TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 24077
TAR
Decreto cautelare 16 marzo 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 4 aprile 2022
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TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di norme costituzionali e CEDU

    La Corte Costituzionale, con sentenze n. 14, 15 del 2023 e 188 del 2024, ha ritenuto infondate questioni di legittimità costituzionale simili, confermando la compatibilità dell'obbligo vaccinale con l'art. 32 Cost. e la proporzionalità della misura. Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha confermato la conformità della normativa ai principi della CDFUE e della CEDU.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di sicurezza del datore di lavoro

    La sospensione del lavoratore non vaccinato è in linea con l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro (art. 2087 c.c. e art. 18 d.lgs. 81/2008), in quanto la vaccinazione rientra negli obblighi di cura della salute e sicurezza.

  • Rigettato
    Violazione del diritto al lavoro

    Il diritto al lavoro non implica il diritto di svolgere attività lavorativa quando questa costituisca un fattore di rischio per la salute pubblica e la sicurezza.

  • Rigettato
    Mancata valutazione del reimpiego in altre mansioni

    La normativa esclude un obbligo generalizzato di adattamento organizzativo per il datore di lavoro, poiché ciò potrebbe mettere in pericolo la salute di terzi e la collettività, interessi prevalenti su quello del dipendente.

  • Accolto
    Interpretazione dell'art. 4-ter d.l. n. 44/2021

    La norma prevede che l'atto di accertamento dell'inadempimento determina la sospensione dal lavoro senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Le uniche conseguenze previste sono la mancata retribuzione e altri compensi. Qualsiasi ulteriore conseguenza, come la decurtazione dell'anzianità di servizio o dei giorni di licenza ordinaria, è illegittima.

  • Rigettato
    Natura della sospensione per inadempimento vaccinale

    La Corte Costituzionale ha chiarito che la non erogazione della retribuzione e di altri emolumenti, inclusa la mancata previsione di un assegno alimentare, è giustificata dalla libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi, che determina la temporanea inidoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa e la carenza del sinallagma funzionale del contratto.

  • Rigettato
    Legittimità del provvedimento di sospensione

    Poiché il provvedimento di sospensione è stato ritenuto legittimo, e non vi sono profili di illegittimità nell'applicazione della normativa, la domanda risarcitoria viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 24077
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 24077
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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