Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2023
N. 02118/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Currao, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in AT, via Giuseppe Verdi, 127;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dapprima dall'avvocato Antonella Cordaro e poi dagli avvocati Angelo Frediani, Riccardo Schininà e Francesco Androne, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di AT, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, comunicato a mezzo posta il -OMISSIS-, con cui il -OMISSIS- ha denegato il proprio nulla-osta sulla domanda di accertamento di conformità presentata al Comune di -OMISSIS- il 7.9.2006, ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001, e pervenuta all’Ente Parco in data 4.12.2009; nonché per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato il 24.2.2016, con cui il Comune di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità presentata in data 7.9.2006 ed avente per oggetto la realizzazione di un fabbricato rurale composto di una elevazione fuori terra della dimensione di mq 10 x 7 e per un’altezza di ml 4,50 al colmo in territorio di -OMISSIS-, contrada Timpone, zona “B” -OMISSIS-;
e di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 15 maggio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 8 marzo 2016 e depositato in data 6 aprile 2016 i deducenti hanno rappresentato quanto segue.
I ricorrenti, prima in proprio e poi come piccola cooperativa, sono titolari di un’azienda di allevamento di ovini e caprini con sede in -OMISSIS-, c.da Timpone.
Con atto pubblico del 30 novembre 2001 i deducenti hanno acquistato un fondo rustico sito in -OMISSIS-, c.da Timpone, esteso ha 5.22.82, censito in catasto al foglio 32, part.lla 154, 156, 160 e 164, con destinazione urbanistica “E1 – agricolo produttivo” e ricadente in zona “B” del -OMISSIS- (istituito con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 37 del 17 marzo 1987, pubblicato nel S.O. G.U.R.S. n. 14 del 4 aprile 1987).
Nel corso del 2006 i ricorrenti hanno deciso di realizzare un piccolo fabbricato per il loro ricovero personale nonché per il deposito dei necessari attrezzi agricoli essendo gli altri due fabbricati, formalmente presenti nel fondo, completamente diruti ed inutilizzabili.
Presentata domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 ( ex art. 13 legge n. 47/1985), in data 7 settembre 2006, il Comune di -OMISSIS-, d’ufficio, ha richiesto, in data 4 dicembre 2009, il necessario nulla-osta all'Ente -OMISSIS-.
L'Ente Parco, con l’impugnato provvedimento del 4 febbraio 2016, ha denegato, senza chiedere alcun parere né alla Soprintendenza né all’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, il chiesto nulla-osta ritenendo che nel -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 146, quarto comma, d.lgvo 42/2004, non ricorrono i presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità paesaggistica postumo.
In conseguenza, il Comune di -OMISSIS-, pur ritenendo meritevole di approvazione il progetto presentato dal punto di vista edilizio-urbanistico, ha rigettato la domanda di accertamento di conformità con la sola motivazione dell’intervenuto diniego di nulla-osta da parte dell’Ente Parco.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- chiedendo di dichiarare irricevibile, inammissibile o improcedibile il ricorso, ovvero rigettarlo nel merito per assoluta infondatezza in fatto e diritto.
Non si è costituito in giudizio l’intimato -OMISSIS-.
1.2. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la parte ricorrente e il Comune resistente hanno depositato memoria.
1.3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 15 maggio 2023, presenti i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso l’esponente ha dedotto i vizi di Incompetenza dell’Autorità emanante. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 l.r. 14/1988. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146 dlgvo 42/2004.
Per il ricorrente, in sintesi, l’-OMISSIS- non ha alcuna competenza ad emanare e, quindi, a denegare l’autorizzazione paesaggistica in quanto:
- l’art. 146, sesto comma, d.lgvo n. 42/2004 riserva alla Regione, e non all’Ente Parco, la competenza in materia paesaggistica;
- la Regione, a sua volta, potrebbe delegare tale competenza anche “ agli enti parco ” “ purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche ”: non risulta alcuna delega, successiva all’entrata in vigore del d.lgvo 42/2004, della Regione Siciliana all’-OMISSIS- ed, inoltre, nessun accertamento risulta compiuto in ordine al livello delle competenze tecnico-scientifiche possedute dall’Ente;
- l’Ente Parco, a tal fine, non può avvalersi del disposto di cui all’art. 24, quinto comma, l.r. 14/1988 che così dispone: “ 5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell'Ente parco … e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ”, in quanto, secondo la norma appena citata è il nullaosta del Parco che assorbe in sé l’autorizzazione paesaggistica, mentre, nella fattispecie all’esame, il nulla-osta del Parco è stato assorbito dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgvo n. 42/2004 in quanto il diniego impugnato trova giustificazione soltanto nel disposto di cui all’art. 146, quarto comma, che, a differenza dell’art. 24 l. r. 14/1988, contiene il divieto del rilascio dell’autorizzazione in sanatoria; inoltre, la citata disposizione di legge regionale non può mai valere quale “delega” della Regione prevista da una norma di legge entrata in vigore sedici anni dopo; ed ancora, non è stato rispettato il procedimento previsto dall’art. 146, commi quinto, settimo, ottavo e nono, del d.lgvo n. 42/2004, in particolare: non è stata redatta alcuna relazione tecnico-illustrativa né è stata formulata una proposta di provvedimento (cfr. settimo comma); non è stata compulsata la Soprintendenza né, tantomeno, è stato acquisito il parere “vincolante” (cfr. quinto comma) del soprintendente (cfr. ottavo e nono comma).
In conclusione, la parte ricorrente insiste per l’incompetenza dell’Ente Parco ad adottare qualunque provvedimento, ai sensi dell’art. 146 d.lgvo n. 42/2004, in difetto di specifica delega della Regione, di accertamento sulle competenze tecnico-scientifiche, di richiesta e di acquisizione di un parere alla Soprintendenza (ammesso e non concesso che tale provvedimento fosse necessario).
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge reg. Sic. 10 agosto 1985, n. 37 “ Qualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformità dalle stesse, ricadano nell'ambito dei parchi regionali di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilità assoluta realizzate in data successiva all'imposizione del vincolo, è subordinato al nulla-osta del presidente dell'ente parco rilasciato ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 […]”.
Per l’art. 24 della legge reg. Sic. 9 agosto 1988, n. 14 “ 1. Dalla data di emanazione del decreto istitutivo del parco, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati o adottati, fatta eccezione per le zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, denominato A, B e C questa ultima nei limiti delle necessità di sviluppo demografico degli abitanti esistenti, diventano inefficaci qualora le stesse interessino aree comprese nel perimetro del parco […] 4. Dalla costituzione dell'Ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale è subordinata al preventivo nulla - osta dell'Ente parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla - osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato […] 5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell'Ente parco sentito il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta giorni, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell'Ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente ”.
1.1.2. Orbene, come evidenziato dalla giurisprudenza, “[…] nelle aree […] rientranti nei parchi e nelle riserve della Regione Siciliana il nulla osta rilasciato ai sensi del citato art. 24 della L.r. n. 14/1988 sostituisce ogni altro nulla osta relativo alla tutela paesaggistica demandato alla Sovrintendenza BB.CC.AA. dalla L. n. 1477/1939 e successive modificazioni. Ne consegue che […] la predetta Sovrintendenza in virtù del sopra riportato art. 24 della L.r. n. 14/1988 viene a perdere ogni competenza in materia di rilascio, diniego e ritiro di nulla osta sulle aree passate sotto il controllo dell’Ente parco ” (cfr. T.A.R. Sicilia, AT, sez. III, 27 luglio 2018, n. 1620).
Va ancora evidenziato che la norma dell’art. 24 della legge reg. Sic. 9 agosto 1988, n. 14 “[…] si limita ad individuare nell’autorità preposta alla gestione del vincolo il soggetto competente all'accertamento della compatibilità paesaggistica, ma non contiene disposizioni in materia di valutazione della compatibilità paesaggistica. E’ pertanto pienamente applicabile al caso in esame la normativa contenuta nell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, mentre, d’altro canto, non può non rilevare il Collegio che, stante il particolare rilievo anche costituzionale dei valori tutelati, nessuna disciplina di settore potrebbe apportare deroghe in peius alle previsioni minime di tutela e garanzia predisposte, a livello nazionale, dal D.lgs n. 42/2004 per i beni di interesse paesaggistico, tra i quali rientrano “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi” (art. 142 lett. f Codice dei beni culturali e del paesaggio) ” (cfr. T.A.R. Sicilia, AT, sez. I, 13 marzo 2012, n. 663).
E’ stato precisato, altresì, che “[…] con la sentenza n. 108 dell’8 marzo 2005 della Corte costituzionale ha affermato: - che nelle aree protette regionali, le Regioni sono libere di introdurre regimi di protezione particolari e diversi rispetto a quelli in vigore nei parchi nazionali, purché la normativa regionale non modifichi in pejus gli standard di tutela; o, ciò che esprime il medesimo concetto, che la legislazione regionale può modificare la disciplina statale a condizione che introduca norme che tendano a garantire maggiormente la conservazione del paesaggio e della natura (c.d. “principio di ‘favor’ della maggior tutela”); - e che pertanto le norme regionali introduttive di deroghe agli standard di tutela nazionale sono costituzionalmente illegittime. Dalla citata sentenza della Corte costituzionale emerge, inoltre: a) che la “legge-quadro sulle aree protette” (l. n. 394 del 1991) non è stata affatto abrogata dal codice dei beni culturali e che è ancora pienamente efficace, costituendo la fondamentale fonte di produzione di principii generali e di standard di tutela in materia di parchi e di riserve naturali (s’intende: di rango legislativo) alla quale tutte le Amministrazioni pubbliche istituzionalmente impegnate nella gestione degli stessi devono adeguarsi e far riferimento; b) che la l. n. 394 del 1991 (“legge quadro sulle aree protette”) ed il d.lgs. n. 42 del 2004 (“codice dei beni culturali”) costituiscono un complesso normativo da applicare armonicamente mediante una continua operazione di coordinamento che scongiuri l’emergenza di lacune normative e che promuova l’applicazione delle disposizioni - fra quelle eventualmente contrastanti - che assicurino l’efficacia del già menzionato “principio di ‘favor’ della maggior tutela”. Dall’orientamento espresso dalla Corte costituzionale consegue che, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in esame, non appare corretto sostenere che la disposizione di cui all’art. 146 cit. - volta a introdurre un elevato standard di tutela all’interno dei parchi mediante la cristallizzazione di un criterio uniforme ed obiettivo, e predicativa di principio generale - non sia automaticamente applicabile all’interno dei parchi regionali per il solo fatto di non essere stata espressamente richiamata dai loro regolamenti; o per il fatto che, in ipotesi, ne venga sancita dagli stessi - illegittimamente - la derogabilità. Quanto, poi, alla normativa regionale applicata alla fattispecie, è evidente che il parere (eventualmente culminante nel “nulla osta”) che il Presidente del parco è chiamato ad esprimere, costituisce un atto valutativo omnicomprensivo, volto - quindi - ad assolvere anche alla funzione di tutela dell’interesse paesaggistico propria dell’“autorizzazione paesaggistica” di cui agli artt. 145, 146 e 167 del codice dei beni culturali. Lo sancisce espressamente il combinato disposto degli artt. 24 della l. r. n. 37 del 1985 e 24 della l. r. 9 agosto 1988, n. 14. L'art. 24 della l.r. n. 37/1985 stabilisce, infatti, che il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilità assoluta realizzate in data successiva all'imposizione del vincolo, è subordinato all’emissione del nulla-osta da parte del presidente dell'ente parco ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. E l’art. 24 della legge regionale richiamata dalla prima stabilisce che quale il nulla-osta in questione «sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n.1497 e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente». Sicché, in conclusione, non appare revocabile in dubbio, in ragione della normativa (regionale e statale) indicata: - che il rilascio della concessione in sanatoria era (ed è) subordinato al parere favorevole (nulla-osta) del Presidente dell’-OMISSIS-, il quale è l’unico organo competente ad emetterlo (non sussistendo, al riguardo, alcuna competenza di altri organi statali o regionali); - che tale parere ha la medesima funzione tutoria dell’autorizzazione paesaggistica disciplinato alla normativa statale, e che la sostituisce assorbendone il contenuto ” (cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., Sez. Riun., 25 novembre 2020, n. 334).
1.1.3. Alla luce delle sopra richiamate coordinate interpretative il motivo di ricorso in esame si rivela privo di base atteso che:
- il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al parere favorevole (nulla-osta) del Presidente dell’-OMISSIS- e non sussiste alcuna competenza di altri organi statali o regionali;
- tale parere, avente la medesima funzione tutoria dell’autorizzazione paesaggistica, la sostituisce assorbendone il contenuto;
- il parere (eventualmente culminante nel “nulla osta”) che il Presidente dell’Ente Parco è chiamato ad esprimere, costituisce un atto valutativo omnicomprensivo, volto - quindi - ad assolvere “ anche ” alla funzione di tutela dell’interesse paesaggistico propria dell’autorizzazione paesaggistica;
- le modalità procedimentali descritte dall’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono erroneamente invocate nel caso in esame, venendo in evidenzia una fattispecie di (postuma) regolarizzazione di un manufatto già realizzato (all’uopo va evidenziato che l’avversato provvedimento dell’Ente Parco fonda l’opposto diniego di compatibilità paesaggistica sulla non riconducibilità dei lavori realizzati – fabbricato adibito a deposito agricolo – alle previsioni del comma 5 dell’art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
2. Con il secondo motivo di ricorso l’esponente ha dedotto i vizi di Violazione dell’art. 8 lett. b) l.r. 98/1981 e ss. mod.. Violazione dell’art. 24 l.r. 14/1988. Violazione del DPRS 17.3.1987, allegato A, punto 3. - Zona B, punto 7. - Ambientazione delle nuove costruzioni e punto 8. – Autorizzazioni. Violazione dell’art. 36 DPR 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004. Eccesso di potere per contraddittorietà interna e perplessità. Eccesso di potere per sviamento.
Per la parte ricorrente, in sintesi, in Sicilia i parchi, in genere, trovano tutela nella legge regionale n. 98 del 1981 (che, a livello nazionale, trova corrispondenza nella legge n. 394/1991), in forza della quale è stato, poi, adottato il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 17 marzo 1987 (Istituzione del -OMISSIS-) e il Consiglio del Parco ha adottato il prescritto regolamento.
In particolare, dopo aver richiamato l’art. 8 della legge regionale n. 98/1981 (con le modifiche introdotte soprattutto con la legge reg. n. 14/1988), l’art. 10 del “Regolamento del parco”, l’art. 24 della l.r. 14/1988, la parte ricorrente ha evidenziato che l'art. 30 della l. r. 98/1981 ha reso immediatamente operativi alcuni divieti all'interno del -OMISSIS-, ancora da istituire ma già territorialmente delimitato dal Legislatore regionale, affidandone la vigilanza all’Azienda regionale delle foreste demaniali.
Ed ancora, ha osservato la parte ricorrente, con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 17 marzo 1987 è stato istituito l’-OMISSIS- prevedendo, nell’allegato A, la diversa tutela articolata per zone, A, B, C e D, così come previsto dall’art. 8 legge reg. n. 98/1981 (in particolare, la parte ricorrente ha richiamato la disciplina per quanto riguarda la zona B).
Inoltre, per gli esponenti, l’art. 7 del detto allegato A disciplina, in maniera puntuale, l’ambientazione e le caratteristiche tecnico-costruttive delle “ nuove costruzioni ” da realizzare in zona B (la parte ricorrente ha all’uopo richiamato le previsioni del cit. art. 7); infine, i deducenti hanno richiamato l’art. 8 del citato allegato circa il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di opere e manufatti all’interno del Parco, disciplina analoga a quella contenuta, anche nell’art. 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, con la precisazione che l’istituto del silenzio-assenso può trovare applicazione soltanto per le autorizzazioni o concessioni “a regime” ma non anche per i provvedimenti richiesti “in sanatoria”.
Per la parte ricorrente non può non rilevarsi che
- entrambe le discipline legislative, regionale e nazionale, prescrivono il contenuto dell'attività controllo che l’Ente preposto alla tutela del vincolo deve esercitare nei confronti dell'iniziativa dei terzi fissandolo nella verifica della compatibilità tra la disciplina propria del parco e l'intervento da realizzare;
- nessuna delle due discipline legislative prevede il divieto di rilasciare il prescritto nulla-osta in sanatoria.
In particolare, la legge sui parchi, unitamente al decreto istitutivo dell'Ente Parco ed al suo regolamento, costituiscono una disciplina completa, autosufficiente e speciale per la tutela dei parchi già formalmente istituiti, che non può essere derogata né abrogata dalla successiva disciplina di carattere generale contenuta nel d.lgvo n. 42/2004 che concerne soltanto i parchi su cui grava un vincolo non ancora disciplinato da apposito regolamento ma che trova fondamento esclusivamente nella legge stessa ed, in particolare nell’elenco contenuto all'art. 142 d.lgvo 42/2004; in particolare, mentre nell’area di Parco la tutela è stata graduata in zone all’interno delle quali, in maniera puntuale, sono state indicate le attività consentite e quelle vietate (in guisa che l’Ente ha avuto a sua disposizione parametri oggettivi per valutare la compatibilità dell'intervento da realizzare con il grado di tutela da assicurare a quella particolare zona, invece, nel d.lgvo n. 42/2004 la tutela assicurata ai beni vincolati solo per legge è piatta e non è graduata in zone e, soprattutto, per quanto riguarda i parchi, o è impossibile oppure coincide esattamente con il nulla-osta da rilasciare in forza della speciale legislazione sui parchi).
In particolare, argomentano i deducenti, dall’art. 146, settimo comma, d.lgvo n. 42/2004, si ricava che i possibili parametri di riferimento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sono solo due: le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e le prescrizioni contenute nei piani paesaggistici.
I “ provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico ”, ai sensi dell’art. 136 d.lgvo 42/2004 non riguardano i parchi regionali istituiti in forza della legge n. 394/1991 o della legge reg. 98/1981 e i “ piani paesaggistici ” non sono stati ancora approvati, in conseguenza l'autorizzazione paesaggistica, per quanto riguarda i parchi regionali sarebbe priva di parametri di riferimento e, in ogni caso, non si potrebbe espletare con le modalità previste all'art. 146, settimo comma, d.lgvo 42/2004.
Aggiungono gli esponenti che a voler applicare analogicamente, quale parametro di valutazione ai fini della compatibilità, le prescrizioni del decreto istitutivo del parco nonché la disciplina del regolamento del parco, l’autorizzazione paesaggistica, avendo - in concreto - gli stessi parametri di valutazione del nulla-osta del parco si risolverebbe in un inutile doppione di quest’ultimo.
Per i deducenti, il problema della compatibilità delle due discipline, quella a contenuto generale contenuta nel d.lgvo 42/2004 e quella a contenuto speciale contenuta nella legge n. 394/1991 e nella legge reg. n. 98/1981, non si pone solo in termini di successioni di legge nel tempo dovendosi, però, in base al principio lex posterior non derogat priori speciali , far prevalere la legge speciale anche sulla legge generale posteriore ma, soprattutto, in termini di diversi ambiti di disciplina; invero, nessuno ha mai affermato che l’entrata in vigore dell’art. 146 d.lgvo 42/2004 abbia abrogato, almeno implicitamente, l’art. 13 l. 394/1991 e, in Sicilia, l’omologo art. 24 l.r. 14/1988 rendendo, in conseguenza, inapplicabile l’art. 8 dell’allegato A al decreto istitutivo del -OMISSIS-, approvato con D.P.R.S. del 17 marzo 1987 (l’art. 184 del d.lgvo n. 42/2004 non contempla, fra le norme abrogate, l’art. 13 della legge 394/1991 e analogo ragionamento vale per l’art. 24 legge reg. n. 14/1998).
D’altra parte, osserva la parte ricorrente, la giurisprudenza che continua a formarsi sull’art. 13 legge n. 394/1991 se, da una parte, presuppone la sua permanenza in vigore, dall’altra, ha per oggetto beni immobili ricadenti in parchi, nazionali o regionali, istituiti con legge, dotati di enti di gestione e di regolamento proprio (all’uopo la parte ricorrente ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali); di converso, tutta la giurisprudenza che continua a formarsi sull’art. 146 d.lgvo n. 42/2004 ha per oggetto beni immobili ricadenti su aree vincolate paesaggisticamente ma mai su parchi nazionali o regionali istituiti con legge, dotati di un ente di gestione e di un proprio regolamento.
In conclusione, per la parte ricorrente, l’art. 146 d.lgvo 42/2004 non è applicabile ai parchi già istituiti con la costituzione di un ente apposito, preposto alla tutela del vincolo, ed un proprio regolamento, com’è il -OMISSIS-: invero, l’inciso racchiuso nell’art. 146 d.lgvo 42/2004 - “ tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 ” - sta a significare che l’art. 146 può trovare applicazione soltanto, per quanto ci riguarda, per i parchi solo individuati, che trovano tutela “ direttamente nella legge ”, non essendo stato ancora portato a compimento l’ iter di formazione dell’ente preposto alla tutela né, tantomeno, il regolamento proprio del parco con l’articolazione in zone dei livelli di tutela.
Ma, osservano i ricorrenti, istituito l’Ente parco ed approvato il relativo regolamento non è più possibile continuare ad applicare l’art. 146 d.lgvo anziché la norma speciale di cui all’art. 13 legge 394/1991 e, in Sicilia, all’art. 24 legge reg. 14/1988 ed all’art. 8 dell’allegato A del D.P.R.S. 17 marzo 1987 con cui è stato istituito, appunto, l’-OMISSIS-.
Del resto, precisano i deducenti, l’art. 157 del d.lgvo n. 42/2004, richiamato proprio dal precedente art. 146, nel fare salvi i provvedimenti di tutela adottati prima dell'entrata in vigore del c.d. codice Urbani non contiene alcun riferimento ai parchi ed alle riserve naturali già costituiti, a riprova che la disciplina del c.d. codice Urbani non ha sostituito la speciale disciplina riservata ai parchi, con la conseguenza che il più volte cit. art. 146 può trovare applicazione per i parchi e le riserve soltanto nella loro fase embrionale.
Infine, per i deducenti, non può non evidenziarsi che in Sicilia, proprio in forza del più volte citato art. 24 legge reg. 14/1988, il nulla-osta rilasciato dall’Ente Parco, valutata la compatibilità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nel decreto istitutivo del -OMISSIS- nonché nel regolamento del Parco, “ sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ” (proprio l’autorizzazione paesaggistica oggi disciplinata dal d.lgvo 42/2004), con la conseguenza che il divieto di rilasciare il nulla-osta “in sanatoria” non può trovare applicazione nel -OMISSIS- in quanto tale divieto, previsto dall’art. 146 d.lgvo 42/2004, non è contenuto né all’art. 24 legge reg. 14/1988 né all’art. 8 del regolamento del -OMISSIS-.
In particolare, la giurisprudenza formatosi sull’art. 13 legge 394/1991 (applicabile, per analogia, all’art. 24 legge reg. 14/1988) ammette esplicitamente la possibilità di rilasciare all’interno dei parchi e delle riserve, già formalmente costituiti, il nulla-osta anche in sanatoria, con la precisazione che al nulla-osta in sanatoria non può trovare applicazione la disciplina del silenzio-assenso (non prevista in Sicilia).
Pertanto, per la parte ricorrente, è illegittimo il diniego impugnato in quanto l’Ente Parco, senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla compatibilità dell’opera realizzata con il grado di tutela richiesto dalla zona del Parco interessata in considerazione delle prescrizioni e dei divieti che operano nella zona “B”, si è limitato a denegare il chiesto nulla-osta soltanto perché richiesto in sanatoria.
Inoltre, l’Ente Parco, nella parte motiva del provvedimento impugnato, ha richiamato entrambe le norme, sia l’art. 24 legge reg. 14/1988 (che non contiene alcun divieto al rilascio del nulla-osta in sanatoria) sia l’art. 146 d.lgvo 42/2004 (che, invece, prevede, al suo quarto comma, tale divieto) senza, però, indicare per quale ragione ha ritenuto di dover applicare l’art. 146, e non l’art. 24, con comportamento che finisce con l’ingenerare perplessità in ordine alle ragioni in diritto poste a sostegno del provvedimento impugnato (l’Ente di tutela avrebbe dovuto precisare le ragioni che lo hanno portato ad applicare l’art. 146 e ad escludere l’applicazione dell’art. 24 l.r. 14/1988; invero, se avesse voluto applicare quest’ultima norma, l’Ente Parco avrebbe dovuto acquisire il parere vincolante dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in mancanza del quale il diniego è certamente illegittimo, a meno che non abbia voluto, appunto, applicare soltanto l’art. 146, quarto comma, c.d. codice Urbani, pur non avendo esplicitato le ragioni di tale scelta e, comunque, senza avere acquisito il parere vincolante della Soprintendenza ed in difetto di formale delega della Regione).
Ed ancora, per i deducenti, il manufatto de quo è compatibile con le prescrizioni vigenti nella zona B del Parco tenuto conto che trattasi di un modesto deposito per gli attrezzi agricoli di appena 70 mq, ad una sola elevazione fuori terra, con tetto a due falde, in un fondo esteso ben oltre 52.000 mq, a servizio dell’allevamento ovino, come previsto all’art. 7 dell’allegato A al D.P.R.S. 17 marzo 1987.
Infine, osservano i deducenti, dall’illegittimità del diniego della nulla-osta dell’Ente Parco discende l’illegittimità derivata del diniego opposto dal Comune di -OMISSIS- in ordine alla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, che trova fondamento solo nel diniego illegittimamente adottato dall’Ente Parco.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. In via preliminare, deve ribadirsi (cfr. punti 1.1. e ss. in Diritto) che:
- il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al parere favorevole (nulla-osta) del Presidente dell’-OMISSIS-, il quale è l’unico organo competente ad emetterlo (non sussistendo, al riguardo, alcuna competenza di altri organi statali o regionali);
- il parere (eventualmente culminante nel “nulla osta”) che il Presidente del parco è chiamato ad esprimere, costituisce un atto valutativo omnicomprensivo, volto - quindi - ad assolvere anche alla funzione di tutela dell’interesse paesaggistico propria dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 145, 146 e 167 del codice dei beni culturali (come espressamente previsto dal combinato disposto dell’art. 24 della legge reg. Sic. 10 agosto 1985, n. 37 e dell’art. 24 della legge reg. Sic. 9 agosto 1988, n. 14); in definitiva, tale parere ha la medesima funzione tutoria dell’autorizzazione paesaggistica disciplinato alla normativa statale, e la sostituisce assorbendone il contenuto (cfr. cit. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., Sez. Riun., 25 novembre 2020, n. 334).
2.1.2. Premessa, dunque, l’infondatezza della ricostruzione interpretativa operata dalla parte ricorrente in ordina alla non applicabilità della normativa dettata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 alla fattispecie che occupa, il richiamo sia alla legge reg. Sic. 9 agosto 1988, n. 14 sia al citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 non ingenera alcuna perplessità e non richiede alcun ulteriore corredo motivazionale: invero, l’art. 24 della legge reg. Sic. 9 agosto 1988, n. 14 fonda il potere del Presidente dell'Ente parco di rendere il nulla osta dell'Ente, che “ sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ”, mentre le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono quelle poste alla base dell’avversato diniego (cfr. infra ).
2.1.3. Va ora osservato che le ragioni dell’opposto diniego di compatibilità paesaggistica, come emerge dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato, sono sintetizzabili nei termini che seguono:
- l’area interessata è soggetta a vincolo idrogeologico ex R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss. mm. ed ii.;
- l’area interessata è soggetta a vincolo paesaggistico ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 e ss. mm. ed ii. (vincolo paesaggistico imposto con D.A. 12 dicembre 1973, n. 2037, con decorrenza dal 1° luglio 1973);
- i lavori di realizzazione del fabbricato adibito ad uso deposito agricolo non sono riconducibili alle fattispecie di piccoli abusi (art. 167, comma 5, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
Premesso quanto sopra, è stato costantemente affermato, quanto all’ambito di applicazione del richiamato art. 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che:
- l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, delle opere (art. 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), al di fuori dai casi tassativamente previsti dal cit. art. 167, commi 4 e 5;
- ove le opere risultino diverse da quelle sanabili ed indicate nel cit. art. 167, le competenti autorità non possono che emanare un atto dal contenuto vincolato e cioè esprimersi nel senso della reiezione dell’istanza di sanatoria;
- l’unica eccezione a tale rigida prescrizione riguarda il caso in cui i lavori, pur se realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati (cfr. Cons. Stato, sez. I, 1 aprile 2019, n. 978; Cons. Stato, sez. II, 25 febbraio 2016, n. 523; cfr., più di recente, T.A.R. Molise, sez. I, 8 ottobre 2022, n. 326).
In definitiva, l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato “ creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati ”; in presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 8711; cfr., più di recente, ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2023, n. 2412; Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 2023, n. 1713; Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 13 gennaio 2023, n. 34).
Nel caso in esame, è la stessa parte ricorrente ad ammettere che il realizzato manufatto ha una superficie di 70 mq.
2.1.4. Deve infine evidenziarsi che, in ordine all’interpretazione della norma statale (art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394), la giurisprudenza ha di recente chiarito che “[…] In un'area integralmente protetta […] sono vietate tutte quelle attività che non siano espressamente consentite dal piano e dettagliatamente disciplinate nel relativo regolamento. Ne deriva che il legislatore, stante la prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di valori costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente e la natura oggetto di protezione integrale nell'ambito delimitato dal Parco, ha costruito il nulla-osta come atto necessariamente destinato a precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi puntuali che riguardino un singolo, specifico intervento da valutarsi preventivamente… La differenza tra immobili o aree oggetto di puntuale tutela paesaggistica e le aree integralmente protette, rimesse alla tutela tramite specifici Enti Parco, e le finalità di tutela, in funzione all'antropizzazione del territorio, non consentono quindi un'applicazione della sanatoria prevista nell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 […] ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 359; Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2021, n. 5152).
2.1.5. In ragione dell’infondatezza delle censure articolate in relazione al provvedimento n. 47 del 4 febbraio 2016 dell’-OMISSIS- di diniego del nulla-osta, il provvedimento n. 04 del 19 febbraio 2016 del Comune di -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità si sottrae al denunciato vizio di illegittimità derivata.
3. In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese di giudizio, quanto alle parti costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; nessuna statuizione è dovuta in ordine alle spese di lite, invece, quanto alla parte non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente Comune di -OMISSIS-, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 (€. mille/00), oltre accessori di legge; nulla spese quanto alla parte non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone menzionate.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio MA Savasta, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Pancrazio MA Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.