Articolo 1 della Legge 3 maggio 1956, n. 424
Versione
6 giugno 1956
Art. 1. Articolo unico.

Per un periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del Demanio aeronautico, aperture di credito a favore di funzionari delegati sino al limite di lire 100 milioni.

Entrata in vigore il 6 giugno 1956