Articolo 17 della Legge 30 giugno 1956, n. 775
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 agosto 1956
Art. 17.
Le variazioni di stipendio di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 , e 17 agosto 1955, n. 767 , si intendono assorbite negli assegni di sede effettivamente percepiti dagli impiegati locali ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23 .
Entrata in vigore il 2 agosto 1956
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente