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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 6312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6312 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3054 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2020, avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4740/20, pubblicata il 7 Luglio
2020; causa trattenuta in decisione all'udienza del 25 Novembre 2025, svoltasi in presenza (senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa CP_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Giuseppe La Venuta ( ), con il quale è C.F._1
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t. (rapp.ta dalla Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice speciale ), quale cessionaria di crediti da “ CP_3 Controparte_4
”, rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giacomo Pignata
[...]
( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC:
Email_2
1 Appellata
NONCHE'
( ; Controparte_5 C.F._3
Appellato contumace
CONCLUSIONI: All'udienza del 25 Novembre 2025 (svoltasi in presenza), è comparso il
Difensore della srl appellante, il quale ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere. In particolare il Difensore si è richiamato alla documentazione depositata in telematico il 24.11.2025, e segnatamente all'atto di transazione, sottoscritto digitalmente da tutte le parti interessate. In modo più specifico, si fa riferimento alla missiva dei mandatari di datata 16.12.2024, di riscontro ed accettazione della Controparte_2
proposta del 13.12.2024 (proposta formulata per conto di ). Inoltre, in data Controparte_5
24.11.2025 è stata versata in atti anche documentazione bancaria, attestante i bonifici effettuati, in esecuzione dell'accordo transattivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4740/20, pubblicata il 7 Luglio 2020, il G.M. del Tribunale di Napoli:
A) In accoglimento della domanda ex art. 2901 cc., proposta dall'attrice “
[...]
”, ha dichiarato inefficaci – nei confronti di – gli atti di vendita Controparte_4 CP_6
immobiliare del 24.6.2016, n. rep. 18642 e n. rep. 18644, conclusi tra ed Controparte_5
“Esuberanza Ingatlanhasznosito Kft” (atti di vendita conclusi per un prezzo complessivo pari ad euro 740.000,00);
B) Ha condannato ed al pagamento delle spese del giudizio Controparte_5 CP_1
in favore di “ ”, spese liquidate in euro 570,77 per esborsi ed euro 20.250,00 CP_7
per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, davanti a questa Corte, CP_1
con citazione notificata in data 7 Luglio 2020.
In particolare la srl appellante ha dedotto l'erroneità ed ingiustizia dell'impugnata decisione.
2 Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'appellata (per mezzo della Controparte_2
procuratrice speciale ), nella qualità di cessionaria dei crediti di , CP_3 CP_7
chiedendo di rigettarsi il gravame.
Invece l'altro appellato, e cioè , è rimasto contumace. Controparte_5
Nelle more del giudizio, in data 27 Ottobre 2025 è pervenuto in telematico un atto congiunto, corredato delle firme digitali: del legale rapp.te p.t. dell'appellante CP_1
del Difensore di dell'appellato contumace;
del CP_1 Controparte_5
Difensore dell'appellata infine della procuratrice speciale di Controparte_2 CP_2
[...]
Tale atto congiunto è certamente evocativo di un accordo transattivo, cui le parti sono addivenute.
Tuttavia il Collegio, con l'ordinanza pubblicata il 3 Novembre 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 28.10.2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ha ritenuto di fissare, in prosieguo di conclusioni, l'udienza del 25 Novembre 2025 (in presenza), affinchè le parti precisassero e chiarissero ulteriormente le loro richieste.
Ed invero la Difesa dell'appellante in data 24 Novembre 2025, ha depositato CP_1
in telematico l'atto di transazione, sottoscritto in digitale da tutte le parti interessate. Nello specifico, trattasi della missiva dei mandatari di datata 16 Dicembre Controparte_2
2024, di riscontro ed accettazione della proposta del 13 Dicembre 2024 (proposta formulata per conto di ). Controparte_5
Sempre in data 24.11.2025, parte appellante ha anche depositato conducente documentazione bancaria, attestante i bonifici effettuati, in esecuzione dell'accordo transattivo.
Sulla scorta di tale inequivoca produzione documentale, all'udienza del 25 Novembre 2025
(svoltasi in presenza), è comparso il Difensore della appellante, il quale ha chiesto:
Dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere;
Dichiararsi integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado;
Revocarsi la sentenza di merito di primo
3 grado;
Ordinarsi, ai sensi dell'art. 2668 cc., la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (sotto quest'ultimo profilo il Difensore di parte appellante ha preannunciato l'inoltro in telematico, nelle vie brevi, della nota di trascrizione).
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione (senza i termini ex art. 190 cpc).
Peraltro, la Difesa dell'appellante in data 27 Novembre 2025, ha provveduto CP_1
al preannunciato deposito in telematico della succitata nota di trascrizione.
Effettivamente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Risultano conducenti in tal senso i documenti depositati in data 24 Novembre 2025, definitivamente esplicativi di quanto già emergeva dalla succitata documentazione, depositata il 27 Ottobre 2025.
Pertanto – conformemente alla concorde richiesta formulata, ed alla luce dell'intervenuto componimento stragiudiziale – si impone la declaratoria di cessata materia del contendere tra le parti.
E' d'uopo ulteriormente precisare come la pronuncia di cessata materia del contendere, emessa da questo Giudice di secondo grado, determini la formale caducazione della sentenza impugnata n. 4740/20, emessa il 7 Luglio 2020 dal Tribunale di Napoli (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, n. 1048/00; conforme Cass. civ., n. 4714/06).
Pedissequamente alla cessata materia del contendere, debbono dichiararsi integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Ai sensi dell'art. 2668 cc. (anche considerato il rituale deposito della nota di trascrizione), deve ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Appunto, alla luce della declaratoria di cessata materia del contendere, si versa senz'altro nella fattispecie di cui al secondo comma della citata disposizione.
Pertanto:
Va ordinata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di SALERNO, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, così individuata:
4 Registro generale n. 15133, Registro particolare n. 11876; presentazione n. 45 del 17.4.2018;
Va ordinata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di CASERTA, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione delle seguenti annotazioni, relative alla nota di trascrizione n. di Registro particolare 28386 del 16.11.2017: 1) Annotazione presentata il 23.4.2018,
Registro particolare n. 1609, Registro generale n. 14431 “Avvenuta trascrizione di domanda giudiziale”; 2) Annotazione presentata il 13.3.2023, Registro particolare n. 1426, Registro
Generale n. 10083 “Inefficacia relativa”;
Va ordinata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di SALERNO, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione delle seguenti annotazioni, relative alla nota di trascrizione n. di Registro particolare 33406 del 16.11.2017: 1) Annotazione presentata il 03.5.2018,
Registro particolare n. 1740, Registro generale n. 17532 “Avvenuta trascrizione di domanda giudiziale”; 2) Annotazione presentata il 09.3.2023, Registro particolare n. 1136, Registro
Generale n. 10255 “Inefficacia parziale”;
Va ordinata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di CASERTA, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, così individuata:
Registro generale n. 13110, Registro particolare n. 10391; presentazione n. 17 del 12.4.2018;
Va ordinata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di NAPOLI, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 2, la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, così individuata: Registro generale n. 16483, Registro particolare n. 12759; presentazione n. 7 del 12.4.2018.
Infine, è opportuno evidenziare come – alla luce della presente pronuncia di cessata materia del contendere – non sussistano i presupposti per il versamento (da parte della appellante) dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello
5 proposto da con citazione notificata il 7 Settembre 2020 nei confronti di CP_1
e di rapp.ta dalla procuratrice speciale ), quale Controparte_5 Controparte_2 CP_3
cessionaria di crediti da “ ”, avverso la sentenza n. Controparte_4
4740/20, pronunciata inter partes dal Tribunale di Napoli, e pubblicata il 7 Luglio 2020, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
B) Dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio;
C1) ORDINA all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di SALERNO, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, così individuata:
Registro generale n. 15133, Registro particolare n. 11876; presentazione n. 45 del 17.4.2018, con esonero da ogni responsabilità;
C2) ORDINA all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di CASERTA, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione delle seguenti annotazioni, relative alla nota di trascrizione n. di Registro particolare 28386 del 16.11.2017: 1) Annotazione presentata il 23.4.2018,
Registro particolare n. 1609, Registro generale n. 14431 “Avvenuta trascrizione di domanda giudiziale”; 2) Annotazione presentata il 13.3.2023, Registro particolare n. 1426, Registro
Generale n. 10083 “Inefficacia relativa”, con esonero da ogni responsabilità;
C3) ORDINA all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di SALERNO, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione delle seguenti annotazioni, relative alla nota di trascrizione n. di Registro particolare 33406 del 16.11.2017: 1) Annotazione presentata il 03.5.2018,
Registro particolare n. 1740, Registro generale n. 17532 “Avvenuta trascrizione di domanda giudiziale”; 2) Annotazione presentata il 09.3.2023, Registro particolare n. 1136, Registro
Generale n. 10255 “Inefficacia parziale”, con esonero da ogni responsabilità;
C4) ORDINA all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di CASERTA, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, così individuata:
Registro generale n. 13110, Registro particolare n. 10391; presentazione n. 17 del 12.4.2018, con esonero da ogni responsabilità;
6 C5) ORDINA all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di NAPOLI, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 2, la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, così individuata: Registro generale n. 16483, Registro particolare n. 12759; presentazione n. 7 del 12.4.2018, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 Dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3054 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2020, avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4740/20, pubblicata il 7 Luglio
2020; causa trattenuta in decisione all'udienza del 25 Novembre 2025, svoltasi in presenza (senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa CP_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Giuseppe La Venuta ( ), con il quale è C.F._1
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t. (rapp.ta dalla Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice speciale ), quale cessionaria di crediti da “ CP_3 Controparte_4
”, rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giacomo Pignata
[...]
( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC:
Email_2
1 Appellata
NONCHE'
( ; Controparte_5 C.F._3
Appellato contumace
CONCLUSIONI: All'udienza del 25 Novembre 2025 (svoltasi in presenza), è comparso il
Difensore della srl appellante, il quale ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere. In particolare il Difensore si è richiamato alla documentazione depositata in telematico il 24.11.2025, e segnatamente all'atto di transazione, sottoscritto digitalmente da tutte le parti interessate. In modo più specifico, si fa riferimento alla missiva dei mandatari di datata 16.12.2024, di riscontro ed accettazione della Controparte_2
proposta del 13.12.2024 (proposta formulata per conto di ). Inoltre, in data Controparte_5
24.11.2025 è stata versata in atti anche documentazione bancaria, attestante i bonifici effettuati, in esecuzione dell'accordo transattivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4740/20, pubblicata il 7 Luglio 2020, il G.M. del Tribunale di Napoli:
A) In accoglimento della domanda ex art. 2901 cc., proposta dall'attrice “
[...]
”, ha dichiarato inefficaci – nei confronti di – gli atti di vendita Controparte_4 CP_6
immobiliare del 24.6.2016, n. rep. 18642 e n. rep. 18644, conclusi tra ed Controparte_5
“Esuberanza Ingatlanhasznosito Kft” (atti di vendita conclusi per un prezzo complessivo pari ad euro 740.000,00);
B) Ha condannato ed al pagamento delle spese del giudizio Controparte_5 CP_1
in favore di “ ”, spese liquidate in euro 570,77 per esborsi ed euro 20.250,00 CP_7
per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, davanti a questa Corte, CP_1
con citazione notificata in data 7 Luglio 2020.
In particolare la srl appellante ha dedotto l'erroneità ed ingiustizia dell'impugnata decisione.
2 Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'appellata (per mezzo della Controparte_2
procuratrice speciale ), nella qualità di cessionaria dei crediti di , CP_3 CP_7
chiedendo di rigettarsi il gravame.
Invece l'altro appellato, e cioè , è rimasto contumace. Controparte_5
Nelle more del giudizio, in data 27 Ottobre 2025 è pervenuto in telematico un atto congiunto, corredato delle firme digitali: del legale rapp.te p.t. dell'appellante CP_1
del Difensore di dell'appellato contumace;
del CP_1 Controparte_5
Difensore dell'appellata infine della procuratrice speciale di Controparte_2 CP_2
[...]
Tale atto congiunto è certamente evocativo di un accordo transattivo, cui le parti sono addivenute.
Tuttavia il Collegio, con l'ordinanza pubblicata il 3 Novembre 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 28.10.2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ha ritenuto di fissare, in prosieguo di conclusioni, l'udienza del 25 Novembre 2025 (in presenza), affinchè le parti precisassero e chiarissero ulteriormente le loro richieste.
Ed invero la Difesa dell'appellante in data 24 Novembre 2025, ha depositato CP_1
in telematico l'atto di transazione, sottoscritto in digitale da tutte le parti interessate. Nello specifico, trattasi della missiva dei mandatari di datata 16 Dicembre Controparte_2
2024, di riscontro ed accettazione della proposta del 13 Dicembre 2024 (proposta formulata per conto di ). Controparte_5
Sempre in data 24.11.2025, parte appellante ha anche depositato conducente documentazione bancaria, attestante i bonifici effettuati, in esecuzione dell'accordo transattivo.
Sulla scorta di tale inequivoca produzione documentale, all'udienza del 25 Novembre 2025
(svoltasi in presenza), è comparso il Difensore della appellante, il quale ha chiesto:
Dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere;
Dichiararsi integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado;
Revocarsi la sentenza di merito di primo
3 grado;
Ordinarsi, ai sensi dell'art. 2668 cc., la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (sotto quest'ultimo profilo il Difensore di parte appellante ha preannunciato l'inoltro in telematico, nelle vie brevi, della nota di trascrizione).
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione (senza i termini ex art. 190 cpc).
Peraltro, la Difesa dell'appellante in data 27 Novembre 2025, ha provveduto CP_1
al preannunciato deposito in telematico della succitata nota di trascrizione.
Effettivamente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Risultano conducenti in tal senso i documenti depositati in data 24 Novembre 2025, definitivamente esplicativi di quanto già emergeva dalla succitata documentazione, depositata il 27 Ottobre 2025.
Pertanto – conformemente alla concorde richiesta formulata, ed alla luce dell'intervenuto componimento stragiudiziale – si impone la declaratoria di cessata materia del contendere tra le parti.
E' d'uopo ulteriormente precisare come la pronuncia di cessata materia del contendere, emessa da questo Giudice di secondo grado, determini la formale caducazione della sentenza impugnata n. 4740/20, emessa il 7 Luglio 2020 dal Tribunale di Napoli (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, n. 1048/00; conforme Cass. civ., n. 4714/06).
Pedissequamente alla cessata materia del contendere, debbono dichiararsi integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Ai sensi dell'art. 2668 cc. (anche considerato il rituale deposito della nota di trascrizione), deve ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Appunto, alla luce della declaratoria di cessata materia del contendere, si versa senz'altro nella fattispecie di cui al secondo comma della citata disposizione.
Pertanto:
Va ordinata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di SALERNO, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, così individuata:
4 Registro generale n. 15133, Registro particolare n. 11876; presentazione n. 45 del 17.4.2018;
Va ordinata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di CASERTA, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione delle seguenti annotazioni, relative alla nota di trascrizione n. di Registro particolare 28386 del 16.11.2017: 1) Annotazione presentata il 23.4.2018,
Registro particolare n. 1609, Registro generale n. 14431 “Avvenuta trascrizione di domanda giudiziale”; 2) Annotazione presentata il 13.3.2023, Registro particolare n. 1426, Registro
Generale n. 10083 “Inefficacia relativa”;
Va ordinata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di SALERNO, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione delle seguenti annotazioni, relative alla nota di trascrizione n. di Registro particolare 33406 del 16.11.2017: 1) Annotazione presentata il 03.5.2018,
Registro particolare n. 1740, Registro generale n. 17532 “Avvenuta trascrizione di domanda giudiziale”; 2) Annotazione presentata il 09.3.2023, Registro particolare n. 1136, Registro
Generale n. 10255 “Inefficacia parziale”;
Va ordinata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di CASERTA, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, così individuata:
Registro generale n. 13110, Registro particolare n. 10391; presentazione n. 17 del 12.4.2018;
Va ordinata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di NAPOLI, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 2, la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, così individuata: Registro generale n. 16483, Registro particolare n. 12759; presentazione n. 7 del 12.4.2018.
Infine, è opportuno evidenziare come – alla luce della presente pronuncia di cessata materia del contendere – non sussistano i presupposti per il versamento (da parte della appellante) dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello
5 proposto da con citazione notificata il 7 Settembre 2020 nei confronti di CP_1
e di rapp.ta dalla procuratrice speciale ), quale Controparte_5 Controparte_2 CP_3
cessionaria di crediti da “ ”, avverso la sentenza n. Controparte_4
4740/20, pronunciata inter partes dal Tribunale di Napoli, e pubblicata il 7 Luglio 2020, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
B) Dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio;
C1) ORDINA all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di SALERNO, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, così individuata:
Registro generale n. 15133, Registro particolare n. 11876; presentazione n. 45 del 17.4.2018, con esonero da ogni responsabilità;
C2) ORDINA all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di CASERTA, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione delle seguenti annotazioni, relative alla nota di trascrizione n. di Registro particolare 28386 del 16.11.2017: 1) Annotazione presentata il 23.4.2018,
Registro particolare n. 1609, Registro generale n. 14431 “Avvenuta trascrizione di domanda giudiziale”; 2) Annotazione presentata il 13.3.2023, Registro particolare n. 1426, Registro
Generale n. 10083 “Inefficacia relativa”, con esonero da ogni responsabilità;
C3) ORDINA all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di SALERNO, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione delle seguenti annotazioni, relative alla nota di trascrizione n. di Registro particolare 33406 del 16.11.2017: 1) Annotazione presentata il 03.5.2018,
Registro particolare n. 1740, Registro generale n. 17532 “Avvenuta trascrizione di domanda giudiziale”; 2) Annotazione presentata il 09.3.2023, Registro particolare n. 1136, Registro
Generale n. 10255 “Inefficacia parziale”, con esonero da ogni responsabilità;
C4) ORDINA all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di CASERTA, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, così individuata:
Registro generale n. 13110, Registro particolare n. 10391; presentazione n. 17 del 12.4.2018, con esonero da ogni responsabilità;
6 C5) ORDINA all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di NAPOLI, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 2, la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale, così individuata: Registro generale n. 16483, Registro particolare n. 12759; presentazione n. 7 del 12.4.2018, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 Dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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