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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 07/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 570 /2018 R.G., promossa da:
ND LA , nato il [...] a [...]
MILITELLO (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA SAN FRANCESCO 98070 CAPRI LEONE FRAZIONE
ROCCA ITALIA presso lo studio dell'Avv. COSTANZO MARIA CATENA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
INPS CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA
MESSINA presso lo studio dell'Avv. PIRAS MARIANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ND DI proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 595 2017 00040506 41 000 notificato in data 03/01/2018, mediante il quale l'INPS richiedeva il pagamento della somma complessiva di €
7.640,05, a titolo di contributi, sanzioni e interessi, relativi all'anno 2010, per asserite omissioni contributive verso la Gestione Separata.
La ricorrente eccepiva, in via principale, l'intervenuta prescrizione del credito,
l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, la nullità dell'atto per difetto di motivazione, nonché l'erroneità del calcolo sanzionatorio. In subordine, chiedeva la disapplicazione dell'avviso impugnato e la cancellazione della propria posizione contributiva relativamente all'anno in questione.
L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità della pretesa contributiva, sostenendo che l'attività svolta dalla ricorrente (agente mediatore in prodotti finanziari) fosse soggetta a contribuzione alla Gestione Separata, non essendo prevista per essa alcuna Cassa previdenziale obbligatoria di categoria. L'Istituto deduceva altresì la correttezza formale e sostanziale dell'atto impugnato e la fondatezza della pretesa sia sotto il profilo normativo che giurisprudenziale.
Motivi della decisione
1. Sulla qualificazione dell'attività e l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata.
La questione centrale oggetto del presente giudizio concerne l'assoggettabilità o meno della ricorrente alla contribuzione obbligatoria presso la Gestione Separata
INPS, per i redditi percepiti nell'anno 2010. In particolare, occorre stabilire se l'attività esercitata dalla medesima, e qualificata come intermediazione finanziaria
(codice ATECO 661922), rientri o meno nell'ambito delle professioni per le quali
è prevista una propria forma di previdenza obbligatoria alternativa.
Dall'esame della dichiarazione dei redditi prodotta agli atti, risulta che la ricorrente ha esercitato attività riconducibile alla figura dell'agente o mediatore in servizi finanziari. Trattasi di attività professionale per la quale, come affermato da costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 30344/2018; Cass. n.
22084/2020), non è prevista alcuna Cassa di previdenza dedicata. Ne consegue, ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata INPS e del conseguente versamento dei contributi.
Va altresì richiamato l'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni in L. 111/2011, che, in qualità di norma di interpretazione autentica, precisa che sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata solo coloro che non siano iscritti ad albi professionali o non siano soggetti a contribuzione presso enti di diritto privato (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996). La ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea circa l'iscrizione ad altra forma di previdenza, né l'assoggettabilità a Cassa professionale.
2. Sulla prescrizione del credito.
La ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo, richiamando l'art. 3, comma 9, L. 335/1995. Tuttavia, tale eccezione deve ritenersi infondata. L'INPS ha avuto legale conoscenza dell'esistenza del credito solo in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta il 29 settembre 2011.
In conformità all'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la decorrenza del termine quinquennale va computata dalla data di acquisizione della dichiarazione reddituale, non dalla fine dell'anno d'imposta. In giurisprudenza, Cass. civ. sez. lav. n. 7836/2016 e Cass. n.
14383/2017, confermano tale impostazione. Poiché la richiesta è stata avanzata con nota del 22 giugno 2016, notificata poi tramite avviso di addebito il 3 gennaio
2018, il termine non risultava decorso.
3. Sulla decadenza ex art. 25 D.lgs. 46/1999.
Quanto all'ulteriore eccezione difensiva sollevata dalla ricorrente, relativa alla pretesa decadenza dell'INPS dal potere impositivo, essa è parimenti infondata.
L'art. 30, comma 5, D.L. 78/2010 ha abolito per l'INPS i termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 25 del D.lgs. 46/1999. Tale disposizione trova riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n.
14025/2015), secondo la quale la decadenza incide sul potere di riscossione coattiva ma non sull'accertamento giudiziale del credito contributivo.
4. Sul difetto di motivazione dell'avviso di addebito.
L'avviso impugnato, come previsto dall'art. 30, comma 2, L. 122/2010, contiene gli elementi essenziali richiesti per la validità dell'atto: codice fiscale del contribuente, periodo contributivo, importo e causale del credito, avvertimenti e intimazione ad adempiere. La presenza di tali elementi esclude ogni vizio di forma.
La possibilità per la parte ricorrente di articolare ampia difesa dimostra, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., che l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo. Inoltre,
l'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990 esclude l'annullabilità degli atti vincolati anche in caso di violazioni formali.
5. Sulla legittimità e correttezza del regime sanzionatorio applicato. Le sanzioni applicate dall'Istituto sono conformi a quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. b), della L. 388/2000. Trattandosi di omesso versamento, non giustificato da alcuna causa sopravvenuta o da pagamento tardivo spontaneo, trova applicazione la sanzione civile pari al 30% annuo, entro il limite massimo del 60%. La disciplina invocata dalla ricorrente, relativa all'ipotesi meno grave dell'omissione colposa, non risulta applicabile.
Conclusioni
Alla luce delle superiori considerazioni, tutte le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente devono essere disattese in quanto infondate in fatto e in diritto.
L'avviso di addebito impugnato risulta conforme ai presupposti normativi e giurisprudenziali vigenti, e la pretesa dell'INPS si configura come pienamente legittima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da
ND DI avverso l'avviso di addebito n. 595 2017 00040506 41 000 notificato dall'INPS in data 03.01.2018, e per l'effetto:
• Dichiara la legittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata per l'anno
2010;
• Accerta la debenza della somma richiesta o, in subordine, della somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio;
• Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'INPS dell'importo di cui sopra;
• Compensa le spese processuali tra le parti in ragione delle condizioni soggettive della ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Così deciso in Patti 07/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo