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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/05/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2337/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2337/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GALLUCCI ROSANNA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
contumaci e contro
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
), (C.F. ), (C.F. C.F._5 Controparte_5 C.F._6 CP_6
), (C.F. ), C.F._7 Controparte_7 C.F._8 [...]
(C.F. ), C.F. ), Controparte_8 C.F._9 Parte_2 C.F._10 rappresentati e difesi dall'avv. , elettivamente domiciliati presso lo studio del Parte_2
difensore,
e contro
(C.F. ), (C.F. ), CP_9 C.F._11 CP_10 C.F._12
(C.F. ), (C.F. CP_11 C.F._13 CP_12
, (C.F. ), C.F._14 CP_13 C.F._15 Controparte_8
(C.F. , (C.F. ), C.F._16 Controparte_14 C.F._17 CP_15
pagina 1 di 6 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. DEIANA ANTONIO, CP_3 C.F._18
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare che l'immobile sito in Sassari, al Corso Trinità, Vicolo Chiuso B, n. 63; distinto in catasto urbano al foglio 109, particella 1086, subalterno 2, Categoria C/6, classe 3 è di esclusiva proprietà dell'attrice, in proprio e, se del caso, quale erede di per la quota di CP_2
costui, e ciò per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 cod. autorizzando la trascrizione della sentenza invocata nei registri immobiliari competenti per territorio, con esonero di responsabilità per la Conservatoria.
• con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 come per legge”
Per le parti resistenti , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
come da comparsa di costituzione:
[...] Controparte_8
“Tutto ciò premesso, i convenuti ut supra rapp.ti, chiedono e concludono affinché l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accogliersi e Dichiararsi fondata la domanda formulata nel ricorso introduttivo dalla sig.ra Pt_1 ed accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per intervenuta usucapione ed in favore della ricorrente del diritto di proprietà dell'immobile.
2) Compensate tra le parti le spese del giudizio”
Per parti resistenti CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
come da comparsa di costituzione:
[...] Controparte_14 CP_16
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta:
1. accogliere la domanda della ricorrente;
2. spese compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 Con ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del Parte_1
diritto di proprietà per intervenuta usucapione di un immobile sito in Sassari, Corso Trinità, vicolo
Chiuso B, n. 63, distinto in Catasto fabbricati al foglio 109, mapp. 1086, sub 2.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- che la proprietà dell'immobile di causa era intestata a deceduto in data 10.1.1979; CP_13
- che sin dal 1982 il figlio unitamente alla moglie, odierna ricorrente, avevano CP_2
posseduto in via esclusiva l'immobile, vi avevano trasferito la propria residenza coniugale ed erano divenuti gli unici possessori del bene;
- che era deceduto in data 22.10.2022, sicché il bene è attualmente nel possesso CP_2
esclusivo della ricorrente;
- che i figli di ( , e non hanno nulla da CP_2 CP_8 CP_15 CP_14 CP_13
pretendere rispetto alla quota ereditaria del padre sul bene in questione;
- di essersi occupata, nel corso del tempo, con animus domini della manutenzione ordinaria e straordinaria, adempiendo a tutte le relative spese e gli oneri fiscali nonché pagando la sanzione per il rilascio della concessione in sanatoria del bene;
- che gli altri eredi di (intestatario formale) erano stati esclusi dal possesso sul bene e CP_13 non avevano alcun rapporto di fatto sull'immobile;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione del bene in proprio e, se del caso, quale erede di CP_2
Con comparsa del 26.1.2024 si costituivano i resistenti CP_9 CP_10 CP_11
e i quali confermavano le CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_16
allegazioni di cui al ricorso introduttivo, aderendo alla domanda di usucapione formulata da parte ricorrente.
Con comparsa del 29.1.2024 si costituivano i resistenti CP_3 Controparte_4 CP_5
, e i quali aderivano alla domanda
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_8
formulata dalla ricorrente.
I resistenti e non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica, ne CP_2 Controparte_1
veniva dichiarata la loro contumacia rispettivamente all'udienza del 7.2.2024 e del 6.3.2024.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
Veniva assegnato alle parti termine entro il 26.2.2025 per la discussa della causa;
le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies, ult. co., c.p.c.
pagina 3 di 6 Con ordinanza del 7.3.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di verificare la rinuncia alla quota di eredità sul bene da parte dei figli-eredi di rinuncia che veniva allegata dal procuratore CP_2
della parte senza idonea procura speciale.
All'udienza del 28.5.2025 i resistenti CP_16 CP_13 CP_12 CP_14
e eredi di dichiaravano di rinunciare a favore della madre
[...] Controparte_8 CP_2
(coerede) la quota di eredità sull'immobile di causa. Parte_1
La causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione delle parti.
*
Si deve premettere che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., è depositata nel termine di cui al comma terzo della citata norma, applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n.
165/2024 (cd. Correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
I resistenti si sono costituiti (eccetto e e hanno aderito alla domanda di CP_2 Controparte_1
parte ricorrente, confermando le circostanze allegate dalla parte attrice nel suo atto introduttivo.
Passando al merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 26.11.2024) è emerso che la parte ricorrente possiede e possedeva da oltre vent'anni l'immobile oggetto di causa, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Il teste dichiarava di conoscere bene la ricorrente perché entrambe avevano da Testimone_1 tempo vissuto nello stabile vicino sito in Corso Trinità: “preciso, infatti che la mia famiglia e io stessa siamo sempre abitati e vissuti in corso trinità, vicolo chiuso C n. 59. La signora con la sua Pt_1 famiglia ha sempre vissuto nello stabile a fianco, se non erro nel civico 63 o 65 (…) preciso che quella
pagina 4 di 6 casa è sempre stata abitata da personalmente insieme al marito e con gli anni in quella Parte_1 casa ci sono stati anche i loro figli”.
Descriveva i luoghi oggetto di causa con precisione e dettaglio, riportando anche che i coniugi, nel corso degli anni, avevano svolto dei lavori, proprio come se la casa fosse loro: “è un vicolo chiuso. Lo stabile è a due piani: piano terra, dove vi è la zona giorno con cucina e il primo piano ove vi è la zona notte. Ho frequentato varie volte la casa, quindi conosco personalmente i luoghi (…) confermo che i due coniugi e adesso la signora hanno effettuato dei lavori di manutenzione e hanno trattato Pt_1
l'immobile come casa loro, di esclusiva proprietà. No, nessun altro familiare ha abitato quella casa o aveva le chiavi”.
Anche il teste confermava tali circostanze;
dichiarava infatti di conoscere bene i luoghi Testimone_2
oggetto di causa perché li aveva frequentati spesso durante la sua infanzia, ricordando che da quando aveva conosciuto sin dal 1982, lui e la sua famiglia abitavano già in Corso Trinità: Persona_1
“dove abita la signora Lei abita in corso Trinità, vicolo C n. 63: è una traversa di corso Pt_1
Trinità, è appunto un vicolo che si trova in corso Trinità (è frontale a via San Donato, tra l'altro vicino
a dove abito io (…) Da che io conosco, quindi praticamente dal 1982 (quando ossia ho iniziato la scuola materna e conosciuto ho visto che la con il marito ( abitavano CP_13 Pt_1 CP_2
da soli con i loro figli in quella casa.
C'erano altre persone o familiari che utilizzavano quella casa? No, la casa era abitazione dei coniugi
. Parte_3
Entrambi i testimoni hanno altresì riconosciuto e descritto l'immobile oggetto di usucapione.
Da tale ricostruzione fattuale emerge altresì la prova dell'esclusione manifesta e univoca posta in essere dalla ricorrente contro tutti gli altri numerosi familiari dell'intestatario formale: sin dai primi anni '80 la ricorrente, insieme al coniuge aveva avuto la disponibilità esclusiva dell'immobile, CP_2
utilizzandolo come propria abitazione, non clandestinamente e senza che gli altri familiari si opponessero a tale possesso, anzi riconoscendolo.
Considerata la natura immobiliare del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
pagina 5 di 6 Con riguardo ai soggetti a favore dei quali viene pronunciato l'acquisto a titolo originario, si ritiene che abbia esercitato il possesso unitamente al coniuge e che, Parte_1 CP_2 considerato che il possesso esclusivo e manifesto decorre sin dal 1982, l'acquisto per usucapione si è verificato a favore di entrambi i coniugi secondo quote uguali.
L'acquisto del bene si è pertanto perfezionato a favore di entrambi i coniugi.
è deceduto in data 19.10.2022 (doc. 3 di parte ricorrente), sicché l'acquisto a titolo CP_2
originario è stato trasmesso agli eredi del decuius.
e eredi di CP_16 CP_13 CP_12 Controparte_14 Controparte_8
regolarmente costituiti, rinunciavano alla quota di eredità del padre con riguardo al bene CP_2
in esame (cfr. nota conclusionale del 26.2.2025 nonché dichiarazione resa personalmente all'udienza del 29.5.2025).
E peraltro è emerso con evidenza che, a seguito del decesso di l'immobile è stato nel CP_2
possesso continuato ed esclusivo di Parte_1
Deve pertanto essere dichiarato l'acquisto del bene da parte della ricorrente in via esclusiva.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite atteso il tenore della vertenza e l'adesione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. ) nata a [...] il [...], dell'immobile sito Parte_1 C.F._1
in Sassari, al Corso Trinità, Vicolo Chiuso B, n. 63, distinto in Catasto fabbricati al foglio 109, particella 1086, sub 2;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 29.5.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2337/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GALLUCCI ROSANNA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
contumaci e contro
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
), (C.F. ), (C.F. C.F._5 Controparte_5 C.F._6 CP_6
), (C.F. ), C.F._7 Controparte_7 C.F._8 [...]
(C.F. ), C.F. ), Controparte_8 C.F._9 Parte_2 C.F._10 rappresentati e difesi dall'avv. , elettivamente domiciliati presso lo studio del Parte_2
difensore,
e contro
(C.F. ), (C.F. ), CP_9 C.F._11 CP_10 C.F._12
(C.F. ), (C.F. CP_11 C.F._13 CP_12
, (C.F. ), C.F._14 CP_13 C.F._15 Controparte_8
(C.F. , (C.F. ), C.F._16 Controparte_14 C.F._17 CP_15
pagina 1 di 6 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. DEIANA ANTONIO, CP_3 C.F._18
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare che l'immobile sito in Sassari, al Corso Trinità, Vicolo Chiuso B, n. 63; distinto in catasto urbano al foglio 109, particella 1086, subalterno 2, Categoria C/6, classe 3 è di esclusiva proprietà dell'attrice, in proprio e, se del caso, quale erede di per la quota di CP_2
costui, e ciò per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 cod. autorizzando la trascrizione della sentenza invocata nei registri immobiliari competenti per territorio, con esonero di responsabilità per la Conservatoria.
• con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 come per legge”
Per le parti resistenti , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
come da comparsa di costituzione:
[...] Controparte_8
“Tutto ciò premesso, i convenuti ut supra rapp.ti, chiedono e concludono affinché l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accogliersi e Dichiararsi fondata la domanda formulata nel ricorso introduttivo dalla sig.ra Pt_1 ed accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per intervenuta usucapione ed in favore della ricorrente del diritto di proprietà dell'immobile.
2) Compensate tra le parti le spese del giudizio”
Per parti resistenti CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
come da comparsa di costituzione:
[...] Controparte_14 CP_16
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta:
1. accogliere la domanda della ricorrente;
2. spese compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 Con ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del Parte_1
diritto di proprietà per intervenuta usucapione di un immobile sito in Sassari, Corso Trinità, vicolo
Chiuso B, n. 63, distinto in Catasto fabbricati al foglio 109, mapp. 1086, sub 2.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- che la proprietà dell'immobile di causa era intestata a deceduto in data 10.1.1979; CP_13
- che sin dal 1982 il figlio unitamente alla moglie, odierna ricorrente, avevano CP_2
posseduto in via esclusiva l'immobile, vi avevano trasferito la propria residenza coniugale ed erano divenuti gli unici possessori del bene;
- che era deceduto in data 22.10.2022, sicché il bene è attualmente nel possesso CP_2
esclusivo della ricorrente;
- che i figli di ( , e non hanno nulla da CP_2 CP_8 CP_15 CP_14 CP_13
pretendere rispetto alla quota ereditaria del padre sul bene in questione;
- di essersi occupata, nel corso del tempo, con animus domini della manutenzione ordinaria e straordinaria, adempiendo a tutte le relative spese e gli oneri fiscali nonché pagando la sanzione per il rilascio della concessione in sanatoria del bene;
- che gli altri eredi di (intestatario formale) erano stati esclusi dal possesso sul bene e CP_13 non avevano alcun rapporto di fatto sull'immobile;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione del bene in proprio e, se del caso, quale erede di CP_2
Con comparsa del 26.1.2024 si costituivano i resistenti CP_9 CP_10 CP_11
e i quali confermavano le CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_16
allegazioni di cui al ricorso introduttivo, aderendo alla domanda di usucapione formulata da parte ricorrente.
Con comparsa del 29.1.2024 si costituivano i resistenti CP_3 Controparte_4 CP_5
, e i quali aderivano alla domanda
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_8
formulata dalla ricorrente.
I resistenti e non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica, ne CP_2 Controparte_1
veniva dichiarata la loro contumacia rispettivamente all'udienza del 7.2.2024 e del 6.3.2024.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
Veniva assegnato alle parti termine entro il 26.2.2025 per la discussa della causa;
le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies, ult. co., c.p.c.
pagina 3 di 6 Con ordinanza del 7.3.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di verificare la rinuncia alla quota di eredità sul bene da parte dei figli-eredi di rinuncia che veniva allegata dal procuratore CP_2
della parte senza idonea procura speciale.
All'udienza del 28.5.2025 i resistenti CP_16 CP_13 CP_12 CP_14
e eredi di dichiaravano di rinunciare a favore della madre
[...] Controparte_8 CP_2
(coerede) la quota di eredità sull'immobile di causa. Parte_1
La causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione delle parti.
*
Si deve premettere che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., è depositata nel termine di cui al comma terzo della citata norma, applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n.
165/2024 (cd. Correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
I resistenti si sono costituiti (eccetto e e hanno aderito alla domanda di CP_2 Controparte_1
parte ricorrente, confermando le circostanze allegate dalla parte attrice nel suo atto introduttivo.
Passando al merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 26.11.2024) è emerso che la parte ricorrente possiede e possedeva da oltre vent'anni l'immobile oggetto di causa, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Il teste dichiarava di conoscere bene la ricorrente perché entrambe avevano da Testimone_1 tempo vissuto nello stabile vicino sito in Corso Trinità: “preciso, infatti che la mia famiglia e io stessa siamo sempre abitati e vissuti in corso trinità, vicolo chiuso C n. 59. La signora con la sua Pt_1 famiglia ha sempre vissuto nello stabile a fianco, se non erro nel civico 63 o 65 (…) preciso che quella
pagina 4 di 6 casa è sempre stata abitata da personalmente insieme al marito e con gli anni in quella Parte_1 casa ci sono stati anche i loro figli”.
Descriveva i luoghi oggetto di causa con precisione e dettaglio, riportando anche che i coniugi, nel corso degli anni, avevano svolto dei lavori, proprio come se la casa fosse loro: “è un vicolo chiuso. Lo stabile è a due piani: piano terra, dove vi è la zona giorno con cucina e il primo piano ove vi è la zona notte. Ho frequentato varie volte la casa, quindi conosco personalmente i luoghi (…) confermo che i due coniugi e adesso la signora hanno effettuato dei lavori di manutenzione e hanno trattato Pt_1
l'immobile come casa loro, di esclusiva proprietà. No, nessun altro familiare ha abitato quella casa o aveva le chiavi”.
Anche il teste confermava tali circostanze;
dichiarava infatti di conoscere bene i luoghi Testimone_2
oggetto di causa perché li aveva frequentati spesso durante la sua infanzia, ricordando che da quando aveva conosciuto sin dal 1982, lui e la sua famiglia abitavano già in Corso Trinità: Persona_1
“dove abita la signora Lei abita in corso Trinità, vicolo C n. 63: è una traversa di corso Pt_1
Trinità, è appunto un vicolo che si trova in corso Trinità (è frontale a via San Donato, tra l'altro vicino
a dove abito io (…) Da che io conosco, quindi praticamente dal 1982 (quando ossia ho iniziato la scuola materna e conosciuto ho visto che la con il marito ( abitavano CP_13 Pt_1 CP_2
da soli con i loro figli in quella casa.
C'erano altre persone o familiari che utilizzavano quella casa? No, la casa era abitazione dei coniugi
. Parte_3
Entrambi i testimoni hanno altresì riconosciuto e descritto l'immobile oggetto di usucapione.
Da tale ricostruzione fattuale emerge altresì la prova dell'esclusione manifesta e univoca posta in essere dalla ricorrente contro tutti gli altri numerosi familiari dell'intestatario formale: sin dai primi anni '80 la ricorrente, insieme al coniuge aveva avuto la disponibilità esclusiva dell'immobile, CP_2
utilizzandolo come propria abitazione, non clandestinamente e senza che gli altri familiari si opponessero a tale possesso, anzi riconoscendolo.
Considerata la natura immobiliare del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
pagina 5 di 6 Con riguardo ai soggetti a favore dei quali viene pronunciato l'acquisto a titolo originario, si ritiene che abbia esercitato il possesso unitamente al coniuge e che, Parte_1 CP_2 considerato che il possesso esclusivo e manifesto decorre sin dal 1982, l'acquisto per usucapione si è verificato a favore di entrambi i coniugi secondo quote uguali.
L'acquisto del bene si è pertanto perfezionato a favore di entrambi i coniugi.
è deceduto in data 19.10.2022 (doc. 3 di parte ricorrente), sicché l'acquisto a titolo CP_2
originario è stato trasmesso agli eredi del decuius.
e eredi di CP_16 CP_13 CP_12 Controparte_14 Controparte_8
regolarmente costituiti, rinunciavano alla quota di eredità del padre con riguardo al bene CP_2
in esame (cfr. nota conclusionale del 26.2.2025 nonché dichiarazione resa personalmente all'udienza del 29.5.2025).
E peraltro è emerso con evidenza che, a seguito del decesso di l'immobile è stato nel CP_2
possesso continuato ed esclusivo di Parte_1
Deve pertanto essere dichiarato l'acquisto del bene da parte della ricorrente in via esclusiva.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite atteso il tenore della vertenza e l'adesione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. ) nata a [...] il [...], dell'immobile sito Parte_1 C.F._1
in Sassari, al Corso Trinità, Vicolo Chiuso B, n. 63, distinto in Catasto fabbricati al foglio 109, particella 1086, sub 2;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 29.5.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 6 di 6