Decreto cautelare 16 marzo 2022
Ordinanza cautelare 4 aprile 2022
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 24077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24077 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02687/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2687 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Muratori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Prot. -OMISSIS-- notificato in data 17 gennaio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. GA US FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- – vice sovrintendente della Polizia di Stato – ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe (con cui la p.a. datrice di lavoro ha disposto la sua sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per inadempimento dell’obbligo vaccinale ex d.l. n. 44/2021 prevedendo altresì che il periodo di sospensione non fosse « utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario ») chiedendo a questo Tar di annullarlo – previa adozione di provvedimenti cautelari, anche monocratici ex art. 56 c.p.a. – di ripristinare la sua retribuzione e comunque di riconoscergli « l’anzianità di servizio, gli effetti previdenziali e ogni altro diritto connesso con l’ordinario rapporto di impiego » e « quantomeno di un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività », nonché di condannare la p.a. resistente « al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi … per effetto del provvedimento impugnato, sotto i molteplici profili del danno materiale, morale, esistenziale, alla dignità della persona e del lavoratore, oltre che del danno da ritardo nell’avanzamento dello stato di carriera e, dunque, curriculare ».
2. A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento gravato – e le disposizioni primarie sulla base delle quali lo stesso era stato adottato – si ponevano in « violazione degli articoli 2, 3, 4, 16, 30, 32 e 34 della Costituzione », nonché in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 2 e 8 CEDU e ha conseguentemente invitato questo Tribunale a sollevare « questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 » in relazione ai suindicati parametri.
3. Con decreto Tar Lazio, I- quater , 16 marzo 2022, n. 1735 la Presidente della sezione ha rigettato la domanda cautelare monocratica, osservando che « la fattispecie dedotta in giudizio, avente peculiari connotati di delicatezza e complessità, involve [va] una particolare ponderazione degli interessi in conflitto, che appar [iva] opportuno effettuare nella idonea sede collegiale, con il contraddittorio delle parti ».
4. In data 18 marzo 2022 l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
5. Con memoria depositata il 22 marzo 2022 il Ministero resistente ha spiegato le proprie difese, insistendo per il rigetto delle domande di parte ricorrente.
6. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 4 aprile 2022, n. 2280 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, osservando che medio tempore il d.l. 24 marzo 2022, n. 24 aveva disposto la riammissione in servizio dei dipendenti già sospesi a far data dal 25 marzo 2022.
7. Con memoria depositata il 23 giugno 2025 la p.a. resistente – dopo aver ricordato che medio tempore le sentenze Corte costituzionale, nn. 14, 15, 16 e 171 del 2023 avevano ritenuto infondate questioni di legittimità costituzionali simili a quelle che il ricorrente aveva prospettato nel presente giudizio – ha insistito per il rigetto delle domande di parte ricorrente.
8. All’udienza straordinaria del 3 ottobre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
9. Il ricorso è infondato e va respinto nella parte in cui contesta l’illegittimità della sospensione gravata, va accolto invece – nei termini che si diranno più precisamente infra sub 16 – nella limitata parte in cui (contestando l’atto di sospensione impugnato, che espressamente disponeva che il periodo di sospensione non è « utile ai fini di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento ») chiede « il riconoscimento dell’anzianità di servizio … e ogni altro diritto connesso con l’ordinario rapporto di impiego » per il periodo di sospensione.
10. Appare in primo luogo opportuno premettere che il provvedimento di sospensione impugnato era atto vincolato per l’amministrazione, che – una volta accertato il fatto che il ricorrente non aveva ottemperato all’obbligo vaccinale – era tenuta ad adottarlo; alcun vizio può pertanto essere rintracciato nella decisione di sospensione adottata dalla p.a. che si è limitata ad applicare le previsioni di cui all’art. 4- ter , d.l. n. 44/2021, introdotto con d.l. n. 172/2021.
11. Tanto premesso, va poi evidenziato che questioni di legittimità costituzionale del tutto simili a quelle prospettate dal ricorrente sono state affrontate e ritenute infondate dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 e 188 del 2024.
11.1. Al riguardo va innanzitutto evidenziato che con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 la Corte costituzionale, pronunciandosi sull’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4- ter , d.l. n. 44/2021, introdotto con d.l. n. 172/2021, in relazione a determinate categorie di lavoratori:
- ha ricordato che « in base alla costante giurisprudenza costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con l’art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili (ivi); c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992) (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018) » (cfr. Corte costituzionale n. 15/2023, sub 10.3);
- ha notato che la scelta del legislatore in relazione all’obbligo vaccinale oggetto del presente giudizio si è fondata su concordi e attendibili attestazioni delle « autorità scientifiche [sulla] sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA [sulla] loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus », evidenziando al riguardo che « il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell’adozione della disposizione censurata e a tutt’oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sicurezza » e concludendo che «a ppare evidente in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque … caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio » (cfr. Corte costituzionale n. 14/2023, sub 10 e 11);
- ha sottolineato che la valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale a maggior ragione con riferimento all’obbligo vaccinale imposto nei confronti di soggetti che svolgono particolari funzioni di interesse pubblico e che a causa di tali funzioni sono più esposti al rischio del contagio, in quanto l’obbligo imposto nei confronti di tali categorie di soggetti « consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l’interruzione di servizi essenziali per la collettività » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 12), notando che « l’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l’espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico » (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 11.1);
- ha rimarcato la proporzionalità della misura dell’obbligo vaccinale, sottolineando che « non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia », non costituendo una valida misura alternativa « l’effettuazione periodica di test diagnostici dell’infezione da SARS-CoV-2 » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 13.1);
- ha evidenziato che l’ordinamento apprestava adeguata tutela ai soggetti cui era richiesta la vaccinazione obbligatoria per lo svolgimento della loro attività lavorativa sottolineando che « impregiudicato il diritto a un indennizzo in caso di eventi avversi comunque riconducibili al vaccino … resta ferma la responsabilità civile di cui all’art. 2043 del codice civile per l’ipotesi in cui il danno ulteriore sia imputabile a comportamenti colposi attinenti alle concrete misure di attuazione […] o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso (sentenza n. 307 del 1990) » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 14.3);
- ha notato che la proporzionalità della previsione di cui all’art. 4, d.l. n. 44/2021 era legata anche al fatto che « la conseguenza del mancato adempimento dell’obbligo è rappresentata dalla sospensione … con reintegro al venir meno dell’inadempimento dell’obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica »; scelta – quest’ultima, che appariva « una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell’operatore sanitario, … strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 13.2);
- ha evidenziato la ragionevolezza della richiesta di sottoscrizione del consenso informato, evidenziando che « il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell’autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea », notando « la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un’adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l’altro, come sopra ricordato, a valutare l’eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione », specificando che « la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato [tenuto conto che] l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge » e chiarendo che « qualora il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 16.1);
- ha sottolineato che « la sospensione del lavoratore non vaccinato … è in sintonia con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro », e ha precisato che « avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività » (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 12.1);
- ha rimarcato che « il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all’obbligo vaccinale, nell’esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall’art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l’attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza » (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 12.2);
- ha ritenuto non irragionevole la mancata previsione di un dovere in capo al datore di valutare preliminarmente la possibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni che non comportassero alcun rischio contagio, evidenziando che « la disposizione censurata si fonda sul rilievo che un più ampio dovere datoriale di cosiddetto repêchage … non fosse compatibile con le specificità di tali organizzazioni aziendali, se non al rischio di mettere in pericolo la salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull’interesse del dipendente di adempiere per poter ricevere la retribuzione », sottolineando che « le disposizioni censurate hanno escluso … l’opportunità di addossare al datore un obbligo generalizzato di adottare accomodamenti organizzativi, non ravvisando, in rapporto alle categorie professionali in esame, le condizioni della fungibilità e della sia pur parziale idoneità lavorativa residua del dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, per giustificare la permanenza di un apprezzabile interesse datoriale a una diversa prestazione lavorativa », ed evidenziando che « poiché il datore di lavoro può eccepire l’inosservanza dell’obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità » (Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 13.4 e 13.5);
- ha notato che « l’effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare … considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile », precisando che « poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all’erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale … si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta » (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 14.2 e 14.3);
- ha sottolineato che non era irragionevole il diverso regime previsto per i lavoratori sospesi per inottemperanza all’obbligo vaccinale e quelli sospesi dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare (cui è comunque garantita la percezione dell’assegno alimentare), sottolineando – per un verso – che se in tali ultimi casi « il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile », e notando – per altro verso – che poiché «l ’erogazione dell’assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l’evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l’evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d’opera » (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 14.4 e 14.5.).
11.2. Va poi notato che la sentenza Corte costituzionale, n. 188/2024 – con cui la Corte ha dichiarato « non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate [con ordinanza Tar Lazio, V, 20 luglio 2022, n. 10372] in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede per il personale della Polizia penitenziaria, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque non contempla l’erogazione di un assegno alimentare » – ha ribadito i principi affermati nella già citata sentenza Corte costituzionale, n. 15/2023 e in particolare:
- ha evidenziato che « in base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Conseguentemente, come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023): tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto. In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri »;
- ha sottolineato che « come già chiarito da questa Corte, l’effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, a retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, giustifica anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile (sentenza n. 15 del 2023) »;
- ha ribadito a tale ultimo riguardo che non possono «ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi – evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento – in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all’art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o al contratto collettivo di comparto, come stabilito dall’art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall’art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell’interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall’esaurimento dei paralleli procedimenti; il che rende improponibile la comparazione svolta dal giudice a quo (sentenza n. 15 del 2023). Come rimarcato da questa Corte nella suddetta sentenza, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata». Diversamente da tali ipotesi, in cui il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, nel caso in esame è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile »;
- ha infine rimarcato che ad aderire alla tesi della natura assistenziale e non retributiva dell’assegno alimentare «non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa ».
12. Tanto chiarito, va poi evidenziato che la normativa sulla base della quale è stato adottato il provvedimento impugnato non appare neppure porsi in violazione dei principi della CFDUE e della CEDU invocati nel ricorso.
Al riguardo, il Collegio ritiene sufficiente notare che la sentenza Consiglio di Stato, III, 20 ottobre 2021, n. 7045 ha già avuto modo di chiarire:
- che l’art. 8 CEDU «consente l’ingerenza pubblica nella sfera privata e familiare a precise rigorose condizioni, fissate dalla più recente giurisprudenza della Corte EDU intervenuta proprio in materia di vaccinazioni obbligatorie, e che sono ampiamente rispettate … nel caso di specie, in quanto essa persegue una finalità di un interesse pubblico, il contenimento del contagio, per la tutela della società democratica, a tutela dei soggetti più fragili, di fronte ad una pandemia di carattere globale e alla minaccia di un virus a trasmissione aerea particolarmente pericoloso per i soggetti più vulnerabili, affetti già da altre malattie o anziani, mediante la somministrazione di un vaccino sulla cui efficacia e sicurezza si registra il general consensus della comunità scientifica »;
- che non può sostenersi che l’obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4- ter , d.l. n. 44/2021 possa essere considerato una misura sproporzionata e irragionevole non coerente con i principi sanciti dalla CDFUE «anche alla luce del fatto che la sicurezza e l’efficacia dei vaccini in uso sono state accertate in sede di autorizzazione condizionata, all’esito di rigorose procedure rispettose di tutti gli standard di ricerca e di sperimentazione condivisi dalla comunità scientifica internazionale » (sul punto – in senso sostanzialmente analogo – v. anche Consiglio di Stato, I, 29 novembre 2023, n. 1479, che richiamando quanto previsto dall’art. 52 della CDFUE ha evidenziato come «la Corte costituzionale ha riconosciuto nell’imposizione dell’obbligo vaccinale il perseguimento di finalità di interesse generale e, in particolare, di tutela del diritto alla salute nella sua dimensione sia collettiva che individuale, evidenziando, altresì, il pieno rispetto, da parte delle disposizioni legislative di cui trattasi … del principio della proporzionalità delle misure rispetto al fine perseguito »).
13. A quanto sopra evidenziato è appena il caso di aggiungere che la giurisprudenza nel respingere ricorsi sostanzialmente analoghi a quello oggetto del presente giudizio ha in più occasioni notato che la scelta del legislatore di prevedere la vaccinazione obbligatoria per i lavoratori operanti nel comparto difesa e sicurezza trova « la propria condivisibile giustificazione nella necessità di assicurare lo svolgimento dei compiti essenziali … che lo Stato affida alla cura di tali categorie » (così Tar Lazio, I- bis , 29 aprile 2025, n. 8344 e 19 giugno 2025, n. 12067, ma v. anche Tar Trieste, I, 7 maggio 2024, n. 153, Tar Cagliari, I, 12 maggio 2025, n. 429 Tar Campania, VI, 11 giugno 2025, n. 4393, nonché Consiglio di Stato, I, 29 novembre 2023, n. 1479 e III, 14 aprile 2025, n. 3199).
14. È poi appena il caso di evidenziare che quanto si è detto sulla ragionevolezza e proporzionalità delle disposizioni adottate dal legislatore appare tale da consentire al Collegio di rigettare le doglianze con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità della sospensione gravata senza proporre questioni pregiudiziali alla CGUE ex art. 267 TFURE analoghe a quelle sollevate da Consiglio di Stato, I, 23 luglio 2024, n. 887.
15. Tutto quanto sopra appare sufficiente a rigettare tutte le doglianze del ricorrente volte a sostenere l’illegittimità della sospensione gravata.
16. Al contrario, deve invece accogliersi – nei termini di seguito descritti – il ricorso nella parte in cui chiede « il riconoscimento dell’anzianità di servizio … e ogni altro diritto connesso con l’ordinario rapporto di impiego » per il periodo di sospensione che l’atto gravato espressamente nega.
Al riguardo, il Collegio di doversi conformare all’orientamento giurisprudenziale che valorizzando il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 4- ter del d.l. n. 44 del 2021(secondo cui « l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ») ha evidenziato che « la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso »; ha sottolineato che « la norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva »; ha affermato che « nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma »; e ha quindi concluso che « deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione [e di altri compensi e/o emolumenti] , quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria » (cfr. ex multis Tar Lombardia, I, 2 gennaio 2023, n. 16; Tar Veneto, I, 12 giugno 2025, n. 966; Tar Napoli, VII, 20 giugno 2025, n. 4639 e Tar Lazio, I- bis , 24 luglio 2025, n. 14689).
17. Per tutte le ragioni di seguito illustrate, l’atto gravato va annullato limitatamente alla parte in cui dispone che la sospensione abbia effetti ulteriori rispetto alla perdita della « retribuzione [e] di altr [i] compens [i] o emolument [i] , comunque denominati ».
18. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la sussistenza di profili di soccombenza reciproca – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo accoglie, annullando l’atto gravato nella parte in cui dispone che la sospensione abbia effetti ulteriori rispetto alla perdita della « retribuzione [e] di altr [i] compens [i] o emolument [i], comunque denominati ».
Compensa le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO IA, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
GA US FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA US FA | DO IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.