Art. 17.
Le variazioni di stipendio di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 , e 17 agosto 1955, n. 767 , si intendono assorbite negli assegni di sede effettivamente percepiti dagli impiegati locali ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23 .
Le variazioni di stipendio di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 , e 17 agosto 1955, n. 767 , si intendono assorbite negli assegni di sede effettivamente percepiti dagli impiegati locali ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23 .