Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 2071/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare dell'08.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 30/08/2024 da e da Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. CAFARO MARIA GIOVANNA, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA in data 17/10/1998; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nate due figlie: (15.02.2000) e Per_1 Per_2
(02.02.2003); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto nei domicili e nelle residenze che ciascuno di essi liberamente fisserà
2) La casa coniugale sita in Sparanise (CE) alla via P. Borsellino n. 3, ed. B, scala A p. III int. 5 BU
089001060061- codice alloggio 3093006188, resterà assegnata alla sig.ra che continuerà Parte_1 ad abitarla unitamente alle figlie maggiorenni.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , un contributo mensile per il mantenimento Parte_2 Parte_1 della stessa pari ad € 50.00 (cinquanta) entro e non oltre il giorno 05 di ciascun mese a mezzo bonifico e/o altro modo equipollente, oltre rivalutazione ISTAT come per legge. Con le stesse modalità contribuirà al mantenimento per le due figlie maggiorenni, studentesse universitarie, non ancora economicamente indipendenti
e/o autosufficienti, rimettendo alla sig.ra la somma di € 350.00 (trecentocinquanta) mensili Parte_1
(€ 175.00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione ISTAT;
4) Le spese straordinarie per le figlie, previamente concordate e documentate andranno ripartite tra i genitori al
50%.
5) Previo adempimento degli obblighi di cui sopra, le sottoscritte parti dichiarano di essere integralmente soddisfatte di ogni diritto e pretesa, di aver definito tra loro ogni rapporto di contenuto economico e di non aver più null'altro
a pretendere ad alcun titolo, ragione o causa, rinunciando esplicitamente ciascuna ad ogni ulteriore pretesa anche futura nei confronti dell'altra.
6) Spese e compensi di lite interamente compensati tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare dell'08.04.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nato l'[...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26, parte II, serie A, anno 1998);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio dell'08/04/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese