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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 528/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nato a [...]/SP (Brasile) il 20/10/1968, residente Parte_1
a Araraquara/SP (Brasile), in Viale Maysa, 31, Quinta das Tipuanas;
nata a [...]/SP (Brasile) il 26/04/2002, residente a [...]/SP CP_1
(Brasile), in Viale Maysa, 31, Quinta das Tipuanas;
, nata a [...]/SP (Brasile) il 19/11/1963, residente a Controparte_2
Matão/SP (Brasile), in Via Itàpolis, 726, Nova Matão;
nato a [...]/SP (Brasile) il 10/06/1966, residente a [...]/SP Controparte_3
(Brasile), in Viale Governador Fernando Costa, 366, Ponta da Praia, int. 63;
nato a [...]/SP (Brasile) il 22/07/1988, residente a [...]/SP Controparte_4
(Brasile) in Via Luiz Fagione, 884, in proprio e – unitamente a Controparte_5
– quale esercente la responsabilità genitoriale su Controparte_6 [...]
Persona_1
nato a [...]/SP (Brasile) il 11/02/1992, residente a [...]Controparte_7
Paulo/SP (Brasile), in Via Gaspar Lourenço, 197, int. 133, Vila IAna;
nato a [...]/SP (Brasile) il 18/01/1992, residente a [...]Controparte_8
Horizonte/MG (Brasile), in Via IA Heilbuth Surette, n. 410, int. 302, Quartiere Buritis,
CAP: 30575-100;
, nata a [...]/SP (Brasile) il 22/08/1996, residente a [...]/SP (Brasile), in Controparte_9
Via Itàpolis, 726, Nova Matão; nato a [...]/SP (Brasile) il 07/08/1996, residente a [...]Controparte_10
Paulo/SP (Brasile) in Via Menotti Sainati, 107, Jardim Petròpolis, CAP: 04638-090;
nata a [...]/SP (Brasile) il 01/06/1935, residente a Controparte_11
Matão/SP (Brasile) in Via Itàpolis, 726, Nova Matão;
nata a [...]/SP (Brasile) il 07/08/2017, residente a [...]/SP Persona_1
(Brasile) in Via Luiz Fagione, 884, rappresentato dal padre, Controparte_5 ricorrente, e dalla madre;
Controparte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Mantovani, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_12
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
“Accertare e dichiarare che [i ricorrenti] hanno diritto alla cittadinanza italiana jure sanguinis
e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
[…] Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ex lege nei Registri dello Stato Civile nei confronti di [ricorrenti];
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire alcunché.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o – cfr. Persona_2 Parte_2 Parte_3 certificato negativo di naturalizzazione doc. 3 fascicolo dei ricorrenti), nato a [...]
RT (RO), il 19/01/1868 (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo dei ricorrenti), successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi CP_12 nonostante la ritualità della notifica. Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_12
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicata in ricorso
(cfr. certificato di matrimonio doc. 2 fascicolo dei ricorrenti). L'avo è pertanto nato in [...]
Comune facente parte del Regno d'Italia, FI RT (RO), in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del
1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno
d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “
[...]
è nato a [...] il [...] (documento 01 – Persona_2 certificato di battesimo di rilasciato dalla Parrocchia della Nativita Persona_2 della B.V. IA FI RT autenticato dalla Curia Vescovile di Rovigo) ed ha contratto matrimonio a FI RT (Rovigo) il 01/12/1894 con la cittadina italiana
(documento 02 – certificato di matrimonio di rilasciato Parte_4 Persona_2 dall'Ufficio dello Stato Civile di dalla Parrocchia della Nativita della B.V. IA FI
RT) autenticato dalla Curia Vescovile di Rovigo;
- non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai Persona_2 acquistato la cittadinanza brasiliana (documento 03 – certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia - Segreteria Nazionale di Giustizia - Dipartimento
Stranieri del Brasile relativo a;
Persona_2 - Da e è nata la loro figlia la quale Persona_2 Parte_4 Persona_3
è nata a [...]/SP (Brasile) il 12/03/1899 (documento 04 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Riberão Preto/SP), ha Persona_3 contratto matrimonio a Ribeirão Preto/SP (Brasile) il 12/02/1925 con il cittadino brasiliano
(documento 05 – certificato di matrimonio di rilasciato Parte_5 Persona_3 dall'Ufficio dello Stato Civile di Riberão Preto/SP);
- Da e è nata la loro figlia, odierna ricorrente, Persona_3 Parte_5 [...]
la quale è nata a [...]/SP (Brasile) il 01/06/1935 (documento 06 – CP_11 certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Riberão Controparte_11
Preto/SP) ed ha contratto matrimonio a Ribeirão Preto/SP (Brasile) il 16/01/1966 con il cittadino brasiliano (documento 07 – certificato di Persona_4 matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Riberão Preto/SP); Controparte_11
- Da e sono nati i loro tre figli, odierni Controparte_11 Persona_4 ricorrenti:
- la quale è nata a [...]/SP (Brasile) il 19/11/1963 (documento 08 Controparte_2
– certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Controparte_2
Araraquara/SP) ed ha contratto matrimonio a Matão/SP (Brasile) il 14/09/1991 con il cittadino brasiliano (documento 09 – certificato di matrimonio di Controparte_13 [...] rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Matão/SP); - Persona_5 Controparte_3 il quale è nato a [...]/SP (Brasile) il 10/06/1966 (documento 10 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Araraquara/SP) ed ha Controparte_3 contratto matrimonio a Araraquara/SP (Brasile) il 06/02/1988 con la cittadina brasiliana
IA IA CC ZZ (documento 11 – certificato di matrimonio di CP_3 rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Araraquara/SP); -
[...] [...]
il quale è nato a [...]/SP (Brasile) il 20/10/1968 (documento 12 – Parte_1 certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Parte_1
Civile di Araraquara/SP) ed ha contratto matrimonio a Araraquara/SP (Brasile) il 20/12/1996 con la cittadina brasiliana OI De OL TT ZZ (documento 13 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Controparte_3
Araraquara/SP);
- Da e sono nati i loro due figli, odierni Controparte_2 Controparte_13 ricorrenti: - , il quale è nato a [...]/SP (Brasile) il 18/01/1992 CP_8 Controparte_8 (documento 14 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio Controparte_8 dello Stato Civile di Matão/SP) ed ha contratto matrimonio a Belo Horizonte/MG (Brasile) il
21/08/2024 con la cittadina brasiliana e (documento 15 – Persona_6 Persona_7 certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_8
Civile di Matão/SP); - , la quale è nata a [...]/SP (Brasile) il 22/08/1996 Controparte_9
(documento 16 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_9
Civile di Matão/SP); - Da e IA IA CC sono nati i loro tre Controparte_3 figli, odierni ricorrenti: - il quale è nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_4
22/07/1988 (documento 17 – certificato di nascita di rilasciato Controparte_4 dall'Ufficio dello Stato Civile di Araraquara/SP) ed ha contratto matrimonio a Matão/SP
(Brasile) il 12/10/2013 con la cittadina brasiliana Controparte_6
(documento 18 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_9
Civile di Matão/SP);
- la quale è nata a [...]/SP (Brasile) il 11/02/1992 Parte_6
(documento 19 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio Controparte_7 dello Stato Civile di Araraquara/SP) ed ha contratto matrimonio a São Paulo/SP (Brasile) il
12/09/2020 con la cittadina brasiliana (documento 20 – certificato Parte_7 di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Controparte_7
Araraquara/SP) - il quale è nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_10
07/08/1996 (documento 21 – certificato di nascita di rilasciato Persona_8 dall'Ufficio dello Stato Civile di Araraquara/SP); - Da e Parte_1
OI De OL TT ZZ è nata la loro figlia, odierna ricorrente, la CP_1 quale è nata a [...]/SP (Brasile) il 26/04/2002 (documento 22 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Araraquara/SP); - Da CP_1 CP_4
B[o]zzoli e è nata la loro figlia, odierna ricorrente,
[...] Controparte_6
la quale è nata a [...]/SP (Brasile) il 07/08/2017 (documento 23 Persona_1
– certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Persona_1
Araraquara/SP)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23 fascicolo dei ricorrenti). Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuti al matrimonio di figlie femmine discendenti dall'avo italiano con cittadini brasiliani, che tuttavia non comportano interruzioni nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionali nelle Sentenze n. 87//1975 e n. 30/1983 valevoli nel caso in esame trattandosi di fattispecie ancora giustiziabili secondo i principi enunciati da Cass. SSUU n. 4466/2009.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912, in vigore all'epoca del matrimonio, prevedeva infatti:
“la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale articolo “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare.
La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa r.g. 528/2025, promossa da Parte_1
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 contro il , con
[...] Controparte_11 Persona_1 Controparte_12
l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_12
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite Persona_2
i procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di
[...] nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1
Venezia, 7 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nato a [...]/SP (Brasile) il 20/10/1968, residente Parte_1
a Araraquara/SP (Brasile), in Viale Maysa, 31, Quinta das Tipuanas;
nata a [...]/SP (Brasile) il 26/04/2002, residente a [...]/SP CP_1
(Brasile), in Viale Maysa, 31, Quinta das Tipuanas;
, nata a [...]/SP (Brasile) il 19/11/1963, residente a Controparte_2
Matão/SP (Brasile), in Via Itàpolis, 726, Nova Matão;
nato a [...]/SP (Brasile) il 10/06/1966, residente a [...]/SP Controparte_3
(Brasile), in Viale Governador Fernando Costa, 366, Ponta da Praia, int. 63;
nato a [...]/SP (Brasile) il 22/07/1988, residente a [...]/SP Controparte_4
(Brasile) in Via Luiz Fagione, 884, in proprio e – unitamente a Controparte_5
– quale esercente la responsabilità genitoriale su Controparte_6 [...]
Persona_1
nato a [...]/SP (Brasile) il 11/02/1992, residente a [...]Controparte_7
Paulo/SP (Brasile), in Via Gaspar Lourenço, 197, int. 133, Vila IAna;
nato a [...]/SP (Brasile) il 18/01/1992, residente a [...]Controparte_8
Horizonte/MG (Brasile), in Via IA Heilbuth Surette, n. 410, int. 302, Quartiere Buritis,
CAP: 30575-100;
, nata a [...]/SP (Brasile) il 22/08/1996, residente a [...]/SP (Brasile), in Controparte_9
Via Itàpolis, 726, Nova Matão; nato a [...]/SP (Brasile) il 07/08/1996, residente a [...]Controparte_10
Paulo/SP (Brasile) in Via Menotti Sainati, 107, Jardim Petròpolis, CAP: 04638-090;
nata a [...]/SP (Brasile) il 01/06/1935, residente a Controparte_11
Matão/SP (Brasile) in Via Itàpolis, 726, Nova Matão;
nata a [...]/SP (Brasile) il 07/08/2017, residente a [...]/SP Persona_1
(Brasile) in Via Luiz Fagione, 884, rappresentato dal padre, Controparte_5 ricorrente, e dalla madre;
Controparte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Mantovani, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_12
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
“Accertare e dichiarare che [i ricorrenti] hanno diritto alla cittadinanza italiana jure sanguinis
e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
[…] Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ex lege nei Registri dello Stato Civile nei confronti di [ricorrenti];
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire alcunché.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o – cfr. Persona_2 Parte_2 Parte_3 certificato negativo di naturalizzazione doc. 3 fascicolo dei ricorrenti), nato a [...]
RT (RO), il 19/01/1868 (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo dei ricorrenti), successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi CP_12 nonostante la ritualità della notifica. Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_12
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicata in ricorso
(cfr. certificato di matrimonio doc. 2 fascicolo dei ricorrenti). L'avo è pertanto nato in [...]
Comune facente parte del Regno d'Italia, FI RT (RO), in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del
1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno
d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “
[...]
è nato a [...] il [...] (documento 01 – Persona_2 certificato di battesimo di rilasciato dalla Parrocchia della Nativita Persona_2 della B.V. IA FI RT autenticato dalla Curia Vescovile di Rovigo) ed ha contratto matrimonio a FI RT (Rovigo) il 01/12/1894 con la cittadina italiana
(documento 02 – certificato di matrimonio di rilasciato Parte_4 Persona_2 dall'Ufficio dello Stato Civile di dalla Parrocchia della Nativita della B.V. IA FI
RT) autenticato dalla Curia Vescovile di Rovigo;
- non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai Persona_2 acquistato la cittadinanza brasiliana (documento 03 – certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia - Segreteria Nazionale di Giustizia - Dipartimento
Stranieri del Brasile relativo a;
Persona_2 - Da e è nata la loro figlia la quale Persona_2 Parte_4 Persona_3
è nata a [...]/SP (Brasile) il 12/03/1899 (documento 04 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Riberão Preto/SP), ha Persona_3 contratto matrimonio a Ribeirão Preto/SP (Brasile) il 12/02/1925 con il cittadino brasiliano
(documento 05 – certificato di matrimonio di rilasciato Parte_5 Persona_3 dall'Ufficio dello Stato Civile di Riberão Preto/SP);
- Da e è nata la loro figlia, odierna ricorrente, Persona_3 Parte_5 [...]
la quale è nata a [...]/SP (Brasile) il 01/06/1935 (documento 06 – CP_11 certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Riberão Controparte_11
Preto/SP) ed ha contratto matrimonio a Ribeirão Preto/SP (Brasile) il 16/01/1966 con il cittadino brasiliano (documento 07 – certificato di Persona_4 matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Riberão Preto/SP); Controparte_11
- Da e sono nati i loro tre figli, odierni Controparte_11 Persona_4 ricorrenti:
- la quale è nata a [...]/SP (Brasile) il 19/11/1963 (documento 08 Controparte_2
– certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Controparte_2
Araraquara/SP) ed ha contratto matrimonio a Matão/SP (Brasile) il 14/09/1991 con il cittadino brasiliano (documento 09 – certificato di matrimonio di Controparte_13 [...] rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Matão/SP); - Persona_5 Controparte_3 il quale è nato a [...]/SP (Brasile) il 10/06/1966 (documento 10 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Araraquara/SP) ed ha Controparte_3 contratto matrimonio a Araraquara/SP (Brasile) il 06/02/1988 con la cittadina brasiliana
IA IA CC ZZ (documento 11 – certificato di matrimonio di CP_3 rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Araraquara/SP); -
[...] [...]
il quale è nato a [...]/SP (Brasile) il 20/10/1968 (documento 12 – Parte_1 certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Parte_1
Civile di Araraquara/SP) ed ha contratto matrimonio a Araraquara/SP (Brasile) il 20/12/1996 con la cittadina brasiliana OI De OL TT ZZ (documento 13 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Controparte_3
Araraquara/SP);
- Da e sono nati i loro due figli, odierni Controparte_2 Controparte_13 ricorrenti: - , il quale è nato a [...]/SP (Brasile) il 18/01/1992 CP_8 Controparte_8 (documento 14 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio Controparte_8 dello Stato Civile di Matão/SP) ed ha contratto matrimonio a Belo Horizonte/MG (Brasile) il
21/08/2024 con la cittadina brasiliana e (documento 15 – Persona_6 Persona_7 certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_8
Civile di Matão/SP); - , la quale è nata a [...]/SP (Brasile) il 22/08/1996 Controparte_9
(documento 16 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_9
Civile di Matão/SP); - Da e IA IA CC sono nati i loro tre Controparte_3 figli, odierni ricorrenti: - il quale è nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_4
22/07/1988 (documento 17 – certificato di nascita di rilasciato Controparte_4 dall'Ufficio dello Stato Civile di Araraquara/SP) ed ha contratto matrimonio a Matão/SP
(Brasile) il 12/10/2013 con la cittadina brasiliana Controparte_6
(documento 18 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_9
Civile di Matão/SP);
- la quale è nata a [...]/SP (Brasile) il 11/02/1992 Parte_6
(documento 19 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio Controparte_7 dello Stato Civile di Araraquara/SP) ed ha contratto matrimonio a São Paulo/SP (Brasile) il
12/09/2020 con la cittadina brasiliana (documento 20 – certificato Parte_7 di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Controparte_7
Araraquara/SP) - il quale è nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_10
07/08/1996 (documento 21 – certificato di nascita di rilasciato Persona_8 dall'Ufficio dello Stato Civile di Araraquara/SP); - Da e Parte_1
OI De OL TT ZZ è nata la loro figlia, odierna ricorrente, la CP_1 quale è nata a [...]/SP (Brasile) il 26/04/2002 (documento 22 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Araraquara/SP); - Da CP_1 CP_4
B[o]zzoli e è nata la loro figlia, odierna ricorrente,
[...] Controparte_6
la quale è nata a [...]/SP (Brasile) il 07/08/2017 (documento 23 Persona_1
– certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Persona_1
Araraquara/SP)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23 fascicolo dei ricorrenti). Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuti al matrimonio di figlie femmine discendenti dall'avo italiano con cittadini brasiliani, che tuttavia non comportano interruzioni nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionali nelle Sentenze n. 87//1975 e n. 30/1983 valevoli nel caso in esame trattandosi di fattispecie ancora giustiziabili secondo i principi enunciati da Cass. SSUU n. 4466/2009.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912, in vigore all'epoca del matrimonio, prevedeva infatti:
“la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale articolo “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare.
La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa r.g. 528/2025, promossa da Parte_1
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 contro il , con
[...] Controparte_11 Persona_1 Controparte_12
l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_12
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite Persona_2
i procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di
[...] nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1
Venezia, 7 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo