CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di VA
Sezione Prima Civile
R.G. 989/2022
La Corte D'Appello di VA, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F./ P.I. ) assistita e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Campagna appellante contro
VA (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore assistito e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Roberto Atzori appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Nel rito e nel merito: - accogliere le eccezioni e le conclusioni / doglianze dell'odierno gravame, per l'effetto riformando la Sentenza di prime cure Trib. Ge. n.°2085/2022 e facendo luogo al pieno e totale accoglimento dei premessi primo, secondo, terzo e quarto motivo/i di appello e così contrariis reiectis, come in comparsa di costituzione e risposta di prime cure (RG 4077/2019) del 28.06.2019 Con vittoria di compensi e spese di giudizio (di primo e di secondo grado)” Per la parte appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, - in conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di VA n. 2085/2022 pubblicata in data 07 settembre 2022, respingere le domande di in quanto infondate;
- con vittoria di spese, Parte_1 anche legali, del presente procedimento ed eventuali successive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2085/2022, il Tribunale di VA, in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 31/2019 proposta dal Parte_2
3, revocava il provvedimento monitorio (concesso per l'importo di € 9.375,00 quale
[...]
importo corrispondente alla ritenuta in garanzia del 10% operata contrattualmente dal condominio sulla base degli accordi integrativi relativi al contratto d'appalto intercorso tra le parti) e condannava al pagamento delle spese di lite. Con la Parte_1
decisione di primo grado è stato ritenuto che la previsione, tra le parti, della ritenuta in garanzia in misura pari al 10% degli importi fatturati, di cui alla scrittura privata
11/07/2017 integrativa del contratto d'appalto intercorso, renda legittimo il mancato pagamento del corrispondente importo, in conseguenza del mancato positivo collaudo finale dell'opera, da imputarsi alla mancata consegna, da parte dell'appaltatore, delle certificazioni dei materiali utilizzati nell'esecuzione dell'opera appaltata, con conseguente inadempimento dell'appaltatore.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti quattro motivi di impugnazione:
i. con un primo motivo, l'appellante – premesso che l'importo complessivo del corrispettivo contrattuale per i lavori eseguiti era pari ad € 93.750,00 – ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di VA nella parte in cui ha ritenuto di non considerare conclusivo il terzo SAL relativo alle opere oggetto d'appalto, escludendo che il condominio fosse nelle condizioni di poter provvedere al collaudo delle opere. Ha dedotto l'appellante che il mancato collaudo da parte del condominio non può essere opponibile all'appaltatore, il pag. 2/7 quale ha pertanto diritto a vedersi corrispondere l'importo pari alla ritenuta in garanzia;
ii. con un secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella valutazione delle prove acquisite, in particolare nella parte in cui ha ritenuto che l'appaltatore non avesse consegnato al condominio la documentazione necessaria, e completa, per eseguire il collaudo. L'appellante ha richiamato le dichiarazioni rese in primo grado, in sede di interrogatorio formale, da (legale rappresentante della società Controparte_2
appellante), il quale aveva affermato che i “blocchetti” erano stati portati all'impresa di certificazione Edilcontrol, che aveva riferito al che i CP_2 risultati erano stati ritirati personalmente dal direttore dei lavori. L'appellante ha inoltre fatto riferimento, senza richiamarle, alle dichiarazioni rese dal teste
[...]
, il quale ha riferito de relato in ordine alle circostanze a sua Testimone_1
conoscenza;
iii. con un terzo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza di ammissione della prova orale richiesta dal da parte del Tribunale, in CP_1 quanto inammissibile per l'incapacità ed inattendibilità dei testi e Tes_2
, e per il carattere valutativo dei capitoli di prova dedotti;
Tes_3 iv. con un quarto motivo d'appello ha dedotto l'erroneità della decisione di primo grado ove ha posto a fondamento della decisione le risultanze dell'attività istruttoria per testi, con i testi del , inammissibili per le ragioni di cui CP_1 al terzo motivo d'appello, erroneamente ritenendo provata la mancata consegna delle certificazioni necessarie all'esecuzione del collaudo finale e la mancata effettuazione delle lavorazioni richieste dal direttore dei lavori in data
30/01/2019.
3- Il appellato si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, CP_1
ribadendo che il collaudo dell'opera non è mai stato effettuato, in ragione della circostanza che l'appaltatore non ha consegnato tutta la certificazione relativa ai materiali utilizzati, ovvero i certificati di qualità delle barre d'acciaio inserite nel cemento armato, la certificazione della malta d'iniezione, e la certificazione dell'acciaio pag. 3/7 dei pali. Ha osservato che l'appaltatore Geo all'atto dell'introduzione del giudizio Pt_3
d'appello, era ancora in possesso del cantiere relativo alle opere de quibus. Ha quindi ribadito non essersi mai verificato il presupposto per lo svincolo dell'importo contrattualmente pattuito a titolo di ritenuta in garanzia.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con termine di giorni trenta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
5- Questa Corte ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
5.1- In ordine al terzo motivo d'appello, relativamente all'eccezione ex art. 246 c.p.c., per i testi e . Tes_2 Tes_3
Premesso:
- che “ove l'eccezione di nullità della deposizione del teste incapace, tempestivamente proposta, non sia stata neanche presa in esame dal giudice avanti al quale la prova è stata espletata, la stessa deve essere formulata con apposito mezzo di gravame avanti al giudice d'appello, ovvero, se sollevata dalla parte vittoriosa in primo grado, da questa riproposta poi nel giudizio di gravame a norma dell'art. 346 c.p.c., dovendosi in caso contrario la medesima eccezione ritenersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 10120 del 10/04/2019);
- che “l'eventuale nullità derivante dalla incapacità di un teste rimane sanata qualora la relativa eccezione non venga ritualmente e tempestivamente proposta immediatamente dopo che la prova è stata assunta e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, ex art. 189 cod.proc.civ., risultando pertanto tardivo il rilievo effettuato solo con la comparsa conclusionale (Sez. 3, Sentenza
n. 6555 del 29/03/2005).
Rilevato:
pag. 4/7 - che nel caso in esame la parte attuale appellante non ha formulato tale istanza nelle conclusioni definitive e che pertanto la censura deve essere respinta;
- che “ la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.
p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Rv.
655201 - 01);
- che, quanto alla dedotta “inattendibilità” dei medesimi testi l'appellante non ha dedotto idonei elementi che consentano una diversa valutazione rispetto a quella del Tribunale, e, in ogni caso, tale valutazione risulta irrilevante in ragione dell'onere probatorio gravante sulle parti come esposto al punto seguente.
5.2- Nel merito – con riguardo al primo, secondo e quarto motivo d'appello – deve constatarsi come sia pacifico in causa il mancato collaudo delle opere. Incontestata – oltre che risultante dalla scrittura privata integrativa del contratto d'appalto – è la pattuizione relativa alla ritenuta in garanzia del 10%, sul corrispettivo pattuito per le opere (corrispettivo complessivamente pattuito in € 93.750,00 oltre IVA), da svincolarsi solo all'esito del collaudo positivo delle opere. L'appaltatore, agendo in via monitoria, ha chiesto il pagamento dell'importo trattenuto in garanzia, sul presupposto dell'imputabilità esclusiva al condominio del mancato collaudo delle opere. L'onere di provare che il mancato avveramento della condizione sospensiva è imputabile esclusivamente al condominio grava sull'appaltatore appellante. Tale onere – sia sotto il profilo dell'imputabilità al della mancata esecuzione del collaudo, sia sotto CP_1
pag. 5/7 il profilo della prognosi favorevole in ordine alla conclusione dello stesso ove fosse stato effettuato – non risulta assolto dall'appellante. L'istruttoria condotta nel primo grado di giudizio non ha consentito di ritenere provata la circostanza dell'avvenuta consegna al , da parte dell'appaltatore, di tutte le certificazioni relative ai CP_1
materiali utilizzati. Tali certificazioni, come osservato dal condominio appellato, non sono solo quelle relative ai “blocchetti”, ma anche quelle relative ad altri materiali, quali quelli indicati dal condominio nelle barre d'acciaio inserite nel cemento armato, nella malta d'iniezione, nell'acciaio dei pali. Anche in ordine alle prove eseguite da
Edilcontrol, non costituisce prova della circostanza della consegna al dei CP_1
relativi esiti la dichiarazione resa dal legale rappresentante di nel corso Pt_4 dell'interrogatorio formale, sia in quanto circostanza riferita in senso favorevole all'appaltatore – e pertanto in ordine alla quale l'interrogatorio formale non è mezzo di acquisizione della prova – sia in quanto relativa a conoscenza appresa comunque de relato con indicazione generica della fonte. Stante l'onere di prova a carico dell'appaltatore non assumono particolare rilevanza le dichiarazioni rese dai testi del
, sul quale non grava alcun onere di prova, non essendo pertanto necessario CP_1
considerarne il livello di attendibilità (essendo comunque esclusa una incapacità a testimoniare, v. Cass. 21239/2019).
6- Rileva infine, in ogni caso, questa Corte che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto formale, che chiede in giudizio il riconoscimento del proprio credito, è sempre gravato dall'onere di provare il proprio diritto (v., tra le altre,
Cass.25410/2024, ove è stato affermato che, “in tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte”). Per le ragioni esposte al punto 5.2 che precede anche tale onere non risulta assolto dall'appaltatore.
7- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al pag. 6/7 valore di causa, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad €
26.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisionale €
1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
8- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di VA, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in VA, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di VA
Sezione Prima Civile
R.G. 989/2022
La Corte D'Appello di VA, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F./ P.I. ) assistita e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Campagna appellante contro
VA (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore assistito e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Roberto Atzori appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Nel rito e nel merito: - accogliere le eccezioni e le conclusioni / doglianze dell'odierno gravame, per l'effetto riformando la Sentenza di prime cure Trib. Ge. n.°2085/2022 e facendo luogo al pieno e totale accoglimento dei premessi primo, secondo, terzo e quarto motivo/i di appello e così contrariis reiectis, come in comparsa di costituzione e risposta di prime cure (RG 4077/2019) del 28.06.2019 Con vittoria di compensi e spese di giudizio (di primo e di secondo grado)” Per la parte appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, - in conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di VA n. 2085/2022 pubblicata in data 07 settembre 2022, respingere le domande di in quanto infondate;
- con vittoria di spese, Parte_1 anche legali, del presente procedimento ed eventuali successive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2085/2022, il Tribunale di VA, in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 31/2019 proposta dal Parte_2
3, revocava il provvedimento monitorio (concesso per l'importo di € 9.375,00 quale
[...]
importo corrispondente alla ritenuta in garanzia del 10% operata contrattualmente dal condominio sulla base degli accordi integrativi relativi al contratto d'appalto intercorso tra le parti) e condannava al pagamento delle spese di lite. Con la Parte_1
decisione di primo grado è stato ritenuto che la previsione, tra le parti, della ritenuta in garanzia in misura pari al 10% degli importi fatturati, di cui alla scrittura privata
11/07/2017 integrativa del contratto d'appalto intercorso, renda legittimo il mancato pagamento del corrispondente importo, in conseguenza del mancato positivo collaudo finale dell'opera, da imputarsi alla mancata consegna, da parte dell'appaltatore, delle certificazioni dei materiali utilizzati nell'esecuzione dell'opera appaltata, con conseguente inadempimento dell'appaltatore.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti quattro motivi di impugnazione:
i. con un primo motivo, l'appellante – premesso che l'importo complessivo del corrispettivo contrattuale per i lavori eseguiti era pari ad € 93.750,00 – ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di VA nella parte in cui ha ritenuto di non considerare conclusivo il terzo SAL relativo alle opere oggetto d'appalto, escludendo che il condominio fosse nelle condizioni di poter provvedere al collaudo delle opere. Ha dedotto l'appellante che il mancato collaudo da parte del condominio non può essere opponibile all'appaltatore, il pag. 2/7 quale ha pertanto diritto a vedersi corrispondere l'importo pari alla ritenuta in garanzia;
ii. con un secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella valutazione delle prove acquisite, in particolare nella parte in cui ha ritenuto che l'appaltatore non avesse consegnato al condominio la documentazione necessaria, e completa, per eseguire il collaudo. L'appellante ha richiamato le dichiarazioni rese in primo grado, in sede di interrogatorio formale, da (legale rappresentante della società Controparte_2
appellante), il quale aveva affermato che i “blocchetti” erano stati portati all'impresa di certificazione Edilcontrol, che aveva riferito al che i CP_2 risultati erano stati ritirati personalmente dal direttore dei lavori. L'appellante ha inoltre fatto riferimento, senza richiamarle, alle dichiarazioni rese dal teste
[...]
, il quale ha riferito de relato in ordine alle circostanze a sua Testimone_1
conoscenza;
iii. con un terzo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza di ammissione della prova orale richiesta dal da parte del Tribunale, in CP_1 quanto inammissibile per l'incapacità ed inattendibilità dei testi e Tes_2
, e per il carattere valutativo dei capitoli di prova dedotti;
Tes_3 iv. con un quarto motivo d'appello ha dedotto l'erroneità della decisione di primo grado ove ha posto a fondamento della decisione le risultanze dell'attività istruttoria per testi, con i testi del , inammissibili per le ragioni di cui CP_1 al terzo motivo d'appello, erroneamente ritenendo provata la mancata consegna delle certificazioni necessarie all'esecuzione del collaudo finale e la mancata effettuazione delle lavorazioni richieste dal direttore dei lavori in data
30/01/2019.
3- Il appellato si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, CP_1
ribadendo che il collaudo dell'opera non è mai stato effettuato, in ragione della circostanza che l'appaltatore non ha consegnato tutta la certificazione relativa ai materiali utilizzati, ovvero i certificati di qualità delle barre d'acciaio inserite nel cemento armato, la certificazione della malta d'iniezione, e la certificazione dell'acciaio pag. 3/7 dei pali. Ha osservato che l'appaltatore Geo all'atto dell'introduzione del giudizio Pt_3
d'appello, era ancora in possesso del cantiere relativo alle opere de quibus. Ha quindi ribadito non essersi mai verificato il presupposto per lo svincolo dell'importo contrattualmente pattuito a titolo di ritenuta in garanzia.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con termine di giorni trenta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
5- Questa Corte ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
5.1- In ordine al terzo motivo d'appello, relativamente all'eccezione ex art. 246 c.p.c., per i testi e . Tes_2 Tes_3
Premesso:
- che “ove l'eccezione di nullità della deposizione del teste incapace, tempestivamente proposta, non sia stata neanche presa in esame dal giudice avanti al quale la prova è stata espletata, la stessa deve essere formulata con apposito mezzo di gravame avanti al giudice d'appello, ovvero, se sollevata dalla parte vittoriosa in primo grado, da questa riproposta poi nel giudizio di gravame a norma dell'art. 346 c.p.c., dovendosi in caso contrario la medesima eccezione ritenersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 10120 del 10/04/2019);
- che “l'eventuale nullità derivante dalla incapacità di un teste rimane sanata qualora la relativa eccezione non venga ritualmente e tempestivamente proposta immediatamente dopo che la prova è stata assunta e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, ex art. 189 cod.proc.civ., risultando pertanto tardivo il rilievo effettuato solo con la comparsa conclusionale (Sez. 3, Sentenza
n. 6555 del 29/03/2005).
Rilevato:
pag. 4/7 - che nel caso in esame la parte attuale appellante non ha formulato tale istanza nelle conclusioni definitive e che pertanto la censura deve essere respinta;
- che “ la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.
p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Rv.
655201 - 01);
- che, quanto alla dedotta “inattendibilità” dei medesimi testi l'appellante non ha dedotto idonei elementi che consentano una diversa valutazione rispetto a quella del Tribunale, e, in ogni caso, tale valutazione risulta irrilevante in ragione dell'onere probatorio gravante sulle parti come esposto al punto seguente.
5.2- Nel merito – con riguardo al primo, secondo e quarto motivo d'appello – deve constatarsi come sia pacifico in causa il mancato collaudo delle opere. Incontestata – oltre che risultante dalla scrittura privata integrativa del contratto d'appalto – è la pattuizione relativa alla ritenuta in garanzia del 10%, sul corrispettivo pattuito per le opere (corrispettivo complessivamente pattuito in € 93.750,00 oltre IVA), da svincolarsi solo all'esito del collaudo positivo delle opere. L'appaltatore, agendo in via monitoria, ha chiesto il pagamento dell'importo trattenuto in garanzia, sul presupposto dell'imputabilità esclusiva al condominio del mancato collaudo delle opere. L'onere di provare che il mancato avveramento della condizione sospensiva è imputabile esclusivamente al condominio grava sull'appaltatore appellante. Tale onere – sia sotto il profilo dell'imputabilità al della mancata esecuzione del collaudo, sia sotto CP_1
pag. 5/7 il profilo della prognosi favorevole in ordine alla conclusione dello stesso ove fosse stato effettuato – non risulta assolto dall'appellante. L'istruttoria condotta nel primo grado di giudizio non ha consentito di ritenere provata la circostanza dell'avvenuta consegna al , da parte dell'appaltatore, di tutte le certificazioni relative ai CP_1
materiali utilizzati. Tali certificazioni, come osservato dal condominio appellato, non sono solo quelle relative ai “blocchetti”, ma anche quelle relative ad altri materiali, quali quelli indicati dal condominio nelle barre d'acciaio inserite nel cemento armato, nella malta d'iniezione, nell'acciaio dei pali. Anche in ordine alle prove eseguite da
Edilcontrol, non costituisce prova della circostanza della consegna al dei CP_1
relativi esiti la dichiarazione resa dal legale rappresentante di nel corso Pt_4 dell'interrogatorio formale, sia in quanto circostanza riferita in senso favorevole all'appaltatore – e pertanto in ordine alla quale l'interrogatorio formale non è mezzo di acquisizione della prova – sia in quanto relativa a conoscenza appresa comunque de relato con indicazione generica della fonte. Stante l'onere di prova a carico dell'appaltatore non assumono particolare rilevanza le dichiarazioni rese dai testi del
, sul quale non grava alcun onere di prova, non essendo pertanto necessario CP_1
considerarne il livello di attendibilità (essendo comunque esclusa una incapacità a testimoniare, v. Cass. 21239/2019).
6- Rileva infine, in ogni caso, questa Corte che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto formale, che chiede in giudizio il riconoscimento del proprio credito, è sempre gravato dall'onere di provare il proprio diritto (v., tra le altre,
Cass.25410/2024, ove è stato affermato che, “in tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte”). Per le ragioni esposte al punto 5.2 che precede anche tale onere non risulta assolto dall'appaltatore.
7- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al pag. 6/7 valore di causa, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad €
26.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisionale €
1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
8- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di VA, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in VA, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 7/7