Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c; udito il relatore;
a seguito alla camera di consiglio svolta in data 24 aprile 2025 ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 18/2023 RGL vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Carmela DI Parte_5
SARRO (C.F. ) del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliati in C.F._1
Napoli alla Via Belvedere n. 172 (il procuratore ha dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio all'indirizzo pec: o al numero di fax Email_1
08741891065)
APPELLANTE
E
p.iva con sede in Napoli al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato a [...] il 20 Controparte_2 maggio 1958 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca C.F. C.F._2
3 c.p.c. (per le comunicazioni di rito, pec: tel. 081.772.22.99) Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 3565/2022 21.01.2022.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ed iscritto telematicamente a ruolo il 3.01.2023 , Parte_1
, , e proponevano appello avverso Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto il ricorso proposto dagli stessi istanti al fine di ottenere l'accertamento del diritto di percepire nei giorni di ferie goduti dal 2014 al 2021 (meglio precisati nei prospetti allegati ai ricorsi) le somme a titolo di indennità compensativa e perequativa, indennità di turno e ticket Cont restaurant ed indennità ex Accordo del 25.06.2019 con conseguente condanna dell al pagamento degli importi specificati in atti.
Gli appellanti censuravano la sentenza con la quale era stato negato il diritto all'inclusione delle voci retributive sopra indicate in ragione di una interpretazione degli istituti asseritamente contraria allo spirito della disciplina collettiva e della nozione di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, evincibile dall'evoluzione della giurisprudenza eurounitaria.
Chiedevano, pertanto, accogliersi integralmente la domanda proposta in prime cure.
Con atto del 5.01.2024 la Cancelleria provvedeva a richiedere il versamento del contributo unificato.
Con istanza depositata in data 5 gennaio 2023 il procuratore degli appellanti chiedeva la rimessione in termini per la proposizione dell'appello adducendo un malfunzionamento del sistema telematico che non aveva consentito di dimostrare l'avvenuto deposito del ricorso in data
19.12.2022.
Con decreto del 2.02.2023 era fissata l'udienza di discussione, senza ulteriori provvedimenti.
Cont All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi e contestava nel merito la fondatezza dell'appello.
Nelle more del procedimento, era disposta la trattazione cartolare con sostituzione dell'udienza del 2.11.2023 attraverso lo scambio di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Esaminate le note, svolta la camera di consiglio a scioglimento della riserva la Corte emetteva in data 9.11.2023 un'ordinanza con la quale si invitavano gli appellanti a comprovare gli elementi a sostegno dell'istanza di rimessione in termini.
In data 23.04.2024 il procuratore degli appellanti depositava un'attestazione della Cancelleria ed insisteva nell'accoglimento dell'appello.
Successivamente, depositava rinuncia al gravame sottoscritta anche dall'assistito Pt_4
deducendo l'intervento di un accordo tra le parti e chiedeva adottarsi ogni consequenziale
[...] pronuncia.
Con note depositate il 14.04.2025 il procuratore di parte appellata evidenziava che tra le parti era intervenuto un Accordo secondo il quale era stata pattuita la corresponsione dell'indennità compensativa e perequativa per il periodo oggetto di causa, con esclusione però dei ticket mensa.
Infine, a seguito di un rinvio d'ufficio debitamente comunicato, la causa giungeva all'udienza cartolare del 24.04.2025 allorché -acquisite le note di trattazione- la causa era riservata in decisione e definita nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
L'appellante, infatti, ha proposto il gravame con ricorso depositato il 3.01.2023 e dunque oltre il termine c.d. “lungo” previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (avvenuta il 21.06.2022 secondo quanto emerge dalla consultazione del fascicolo di primo grado).
Ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, con effetto, ex art. 58, comma 1, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009), il termine massimo per proporre l'impugnazione è fissato in sei mesi e decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, a prescindere da quella della sua notificazione.
Salve specifiche previsioni di norme derogatorie e speciali, la decorrenza del termine breve va riconnessa a un atto di impulso di parte (Cass. n. 10540/2019). Pertanto, il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pubblicazione della stessa, la quale coincide con quella dell'udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del deposito, ove venga emessa fuori dell'udienza (Cass. n. 16893/2018).
Gli appellanti -che hanno provveduto al deposito del ricorso in data 3.01.2023 e quindi oltre dodici giorni successivi alla scadenza del termine perentorio- solo in data 5.01.2023 (e quindi neanche contestualmente al deposito del gravame) hanno chiesto di essere rimessi nei termini adducendo la seguente motivazione: “ In data 19.12.2022, lo scrivente inoltrava telematicamente il ricorso in appello in favore dei patrocinati su indicati, avverso la sentenza n. 3565/2022, emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, nella persona della Dott.ssa Ada Bonfiglio, pubblicata in data 22.06.2022 resa all'esito del giudizio R.G. 8573/21;
- A seguito del predetto invio, non veniva notificata nessuna delle buste telematiche;
- Per l'effetto, successivamente alle festività natalizie, il sottoscritto veniva a conoscenza di problemi informatici ministeriali verificatisi dal 16 al 23 dicembre, come confermato dal personale di cancelleria;
- Per tale ragione, si provvedeva a depositare nuovamente il predetto ricorso in appello in via telematica.”
Con ordinanza del 9.11.2024 il Collegio, dopo aver riservato la causa in decisione, rimetteva il giudizio sul ruolo al fine di ottenere un approfondimento istruttorio relativo all'istanza di rimessione in termini disponendo: “ rilevato che la parte appellante ha presentato istanza di rimessione in termini per la proposizione del gravame alla sentenza emessa dal Tribunale di
Napoli emessa in data 21 giugno 2022, allegata al fascicolo telematico;
considerato che l'appellante ha dedotto di avere inoltrato telematicamente in data
19.12.2022 l'appello avverso la sentenza n. 3565/2022, pubblicata il 22.06.2022, lamentando che
a causa di problemi informatici verificatisi tra il 16 ed il 23 dicembre 2022 non veniva “notificata alcuna delle buste informatiche”;
ritenuta la necessità di acquisire un'attestazione della Cancelleria che attesti la fondatezza delle deduzioni svolte dall'avv. Di Sarro (la quale dovrà anche fornire prova dell'invio dell'appello in data 19.12.2022)…”.
A seguito di ciò il procuratore degli appellanti si limitava a richiamare una nota del
[...]
in cui si attestava il “fermo” dei sistemi SICID, Consolle del Magistrato ecc. dalle ore Controparte_4
17:00 del 16.12.2022 alle ore 8:00 del 19.12.2022 ed un'attestazione della Cancelleria da cui si evinceva la “non visibilità nella consultazione del registro SICID” degli atti pervenuti dal 16 al 19 dicembre.
Nessuna prova, invece, forniva circa l'invio (anche infruttuoso) dell'atto poiché nessuna ricevuta pec è mai stata allegata (né la ricevuta di accettazione, né quella di avvenuta consegna).
Inoltre, non è stato dimostrato alcun tentativo di invio in epoca successiva al 19 dicembre, allorchè
l'appello poteva ancora essere tempestivamente proposto.
In conclusione, l'istanza di rimessione in termini deve essere disattesa in ragione delle seguenti circostanze: a) L'atto di appello riporta in calce la data del 21.01.2023 (data successiva a quella del presunto invio in data 19.12.2023);
b) Il fermo del sistema si è interrotto alle ore 8:00 del 19.12.2022 e gli appellanti non hanno dedotto o provato che l'invio dell'atto sia avvenuto prima di tale orario;
c) Dal 20 al 21 dicembre gli appellanti -che avevano ancora tempo per ottemperare al deposito- sono rimasti colpevolmente inerti e tale situazione si è protratta sino al
5.01.2024 allorchè sono stati sollecitati al pagamento del contributo unificato.
Ciò posto, gli elementi addotti non consentono di affermare che sussista una situazione oggettiva, non addebitabile agli appellanti, che abbia impedito l'osservanza del termine,
Di conseguenza l'appello deve essere dichiarato inammissibile, con pronuncia assunta d'ufficio trattandosi di ua verifica di carattere preliminare.
Le spese si compensano in ragione del rilievo ufficioso e dell'inerzia della parte appellata.
Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del DPR n. 115 del 2002, art. 13 comma 1- quater, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto".
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-compensa le spese del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano