Articolo 1 della Legge 29 novembre 1962, n. 1698
Articolo 2
Versione
11 gennaio 1963
Art. 1.
Qualora, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Genova deliberi di assumere, nelle forme di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 , l'esercizio del servizio dei trasporti urbani gestito dalla societa' per azioni U.I.T.E. sia per rinuncia della Societa' concessionaria sia per scadenza revoca, decadenza, riscatto della concessione o per qualsiasi altro titolo, tutti gli atti e contratti inerenti e conseguenti al trasferimento dei beni mobili e immobili dalla concessionaria al comune di Genova sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta generale sull'entrata nonche' dai diritti catastali e scontano, in quanto dovute, le imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa minima qualora il comune di Genova dimostri, all'atto del trasferimento, di essere titolare almeno dal 1 gennaio 1912 di azioni che rappresentino almeno l'80 per cento del capitale sociale della Societa'.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1963