Versione
2 agosto 1956
2 agosto 1956
Art. 17.
Le variazioni di stipendio di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 , e 17 agosto 1955, n. 767 , si intendono assorbite negli assegni di sede effettivamente percepiti dagli impiegati locali ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23 .
Le variazioni di stipendio di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 , e 17 agosto 1955, n. 767 , si intendono assorbite negli assegni di sede effettivamente percepiti dagli impiegati locali ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/05/1976, n. 1616Provvedimento: I rapporti di lavoro dei cosiddetti impiegati locali all'estero, assunti dall'amministrazione degli affari esteri a norma dell'art 17 della legge 30 giugno 1956 n 775, hanno natura pubblicistica e sono, pertanto, soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo, ancorche l'assunzione sia avvenuta a termine ed i rapporti stessi siano, assoggettati, secondo quanto stabilito dalla cennata disposizione, alle leggi ed agli Usi stranieri.*Leggi di più...
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