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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 4996/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Antonietta Dell'Aversano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Di Nuzzo, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820249001183034/00, notificata in data 11.03.2024, per un totale di € 27.806,34, avente a oggetto l'avviso di addebito n. 3282018000363025300 relativo a contributi IVS 2010 per l'importo di € 4589,90. 1 Nello specifico, ha eccepito l'avvenuta prescrizione dei crediti contributivi ex art. 3,
L. 335/95 per omessa notifica dell'avviso di addebito sopra indicato o, comunque, successivo all'eventuale notifica dello stesso, ove provata. Ha eccepito, inoltre, la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi alla stessa sottesi. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto e in ogni caso l'accertamento negativo della pretesa contributiva in quanto prescritta, con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione al difensore antistatario.
Si sono costituiti i resistenti i quali, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
13.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata e per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli avvisi indicati e, in subordine, la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta infondata, avendo l' provato l'intervenuta notifica dell'avviso di CP_1
addebito.
Nel dettaglio, l'avviso risulta regolarmente notificato a mezzo raccomandata a/r in data 27/07/2018, come indicato nell'intimazione di pagamento.
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd.
Sentenza n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del
1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della
2 vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez. VI , 12/11/2018 , n.
28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez.
VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, il predetto avviso risulta notificato tramite raccomandata a/r, e parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, né ha
3 proposto in relazione querela di falso, non avendo depositato note sostitutive d'udienza.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, quale la prescrizione connessa all'omessa notifica.
Ne discende, inoltre, l'inammissibilità della domanda con riferimento ai vizi di forma, quali la nullità degli avvisi per mancata indicazione della data di iscrizione a ruolo e del parametro di calcolo degli interessi, in quanto proposta oltre il termine di 20 gg ex art. 617 c.p.c.
Ne discende, infine, il rigetto dell'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti.
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del
2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III,
n. 6034 del 31/1/2017).
4 Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di CP_ irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie si sia verificata la prescrizione dei crediti contributivi invocata dall'opponente.
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. CP_1
78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass.
SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
5 Ebbene, i crediti di cui all'avviso di addebito n. 3282018000363025300 della premessa in fatto non risultano prescritti, atteso che dalla notifica dell'avviso, perfezionatasi il 27/07/2018, e la data della notifica dell'intimazione opposta, perfezionatasi l'11/03/2024, non è decorso il termine quinquennale previsto ex lege,
e ciò tenuto conto dei periodi sospensione introdotti a seguito dell'emergenza
COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020, pari a
182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni.
LA domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di parte ricorrente nei confronti di ciascuno dei resistenti, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei resistenti delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi
Aversa, 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 4996/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Antonietta Dell'Aversano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Di Nuzzo, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820249001183034/00, notificata in data 11.03.2024, per un totale di € 27.806,34, avente a oggetto l'avviso di addebito n. 3282018000363025300 relativo a contributi IVS 2010 per l'importo di € 4589,90. 1 Nello specifico, ha eccepito l'avvenuta prescrizione dei crediti contributivi ex art. 3,
L. 335/95 per omessa notifica dell'avviso di addebito sopra indicato o, comunque, successivo all'eventuale notifica dello stesso, ove provata. Ha eccepito, inoltre, la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi alla stessa sottesi. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto e in ogni caso l'accertamento negativo della pretesa contributiva in quanto prescritta, con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione al difensore antistatario.
Si sono costituiti i resistenti i quali, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
13.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata e per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli avvisi indicati e, in subordine, la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta infondata, avendo l' provato l'intervenuta notifica dell'avviso di CP_1
addebito.
Nel dettaglio, l'avviso risulta regolarmente notificato a mezzo raccomandata a/r in data 27/07/2018, come indicato nell'intimazione di pagamento.
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd.
Sentenza n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del
1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della
2 vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez. VI , 12/11/2018 , n.
28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez.
VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, il predetto avviso risulta notificato tramite raccomandata a/r, e parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, né ha
3 proposto in relazione querela di falso, non avendo depositato note sostitutive d'udienza.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, quale la prescrizione connessa all'omessa notifica.
Ne discende, inoltre, l'inammissibilità della domanda con riferimento ai vizi di forma, quali la nullità degli avvisi per mancata indicazione della data di iscrizione a ruolo e del parametro di calcolo degli interessi, in quanto proposta oltre il termine di 20 gg ex art. 617 c.p.c.
Ne discende, infine, il rigetto dell'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti.
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del
2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III,
n. 6034 del 31/1/2017).
4 Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di CP_ irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie si sia verificata la prescrizione dei crediti contributivi invocata dall'opponente.
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. CP_1
78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass.
SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
5 Ebbene, i crediti di cui all'avviso di addebito n. 3282018000363025300 della premessa in fatto non risultano prescritti, atteso che dalla notifica dell'avviso, perfezionatasi il 27/07/2018, e la data della notifica dell'intimazione opposta, perfezionatasi l'11/03/2024, non è decorso il termine quinquennale previsto ex lege,
e ciò tenuto conto dei periodi sospensione introdotti a seguito dell'emergenza
COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020, pari a
182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni.
LA domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di parte ricorrente nei confronti di ciascuno dei resistenti, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei resistenti delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi
Aversa, 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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