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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 316 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Simeri Parte_1 C.F._1
Crichi (CZ), via Pitagora n. 7, presso lo studio dell'avv. Caterina Lavecchia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Controparte_1 C.F._2
Terme, Via Trento n. 3 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Carnovale che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 1047/2019 depositata il 4.9.2019- opposizione a precetto. CONCLUSIONI come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Giudice Parte_1 di Pace di Lamezia Terme per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1 del titolo, la dichiarazione di nullità ed infondatezza della pretesa creditizia nonché l'accertamento del credito per il pagamento della locazione dell'immobile assegnato alla , le spese per il CP_1 mantenimento del figlio che abita stabilmente nella casa del papà, la fornitura annuale di olio Per_1
e di legna, da compensare con le somme precettate. Nel libello introduttivo della lite l'attore esponeva: che la moglie, nonostante avesse l'assegnazione della casa coniugale, possedeva l'immobile di proprietà dei suoi genitori senza occuparlo per cui si vedeva costretto, da marzo 2017, a corrispondere loro il prezzo relativo al canone di locazione pari ad € 300,00; che dapprima svolgeva attività lavorativa presso l'azienda agricola familiare ma con la separazione lo lasciava privo di introiti ma nonostante tutto riusciva a mantenere da settembre 2018 il figlio che risiedeva stabilmente presso la sua abitazione;
che aveva Per_1 Controparte_1 notificato atto di precetto, per cui chiedeva che le somme sborsate e non dovute venissero compensate con le somme precettate. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6.11.2018, Controparte_1 eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendo la condanna alle spese di lite. Con sentenza n. 1047/2019 del 3.9.2019, depositata in data 4.9.2019, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello eccependone l'erroneità, la Parte_1 contraddittorietà e carenza di motivazione in quanto il giudicante non aveva tenuto conto che le spese sostenute dal padre erano per il mantenimento del figlio ed andavano compensate con le somme precettate dalla perché determinate da un accordo con l'altra parte che aveva modificato CP_1 informalmente le condizioni della separazione, per come si poteva provare qualora fosse stata ammessa la prova testimoniale. Resisteva allo spiegato gravame , la quale eccepiva l'infondatezza del gravame e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è infondata e inammissibile e deve essere rigettata per i motivi di seguito illustrati. Va, preliminarmente, evidenziato che l'opposizione a precetto con la quale la parte deduce che la somma chiesta nell'atto di precetto in base al titolo esecutivo non è dovuta, costituisce opposizione all'esecuzione, in quanto con essa la parte contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata. Difatti, con l'opposizione a precetto possono essere fatte valere sia doglianze attinenti all'an che al quantum, ossia sia motivi integranti un'opposizione preesecutiva all'esecuzione che un'opposizione agli atti esecutivi. Nel caso di specie, trattandosi di opposizione all'esecuzione, la stessa, sotto tale profilo, è pienamente ammissibile. Passando al merito della questione, occorre precisare, in primis, che l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore dei figli in sede di separazione, consente di dedurre unicamente questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c.; in secondo luogo, le doglianze concernenti l'eliminazione e/o riduzione degli assegni di mantenimento per fatti sopravvenuti alla sentenza di omologazione non possono proporsi con l'opposizione a precetto. Ne consegue che l'opposizione non merita accoglimento, non potendo l'asserito accordo intervenuto tra le parti assurgere a fatto modificativo incidente sulla validità del titolo portato ad esecuzione. Occorre osservare, infatti, che il mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche ed individuali della famiglia, senz'altro rilevanti al fine della quantificazione in concreto dell'assegno di mantenimento, non è circostanza che può essere valutata ed apprezzata nell'ambito del giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.; trattasi, invece, di sopravvenienza da far valere mediante gli strumenti all'uopo previsti e, nello specifico, tramite l'apposito procedimento di modifica delle condizioni di separazione. In questi termini si è espressa la Suprema Corte, più volte ribadendo che "con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all' art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della l. 898/1970" (Cass. n. 17689/2019, Cass. n. 27602/2020). Né la sopravvenienza di fatti nuovi, quali la perdita di lavoro, è idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico recate dalla sentenza di separazione o divorzio. L'ex coniuge - tenuto in forza di omologa della separazione o di sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell'assegno di mantenimento - che abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante da uno dei menzionati titoli, non può - in assenza di revisione, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno da corrispondere all'ex coniuge - dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente L. n. 898 del 1970, ex art. 9 (cfr. Cass. n. 17618/2013, Cass. n. 17793/2005). Tali considerazioni precludono, in sintesi, in questa sede, la possibilità di tener conto delle difficoltà lamentate dall'opponente e delle spese sostenute nell'interesse dei figli e non determinate nel provvedimento di separazione omologato. Inoltre, le somme eventualmente corrisposte a beneficio dei figli per il pagamento di beni primari quali la legna per il riscaldamento dell'abitazione coniugale, o la fornitura annuale di olio, avendo carattere sostanzialmente alimentare, comportano la non operatività della compensazione del loro importo con altri crediti (Trib. Avellino, n. 881/2024). In punto di compensazione dell'assegno di mantenimento dei figli, lo stesso ha natura strettamente alimentare e, pertanto, non può essere oggetto di compensazione (Cass., 13609/16; 25166/2017). La sentenza di primo grado deve essere pertanto confermata. Da ultimo occorre esaminare il profilo relativo alle spese processuali. Quanto al giudizio di primo grado, va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado;
con riguardo al giudizio di secondo grado, si ritiene che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, controversie di valore fino a € 5.200,00, parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, per ottenere la riforma integrale della sentenza n. 1047/2019 emessa dal Giudice di Controparte_1
Pace di Lamezia Terme, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di secondo Parte_1 grado in favore che liquida in € 852,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
Lamezia Terme, 27.6.2025
Il giudice
Teresa Valeria Grieco