Ordinanza collegiale 14 gennaio 2022
Sentenza 1 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/01/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00687/2025REG.PROV.COLL.
N. 04596/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4596 del 2023, proposto da
IO De CA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01626/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Marco Poppi;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il NO IO De CA è proprietario di un sottano composto da due vani aperti che compongono un ambiente unico, con unico ingresso al civico n. 2 di Corte San Pietro in Molfetta, contraddistinto in catasto al foglio 55 particella n. 2114 sub 2 (integrante i resti del Palazzo o Corte di Giustizia della vecchia Molfetta, sede dell’antico Consiglio Decurionale).
Il vincolo gravante sul compendio oggetto del giudizio, identificato come « Corte interna in via San Pietro 1-3, con torre a fianco di due orchi sotterraneo e sulla parete pitture raffiguranti Cristo in Croce, San NI e la AD » ex art. 5 della L. n. 364/1909, risale alla notifica del 30 giugno 1923 e l’immobile veniva dichiarato di interesse culturale ex art. 10, comma 1, e art. 128, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2004 (di seguito Codice) con provvedimento n. 543/2018, notificato al proprietario il 21 novembre 2018, adottato all’esito di un procedimento avviato per due volte con comunicazione a mezzo posta all’indirizzo di residenza del proprietario, in entrambe le occasioni restituito poiché il destinatario risultava sconosciuto.
Il 3 gennaio 2019 il proprietario presentava ricorso amministrativo ex artt. 16 e 128 del Codice lamentando l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento e l’estraneità del proprio immobile al compendio oggetto di tutela.
L’amministrazione riavviava il procedimento con comunicazione ex artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 recante « Comune di Molfetta (BA) – Edificio in corte San Pietro, 1-3 ang. Via Scibinico (foglio 55 p.lle 2114 sub 2). Provvedimento di rettifica del DCPC 06/11/2018 limitatamente ai dati catastali erroneamente riportati nel provvedimento di tutela. Dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 472 » e in sede istruttoria rilevava l’avvenuta variazione della planimetria catastale, non assentita dalla Soprintendenza, presentata il 9 gennaio 2019 (successiva quindi al provvedimento di vincolo e al citato ricorso amministrativo).
In accoglimento parziale delle ragioni del proprietario il procedimento veniva riavviato e definito con decreto n. 193 del 26 giugno 2019 con il quale si provvedeva alla rettifica degli estremi catastali riportati nel precedente decreto di tutela n. 543/2018 (particella 2114 sub 2 in luogo di particella 2214 sub 2).
Detta rettifica veniva impugnata con un secondo ricorso amministrativo rilevando nuovamente l’estraneità del proprio immobile, sito alla via San Pietro n. 2, al compendio di interesse storico oggetto del vincolo mancando, in estrema sintesi, oltre alla trascrizione del vincolo del 1923, anche la prova circa l’esistenza di un « interesse particolarmente importante dell'edificio sito nel comune di Molfetta in Corte San Pietro 1-3 ».
L’amministrazione, richiamando il parere espresso dal competente Comitato Tecnico-scientifico, respingeva il ricorso con decreto del 10 marzo 2020.
Il NO De CA impugnava dinanzi al Tar per la Puglia i provvedimenti in virtù dei quali veniva apposto e confermato il vincolo in questione con ricorso iscritto al n. 958/2020 R.R. che, previo esperimento di una integrazione istruttoria, veniva respinto con sentenza n. 1626 del 1° dicembre 2022.
L’esito di primo grado veniva impugnato con appello depositato il 29 maggio 2023 deducendone l’erroneità per:
1. « violazione e falsa applicazione violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 13, 14 e 128 del D.Lgs. n. 42/2004, in relazione all'applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti in fatto e diritto; difetto di motivazione anche in violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990 »;
2. « eccesso di potere per difetto di istruttoria, per falso presupposto di fatto e per travisamento, incongruità e illogicità della motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta ».
Il Ministero della Cultura si costituiva in giudizio il 12 giugno 2023 con memoria formale integrata da un deposito documentale del 13 dicembre 2024.
L’appellante rassegnava le proprie conclusioni con memoria del 23 dicembre 2024.
All’esito della pubblica udienza del 23 gennaio 2024, la causa veniva decisa.
Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza del Tar nella parte in cui ritiene corretta la procedura di rinnovo dell’originaria notifica della dichiarazione di « importante interesse » risalente al 1923 ricorrendo alla procedura di individuazione catastale degli immobili ex art. 128, comma 3, del Codice in luogo di una attivazione ex novo della procedura di cui al comma 1° della medesima norma verificando in contraddittorio l’effettiva presenza di carceri aventi valore storico al civico n. 2 di Corte San Pietro, annesse all’antico Palazzo di Giustizia.
Espone l’appellante che il Ministero avrebbe, sotto un primo profilo, ripetutamente errato la « nomenclatura del vincolo » (in realtà del compendio) dapprima specificata come « Corte interna, in via San Pietro 1-3, con torre... », successivamente variata in « edificio in corte San Pietro, ang. via Scibinico » (provvedimento n. 543/2018) pervenendo infine ad una « ultima versione » che lo indentificava come « Corte San Pietro 1-3 ».
Sotto altro profilo, avrebbe illegittimamente trasferito il vincolo oggetto di rinnovo, istituito ex art. 10, comma 1, del Codice su un immobile privato « eventualmente vincolabile ai sensi dell'art. 10, co.3 ».
Il provvedimento impugnato dovrebbe quindi « essere posto nel nulla per violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 13, 14 e 128 del D.Lgs. n. 42/2004, in relazione alla I. 1089/1939, per violazione del giusto procedimento nonché per eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti in fatto e diritto e difetto di motivazione ».
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice « i beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte » mentre a norma del comma successivo « conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 »
Il comma 3 dispone infine che « in presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela ».
L’esposizione in fatto chiarisce che l’immobile in questione, in quanto già sottoposto a vincolo con notifica del 1923, non poteva che essere oggetto di conferma ai sensi della norma da ultimo illustrata. Giova rilevare che l’istruttoria ai sensi dell’art. 14 (per un bene di cui all’art. 10 comma 1 come quello in esame ) è stata svolta prima della notifica ( gli atti lo attestano ), tanto in piena rispondenza al disposto normativo prima citato che impone la procedura predetta ( di cui all’art. 14) prima della notifica del vincolo a suo tempo non notificato.
Quanto al merito della censura non può che rilevarsi che, come verrà ribadito in sede di scrutinio del successivo capo di impugnazione, le valutazioni dell’amministrazione in materia sono espressione di ampia discrezionalità risultando sindacabili unicamente in presenza di vizi tali da palesare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere attribuito.
Nel caso di specie l’amministrazione, nell’ambito del riordino dei provvedimenti di tutela degli immobili monumentali del centro storico di Molfetta rilevava l’esistenza del già citato provvedimento 30 giugno1923, adottato ai sensi della disciplina di cui alla L. n. 369/1909, riferito alla « Corte interna in via San Pietro 1-3, con torre a fianco di due archi, sotterraneo e sulla parete pitture raffiguranti Cristo in croce, S. NI e la AD », successivamente individuata, a seguito di istruttoria svolta con l’ausilio dei tecnici e degli storici del Comune, come l’antica Corte di Giustizia sede deliberativa del Consiglio Decurionale della città.
Il particolare veniva rilevata la presenza di due archi attraverso i quali si accedeva ai vani sotterranei con resti visibili di pitture murarie, mancando unicamente la torre, anch’essa oggetto del precedente vincolo, nel frattempo crollata causa eventi sismici.
Ciò posto, l’art. 14 del Codice dispone che « il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto » (comma 1) e che « la comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni » (comma 2).
L’amministrazione, pertanto, procedeva nel caso di specie provvedendo al rinnovo della notifica effettuata nel 1923 con incedere immune dalla dedotta errata applicazione del modello tipico e in coerenza con quanto prescritto dall’art. 128 del Codice che prevede la conferma del preesistente vincolo disponendo il rinnovo dello stesso nelle forme di cui all’art. 14 della medesima fonte normativa.
L’esame della documentazione depositata in primo grado dall’amministrazione, come correttamente evidenziato dal Tar, comprova l’avvenuto avvio della procedura, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 13 e 14 del Codice, con nota del 2 agosto 2018 contenente tutti gli elementi prescritti dall’art. 8 della L. n. 241/1990, compresa l’esposizione degli elementi assunti a fondamento del ritenuto interesse culturale del bene che veniva individuato nella « rilevante testimonianza di architettura palaziale del XII sec. in Molfetta ».
Deve quindi ritenersi la correttezza dell’agire amministrativo e della sentenza di primo grado che l’accertava.
Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza laddove afferma:
- che la Soprintendenza apponeva il vincolo censurato previa consultazione di storici locali e tecnici comunali, riconoscendo gli « elementi residuali del suddetto palazzo... rappresentati, all’interno della corte, da due arcate a tutto sesto, poste sulla sinistra dell'ingresso » che collocano l’immobile in prossimità del Palazzo di Giustizia della vecchia Molfetta ove il Consiglio Decurionale si riuniva per deliberare, pervenendo a tale conclusione sulla base della presenza di elementi architettonici e decorativi riportati nell’atto di notifica del 1923 che, pur in assenza della torre nel frattempo crollata, evidenziano la persistenza dei due archi, di un sotterraneo e di un pittorico indicato come «la principale testimonianza che identifica il bene »;
- che « l’adeguatezza del vincolo sulla pittura, allo stato attuale, non risulterebbe di particolare interesse e rilievo, sia per motivazioni storiche e sia, soprattutto, per lo stato gravissimo di degrado in cui versa » ma confermando, in contraddizione con quanto premesso, il pregio dell’opera poiché, per quanto degradata, potrebbe essere restaurata;
- che le discordanti deduzioni delle parti circa l’individuazione della sede del Palazzo di Giustizia « sia vinta » dalla circostanza che i riferimenti bibliografici richiamati dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi sarebbero riferiti ad una collocazione risalente ad epoca successiva (secoli XV e XVI) ritenendo sufficienti, a sostenere le determinazioni impugnate, le descrizioni dell’origine medioevale e dell’evoluzione urbana del centro di Molfetta allegate dall’amministrazione;
- che è irrilevante la difformità stilistica dei due archi presenti poiché non minerebbe per ciò solo il valore storico-architettonico posto alla base del vincolo;
- che « se è vero che, consultando il sito “Vincoli In Rete” non risultano vincoli sull'immobile di proprietà del signor DE CA, è altresì vero che il detto sito non è una fonte ufficiale pubblica, sicché non è neppure pienamente attendibile ».
Con le suesposte articolate censure l’appellante contesta il merito della valutazione tecnico discrezionale dell’amministrazione ribadendo l’erroneità dell’individuazione del compendio sottoposto a vincolo ed affermando l’estraneità del proprio immobile «stante la diversa toponomastica derivante dalla denominazione originaria del vincolo (Corte interna in Via San Pietro n. 1-3) a fronte di quella effettiva oggetto di notifica all'istante (Corte San Pietro n. 2) ».
La ricostruzione operata dal Tar sarebbe « anacronistica » posto che non esisterebbero fonti certe che collochino l’antico Palazzo di Giustizia al civico 2 e resterebbe irrisolta « l’eccezione secondo cui il provvedimento gravato da impugnativa sarebbe stato dottato in violazione delle più semplici ed elementari cognizioni tecnico-scientifiche, sicché si è in presenza di una discrezionalità ammnistrativa talmente ampia da divenire mero arbitrio ».
La Relazione storico-artistica del Dirigente del Segretariato Regionale della Commissione Regionale per il Patrimonio della Puglia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sarebbe inoltre, a parere dell’appellante, « frutto di una personale e semplicistica ricostruzione etimologica del termine "Corte" che va oltre i limiti della discrezionalità tecnica riconosciuta in materia » poiché fonderebbe le proprie conclusioni sulla presenza elementi architettonici e decorativi inidonei a dimostrare l’originaria presenza sul sito del Palazzo di Giustizia.
In particolare la posizione dell’amministrazione viene censurata laddove, sul rilievo della « fallace premessa » che la « denominazione di “Corte” non va confusa con il termine “cortile” » si perviene alla conclusione che in affaccio sulla Corte San Pietro esistessero la cella di segregazione (oggi al civico 4) il carcere (in corrispondenza del civico 2) e l’aula delle udienze (oggi al civico 6).
Sulla base di tale « artifizio linguistico » (così definito in appello) l’amministrazione e il Tar avrebbero stabilito la presenza del carcere annesso al Palazzo di Giustizia in corrispondenza dell’immobile sito al civico 2 di proprietà dell’appellante
L’erroneità della già richiamata statuizione per la quale le deduzioni della parte non sarebbero attendibili poiché basate su riferimenti bibliografici riferiti ad una collocazione risalente ad epoca successiva (secoli XV e XVI), troverebbe smentita nel fatto che « implicitamente riconosce la presenza del Palazzo di Giustizia presso i luoghi di causa nel periodo precedente (presumibilmente dal XII secolo) » in evidente contrasto con la Relazione tecnico-scientifica poiché « l’affresco pittorico, che a detta del TAR costituisce la principale testimonianza che identificherebbe il bene in detta "corte", risale al secolo XVIII allorquando pacificamente a detta dello stesso AN (pag. 37 — RACCOLTA DI NOTIZIE STORICHE GALLERIA DEGLI UOMINI ILLUSTRI del 1965) il Palazzo di Giustizia si trovava nell'attuale Piazza Municipio (all'epoca Largo del Castello) » facendo venir meno quello che viene definito come il caposaldo della collocazione del Palazzo di Giustizia in Corte San Pietro.
Un secondo rilievo viene formulato laddove verrebbe adattata la descrizione della notifica del 1923, riferita alla Corte interna in via San Pietro n. 1-3, « ad una parte dello spazio chiuso su tre lati di Corte San Pietro », tra i civici 17 e 19 giungendo a vincolare, « attraverso detto artifizio linguistico » il solo civico 2 e non anche la cella di segregazione al civico 4 e l’aula di giustizia al civico 6.»
In sintesi, l’appellante censura la sentenza ritenendo che il Tar abbia sposato le posizioni ministeriali senza cogliere che il provvedimento di vincolo è motivato unicamente per relationem mediante richiamo ad una Relazione inattendibile.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente deve evidenziarsi che è riconosciuto come la ricostruzione storica operata dall’amministrazione si basi su stralci bibliografici dello storico molfettese A. AN (« Molfetta Vecchia – Centro storico – stradari », 1969) ancorché l’appellante affermi che l’opera non avrebbe « alcun valore scientifico e tantomeno storiografico »).
Generica e fondata su elementi labili è inoltre la dedotta errata identificazione del bene avendo l’amministrazione proceduto al riconoscimento degli elementi residuali del Palazzo in questione « rappresentati, all’interno della corte, da due arcate a tutto sesto, poste sula sinistra dell’ingresso », riconducendoli quindi ai contenuti dell’originaria notifica del vincolo del 1923, come « corte interna in via San Pietro 1-3, con torre a fianco di due archi sotterrane [i] e sulla parete raffiguranti pitture raffiguranti Cristo in Croce, San NI e la AD ».
Il già menzionato crollo della torre, oggi non più presente, non inficia la correttezza dell’identificazione del bene posto che nel senso sopperisce l’affresco raffigurante le tre iconografie, tuttora riconoscibili ancorché in stato di degrado.
Prive di portata viziante sono altresì le dedotte incongruenze della nomenclatura utilizzata posto che l’originaria notifica conteneva la descrizione dell’immobile come « corte interna in via San Pietro 1-3, con torre a fianco di due archi sotterraneo e sulla parete pitture raffiguranti Cristo in Croce, San NI e la AD », divenendo in sede di rinnovo della stessa « edificio in corte San Pietro, angolo via Scibinico » (decreto n. 543/2018) poi rettificata nei sensi invocati dallo stesso proprietario in « edificio in corte San Pietro 1-3 ».
Esente da vizi è l’affermazione del Tar per la quale le allegazioni del ricorrente non minano la congruità del giudizio formulato dall’amministrazione posto che si basano su riferimenti bibliografici che rappresentano un diverso stato dei luoghi risalente ai secoli XV e XVI atteso che è chiarito nella già richiamata Relazione ministeriale allegata al decreto n. 543/2018 che nel tardo periodo rinascimentale « erano frequenti gli spostamenti degli spazi di potere, soprattutto nell'ambito dell'evoluzione urbanistica che va dall'origine dei comuni XII sec. al periodo tardo rinascimentale XVI-XVII sec. » (profilo in merito al quale non è fornita adeguata prova contraria).
L’illustrato fondamento del valore testimoniale attribuito all’immobile in quanto espressione dell’architettura palaziale del XII secolo quanto a caratteristiche tipologico-costruttive (fra le quali « la struttura architettonica voltata e arcata, la tessitura lapidea, la conformazione dei conci e la loro apparecchiatura costituiscono alte ed importanti testimonianze tecnico-costruttive di una muratura antica, appartenente addirittura al XII sec, periodo in cui viene costruita la prima cinta muraria »), contrariamente a quanto dedotto, smentisce il dedotto difetto di motivazione del vincolo imposto che non viene intaccato dalle generiche e pretestuose affermazioni dell’appellante valutabili alla stregua di soggettivi giudizi, non sorretti da evidenze certe, che vengono in questa sede offerti come alternativi alle differenti valutazioni espresse dall’amministrazione senza che siano rilevabili palesai profili di incongruità e irragionevolezza.
Evidenza di tale approccio, a titolo meramente esemplificativo, si ricava dalla relazione peritale di parte del 26 giugno 2020 (Arch. Giacomo di Pinto, stigmatizzata dal Tar) ove in relazione alle descritte pitture murali, correttamente individuate dall’amministrazione quale elemento certo di identificazione dell’immobile come rispondente a quello vincolato nel 1923, si espone che « l’adeguatezza del vincolo sulla pittura, allo stato attuale, non risulterebbe di particolare interesse e rilievo, sia per motivazioni storiche e sia, soprattutto, per lo stato gravissimo di degrado in cui versa che non le consente più di trasmettere quella carica di emozioni e stati d’animo secondo l’intento dell’autore stesso ».
L’affermazione, formulata nei suesposti termini, è priva di qualsivoglia portata indiziante circa la pretesa fallacia del giudizio espresso dall’amministrazione nella misura in cui si cerca di ricavare dallo stato di degrado di una singola componente (la pittura muraria) l’insussistenza del valore testimoniale assunto a fondamento dei provvedimenti impugnati che, come ben evidenziato dall’amministrazione, non può che essere riconosciuto all’intero compendio da valutarsi nel suo complesso.
Parimenti apodittiche sono le affermazioni imputabili al medesimo perito per le quali gli « elementi residuali della Corte S. Pietro hanno perso la poesia che era di tutta la corte S. Pietro e il vincolo che adesso si vuole porre in modo quasi ostinato non conferma affatto l’intenzione dello stesso ente nel 1923 che nasceva da ben altre motivazioni e, soprattutto, non serve a saldare nessun debito con il passato della corte ».
Anche in questo caso, infatti, il giudizio esprime un apprezzamento soggettivo privo di puntuali e concrete allegazioni a sostegno della palese incongruità della diversa posizione assunta dall’amministrazione, basata su obiettive ragioni di interesse storico relative alla identificazione del complesso immobiliare a suo tempo adibito a palazzo di giustizia e carcere.
Sul punto non può che richiamarsi la pacifica posizione assunta dalla giurisprudenza in tema di valutazioni di interesse culturale, fatta propria dalla Sezione affermando che « la valutazione circa l'interesse culturale di un bene è caratterizzata “da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico - scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell'arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità...; l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela - da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell'art. 9 Cost. - è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. In altri termini, la valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l'imposizione del relativo vincolo (...) è prerogativa esclusiva dell’Amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta" (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2015 n. 5844 e, in argomento, più di recente, 30 agosto 2023 n. 8074) » (Cons. Stato, Sez. VI, 6 agosto 2024, n. 7001).
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposte al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO