Art. 16.
Il sottufficiale, l'appuntato o il finanziere musicante della banda della Guardia di finanza che non sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta dell'ufficiale maestro direttore di banda e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una Commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 4, quarto comma.
Se la Commissione giudica il musicante non piu' idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima, vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dal successivo art. 18 per la parte nella quale viene trasferito.
Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte le parti cessa di far parte della banda e perde il relativo stato giuridico, ma continua ad appartenere al Corpo, conservando il proprio grado e la propria anzianita'. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Il sottufficiale, l'appuntato o il finanziere musicante della banda della Guardia di finanza che non sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta dell'ufficiale maestro direttore di banda e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una Commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 4, quarto comma.
Se la Commissione giudica il musicante non piu' idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima, vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dal successivo art. 18 per la parte nella quale viene trasferito.
Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte le parti cessa di far parte della banda e perde il relativo stato giuridico, ma continua ad appartenere al Corpo, conservando il proprio grado e la propria anzianita'. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.