Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 17 marzo 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di Tribunale
Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 14908/21 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Nadia Tumminello per parte opponente e l'avv. Lalage
Mormile per l'opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
In particolare l'avv. Mormile rileva la tardiva documentazione attestante il pagamento effettuato dal terzo Per_1
L'avv. Tumminello si oppone.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14.15, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14908/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
P.VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nadia Tumminello
e Giorgio Ganci Email_1
giusta procura in atti Email_2
OPPONENTE
E
P.VA , rappresentata e difesa dall'avv. Lalage CP_1 P.VA_2
Mormile giusta procura in atti Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 4279/21 del Tribunale di Palermo depositato il 22 settembre 2021;
2) condanna il , in persona del suo amministratore Controparte_2
pro tempore, al pagamento, in favore della della somma di CP_1
€ 12.212,20, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza fino al soddisfo;
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3) condanna il , in persona del suo amministratore Controparte_2
pro tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore di parte opposta, che liquida in € 3.386,00. di cui € 172,50 per spese, oltre I.V.A., C.P.A.
e spese generali nella misura legalmente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 29 ottobre
2021, verte sull'opposizione proposta dal a , in persona Parte_1 CP_2
del suo amministratore pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 4279/21 di questo Tribunale (depositato il 22 settembre 2021), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di n.q. di titolare dell'impresa CP_1
omonima, della somma di € 19.446,31 (oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio), a titolo di saldo del corrispettivo di lavori di ristrutturazione dei locali siti in via Paolo Paternostro nn. 26/28 e CP_2
30 per la realizzazione di una sala ristorante.
In atto di opposizione, la ha sollecitato la rettifica dell'importo Parte_1
ingiunto, e conseguente revoca del decreto ingiuntivo, ha chiesto inoltre che le somme fossero dichiarate non dovute stante l'inadempimento di quest'ultima per non avere eseguito le opere a regola d'arte e nel rispetto dei tempi previsti.
Si è costituita la chiedendo l'integrale rigetto CP_1
dell'opposizione.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si
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omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Nel merito, è opportuno precisare, anzitutto, che – in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
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Ciò posto, va osservato che l'opponente ha dimostrato intervenuti pagamenti per la somma di € 36.712,76.
Per quanto attiene al residuo credito, che pertanto potrebbe essere pari ad
€ 16.725,60, si osserva che, per quanto la abbia assolto al proprio CP_1
onere probatorio, gli atti di causa e le contestazioni mosse sulle opere realizzate hanno reso necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio che ha condotto ad una verifica sul totale delle lavorazioni effettuate ma che ha anche accertato l'esistenza di alcuni vizi nelle lavorazioni.
L'opponente ha infatti eccepito anche l'inadempimento dell'appaltatore per mancata esecuzione delle opere a regola d'arte.
Per quanto concerne l'aspetto relativo ai vizi, va rilevato che il C.T.U. nominato in corso di causa – presa visione dei luoghi oggetto del giudizio ed effettuati, nel contraddittorio delle parti, tutti i rilievi ed indagini ritenuti necessari – ha avuto modo di accertare la sussistenza di una serie di difetti e difformità nella prestazione eseguita dalla per la cui analitica CP_1
elencazione si rimanda integralmente all'elaborato peritale [cfr. relazione del
C.T.U. arch. in atti]. Persona_2
Conclusioni, quelle rassegnate dal C.T.U., a cui questo giudice ritiene in linea di massima di doversi uniformare, essendo le stesse supportate da un iter argomentativo rigoroso, esaustivo e privo di contraddizioni.
La consulenza predisposta dall'arch. , CTU nominato, per Per_2
esempio individua alcune lavorazioni mal eseguite e ne riduce il costo del
50%.
Ebbene questo giudicante ritiene invece che il costo relativo alla voce contenuta nel consuntivo a pag. 15 n. 40 “….pastello di calce.. trattamento di
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finiture calpestabili….,” ossia la pavimentazione dell'intero locale debba essere detratto integralemnte dalle lavorazioni per € 7.226,81.
Così allo stesso modo sono riconoscibili come detraibili le somme già pagate dalla in ordine alla fornitura e posa in opera di cassette di Pt_1
scarico da incasso per € 900,00.
Ma invece del tutto indimostrate sono rimaste le ulteriori doglianze in ordine alla penale pattuita per la quale pertanto alcuna somma potrà essere accordata.
Si perviene così alla conclusione per cui la somma dovuta a parte opposta ammonta ad € 8.332,02.
Alla luce di ciò, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 4279/21.
D'altro canto, il opponente va condannato al pagamento, in CP_3
favore della della somma di € 12.212,20, oltre interessi legali CP_1
dalla data della presente pronuncia fino al saldo.
Si rammenta, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché il giudice, ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente fondata, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr. Cass. civ. n.
24021/2004, n. 5074/1999, n. 1656/1998 e n. 3319/1996).
In ragione del criterio legale della soccombenza il CP_2
, opponente va condannata a rifondere alla le spese del
[...] CP_1
presente giudizio.
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La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014.
Palermo, 17 marzo 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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