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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1156/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 387/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercato San Severino - Piazza Ettrore Imperio 6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2437/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406447230000006918/2023 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglie l'appello con condanna alle spese.
Appellato: rigetta l'appello e compensa le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notidificatole dalla Soget, per conto del Comune di Mercato San Severino, con il quale si richiedeva il pagamento dell'importo di euro di € 232,00 riferito al tributo TARI per l'anno 2018. Deduceva: il difetto di motivazione, non recando l'atto impugnato gli identificativi catastali dell'immobile tassato ed il titolo del possesso;
la carenza di legittimazione passiva, avendo dismesso, essa ricorrente, la detenzione dell'immobile, sito in Mercato San Severino, frazione S. Vincenzo, alla
Indirizzo_1, a seguito della risoluzione, in data 1.1.2010, del contratto di locazione in essere con la s. r.l. Società_2 Immobiliare, società proprietaria del cespite;
l'intervenuta comunicazione di cessazione dell'utenza tassata, effettuata a mezzo pec al Comune di Mercato San Severino in data 15.9.2023.
Si costituiva in giudizio la sola Soget s.p.a, la quale, dedotta la regolarità formale dell'atto impugnato e la omessa dichiarazione, ad opera della società ricorrente, di cessata occupazione dell'immobile tassato entro il 30 marzo dell'anno successivo rispetto a quello in cui si verificò la dismissione della detenzione del bene, concludeva per il rigetto della domanda.
Con la sentenza impugnata, il primo giudice rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alle spese. In primo luogo, riteneva infondata l'eccezione di difetto di motivazione, dal momento che l'avviso di accertamento “ contiene tutte le informazioni utili al contribuente per esercitare il diritto di difesa. Nell'avviso di accertamento n. 06447230000006918 del 26.10.2023, segnatamente, sono riportate le disposizioni di legge e regolamentari in materia di TARI, le delibere assunte in merito dal Comune di Mercato San Severino, le ragioni della contestazione, la tipologia e l'ubicazione dell'immobile tassato, l'entità del tributo, degli interessi e della sanzione comminata, le modalità e la tempistica della eventuale impugnazione dell'atto”.
Riteneva altresì infondata l'eccezione di difetto legittimazione dal momento che, a norma del regolamento comunale, “l'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 marzo dell'anno successivo. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione”.
Avverso la sentenza è insorto il ricorrente lamentandone l'erroneità per non avere il primo giudice positivamente valutato la documentazione allegata in atti dalla Ricorrente_1 S.r.l., che – a suo avviso- dimostrava la cessazione del rapporto locativo dell'immobile sito nel Comune di Mercato San Severino in epoca antecedente all'anno d'imposta 2018.
All'udienza odierna, sentita la relatrice e i difensori delle parti, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita di essere accolto.
Posto che la presunzione di cessazione dell' utenza alla data di presentazione della dichiarazione di cessata occupazione prevista dal Regolamento comunale non riveste la natura di una presunzione assoluta, potendo essere superata con prova contraria, occorre valutare la documentazione depositata dal ricorrente.
La visura camerale non costituisce prova certa della cessazione dell'occupazione dei locali de quibus, i quali in teoria sono potuti rimanere nel possesso della società anche a scopo di deposito o ad altri fini.
Rilevanti ai fini probatori sono invece le comunicazioni relative all'immobile in discussione da parte, la prima, del Comune di Mercato San Severino di avvenuto annullamento in autotutela dell'ingiunzione .
n.1095067230004392, avente ad oggetto l'avviso di accertamento per omesso versamento Tares-Tari
2013-2014”, la seconda, da parte della Soget relativa allo sgravio della TARI (Cfr. doc. nr. 23), in favore della
Ricorrente_1 S.r.l. , per le annualità 2015, 2016 e 2017.
In riferimento a tali documenti, occorre avvertire che gli stessi possono essere depositati in sede di appello in quanto non incontrano la preclusione di cui al novellato art. 58 Dlgs. n. 546/1992. Infatti, per un verso, tali documenti sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado e quindi non potevano essere tempestivamente prodotti e, per altro verso, certamente rivestono il carattere di indispensabilità ai fini della decisione.
Precisato ciò, ritiene il Collegio che i provvedimenti di autotutela adottati siano idonei a superare la presunzione, prevista dal regolamento comunale, di possesso dell'immobile fino alla data di dichiarazione di cessazione della locazione, relativamente all'annualità 2018, posto che la cessazione della locazione è stata riconosciuta per le annualità 2014/ 2015/2016 e 2017.
L'appello in definitiva deve essere accolto;
le spese di entrambi i gradi devono essere compensate in considerazione che l'avviso di accertamento è stato determinato dall'inadempimento della società contribuente ad uno specifico obbligo dichiarativo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, compensa le spese di entrambi i gradi.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 387/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercato San Severino - Piazza Ettrore Imperio 6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2437/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406447230000006918/2023 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglie l'appello con condanna alle spese.
Appellato: rigetta l'appello e compensa le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notidificatole dalla Soget, per conto del Comune di Mercato San Severino, con il quale si richiedeva il pagamento dell'importo di euro di € 232,00 riferito al tributo TARI per l'anno 2018. Deduceva: il difetto di motivazione, non recando l'atto impugnato gli identificativi catastali dell'immobile tassato ed il titolo del possesso;
la carenza di legittimazione passiva, avendo dismesso, essa ricorrente, la detenzione dell'immobile, sito in Mercato San Severino, frazione S. Vincenzo, alla
Indirizzo_1, a seguito della risoluzione, in data 1.1.2010, del contratto di locazione in essere con la s. r.l. Società_2 Immobiliare, società proprietaria del cespite;
l'intervenuta comunicazione di cessazione dell'utenza tassata, effettuata a mezzo pec al Comune di Mercato San Severino in data 15.9.2023.
Si costituiva in giudizio la sola Soget s.p.a, la quale, dedotta la regolarità formale dell'atto impugnato e la omessa dichiarazione, ad opera della società ricorrente, di cessata occupazione dell'immobile tassato entro il 30 marzo dell'anno successivo rispetto a quello in cui si verificò la dismissione della detenzione del bene, concludeva per il rigetto della domanda.
Con la sentenza impugnata, il primo giudice rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alle spese. In primo luogo, riteneva infondata l'eccezione di difetto di motivazione, dal momento che l'avviso di accertamento “ contiene tutte le informazioni utili al contribuente per esercitare il diritto di difesa. Nell'avviso di accertamento n. 06447230000006918 del 26.10.2023, segnatamente, sono riportate le disposizioni di legge e regolamentari in materia di TARI, le delibere assunte in merito dal Comune di Mercato San Severino, le ragioni della contestazione, la tipologia e l'ubicazione dell'immobile tassato, l'entità del tributo, degli interessi e della sanzione comminata, le modalità e la tempistica della eventuale impugnazione dell'atto”.
Riteneva altresì infondata l'eccezione di difetto legittimazione dal momento che, a norma del regolamento comunale, “l'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 marzo dell'anno successivo. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione”.
Avverso la sentenza è insorto il ricorrente lamentandone l'erroneità per non avere il primo giudice positivamente valutato la documentazione allegata in atti dalla Ricorrente_1 S.r.l., che – a suo avviso- dimostrava la cessazione del rapporto locativo dell'immobile sito nel Comune di Mercato San Severino in epoca antecedente all'anno d'imposta 2018.
All'udienza odierna, sentita la relatrice e i difensori delle parti, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita di essere accolto.
Posto che la presunzione di cessazione dell' utenza alla data di presentazione della dichiarazione di cessata occupazione prevista dal Regolamento comunale non riveste la natura di una presunzione assoluta, potendo essere superata con prova contraria, occorre valutare la documentazione depositata dal ricorrente.
La visura camerale non costituisce prova certa della cessazione dell'occupazione dei locali de quibus, i quali in teoria sono potuti rimanere nel possesso della società anche a scopo di deposito o ad altri fini.
Rilevanti ai fini probatori sono invece le comunicazioni relative all'immobile in discussione da parte, la prima, del Comune di Mercato San Severino di avvenuto annullamento in autotutela dell'ingiunzione .
n.1095067230004392, avente ad oggetto l'avviso di accertamento per omesso versamento Tares-Tari
2013-2014”, la seconda, da parte della Soget relativa allo sgravio della TARI (Cfr. doc. nr. 23), in favore della
Ricorrente_1 S.r.l. , per le annualità 2015, 2016 e 2017.
In riferimento a tali documenti, occorre avvertire che gli stessi possono essere depositati in sede di appello in quanto non incontrano la preclusione di cui al novellato art. 58 Dlgs. n. 546/1992. Infatti, per un verso, tali documenti sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado e quindi non potevano essere tempestivamente prodotti e, per altro verso, certamente rivestono il carattere di indispensabilità ai fini della decisione.
Precisato ciò, ritiene il Collegio che i provvedimenti di autotutela adottati siano idonei a superare la presunzione, prevista dal regolamento comunale, di possesso dell'immobile fino alla data di dichiarazione di cessazione della locazione, relativamente all'annualità 2018, posto che la cessazione della locazione è stata riconosciuta per le annualità 2014/ 2015/2016 e 2017.
L'appello in definitiva deve essere accolto;
le spese di entrambi i gradi devono essere compensate in considerazione che l'avviso di accertamento è stato determinato dall'inadempimento della società contribuente ad uno specifico obbligo dichiarativo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, compensa le spese di entrambi i gradi.