Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 8462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8462 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08462/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05397/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5397 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da IA IN, EL IA e RO IA, rappresentati e difesi da quest’ultima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Con il ricorso introduttivo :
dell’ingiunzione di demolizione opere abusive del Comune di Ottaviano n. 25/VIII Sett. del 25 agosto 2002, notificata il 26 agosto 2022; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi comprese:
- la segnalazione di abuso edilizio inoltrata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Ottaviano dal Comando di Polizia Municipale in data 5 marzo 2022 con prot. n. 7318/22, mai comunicata o notificata ai ricorrenti e conosciuta solo in forza dell’ingiunzione qui impugnata;
- la Relazione di accertamento tecnico del 6 giugno 2022, prot. gen. n. 17115, mai comunicata o notificata ai ricorrenti e conosciuta solo in forza dell’ingiunzione qui impugnata;
ove lesivi dei diritti ed interessi dei ricorrenti.
Con i motivi aggiunti depositati il 18 aprile 2023 :
del provvedimento negativo tacito formatosi sulla richiesta di Permesso a costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, depositata in data 22 novembre 2022, prot. n. 0034117;
nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ancorché incognito, ivi compreso il silenzio serbato sull’istanza trasmessa a mezzo PEC del 10 febbraio 2023 e successivo sollecito del 16 marzo 2023 avente ad oggetto l'avvenuta trasmissione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza di Napoli, ove lesivi dei diritti ed interessi dei ricorrenti;
nonché per l'accertamento e la dichiarazione della sussistenza della doppia conformità urbanistico – edilizia in ordine all'immobile sito in Ottaviano (NA), di cui i ricorrenti sono proprietari.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa NA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti, proprietari per successione ereditaria di un immobile sito in Ottaviano (NA), con l’atto introduttivo del giudizio hanno impugnato il provvedimento comunale del 25 agosto 2022, recante “ingiunzione di demolizione di opere abusive” che, facendo seguito alla segnalazione di abuso edilizio inoltrata dall’ufficio tecnico al Comando della Polizia locale del 5 marzo 2022 e al successivo verbale di accertamento tecnico del 6 giugno 2022, ha contestato la realizzazione di plurime opere eseguite nell’immobile in difformità al titolo abilitativo, ordinandone la demolizione entro 90 giorni.
2. Il Comune ha in particolare contestato i seguenti interventi privi/difformi dal titolo:
- nel piano interrato, una diversa distribuzione di spazi interni e un’altezza interna di 2,80 metri, inferiore a quella di progetto di 3 metri, nonché una diversa posizione della rampa di accesso carrabile rispetto a quanto assentito; oltre che il cambio di destinazione d’uso da deposito ad autorimessa/box;
- l’arretramento del vano scala;
- al piano terra una diversa distribuzione degli spazi interni, lo spostamento di una porta finestra, la presenza di una superficie balconata anziché di un’area portico con pilastri;
- al piano terra una pavimentazione in marmetti di cemento impermeabilizzata e di una superficie destinata ad aiuole e piante;
- al piano primo, una diversa distribuzione degli spazi interni, lo spostamento di una porta finestra, un aumento volumetrico mediante chiusura del balcone mediante tompagno lungo il lato sud per complessivi mq 7,65, per una volumetria di mc. 22,95 circa e lungo il lato nord per complessivi 10,20 mq, per una volumetria di mc. 22,80 circa, una piccola veranda lungo il balcone lato sud per una superficie di 3,96 mq e una volumetria di circa 11,88 mc, e una superficie balconata lungo il lato est per 7,20 mq;
- al piano secondo una mansarda con copertura spiovente con altezza minima di mt 1,80 ed altezza massima di mt 3,10.
Il provvedimento così conclude: “ dalle risultanze del sopralluogo si è potuto accertare, mediante confronto con gli elaborati agli atti, in linea generale una difformità estesa a tutto il fabbricato. A tal uopo, si precisa che la superficie assentita nella C.E. è di 1000 mq, per una volumetria f.t. di 1467 e 1956 mc (compreso l’interrato). Sostanzialmente, pur avendo riscontrato la suindicata difformità giova precisare che è stato realizzato un piano in meno, considerato che il piano 2° è costituito soltanto da un piccolo locale mansarda, ed una volumetria inferiore a quella assentita ”.
3. I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dell’ordine di ripristino per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione artt. 3, 23 ter, 31, 32, 33, 34, 34 bis, 41, 43 e 44 dPR n°380/2001 - violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 42/2004 - violazione e falsa applicazione l. n. 394/1991 - violazione e falsa applicazione art. 107 d.lgs. n. 267/00 - violazione e falsa applicazione l.r. Campania n°19/2000 - eccesso di potere per erroneità - inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto – illegittimità. Lo scostamento rispetto al progetto originario è minimo ed è peraltro in diminuzione, né incide sul vincolo paesaggistico . L’immobile è stato realizzato prima dell’imposizione del vincolo idrogeologico e della classificazione dell’area come zona sismica. Essi contestano poi che per il piano interrato sia intervenuto un mutamento della destinazione d’uso non autorizzata e sottolineano la scarsa rilevanza delle ulteriori difformità rilevate. Sottolineano, inoltre, che alcune delle opere contestate risultavano già presenti al momento della voltura del titolo edilizio al loro dante causa, che veniva rilasciata a seguito di sopralluogo del tecnico comunale del 5 novembre 1984 senza contestare alcuna opera abusiva e, ulteriormente, che la diversa distribuzione interna era stata oggetto di comunicazione di inizio lavori del 1999, rispetto alla quale il Comune comunicava non essere richiesto per tali opere il rilascio di un titolo edilizio.
II. Violazione e falsa applicazione artt. 3, 23 ter, 31, 32, 33, 34 bis, 41, 43 e 44 dPR n°380/2001 - violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 42/2004 - violazione e falsa applicazione l. n. 394/1991 - violazione e falsa applicazione art. 107 d.lgs. n. 267/00 - violazione e falsa applicazione l.r. Campania n°19/2000 – violazione del principio del legittimo affidamento – violazione falsa applicazione dPR n. 380/2001 - violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990 - violazione del giusto procedimento - carente istruttoria – omessa e/o carente motivazione – illegittimità . Il dante causa dei ricorrenti in sede di voltura del titolo edilizio e anche successivamente ha presentato istanze al Comune per vedersi assentire le opere; l’ordinanza di ripristino lede il legittimo affidamento maturato sulla regolarità degli interventi edilizi eseguiti.
4. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Ottaviano.
5. Con motivi aggiunti depositati in data 18 aprile 2023 i ricorrenti hanno esteso il gravame al provvedimento negativo tacito formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 depositata in data 22 novembre 2022, chiedendone l’annullamento e l’accertamento giudiziale della sussistenza della doppia conformità urbanistico-edilizia. Essi lamentano di aver presentato al Comune, nella medesima data, anche istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 e di non aver avuto riscontro dall’amministrazione in merito all’avvenuta trasmissione della domanda alla Soprintendenza di Napoli.
6. Deducono quindi la violazione della normativa sull’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 36 TUE, nonchè l’illegittimità del silenzio tacito in via derivata da quella dell’ordine di demolizione avversato con il ricorso introduttivo.
7. In data 24 ottobre 2025 i deducenti hanno depositato istanza di rinvio dell’udienza pubblica di discussione del ricorso, evidenziando che in pendenza di giudizio il Genio civile di Napoli ha emesso il provvedimento positivo in relazione al progetto strutturale e collaudo in sanatoria delle opere in cemento armato e che in data 6 ottobre 2025 il responsabile tutela del paesaggio del Comune ha comunicato che la locale Commissione Paesaggistica, nella seduta del 25 settembre 2025, ha approvato l’istanza di autorizzazione paesaggistica e l’ha trasmessa con nota prot. 34059 del 6 ottobre 2025 alla Soprintendenza di Napoli ai fini del rilascio del parere di cui all’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.
8. Con successiva memoria il Comune di Ottaviano ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, evidenziando che l’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento ai fini del rilascio del parere della Soprintendenza e non sussiste quindi alcun silenzio sull’istanza dei ricorrenti.
9. La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025, alla quale il Collegio si è riservato di decidere sia sull’istanza di rinvio sia sul ricorso e ha ribadito, dando avviso ex art. 73 c.p.a., della possibile improcedibilità parziale dei motivi aggiunti. La causa è passata quindi in decisione.
DIRITTO
1. Va anzitutto scrutinata la domanda di differimento dell’udienza presentata dai ricorrenti, motivata dalla circostanza che sono in atto le procedure per la sanatoria delle opere edilizie di cui è causa.
2. Tale richiesta va disattesa. Infatti “ nell'ordinamento processuale vigente non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza. Ciò in quanto alle parti spetta la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzione di esse, del diritto di difesa in giudizio, ma le stesse non hanno anche la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, che compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l'esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che si rivolgono al giudice. La decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta al giudice, e la domanda di rinvio deve fondarsi su "situazioni eccezionali" (come recita il comma 1-bis dell'art. 73 c.p.a.: "Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza (...)"). Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti (cfr. C.g.a. 31 gennaio 2022, n. 153).” (Cons. Stato, Sez. VII, 22 dicembre 2022, n. 11190; TAR Toscana, Sez. IV, 2 aprile 2024, n. 365).
3. Nel caso di specie la definizione nel merito del presente gravame non reca alcuna compressione del diritto di difesa né incide sul procedimento di sanatoria edilizia e paesaggistica in atto. Pertanto non ricorrono eccezionali ragioni ai fini del rinvio dell’udienza.
4. In via preliminare va poi dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei motivi aggiunti, con i quali i ricorrenti censurano il silenzio-diniego formatosi sulla loro istanza di accertamento di conformità edilizia e di compatibilità paesaggistica.
5. Come confermato dagli stessi deducenti, il procedimento di sanatoria risulta infatti in itinere . Pertanto l’originario interesse a contestare l’illegittimità del diniego tacito non è più attuale e deve intendersi trasferito sui provvedimenti espressi conclusivi del procedimento di sanatoria, ove non risultassero favorevoli agli istanti.
6. Il ricorso introduttivo è infondato.
7. Secondo un consolidato orientamento interpretativo gli abusi edilizi vanno esaminati nella loro globalità e non possono essere parcellizzati e valutati in modo atomistico, senza considerare il nesso funzionale che li lega e, quindi, la portata dell’intervento edilizio privo di titolo. (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 2 gennaio 2023, n. 10; Cons. Stato, Sez. VI, 1 settembre 2022, n. 7622).
Infatti “ il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni " (TAR Umbria, Sez. I, 7 aprile 2025, n. 406; Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2023, n. 4070).
8. Va rilevato inoltre che “ Per gli interventi edilizi eseguiti in zona paesaggisticamente vincolata indipendentemente dalla circostanza che la parte preponderante dell'immobile sia stata regolarmente assentita con regolare concessione edilizia è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità del titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 11 dicembre 2019, n. 2183) .” (TAR Emilia – Romagna, Bologna, Sez. II, 7 luglio 2025, n. 801; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 28 aprile 2024, n. 1037).
Pertanto nel caso di immobile sottoposto a vincolo, qualunque intervento non previsto nel titolo è da considerarsi "variazione essenziale" ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44 del TU Edilizia.
9. Come sottolineato dal Comune resistente l’insieme delle difformità poste in essere sull’immobile ha comportato modifiche incidenti su sagoma, prospetti, volumi e funzioni.
10. Né idoneo titolo di legittimazione è costituito dal provvedimento di voltura del titolo edilizio, che consiste in una mera modifica della titolarità del permesso di costruire e non è finalizzato ad assentire variazioni al progetto già assentito.
11. Va altresì esclusa la configurabilità di un legittimo affidamento dei ricorrenti, ancorchè gli interventi abusivi siano stati realizzati in epoca risalente e comunque antecedente rispetto alla data in cui hanno acquistato la proprietà dell’immobile.
Secondo un granitico orientamento interpretativo, infatti, l’abuso edilizio costituisce illecito a carattere permanente, sicché il trascorrere del tempo è inidoneo ad ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata al mantenimento delle opere. La mancanza di affidamento incolpevole esclude che il mero decorso del tempo possa pregiudicare l'esercizio (doveroso) del potere amministrativo di adottare il provvedimento di demolizione, al fine di ripristinare l'assetto urbanistico ed edilizio preesistente (TAR Campania, Napoli Sez. VIII, 17 luglio 2025, n. 5366; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 16 giugno 2025, n. 4540).
12. Infine le comunicazioni intercorse nel tempo con il Comune (comunicazione inizio lavori per modifiche interne, domanda di voltura, richiesta di apertura di passo carrabile) non sono in sé idonee a legittimare le opere realizzate in difformità dal titolo.
13. In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso principale è infondato e va respinto. La peculiarità del caso controverso giustifica peraltro la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale. Dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL VE, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
NA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RI | OL VE |
IL SEGRETARIO