano su mere affermazioni e cioè l'altrui frode IVA non riscontrata né documentata;
- nulla è contestato specificamente alla società ricorrente;
- la consequenziale assenza di prova dei fatti contestati-
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, l'atto impugnato riproduce il contenuto essenziale degli accertamenti dell'Agenzia di Salerno
(p. 2 dell'atto impugnato) e ha indicato le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti negli atti richiamati sono stati ritenuti sussistenti e fondati (p. 6 e ss dell'atto impugnato).
Come evidenziato già in parte narrativa, la società Società_1 S.R.L. - cioè la società con cui risulta aver contrattato la società ricorrente – è risultata priva di ogni consistenza strutturale e operativa, il che inequivocabilmente dimostra la natura cartolare e meramente fittizia di tale compagine societaria, con la conseguenza che il reale fornitore della merce non può che rispondere ad altro soggetto imprenditoriale.
In ordine alla prova gravante sulla Amministrazione finanziaria, la Suprema Corte con ordinanza 19.5.2025,
n. 13324 ha affermato che < soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario, l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova, contraria, della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, alla luce delle regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto>>.
Ebbene, la società ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta e contestualizzata della sua buona fede né ha dimostrato di essersi conformata alle regole della diligenza evocate dalla prefata ordinanza della
Suprema Corte.
Le spese seguono la soccombenza e, come da nota spese, conforme a quanto statuito dal D.M. 13.8.2022.
n. 147, sono liquidate in € 4.563,00 per la fase di studio, € 1.930,50 per la fase introduttiva, € 2.541,50 per un totale di € 9.035,00, somma da ridurre, ex art. 15 co.
2-sexies d.l.vo n. 546/1992, in € 7.228,00, oltre
€ 1.084,20 a titolo di rimborso spese del 15%.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna Ricorrente_1 S.R.L. al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, liquidate in € 7.228,00, oltre € 1.084,20 a titolo di rimborso spese del
15%.