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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1677/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Alessandra
Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1677/2023 R.G., promossa con citazione notificata il 4-
13.7.2023 e vertente
TRA
(c.f. e p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., a mezzo della mandataria già (c.f. e p. iva Parte_2 Parte_3
), in persona del Direttore , rappr. e dif. P.IVA_2 Parte_4 dall'avv. Pietro Davide Sarti, giusta procura allegata all'atto di citazione, elett. dom. presso l'indirizzo PEC del difensore;
attrice
CONTRO
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappr. e dif. dall'avv. Andrea Dotti, in virtù di procura allegata C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in
Ancona; convenuti
E CON L'INTERVENTO
[...]
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., a mezzo della Controparte_3 P.IVA_3 mandataria (c.f. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4 legale rapp.te p.t., e per essa (c.f. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_5 procuratore speciale rappr. e dif. dall'avv. Pietro Davide Sarti, in virtù Controparte_6 di procura allegata all'atto di intervento volontario del 5.4.2024; intervenuta
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza cartolare del 30.1.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della presente sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/09, ed è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
pagina 1 di 9 La ha chiesto che sia dichiarata l'inefficacia nei suoi Parte_1 confronti, ex art. 2901 c.c., del contratto di cessione di immobili in esecuzione di accordi assunti in sede di separazione consensuale del 15.6.2018 (trascritto il 29.6.2018 con nota di trascrizione n. 73) con cui ha trasferito alla coniuge separata, Controparte_1 [...]
la sua quota di ½ del diritto di proprietà su due fabbricati e due Controparte_2 terreni siti nel Comune di Treia, catastalmente indicati nell'atto di citazione;
a fondamento della domanda ha dedotto la sussistenza di tutti requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esperimento dell'azione revocatoria, venendo in rilievo un atto dispositivo successivo al sorgere del credito vantato dalla Banca nei confronti del - CP_1 fondato su un contratto di conto corrente (del 9.8.2016) assistito da linea di credito per anticipi su fatture e su un contratto di finanziamento (del 10.8.2016) -, idoneo a pregiudicare le ragioni di credito della banca attrice, e sussistendo l'elemento soggettivo della scientia damni in capo al debitore disponente (mentre non sarebbe necessaria, secondo la prospettazione attorea, la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto per le ragioni creditorie in capo al terzo acquirente, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito).
I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno sostenuto la natura onerosa dell'atto traslativo in contestazione, nonché l'assenza di scientia damni in capo alla hanno quindi CP_2 chiesto il rigetto della domanda attorea.
Con atto del 5.4.2024 è intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., quale Controparte_3 cessionaria di un portafoglio di crediti “a sofferenza” già di titolarità di
[...]
(in virtù di contratto di cessione del 16.1.2024, pubblicato nella Gazzetta Parte_1
Ufficiale della Repubblica Italiana del 30.1.2024), tra i quali sono compresi quelli vantati nei confronti di di cui ai menzionati contratti di conto corrente e di Controparte_1 finanziamento, facendo proprie le difese della società attrice e chiedendo la declaratoria di inefficacia nei propri confronti del contratto di cessione di diritti immobiliari intercorso tra il e la CP_1 CP_2
Tale intervento si appalesa invero ammissibile, condividendo questo giudice l'orientamento più recente espresso sul tema dell'intervento del cessionario del credito in pendenza di giudizio di revocatoria dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, prendendo posizione sul contrasto insorto al riguardo nella Terza Sezione della Suprema Corte, ha affermato (in continuità con i principi già espressi da sent. n. 20315/2022 ed in dissenso rispetto CP_7
a quanto affermato da ord. n. 29637/2017) che in tema di azione revocatoria, CP_7 qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore;
in altri termini, “non è possibile, invero, configurare un diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto come suscettibile di autonoma considerazione, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., rispetto al diritto di credito cui l'azione revocatoria accede quale strumento finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale di cui tale diritto gode ex art. 2740 c.c.” (CASS., sent. n. 5649/2023; in senso conforme, CASS., ord. n. 7395/2024).
pagina 2 di 9 Posta, quindi, l'ammissibilità dell'intervento di occorre di conseguenza Controparte_3 dichiarare l'estromissione della dal giudizio, in Parte_1 conseguenza della successione nel diritto controverso da parte di avvenuta Controparte_3 nelle more del processo: infatti, essendo la società cessionaria, successore a titolo particolare, intervenuta volontariamente nel processo, l'atteggiamento della dante causa che dalla data del predetto intervento non ha più preso Parte_1 parte al giudizio, è apprezzabile come comportamento univocamente implicante disinteresse per la gestione diretta delle sorti del processo e d'indifferenza per la sua eventuale conduzione da parte del successore a titolo particolare ed è, quindi, significativo della manifestazione della volontà di volerne essere estromessa, dunque del suo consenso alla pronuncia di estromissione;
i convenuti, del resto, a fronte dell'intervento in causa di nulla hanno opposto né dedotto, non insistendo nel mantenimento nel Controparte_3 processo della potendo parimenti tale comportamento Parte_1 essere apprezzato ed interpretato come consenso all'uscita della dante causa dal processo.
Sussistono dunque i presupposti di cui all'art. 111 comma 3 c.p.c. per dichiarare l'estromissione dal processo di Parte_1
Venendo al merito della domanda di revocatoria proposta da ritiene il Controparte_3
Tribunale che essa sia fondata e debba essere accolta.
Occorre preliminarmente evidenziare che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni), nonché, in caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, della dolosa preordinazione da parte del debitore (e del terzo, ove si tratti di atto a titolo oneroso) del compimento dell'atto al fine di pregiudicare i creditori (consilium fraudis).
Tali requisiti appaiono invero sussistenti nella presente fattispecie.
Va premessa l'indubbia assoggettabilità all'azione revocatoria ordinaria dell'atto traslativo posto in essere dai convenuti, in adempimento di un obbligo a contrarre assunto in sede di accordo di separazione consensuale, poi omologata: costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “È suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata. La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare” (in tal senso, CASS., sent. n. 11914/2008; in senso conforme, tra le altre, CASS., ord. n. 28558/2024).
pagina 3 di 9 E' stato altresì precisato che l'esperimento dell'azione revocatoria non può considerarsi precluso “in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto necessario dell'accordo di separazione, dato che l'azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell'obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell'ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente 'convenzionale'” (CASS., sent. n. 8516/2006; ord. n. 28558/2024).
Se, dunque, può ritenersi in sé assoggettabile a revocatoria il contratto di trasferimento di diritti reali immobiliari posto in essere dalle parti convenute in attuazione di un obbligo assunto in sede di accordo si separazione consensuale, va poi evidenziato che è nel caso di specie provata, sulla scorta dei documenti in atti, l'esistenza del credito vantato in origine dalla poi ceduto a nei confronti di Parte_1 Controparte_3
fondato, da un lato, sul rapporto di conto corrente bancario stipulato tra Controparte_1
i medesimi il 9.8.2016, collegato alla linea di credito per anticipi su fatture concessa il 17.11.2016, e dall'altro lato sul contratto di finanziamento stipulato il 10.8.2016.
Viene peraltro in rilievo, nella specie, un credito sorto anteriormente all'atto dispositivo impugnato: se infatti tale anteriorità si acclara indubitabilmente dalla data di stipula del finanziamento erogato al dalla (10.8.2016), con CP_1 Parte_1 riferimento all'ulteriore rapporto di conto corrente bancario deve osservarsi che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'apertura di credito, l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (CASS., ord. n. 10824/2019; sent. n.
1413/2006), di tal ché, anche sotto questo profilo, essendo state le somme oggetto del predetto rapporto di apertura di linea di credito per anticipi su fatture erogate tra aprile e maggio del 2018 (come allegato dalla parte attrice e non contestato dai convenuti e come comprovato dal documento n. 6 allegato alla citazione), non può che ritenersi il credito di di cui è oggi titolare sia anteriore Parte_1 Controparte_3 all'atto dispositivo impugnato, posto in essere in data 15.6.2018.
Da ciò consegue, quanto al requisito soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c. per l'esperibilità dell'azione revocatoria, che non è nel caso di specie necessaria l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito (consilium fraudis), ma è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore e del terzo acquirente (in caso di atto qualificabile come a titolo oneroso) del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica poteva arrecare alle ragioni del creditore (scientia damni), a prescindere da ogni elemento fraudolento;
non occorre, cioè, il dolo specifico, quale consapevole volontà del debitore e dell'acquirente di pregiudicare le ragioni del creditore, ma è sufficiente il dolo generico, inteso come mera consapevolezza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni creditorie (CASS., sent. n. 20813/2004; CASS., sent. n.
5972/2005).
pagina 4 di 9 Quanto all'eventus damni, l'azione revocatoria ordinaria non richiede – come noto (ex pluribus, CASS., sent. n. 1896/2012; ord. n. 19207/2018; ord. n. 16221/2019) – la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche soltanto in una modificazione qualitativa di esso.
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, posto che mediante l'atto dispositivo impugnato il debitore ha ceduto alla coniuge, senza alcun corrispettivo, la propria quota di comproprietà (per ½) su ben quattro beni immobili, tutti quelli di cui era titolare, essendo quindi da tale atto dispositivo sicuramente scaturito un mutamento in peius del patrimonio del debitore sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, con conseguente maggiore difficoltà ed incertezza nel soddisfacimento (se del caso coattivo) del credito della Banca.
Peraltro, l'onere probatorio del creditore relativamente all'eventus damni si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, nel caso di specie indubitabilmente sussistente, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del residuo patrimonio debitorio, spettando per contro al debitore dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore (in tal senso, tra le altre, CASS., sent. n.
15265/2006; sent. n. 8931/2013, sent. n. 1902/2015), prova in alcun modo fornita nel caso di specie dalle parti convenute, che nulla hanno al riguardo neppure dedotto.
Provati dunque il credito ed il pregiudizio alle ragioni del creditore derivato dall'atto impugnato, ritiene il Tribunale che possa ritenersi dimostrata anche l'esistenza del requisito soggettivo sia in capo al debitore che al terzo acquirente.
Deve infatti osservarsi, con riferimento alla natura onerosa o gratuita dell'atto dispositivo oggetto della spiegata azione revocatoria, che - come autorevolmente chiarito dalla
Suprema Corte (CASS., sent. n. 5741/2004; sent. n. 5473/2006; ord. n. 27409/2019) - gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c - rispondono, di norma, ad un più specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro lato a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
pagina 5 di 9 Da tale orientamento giurisprudenziale consegue che, nei casi come quello di specie, in cui la cessione si inserisce nell'ambito dei rapporti economici tra coniugi discendenti dalla separazione, il giudice di merito, in considerazione della “tipicità” del rapporto (non avente, come detto, i tratti specifici della donazione o della compravendita), deve accertare se, in concreto, la cessione del bene sia avvenuta a titolo gratuito oppure a titolo oneroso.
Nella presente fattispecie, dal contenuto del ricorso per separazione consensuale proposto da e si evince chiaramente come l'impegno del Controparte_1 Controparte_2 primo a cedere in favore della coniuge le proprie quote di proprietà immobiliare sia stato assunto con funzione solutoria del proprio obbligo di mantenimento, posto che al punto 4 delle conclusioni, immediatamente successivo al punto 3 contenente l'assunzione dell'obbligo di trasferimento, è esplicitamente affermato che “in conseguenza dell'accordo relativo alla cessione della quota degli immobili sopra descritti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere interesse a richiedere alcun mantenimento nei loro reciproci confronti, pertanto rinunciandovi” (sottolineatura aggiunta).
In sostanza, malgrado nella parte del ricorso precedente rispetto alle conclusioni tale nesso di conseguenzialità tra l'impegno a trasferire e la rinuncia a qualsiasi mantenimento non sia stata esplicitata (benché, comunque, la dichiarazione di autosufficienza economica e la rinuncia al mantenimento siano collocate dopo l'assunzione dell'impegno a trasferire, il che è compatibile con la sussistenza di una correlazione – implicita – tra le prime e la seconda), il tenore delle conclusioni è chiaro, ed è avvalorato dal contenuto della premessa dell'atto pubblico di trasferimento del 15.6.2018, in cui si afferma che “in base agli accordi di separazione consensuale sottoscritti […] i coniugi e Controparte_1 CP_2 hanno stabilito che la casa coniugale e un appezzamento di terreno,
[...] attualmente in comproprietà tra i coniugi stessi e già attribuita in uso alla RA
[...]
, vengano attribuiti in piena proprietà alla stessa, a tacitazione di ogni e CP_2 qualsiasi reciproca pretesa ed obbligo di mantenimento” (sottolineatura aggiunta).
Ritiene pertanto il Tribunale che l'atto di trasferimento impugnato debba qualificarsi a titolo oneroso e non gratuito, essendo stato effettuato con funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento configurabile in capo al nei confronti della moglie, in conformità, CP_1 del resto, al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte per cui, ai fini dell'azione revocatoria promossa nei confronti di un atto con cui il debitore, a seguito della separazione dal coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo la proprietà di un bene, in adempimento del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge (o dei figli), l'attribuzione deve qualificarsi a titolo oneroso (CASS., sent. n. 15603/2005).
La qualificabilità dell'atto in questione come a titolo oneroso comporta, pertanto, la necessità di verificare, ai fini dell'accoglimento della spiegata azione revocatoria, la sussistenza in capo sia al debitore che al terzo acquirente del requisito soggettivo della consapevolezza dell'evento dannoso (scientia damni).
Tale consapevolezza dell'evento dannoso da parte del debitore e del terzo deve essere intesa, come detto, come generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, poteva arrecare alle ragioni dei creditori, con la precisazione che a tale generica conoscenza del possibile pregiudizio per le ragioni creditorie va equiparata la sua agevole conoscibilità, non occorrendo peraltro che essa sia riferita allo specifico credito per la cui tutela è esperita l'azione revocatoria (così, CASS., sent. n. 7262/2000; sent. n. 14489/2004).
pagina 6 di 9 Con specifico riferimento alla posizione del terzo, peraltro, è stato evidenziato come sia a carico del creditore che agisca in revocatoria la prova della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, cioè della consapevolezza del terzo circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (CASS., sent. n. 9367/2006; sent. n. 13330/2004).
Ciò posto, considerato che, come insegna la costante giurisprudenza della Suprema Corte
(ex multis, CASS., sent. n. 25016/2008; CASS., sent. n. 5359/2009; ord. n. 1286/2019), la prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici (fondate sulla sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, ovvero sulla tempistica dell'atto rispetto alla pretesa del creditore, o sulla sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore reale dei beni, o sull'acquisto contestuale di una pluralità di beni da parte di un unico soggetto), può certamente ritenersi, nella specie, che sussistesse nel debitore, al momento del compimento dell'atto impugnato, la consapevolezza del pregiudizio che con esso poteva arrecare alle ragioni creditorie: è sufficiente a tal fine evidenziare che la cessione da parte del in favore della CP_1 coniuge del diritto di proprietà (pro quota) su ben quattro immobili è avvenuta proprio in corrispondenza del precipitare della situazione debitoria che lo esponeva nei confronti della : infatti, nei soli due mesi di aprile e maggio 2018 sono stati Parte_1 erogati da detta banca anticipi su sei fatture per complessivi € 154.700,00 (doc. n. 6 di parte attrice), essendo dette fatture rimaste tutte insolute;
del pari, il mancato pagamento delle rate del finanziamento contratto il 10.8.2016 è iniziato a luglio 2018, non essendo stata corrisposta la rata scaduta in detta mensilità.
A ciò ha fatto seguito la costituzione in mora del debitore e l'intimazione della decadenza dal beneficio del termine, avvenute con raccomandate del 24.10.2018.
L'atto di cessione alla moglie di tutte le quote di proprietà immobiliare che il CP_1 deteneva si colloca quindi proprio al centro (15.6.2018) di tale breve arco temporale intercorrente tra la primavera e l'estate del 2018, in cui si è venuta a determinare ed a concentrare l'insolvenza del medesimo nei confronti della Parte_1
di tal ché appare inverosimile che il convenuto ignorasse la situazione di improvvisa
[...] difficoltà economica in cui si trovava e la venuta ad esistenza di tale significativa esposizione debitoria.
Può quindi ritenersi che egli fosse ben consapevole (o potesse agevolmente esserlo) della idoneità dell'atto di cessione alla moglie dei suoi diritti di proprietà immobiliare (pro quota) ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, traducendosi tale atto nell'azzeramento della garanzia patrimoniale immobiliare generica di cui i creditori (e nello specifico la Banca attorea) potevano disporre.
Certa l'esistenza della scientia damni del debitore, ritiene il Tribunale che tale elemento soggettivo sussista altresì, nel caso di specie, in capo al terzo acquirente e, cioè, a
[...]
Controparte_2
Si rinvengono infatti, nella specie, elementi idonei a fondare un quadro presuntivo grave, preciso e concordante circa la sussistenza anche in capo alla della conoscenza (o CP_2 agevole conoscibilità) del possibile pregiudizio per le ragioni creditorie derivante dall'atto dispositivo posto in essere dal in suo favore. CP_1
pagina 7 di 9 Va in tal senso valorizzato, in particolare il rapporto soggettivamente esistente tra le parti, essendo i convenuti coniugi, di tal ché appare inverosimile che la moglie CP_2 convivente da quaranta anni del debitore disponente (il matrimonio risale all'anno 1978, la separazione consensuale al 2018), potesse ignorare l'attività lavorativa svolta dal marito, ed in particolare il fatto che lo stesso fosse titolare di una ditta individuale, il che rendeva ben plausibile la sussistenza di possibili posizioni debitorie in capo al medesimo (a prescindere dalla – come detto irrilevante, ai fini dell'art. 2901 c.c. – conoscenza dello specifico debito da cui lo stesso era gravato nei confronti della banca attorea), tenuto conto peraltro del fatto che l'atto dispositivo ha riguardato, contestualmente, una pluralità di beni immobili, tutti quelli di cui il era comproprietario, circostanza di per sé idonea a palesare ed a CP_1 rendere agevolmente apprezzabile il pericolo per il soddisfacimento di ragioni creditorie insito nell'atto di trasferimento posto in essere tra i convenuti, che di fatto provocava – come detto – l'azzeramento della garanzia patrimoniale generica di cui i creditori del potevano disporre. CP_1
Giova infatti al riguardo evidenziare come, in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso, analogo a quello di specie, in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni (ovvero venda l'unico bene immobile di sua proprietà), devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore
(CASS., sent. n. 18034/2013; sent. n. 7507/2007).
Tanto basta per ritenere provata la consapevolezza, o comunque la agevole conoscibilità, da parte anche del terzo dell'idoneità dell'atto impugnato ad arrecare pregiudizio ai creditori del (scientia damni), non essendo per contro necessaria – come detto – una CP_1 collusione tra debitore o terzo o la consapevolezza da parte di quest'ultimo di concorrere in un intento fraudolento del debitore.
La domanda svolta dalla parte intervenuta va, quindi, accolta, sussistendo tutti i requisiti per la revocabilità dell'atto di trasferimento in favore di della quota Controparte_2 del diritto di proprietà su quattro beni immobili posto in essere da con Controparte_1 atto pubblico del 15.6.2018, in adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione consensuale con la coniuge omologato dal Tribunale di Macerata.
Alla soccombenza dei convenuti segue la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in relazione alla natura ed al valore della causa (pari Controparte_3 all'importo del credito per la tutela del quale è stata esperita la presente azione revocatoria: art. 5 DM 55/14), nonché alla qualità e quantità dell'attività prestata, come specificato in dispositivo, conformemente ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, apparendo opportuno apportare una riduzione ai compensi medi previsti per ciascuna fase, stanti la natura documentale della causa e la limitata attività processuale svolta.
Nel rapporto tra i convenuti e va dichiarata la Parte_1 compensazione integrale delle spese di lite, alla luce della pronuncia di estromissione dal processo della parte attrice che viene in tal sede resa.
La presente pronuncia dovrà essere annotata a margine della trascrizione dell'atto oggetto di revocatoria, ai sensi dell'art. 2655 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 1677/2023 R.G.,
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
pagina 8 di 9 1) dichiara l'estromissione dal processo di Pt_1 Parte_1
2) in accoglimento della domanda proposta da a mezzo della mandataria Controparte_3
dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di cessione Controparte_5 Controparte_3 di immobili posto in essere tra e in data Controparte_1 Controparte_2
15.6.2018 (atto a rogito notaio dott. rep. n. 83986, fascicolo n. Persona_1
40713), in esecuzione di accordi assunti in sede di separazione consensuale;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite, Controparte_3 liquidate in €. 1.238,00 per esborsi ed in €. 11.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, IVA e cap come per legge;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto tra i convenuti e
[...]
Parte_1
5) dispone annotarsi la presente sentenza a margine della nota di trascrizione relativa all'atto pubblico oggetto di revocatoria (nota n. 73 del 29.6.2018, n. reg. gen. 7542, n. reg. part. 5677).
Macerata, 11.4.2025.
Il Giudice
Alessandra Canullo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Alessandra
Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1677/2023 R.G., promossa con citazione notificata il 4-
13.7.2023 e vertente
TRA
(c.f. e p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., a mezzo della mandataria già (c.f. e p. iva Parte_2 Parte_3
), in persona del Direttore , rappr. e dif. P.IVA_2 Parte_4 dall'avv. Pietro Davide Sarti, giusta procura allegata all'atto di citazione, elett. dom. presso l'indirizzo PEC del difensore;
attrice
CONTRO
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappr. e dif. dall'avv. Andrea Dotti, in virtù di procura allegata C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in
Ancona; convenuti
E CON L'INTERVENTO
[...]
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., a mezzo della Controparte_3 P.IVA_3 mandataria (c.f. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4 legale rapp.te p.t., e per essa (c.f. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_5 procuratore speciale rappr. e dif. dall'avv. Pietro Davide Sarti, in virtù Controparte_6 di procura allegata all'atto di intervento volontario del 5.4.2024; intervenuta
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza cartolare del 30.1.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della presente sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/09, ed è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
pagina 1 di 9 La ha chiesto che sia dichiarata l'inefficacia nei suoi Parte_1 confronti, ex art. 2901 c.c., del contratto di cessione di immobili in esecuzione di accordi assunti in sede di separazione consensuale del 15.6.2018 (trascritto il 29.6.2018 con nota di trascrizione n. 73) con cui ha trasferito alla coniuge separata, Controparte_1 [...]
la sua quota di ½ del diritto di proprietà su due fabbricati e due Controparte_2 terreni siti nel Comune di Treia, catastalmente indicati nell'atto di citazione;
a fondamento della domanda ha dedotto la sussistenza di tutti requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esperimento dell'azione revocatoria, venendo in rilievo un atto dispositivo successivo al sorgere del credito vantato dalla Banca nei confronti del - CP_1 fondato su un contratto di conto corrente (del 9.8.2016) assistito da linea di credito per anticipi su fatture e su un contratto di finanziamento (del 10.8.2016) -, idoneo a pregiudicare le ragioni di credito della banca attrice, e sussistendo l'elemento soggettivo della scientia damni in capo al debitore disponente (mentre non sarebbe necessaria, secondo la prospettazione attorea, la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto per le ragioni creditorie in capo al terzo acquirente, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito).
I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno sostenuto la natura onerosa dell'atto traslativo in contestazione, nonché l'assenza di scientia damni in capo alla hanno quindi CP_2 chiesto il rigetto della domanda attorea.
Con atto del 5.4.2024 è intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., quale Controparte_3 cessionaria di un portafoglio di crediti “a sofferenza” già di titolarità di
[...]
(in virtù di contratto di cessione del 16.1.2024, pubblicato nella Gazzetta Parte_1
Ufficiale della Repubblica Italiana del 30.1.2024), tra i quali sono compresi quelli vantati nei confronti di di cui ai menzionati contratti di conto corrente e di Controparte_1 finanziamento, facendo proprie le difese della società attrice e chiedendo la declaratoria di inefficacia nei propri confronti del contratto di cessione di diritti immobiliari intercorso tra il e la CP_1 CP_2
Tale intervento si appalesa invero ammissibile, condividendo questo giudice l'orientamento più recente espresso sul tema dell'intervento del cessionario del credito in pendenza di giudizio di revocatoria dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, prendendo posizione sul contrasto insorto al riguardo nella Terza Sezione della Suprema Corte, ha affermato (in continuità con i principi già espressi da sent. n. 20315/2022 ed in dissenso rispetto CP_7
a quanto affermato da ord. n. 29637/2017) che in tema di azione revocatoria, CP_7 qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore;
in altri termini, “non è possibile, invero, configurare un diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto come suscettibile di autonoma considerazione, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., rispetto al diritto di credito cui l'azione revocatoria accede quale strumento finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale di cui tale diritto gode ex art. 2740 c.c.” (CASS., sent. n. 5649/2023; in senso conforme, CASS., ord. n. 7395/2024).
pagina 2 di 9 Posta, quindi, l'ammissibilità dell'intervento di occorre di conseguenza Controparte_3 dichiarare l'estromissione della dal giudizio, in Parte_1 conseguenza della successione nel diritto controverso da parte di avvenuta Controparte_3 nelle more del processo: infatti, essendo la società cessionaria, successore a titolo particolare, intervenuta volontariamente nel processo, l'atteggiamento della dante causa che dalla data del predetto intervento non ha più preso Parte_1 parte al giudizio, è apprezzabile come comportamento univocamente implicante disinteresse per la gestione diretta delle sorti del processo e d'indifferenza per la sua eventuale conduzione da parte del successore a titolo particolare ed è, quindi, significativo della manifestazione della volontà di volerne essere estromessa, dunque del suo consenso alla pronuncia di estromissione;
i convenuti, del resto, a fronte dell'intervento in causa di nulla hanno opposto né dedotto, non insistendo nel mantenimento nel Controparte_3 processo della potendo parimenti tale comportamento Parte_1 essere apprezzato ed interpretato come consenso all'uscita della dante causa dal processo.
Sussistono dunque i presupposti di cui all'art. 111 comma 3 c.p.c. per dichiarare l'estromissione dal processo di Parte_1
Venendo al merito della domanda di revocatoria proposta da ritiene il Controparte_3
Tribunale che essa sia fondata e debba essere accolta.
Occorre preliminarmente evidenziare che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni), nonché, in caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, della dolosa preordinazione da parte del debitore (e del terzo, ove si tratti di atto a titolo oneroso) del compimento dell'atto al fine di pregiudicare i creditori (consilium fraudis).
Tali requisiti appaiono invero sussistenti nella presente fattispecie.
Va premessa l'indubbia assoggettabilità all'azione revocatoria ordinaria dell'atto traslativo posto in essere dai convenuti, in adempimento di un obbligo a contrarre assunto in sede di accordo di separazione consensuale, poi omologata: costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “È suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata. La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare” (in tal senso, CASS., sent. n. 11914/2008; in senso conforme, tra le altre, CASS., ord. n. 28558/2024).
pagina 3 di 9 E' stato altresì precisato che l'esperimento dell'azione revocatoria non può considerarsi precluso “in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto necessario dell'accordo di separazione, dato che l'azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell'obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell'ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente 'convenzionale'” (CASS., sent. n. 8516/2006; ord. n. 28558/2024).
Se, dunque, può ritenersi in sé assoggettabile a revocatoria il contratto di trasferimento di diritti reali immobiliari posto in essere dalle parti convenute in attuazione di un obbligo assunto in sede di accordo si separazione consensuale, va poi evidenziato che è nel caso di specie provata, sulla scorta dei documenti in atti, l'esistenza del credito vantato in origine dalla poi ceduto a nei confronti di Parte_1 Controparte_3
fondato, da un lato, sul rapporto di conto corrente bancario stipulato tra Controparte_1
i medesimi il 9.8.2016, collegato alla linea di credito per anticipi su fatture concessa il 17.11.2016, e dall'altro lato sul contratto di finanziamento stipulato il 10.8.2016.
Viene peraltro in rilievo, nella specie, un credito sorto anteriormente all'atto dispositivo impugnato: se infatti tale anteriorità si acclara indubitabilmente dalla data di stipula del finanziamento erogato al dalla (10.8.2016), con CP_1 Parte_1 riferimento all'ulteriore rapporto di conto corrente bancario deve osservarsi che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'apertura di credito, l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (CASS., ord. n. 10824/2019; sent. n.
1413/2006), di tal ché, anche sotto questo profilo, essendo state le somme oggetto del predetto rapporto di apertura di linea di credito per anticipi su fatture erogate tra aprile e maggio del 2018 (come allegato dalla parte attrice e non contestato dai convenuti e come comprovato dal documento n. 6 allegato alla citazione), non può che ritenersi il credito di di cui è oggi titolare sia anteriore Parte_1 Controparte_3 all'atto dispositivo impugnato, posto in essere in data 15.6.2018.
Da ciò consegue, quanto al requisito soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c. per l'esperibilità dell'azione revocatoria, che non è nel caso di specie necessaria l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito (consilium fraudis), ma è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore e del terzo acquirente (in caso di atto qualificabile come a titolo oneroso) del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica poteva arrecare alle ragioni del creditore (scientia damni), a prescindere da ogni elemento fraudolento;
non occorre, cioè, il dolo specifico, quale consapevole volontà del debitore e dell'acquirente di pregiudicare le ragioni del creditore, ma è sufficiente il dolo generico, inteso come mera consapevolezza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni creditorie (CASS., sent. n. 20813/2004; CASS., sent. n.
5972/2005).
pagina 4 di 9 Quanto all'eventus damni, l'azione revocatoria ordinaria non richiede – come noto (ex pluribus, CASS., sent. n. 1896/2012; ord. n. 19207/2018; ord. n. 16221/2019) – la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche soltanto in una modificazione qualitativa di esso.
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, posto che mediante l'atto dispositivo impugnato il debitore ha ceduto alla coniuge, senza alcun corrispettivo, la propria quota di comproprietà (per ½) su ben quattro beni immobili, tutti quelli di cui era titolare, essendo quindi da tale atto dispositivo sicuramente scaturito un mutamento in peius del patrimonio del debitore sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, con conseguente maggiore difficoltà ed incertezza nel soddisfacimento (se del caso coattivo) del credito della Banca.
Peraltro, l'onere probatorio del creditore relativamente all'eventus damni si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, nel caso di specie indubitabilmente sussistente, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del residuo patrimonio debitorio, spettando per contro al debitore dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore (in tal senso, tra le altre, CASS., sent. n.
15265/2006; sent. n. 8931/2013, sent. n. 1902/2015), prova in alcun modo fornita nel caso di specie dalle parti convenute, che nulla hanno al riguardo neppure dedotto.
Provati dunque il credito ed il pregiudizio alle ragioni del creditore derivato dall'atto impugnato, ritiene il Tribunale che possa ritenersi dimostrata anche l'esistenza del requisito soggettivo sia in capo al debitore che al terzo acquirente.
Deve infatti osservarsi, con riferimento alla natura onerosa o gratuita dell'atto dispositivo oggetto della spiegata azione revocatoria, che - come autorevolmente chiarito dalla
Suprema Corte (CASS., sent. n. 5741/2004; sent. n. 5473/2006; ord. n. 27409/2019) - gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c - rispondono, di norma, ad un più specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro lato a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
pagina 5 di 9 Da tale orientamento giurisprudenziale consegue che, nei casi come quello di specie, in cui la cessione si inserisce nell'ambito dei rapporti economici tra coniugi discendenti dalla separazione, il giudice di merito, in considerazione della “tipicità” del rapporto (non avente, come detto, i tratti specifici della donazione o della compravendita), deve accertare se, in concreto, la cessione del bene sia avvenuta a titolo gratuito oppure a titolo oneroso.
Nella presente fattispecie, dal contenuto del ricorso per separazione consensuale proposto da e si evince chiaramente come l'impegno del Controparte_1 Controparte_2 primo a cedere in favore della coniuge le proprie quote di proprietà immobiliare sia stato assunto con funzione solutoria del proprio obbligo di mantenimento, posto che al punto 4 delle conclusioni, immediatamente successivo al punto 3 contenente l'assunzione dell'obbligo di trasferimento, è esplicitamente affermato che “in conseguenza dell'accordo relativo alla cessione della quota degli immobili sopra descritti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere interesse a richiedere alcun mantenimento nei loro reciproci confronti, pertanto rinunciandovi” (sottolineatura aggiunta).
In sostanza, malgrado nella parte del ricorso precedente rispetto alle conclusioni tale nesso di conseguenzialità tra l'impegno a trasferire e la rinuncia a qualsiasi mantenimento non sia stata esplicitata (benché, comunque, la dichiarazione di autosufficienza economica e la rinuncia al mantenimento siano collocate dopo l'assunzione dell'impegno a trasferire, il che è compatibile con la sussistenza di una correlazione – implicita – tra le prime e la seconda), il tenore delle conclusioni è chiaro, ed è avvalorato dal contenuto della premessa dell'atto pubblico di trasferimento del 15.6.2018, in cui si afferma che “in base agli accordi di separazione consensuale sottoscritti […] i coniugi e Controparte_1 CP_2 hanno stabilito che la casa coniugale e un appezzamento di terreno,
[...] attualmente in comproprietà tra i coniugi stessi e già attribuita in uso alla RA
[...]
, vengano attribuiti in piena proprietà alla stessa, a tacitazione di ogni e CP_2 qualsiasi reciproca pretesa ed obbligo di mantenimento” (sottolineatura aggiunta).
Ritiene pertanto il Tribunale che l'atto di trasferimento impugnato debba qualificarsi a titolo oneroso e non gratuito, essendo stato effettuato con funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento configurabile in capo al nei confronti della moglie, in conformità, CP_1 del resto, al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte per cui, ai fini dell'azione revocatoria promossa nei confronti di un atto con cui il debitore, a seguito della separazione dal coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo la proprietà di un bene, in adempimento del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge (o dei figli), l'attribuzione deve qualificarsi a titolo oneroso (CASS., sent. n. 15603/2005).
La qualificabilità dell'atto in questione come a titolo oneroso comporta, pertanto, la necessità di verificare, ai fini dell'accoglimento della spiegata azione revocatoria, la sussistenza in capo sia al debitore che al terzo acquirente del requisito soggettivo della consapevolezza dell'evento dannoso (scientia damni).
Tale consapevolezza dell'evento dannoso da parte del debitore e del terzo deve essere intesa, come detto, come generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, poteva arrecare alle ragioni dei creditori, con la precisazione che a tale generica conoscenza del possibile pregiudizio per le ragioni creditorie va equiparata la sua agevole conoscibilità, non occorrendo peraltro che essa sia riferita allo specifico credito per la cui tutela è esperita l'azione revocatoria (così, CASS., sent. n. 7262/2000; sent. n. 14489/2004).
pagina 6 di 9 Con specifico riferimento alla posizione del terzo, peraltro, è stato evidenziato come sia a carico del creditore che agisca in revocatoria la prova della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, cioè della consapevolezza del terzo circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (CASS., sent. n. 9367/2006; sent. n. 13330/2004).
Ciò posto, considerato che, come insegna la costante giurisprudenza della Suprema Corte
(ex multis, CASS., sent. n. 25016/2008; CASS., sent. n. 5359/2009; ord. n. 1286/2019), la prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici (fondate sulla sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, ovvero sulla tempistica dell'atto rispetto alla pretesa del creditore, o sulla sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore reale dei beni, o sull'acquisto contestuale di una pluralità di beni da parte di un unico soggetto), può certamente ritenersi, nella specie, che sussistesse nel debitore, al momento del compimento dell'atto impugnato, la consapevolezza del pregiudizio che con esso poteva arrecare alle ragioni creditorie: è sufficiente a tal fine evidenziare che la cessione da parte del in favore della CP_1 coniuge del diritto di proprietà (pro quota) su ben quattro immobili è avvenuta proprio in corrispondenza del precipitare della situazione debitoria che lo esponeva nei confronti della : infatti, nei soli due mesi di aprile e maggio 2018 sono stati Parte_1 erogati da detta banca anticipi su sei fatture per complessivi € 154.700,00 (doc. n. 6 di parte attrice), essendo dette fatture rimaste tutte insolute;
del pari, il mancato pagamento delle rate del finanziamento contratto il 10.8.2016 è iniziato a luglio 2018, non essendo stata corrisposta la rata scaduta in detta mensilità.
A ciò ha fatto seguito la costituzione in mora del debitore e l'intimazione della decadenza dal beneficio del termine, avvenute con raccomandate del 24.10.2018.
L'atto di cessione alla moglie di tutte le quote di proprietà immobiliare che il CP_1 deteneva si colloca quindi proprio al centro (15.6.2018) di tale breve arco temporale intercorrente tra la primavera e l'estate del 2018, in cui si è venuta a determinare ed a concentrare l'insolvenza del medesimo nei confronti della Parte_1
di tal ché appare inverosimile che il convenuto ignorasse la situazione di improvvisa
[...] difficoltà economica in cui si trovava e la venuta ad esistenza di tale significativa esposizione debitoria.
Può quindi ritenersi che egli fosse ben consapevole (o potesse agevolmente esserlo) della idoneità dell'atto di cessione alla moglie dei suoi diritti di proprietà immobiliare (pro quota) ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, traducendosi tale atto nell'azzeramento della garanzia patrimoniale immobiliare generica di cui i creditori (e nello specifico la Banca attorea) potevano disporre.
Certa l'esistenza della scientia damni del debitore, ritiene il Tribunale che tale elemento soggettivo sussista altresì, nel caso di specie, in capo al terzo acquirente e, cioè, a
[...]
Controparte_2
Si rinvengono infatti, nella specie, elementi idonei a fondare un quadro presuntivo grave, preciso e concordante circa la sussistenza anche in capo alla della conoscenza (o CP_2 agevole conoscibilità) del possibile pregiudizio per le ragioni creditorie derivante dall'atto dispositivo posto in essere dal in suo favore. CP_1
pagina 7 di 9 Va in tal senso valorizzato, in particolare il rapporto soggettivamente esistente tra le parti, essendo i convenuti coniugi, di tal ché appare inverosimile che la moglie CP_2 convivente da quaranta anni del debitore disponente (il matrimonio risale all'anno 1978, la separazione consensuale al 2018), potesse ignorare l'attività lavorativa svolta dal marito, ed in particolare il fatto che lo stesso fosse titolare di una ditta individuale, il che rendeva ben plausibile la sussistenza di possibili posizioni debitorie in capo al medesimo (a prescindere dalla – come detto irrilevante, ai fini dell'art. 2901 c.c. – conoscenza dello specifico debito da cui lo stesso era gravato nei confronti della banca attorea), tenuto conto peraltro del fatto che l'atto dispositivo ha riguardato, contestualmente, una pluralità di beni immobili, tutti quelli di cui il era comproprietario, circostanza di per sé idonea a palesare ed a CP_1 rendere agevolmente apprezzabile il pericolo per il soddisfacimento di ragioni creditorie insito nell'atto di trasferimento posto in essere tra i convenuti, che di fatto provocava – come detto – l'azzeramento della garanzia patrimoniale generica di cui i creditori del potevano disporre. CP_1
Giova infatti al riguardo evidenziare come, in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso, analogo a quello di specie, in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni (ovvero venda l'unico bene immobile di sua proprietà), devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore
(CASS., sent. n. 18034/2013; sent. n. 7507/2007).
Tanto basta per ritenere provata la consapevolezza, o comunque la agevole conoscibilità, da parte anche del terzo dell'idoneità dell'atto impugnato ad arrecare pregiudizio ai creditori del (scientia damni), non essendo per contro necessaria – come detto – una CP_1 collusione tra debitore o terzo o la consapevolezza da parte di quest'ultimo di concorrere in un intento fraudolento del debitore.
La domanda svolta dalla parte intervenuta va, quindi, accolta, sussistendo tutti i requisiti per la revocabilità dell'atto di trasferimento in favore di della quota Controparte_2 del diritto di proprietà su quattro beni immobili posto in essere da con Controparte_1 atto pubblico del 15.6.2018, in adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione consensuale con la coniuge omologato dal Tribunale di Macerata.
Alla soccombenza dei convenuti segue la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in relazione alla natura ed al valore della causa (pari Controparte_3 all'importo del credito per la tutela del quale è stata esperita la presente azione revocatoria: art. 5 DM 55/14), nonché alla qualità e quantità dell'attività prestata, come specificato in dispositivo, conformemente ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, apparendo opportuno apportare una riduzione ai compensi medi previsti per ciascuna fase, stanti la natura documentale della causa e la limitata attività processuale svolta.
Nel rapporto tra i convenuti e va dichiarata la Parte_1 compensazione integrale delle spese di lite, alla luce della pronuncia di estromissione dal processo della parte attrice che viene in tal sede resa.
La presente pronuncia dovrà essere annotata a margine della trascrizione dell'atto oggetto di revocatoria, ai sensi dell'art. 2655 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 1677/2023 R.G.,
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
pagina 8 di 9 1) dichiara l'estromissione dal processo di Pt_1 Parte_1
2) in accoglimento della domanda proposta da a mezzo della mandataria Controparte_3
dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di cessione Controparte_5 Controparte_3 di immobili posto in essere tra e in data Controparte_1 Controparte_2
15.6.2018 (atto a rogito notaio dott. rep. n. 83986, fascicolo n. Persona_1
40713), in esecuzione di accordi assunti in sede di separazione consensuale;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite, Controparte_3 liquidate in €. 1.238,00 per esborsi ed in €. 11.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, IVA e cap come per legge;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto tra i convenuti e
[...]
Parte_1
5) dispone annotarsi la presente sentenza a margine della nota di trascrizione relativa all'atto pubblico oggetto di revocatoria (nota n. 73 del 29.6.2018, n. reg. gen. 7542, n. reg. part. 5677).
Macerata, 11.4.2025.
Il Giudice
Alessandra Canullo
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