Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente/Rel. Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Orefice Giulia Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. 515/ 2024 V.G., riservata in decisione all'udienza del
6.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto: Divorzio TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cacciatore Parte_1 C.F._1
Domenico - giusta procura in atti -; E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parolo Controparte_1 C.F._2
Maria Rosa - giusta procura in atti-; Ricorrenti NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo Con ricorso dell'11.9.2024 e - premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in data 16.8.2001; che dall'unione sono nate due figlie, (cl. 2005) e Per_1 Per_2 (cl. 2006); di essere separati con Decreto di omologa del Tribunale di Vibo Valentia n. cron. 707/2013 del
15.1.2013, dep. il 7.2.2013, emesso nel giudizio R.G.C. 1785/2012 -chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le pattuite condizioni.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c.-comunicata al PM-; riassegnata la causa al sottoscritto Giudice (12.11.24), all'udienza cartolare del 6.3.2025, sulle conclusioni delle parti, che dichiaravano di non volersi riconciliare, la causa era riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel
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I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei termini di cui alla sentenza n. 581/2023 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata in data 23.12.2023, emessa all'esito del giudizio di modificazione delle condizioni di separazione R.G.C. 1002/2023, che di seguito pedissequamente si riportano:
“il sig verserà un assegno periodico per il mantenimento di complessivi € Controparte_1
750,00 (settecentocinquantaeuro/00) di cui € 100,00 per la moglie ed € 650,00 (€ 325,00 cadauno) per le figlie, da corrispondere entro i primi 5 giorni di ogni mese (rivalutazione
Istat) e le spese cosiddette straordinarie (ticket sanitari e mediche farmaceutiche non coperte da SSN, scolastiche per gite, mense, campi sportivi, corsi di istruzione superiori) nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge, previo accordo tra le parti;
il sig. si impegna, inoltre, a corrispondere la somma di € 150,00 Controparte_1
(centocinquanta/00) durante il mese di dicembre di ogni anno oltre alla somma di € 750,00 di cui sopra”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tale accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e le condizioni concordate e riportate in parte motiva;
Parte_2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dasà (VV) (R.A.M. anno 2001, Atto n. 2, parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n. 74 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
C) spese compensate.
Così deciso nella C.C. telematica del 12.3.2025.
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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