Ordinanza 21 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 21/04/2020, n. 7972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7972 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2020 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21916-2014 proposto da: RT AL LO, IN LA AN, TT AM, ER SE TT LI, ZZ IL AR, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI
5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO PICOTTI;
- ricorrenti -
2019 contro 2089 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SIENA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,
ALLA VIA DEI PORTOGHESI
12; - controrlcorrenti - avverso la sentenza n. 324/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/03/2014 R.G.N. 160/2012. ad.za 4.6.19 / r.g. n. 21916 14 La CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore, RILEVA che con ricorso depositato il primo agosto 2011 l'UNIVERSITÀ degli STUDI di SIENA, difesa dagli avvocati Ilaria D'Amelio e Alessandra Bassiato, propose opposizione avverso il decreto n. 432 in data 13 luglio 2011, emesso dal giudice del lavoro di Siena, che ingiungeva alla stessa Università il pagamento di determinate somme di danaro a favore di LA AN IN e di altri litisconsorti, chiedendo accertarsi l'insussistenza dei crediti vantati dai predetti, i quali si costituivano nel giudizio di opposizione contestando, invece, la fondatezza delle pretese avversarie, delle quali chiedevano il rigetto;
la controversia si inseriva nell'ambito del contenzioso relativo al trattamento economico integrativo riconosciuto dalla contrattazione di ateneo e previsto a livello nazionale, concernente la posizione sia di ex lettori di lingua straniera e di collaboratori ed esperti linguistici, a favore dei quali, fino al mese di aprile dell'anno 2010 l'Università senese, oltre al trattamento economico fondamentale previsto dal c.c.n.l. relativo al personale del comparto Università per il quadriennio 2006 2009 e biennio economico 2006 - 2007, era stato riconosciuto e corrisposto un trattamento integrativo. Infatti, successivamente con appositi atti il Consiglio di Amministrazione dell'Università aveva disposto di corrispondere agli ex lettori e ai collaboratori ed esperti linguistici, a partire dal mese di maggio dell'anno 2010 e sino all'esistenza dei presupposti per la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo integrativo, il solo trattamento fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il suddetto decreto ingiuntivo riguardava, in particolare, i ratei non corrisposti dall'Università per i mesi da gennaio a maggio dell'anno 2011, in quanto per gli altri precedenti ratei mensili gli interessati si erano attivati con separate procedure monitorie, da cui erano scaturiti altrettanti giudizi di opposizione instaurati dall'anzidetta Università e definiti con distinte pronunce giudiziali;
ad.za 4.6.19 / r.g. n. 21916-14 nel caso di specie, il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del 13 gennaio 2012, notificata il successivo giorno 23, rigettava l'opposizione proposta dalla locale Università degli Studi avverso l'anzidetto decreto ingiuntivo n. 432/11. In seguito, detta pronuncia era appellata dall'Università, il cui gravame veniva quindi accolto dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 324 del 20 marzo 2014, con la conseguente revoca del decreto opposto n. 432/11, notificato il 18 2011, confermando peraltro la compensazione delle spese relative al primo grado del giudizio, compensate altresì quelle d'appello; la succitata pronuncia n. 324/2014 è stata, quindi, impugnata mediante ricorso per cassazione del 18 settembre 2014, affidato sei motivi, da LO RT AL, LA AN IN, AM TT, IL AR ZZ e da IG LI ER SE, ricorso cui ha resistito l'UNIVERSITÀ degli Studi di Siena con l'Avvocatura Generale dello Stato mediante controricorso del 21 ottobre 2014; fissata l'adunanza del collegio, in camera di consiglio, alla data del 4 giugno 2019, previe tempestive comunicazioni di rito, per le sole ricorrenti è stata depositata memoria illustrativa.
CONSIDERATO che
con il primo motivo di ricorso è stata denunciata violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 della L. n. 168 del 1989, dell'articolo 1 comma due del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dell'art. 56 del r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, in relazione all'articolo 360, comma I, n. 3, facendosi presente che nel costituirsi nel giudizio di secondo grado le appellate avevano eccepito l'inammissibilità dell'interposto gravame per difetto di rappresentanza e di autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Università ad esercitare la relativa attività decisionale. A tal riguardo avevano in particolare rilevato, preliminarmente, l'assenza di qualsivoglia delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università relativa al conferimento del mandato alle ad.za 4.6.19 r. n. 21916-14 liti a favore delle avvocatesse Ilaria D'Amelio e Alessandra Bassiato per la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 10 agosto 2011, essendovi esclusivamente a supporto un decreto del Rettore, che aveva individualmente conferito l'anzidetto mandato. A tale eccezione, quindi, le appellate avevano aggiunto l'ulteriore ed autonoma contestazione relativa alla fase d'appello, in cui la difesa dell'Università era stata invece assunta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, deducendo che una rappresentanza ex lege di detta Avvocatura, addirittura a proporre l'appello, senza qualsivoglia atto di delibera dell'Università in proposito, escludeva che vi fosse stato qualsiasi conferimento della rappresentanza, e comunque una manifestazione della volontà della parte di proporre l'impugnazione, oltre che di essere difesa dall'avvocatura dello Stato, e comunque di farsi rappresentare per un atto dispositivo come quello introduttivo del giudizio d'appello, donde l'inammissibilità anche di tale impugnazione;
con il secondo motivo è stata denunciata violazione dell'art. 2697, II co., c.c., dell'articolo 45 TFUE e dei principi di cui alle sentenze della
CGCE
30 maggio 1989, 2 agosto 1993, 26 giugno 2001 e 18 luglio 2008, in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c.; una terza doglianza, anch'essa formulata ex art. 360 n. 3 c.p.c., è stata dedotta per la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 62 del 2004 in relazione all'articolo 28 d.P.R. n. 382 del 1980, dell'articolo 51 c.c.n.l. 21 maggio 1996 e successivi rinnovi, nonché dell'articolo 36 Cost.; con il quarto motivo è stata lamentata violazione e falsa applicazione dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 159 del 2009; una quinta censura è stata dedotta per asserita violazione degli articoli 2126 e 2103 c.c., dell'art. 36 Cost. nonché dei principi di cui alle sentenze CGCE sopra richiamate;
infine, con il sesto motivo è stata denunciata, ancora ex articolo 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito nella legge n. 236 dello stesso anno;
3 k ad.za 4.6.19 r.g. n. 21916 14 tanto premesso, appaiono fondate, in via preliminare e assorbente, per quanto di ragione, le doglianze formulate con il primo motivo, nei seguenti termini, avuto riguardo altresì all'analitica produzione, ex articolo 369 c.p.c., a corredo del ricorso, come da accurato indice in calce alle pagine 43 e 44, laddove tra gli altri documenti figurano depositati in copia il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 432 del 13 luglio 2011, depositato il 10 agosto 2011, la memoria di costituzione di parte opposta in data 21 novembre 2011, nonché la sentenza di primo grado del 13 gennaio 2012; invero, l'anzidetta pronuncia, n. 4/2012, emessa dal giudice del lavoro di Siena, riporta nella narrativa, tra l'altro, che l'Università opponente era difesa dalle suddette avv. te D'Ameno e Bassiato, non già quindi dall'Avvocatura dello Stato, senza peraltro affrontare in alcun modo la relativa problematica in ordine alla ritualità di una tale opposizione sulla scorta dello jus postulandi conferito ad avvocati del libero foro, ma in forza di mero decreto rettorale e connessa procura alle liti, senza perciò alcun motivato provvedimento circa le ragioni di avvalersi di libere professioniste e non già dell'Avvocatura; ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei surriferiti termini, in difetto di valido jus postulandi, in base all'ormai consolidato principio, secondo cui (cfr. in part. Cass. III civ. n. 10103 del 9/5/2011), alle Università, dopo la loro trasformazione in enti pubblici autonomi, è consentito farsi rappresentare in giudizio da avvocati del libero foro, ma a condizione che il provvedimento di nomina adottato dal rettore sia preventivamente autorizzato, o successivamente ratificato, dagli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 56 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, di guisa che in mancanza di tale autorizzazione o ratifica, il mandato alle liti è nullo, non rilevando che sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'università, le quali sono norme di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione statale (cfr. anche in motivazione la succitata pronuncia n. 10103 del 18/02 - 9/05/2011, concernente il caso esaminato da sentenza del Tribunale in data 11 settembre 2008, ad..za 4.6.19 , r.g. n. 21916-14 che aveva l'opposizione agli atti esecutivi, proposta dall'Università La Sapienza di Roma avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 30 novembre 2006 in una procedura esecutiva, con la quale si prendeva atto dell'avvenuta sospensione del titolo azionato e si disponeva la sospensione della procedura esecutiva, non provvedendosi alla assegnazione con riferimento al credito posto a fondamento di atto di intervento nelle more dispiegato dalla S**** S.p.a.. Il Tribunale ha posto in rilievo che l'oggetto della controversia consisteva nella contestazione in ordine al diniego di adozione del provvedimento di assegnazione con riferimento al credito vantato con l'atto di intervento. Avverso siffatta decisione aveva proposto ricorso per cassazione l'Università, per cui veniva, pregiudizialmente, esaminata l'eccezione della inammissibilità del ricorso per difetto di procura del difensore della ricorrente Università, ovvero per difetto di jus postulandi, sollevata con il primo motivo del ricorso incidentale e nel controricorso: <