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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16748 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa ME Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 74453/2022 pervenuta per la spedizione a sentenza all'udienza del 9 ottobre 2025 , vertente tra:
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Pierpaolo Parte_1 C.F._1
Lombardi
APPELLANTE
E
con sede in Roma Via G. Grezar 14 , difesa giusta delega in atti dall'Avv. Ombretta CP_1
Caforio
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 19020/2022 depositata il
18.10.2022 – opposizione a sollecito di pagamento - cartella esattoriale presupposta – notifica della cartella ai sensi dell'art. 26 comma D.P.R. 602/1973 a mezzo del servizio postale- applicabilità del regolamento postale ordinario
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 9 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta dell'appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il Parte_1
18.10.2022 – atto di citazione in appello notificato il 6.12.2022 e iscrizione a ruolo dell'appello in data 13.12.2022), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione a sollecito di pagamento spiegata dalla , ha rilevato la ritualità della Parte_1
notifica della cartella esattoriale presupposta recante n.09720110228391372 , notifica eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 comma 1 D.P.R. 602/1973 , sul presupposto che la cartella fosse stata notificata a familiare convivente (v. sentenza di primo grado in atti) .
Parte appellante ha dedotto quale unico motivo di gravame che la notifica della cartella oggetto di causa doveva invece ritenersi irrituale , essendo necessaria la spedizione della raccomandata informativa.
Parte appellata nel costituirsi ha eccepito la inammissibilità della opposizione a sollecito di pagamento e ha concluso per la integrale conferma della sentenza di primo grado .
Tanto premesso in fatto , rileva il Tribunale in via preliminare che il sollecito di pagamento è stato impugnato in funzione recuperatoria, avendo l'opponente inteso recuperare il mezzo di tutela ad essa precluso, in considerazione della prospettata omessa/irregolare notifica della cartella , sicchè solo con il sollecito di pagamento ha avuto contezza della pendenza di posizione debitoria a suo carico come indicata nella cartella oggetto di causa .
In altri termini la notifica del sollecito di pagamento ha legittimato l'esercizio da parte del contribuente dei rimedi a lui forniti dall'ordinamento per dolersi della omessa notifica della cartella esattoriale ed eccepire l'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981.
Sulla autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento la giurisprudenza ha affermato il condivisibile e costante principio secondo cui, l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile dal destinatario, innanzi al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'IN, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile (SSUU Civili 12244/2009) . Si osserva al riguardo che l'elencazione degli “atti impugnabili” contenuta nel d.lgs. 31.12.1992 n.
546 , art. 19, pur dovendosi considerare tassativa , va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della
Pubblica IN (art. 97) , che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28.12.2001 n. 448. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'Ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria , senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato , si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. .
OR ,infatti , in capo al contribuente destinatario , già al momento della ricezione della notizia,
l'interesse , ex art. 100 c.p.c. , a chiarire , con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. 17339/2020) .
Acclarata dunque la autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento , venendo al merito del gravame, si osserva che l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato .
L'art. 26 comma 1 del D.P.R. 602/1973 prevede che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della CP_2
polizia municipale… La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda…".
La seconda parte del comma 1 art. 26 DPR 602/1973 ammette una modalità di notifica , integralmente affidata al concessionario e all'ufficiale postale , alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte della stessa disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati .
In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente , senza necessità di redigere una apposita relata , giacchè l'avvenuta effettuazione della notificazione , su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto e il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. , trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati, e non quelle contenute nella legge 890/1982 (
Cass. 29710/2018; 29022/2017; 23511/2016; 2092/2025) .
Nel caso che ci occupa dalla disamina dell'avviso di ricevimento allegato in primo grado risulta che la notifica della cartella esattoriale è avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del secondo capoverso del comma 1 articolo 26 citato.
La norma da ultimo citata prevede che la notifica della cartella esattoriale possa avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione ( Cass. 12883/2020; 8504/2023).
Il ricorso alla procedura diretta di notifica a mezzo posta da parte del concessionario ha quale ineludibile conseguenza la applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati di cui al D.M. 9.4.2001, e non quelle di cui alla legge 890 del
1982 ,concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 149 c.p.c., con l'ulteriore corollario che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo
1335 c.c. .
La notifica si considera, dunque, avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento senza necessità della raccomandata informativa.
Per le considerazioni che precedono la sentenza di primo grado va integralmente confermata .
Le spese del presente grado seguono la soccombenza a norma dell'articolo 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 1101,00 ad euro 5200,00, valori minimi, avuto riguardo alla natura seriale delle cause di opposizione a cartella esattoriale tese a far valere il vizio di notifica della cartella medesima e ad eccepire la prescrizione quinquennale).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede: a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore di CP_1
che si liquidano in euro 1278,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e
CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 29 novembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa ME Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 74453/2022 pervenuta per la spedizione a sentenza all'udienza del 9 ottobre 2025 , vertente tra:
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Pierpaolo Parte_1 C.F._1
Lombardi
APPELLANTE
E
con sede in Roma Via G. Grezar 14 , difesa giusta delega in atti dall'Avv. Ombretta CP_1
Caforio
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 19020/2022 depositata il
18.10.2022 – opposizione a sollecito di pagamento - cartella esattoriale presupposta – notifica della cartella ai sensi dell'art. 26 comma D.P.R. 602/1973 a mezzo del servizio postale- applicabilità del regolamento postale ordinario
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 9 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta dell'appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il Parte_1
18.10.2022 – atto di citazione in appello notificato il 6.12.2022 e iscrizione a ruolo dell'appello in data 13.12.2022), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione a sollecito di pagamento spiegata dalla , ha rilevato la ritualità della Parte_1
notifica della cartella esattoriale presupposta recante n.09720110228391372 , notifica eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 comma 1 D.P.R. 602/1973 , sul presupposto che la cartella fosse stata notificata a familiare convivente (v. sentenza di primo grado in atti) .
Parte appellante ha dedotto quale unico motivo di gravame che la notifica della cartella oggetto di causa doveva invece ritenersi irrituale , essendo necessaria la spedizione della raccomandata informativa.
Parte appellata nel costituirsi ha eccepito la inammissibilità della opposizione a sollecito di pagamento e ha concluso per la integrale conferma della sentenza di primo grado .
Tanto premesso in fatto , rileva il Tribunale in via preliminare che il sollecito di pagamento è stato impugnato in funzione recuperatoria, avendo l'opponente inteso recuperare il mezzo di tutela ad essa precluso, in considerazione della prospettata omessa/irregolare notifica della cartella , sicchè solo con il sollecito di pagamento ha avuto contezza della pendenza di posizione debitoria a suo carico come indicata nella cartella oggetto di causa .
In altri termini la notifica del sollecito di pagamento ha legittimato l'esercizio da parte del contribuente dei rimedi a lui forniti dall'ordinamento per dolersi della omessa notifica della cartella esattoriale ed eccepire l'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981.
Sulla autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento la giurisprudenza ha affermato il condivisibile e costante principio secondo cui, l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile dal destinatario, innanzi al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'IN, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile (SSUU Civili 12244/2009) . Si osserva al riguardo che l'elencazione degli “atti impugnabili” contenuta nel d.lgs. 31.12.1992 n.
546 , art. 19, pur dovendosi considerare tassativa , va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della
Pubblica IN (art. 97) , che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28.12.2001 n. 448. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'Ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria , senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato , si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. .
OR ,infatti , in capo al contribuente destinatario , già al momento della ricezione della notizia,
l'interesse , ex art. 100 c.p.c. , a chiarire , con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. 17339/2020) .
Acclarata dunque la autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento , venendo al merito del gravame, si osserva che l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato .
L'art. 26 comma 1 del D.P.R. 602/1973 prevede che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della CP_2
polizia municipale… La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda…".
La seconda parte del comma 1 art. 26 DPR 602/1973 ammette una modalità di notifica , integralmente affidata al concessionario e all'ufficiale postale , alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte della stessa disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati .
In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente , senza necessità di redigere una apposita relata , giacchè l'avvenuta effettuazione della notificazione , su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto e il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. , trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati, e non quelle contenute nella legge 890/1982 (
Cass. 29710/2018; 29022/2017; 23511/2016; 2092/2025) .
Nel caso che ci occupa dalla disamina dell'avviso di ricevimento allegato in primo grado risulta che la notifica della cartella esattoriale è avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del secondo capoverso del comma 1 articolo 26 citato.
La norma da ultimo citata prevede che la notifica della cartella esattoriale possa avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione ( Cass. 12883/2020; 8504/2023).
Il ricorso alla procedura diretta di notifica a mezzo posta da parte del concessionario ha quale ineludibile conseguenza la applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati di cui al D.M. 9.4.2001, e non quelle di cui alla legge 890 del
1982 ,concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 149 c.p.c., con l'ulteriore corollario che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo
1335 c.c. .
La notifica si considera, dunque, avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento senza necessità della raccomandata informativa.
Per le considerazioni che precedono la sentenza di primo grado va integralmente confermata .
Le spese del presente grado seguono la soccombenza a norma dell'articolo 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 1101,00 ad euro 5200,00, valori minimi, avuto riguardo alla natura seriale delle cause di opposizione a cartella esattoriale tese a far valere il vizio di notifica della cartella medesima e ad eccepire la prescrizione quinquennale).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede: a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore di CP_1
che si liquidano in euro 1278,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e
CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 29 novembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri